Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
È legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca. (In motivazione la Corte ha precisato che nell'ipotesi in questione il difensore agisce non nella qualità di procuratore di fatto ma come mero "nuncius" della volontà dell'imputato presente).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3978 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2016, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
01946-17 46 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 27 aprile 2016 Dott. FIALE Aldo Presidente Dott. MOCCI Mauro Consigliere SENTENZA N.1363 Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. SCARCELLA Alessio Consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro Maria Consigliere REGISTRO GENERALE n. 44311 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA EP, nato a [...] il [...]; SA NE GI, nato a [...] il [...]; RT CO, nato ad [...] il [...]; EF CA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 1008/2015 della Corte di appello di Catanzaro del 28 maggio 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
sentito, altresì, per i ricorrenti, l'avv. Guido VUONO, del foro di Cosenza, anche in sostituzione dell'avv. Angelo LAVORATO, del foro di Castrovillari, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 28 maggio 2015 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato le decisione con la quale, il precedente 4 novembre 2010, in esito a giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Rossano Calabro aveva dichiarato ER EP, ER NE GI, OT CO e CO CA responsabili, in concorso fra loro, del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., per avere, nell'esercizio della attività di gestione di un'impresa di pompe funebri, impedito o comunque ostacolato, con violenze e minacce, ad altro imprenditore del settore lo svolgimento della propria attività, con la aggravante, contestata al solo ER EP, di avere promosso, diretto ed organizzato le condotte criminose, condannandoli, pertanto, il primo, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, gli altri alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre accessori. Avverso detta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione i quattro imputati contestando in primo luogo la erronea applicazione dell'art. 438, comma 3, cod. proc. pen. operata dalla Corte di appello di Catanzaro;
i ricorrenti hanno rilevato che in sede di gravame gli stessi avevano dedotto il vizio che avrebbe colpito la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Rossano Calabro, il quale aveva ammesso gli imputati al giudizio abbreviato non ostante il fatto che la relativa richiesta fosse promanata da un difensore non munito a tal fine di procura speciale;
sul punto la Corte territoriale, Ar respingendo il relativo motivo di gravame, aveva osservato che, essendo stata formulata la richiesta di rito abbreviato alla presenza di tutti gli imputati, i quali nulla avevano obbiettato, la istanza doveva essere considerata validamente presentata. Sul punto i ricorrenti, richiamando l'autorevolezza della giurisprudenza di questa Corte osservavano, invece, che laddove l'art. 438 cod. proc. pen. prescrive che la richiesta di rito abbreviato sia espressa personalmente dall'imputato, deve considerarsi escluso che la richiesta possa essere formulata da persona diversa, involgendo essa diritti personalissimi del soggetto da essa coinvolto. Avrebbe, pertanto, errato la Corte di Catanzaro nel ritenere validamente presentata la richiesta di giudizio abbreviato da difensore non munito di apposita procura speciale. Subordinatamente i ricorrenti hanno dedotto, questa volta sotto il profilo del difetto di motivazione, la illegittimità della sentenza impugnata in punto di 2 accertamento della sussistenza della ipotesi concorso nel reato, non essendo emersa né la predisposizione fra loro di mezzi né nella condotta di ciascuno di essi lo svolgimento di una qualche reciproca assistenza o aiuto prima o dopo il fatto. In ulteriore subordine i ricorrenti hanno contestato la sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie delittuosa loro contestata non risultando l'elemento, necessario ai fini della sussistenza del reato, del compimento di più atti concorrenziali con contestuale esercizio di violenza o minaccia. Infine i ricorrenti hanno contestato la motivazione delle sentenza impugnata con riferimento alla mancata concessione sia delle attenuanti generiche, sia della attenuante della provocazione sia, da ultimo, in relazione alla entità della pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente rileva la Corte che, pur nella molteplicità soggettiva dei ricorrenti, i motivi di ricorso sono comuni a ciascuno di essi, pertanto gli stessi, raggruppati per tematiche, possono essere esaminati congiuntamente. Tanto premesso, rileva la Corte che i ricorsi non sono fondati e, pertanto, gli stessi debbono essere rigettati. AN Stante la sua evidente pregiudizialità logica, va esaminato prioritariamente il motivo di impugnazione avente ad oggetto la affermata violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel ritenere validamente formulata la richiesta di giudizio abbreviato sebbene la stessa fosse stata presentata da un difensore non munito di procura speciale ad hoc. Dal punto di vista normativo la fattispecie è disciplinata dall'art. 438 cod. proc. pen. il quale prevede che, di regola, la richiesta di giudizio abbreviato sia fatta, dall'imputato, oralmente o per iscritto, sino a che non siano state rassegnate le conclusioni al termine della udienza preliminare;
essa è espressa o dall'imputato personalmente ovvero per mezzo di procuratore speciale, nel qual caso la sottoscrizione del richiedente è autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3, del codice di rito. La questione che è agitata nella presente fattispecie è se possa ritenersi validamente instaurato il giudizio abbreviato nel caso in cui lo stesso sia stato richiesto da un difensore non munito di procura speciale. 3 Siffatta questione è stata risolta, in termini favorevoli alla corretta instaurazione del giudizio, dalla Corte catanzarese sulla base del lapidario rilievo che, essendo stata avanzata la richiesta di giudizio abbreviato dal difensore alla presenza di tutti gli imputati, "nessun rilievo assume la mancanza di procura speciale". Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ebbe in passato a dividersi;
infatti, secondo un certo orientamento, peraltro all'epoca minoritario, si rilevava che, in un caso come quello in esame, al difensore doveva essere attribuita non già la veste di procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen, quanto quella di mero nuncius dell'imputato; sulla base di tale dato comune le pur sostanzialmente coincidenti soluzioni cui la giurisprudenza perveniva erano, peraltro, in parte diversamente argomentate;
infatti, secondo alcune pronunzie, l'art. 438, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che la manifestazione della volontà di scelta del rito alternativo sia "personale" da parte dell'imputato, condurrebbe ad affermare la natura dispositiva della richiesta di giudizio abbreviato, precisando che la esigenza della diretta ed immediata riferibilità della richiesta all'imputato potrebbe essere surrogata dalla personale presenza dell'imputato essendo in tal caso possibile al giudice, non diversamente da quanto si verifica in caso di cosiddetto patteggiamento, verificare direttamente la volontarietà dell'atto M (così ex aliis: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 giugno 1999, n. 9409; idem Sezione VI penale, 13 marzo 1997, n. 8851; idem Sezione I penale, 15 maggio 1995, n. 2947; idem Sezione IV penale, 16 dicembre 1992, n. 1507). Secondo un diverso modo di argomentare, alla medesima conclusione si doveva giungere sulla base del rilievo che non fosse necessario il conferimento della procura speciale, pur in presenza di un atto dispositivo, in quanto la richiesta, promanante dal difensore comunque munito di mandato fiduciario, dovrebbe essere ritenuta, stante la mancanza di obbiezioni di sorta da parte dell'interessato, anch'egli presente, come formulata, attraverso una forma di fictio juris, direttamente dall'imputato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 aprile 2011, n. 27853). Radicalmente contrapposte all'orientamento ora riferito erano le indicazioni provenienti dal maggioritario indirizzo di questa Corte, secondo il quale, comportando la scelta del rito abbreviato l'utilizzazione ai fini decisori di atti assunti nel corso delle indagini preliminari, diversamente non idonei al fine di costituire fondamento per la emananda sentenza, essa doveva, 4 comportando la disposizione di diritti personalissimi, necessariamente derivare da una manifestazione di volontà riferibile all'imputato, esulando la relativa scelta rispetto ai limiti del mandato tecnico defensionale e costituendo un dato neutro, non interpretabile quale tacita ratifica, la muta presenza dell'imputato (questo orientamento era rappresentato, fra le altre, dalle sentenze Corte di cassazione, Sezione I penale, 1 marzo 2006, n. 9249; idem Sezione I penale, 4 aprile 1995, n. 3622; idem Sezione I penale, 24 novembre 1993, n. 1315; idem Sezione I penale, 16 marzo 1993, n. 5300). In tale situazione di radicale contrasto sono intervenute le Sezioni unite penali di questa Corte le quali hanno ritenuto di dovere fornire il loro autorevole avallo interpretativo al primo degli orientamenti illustrati;
in particolare il massimo organo nomofilattico ebbe a rilevare che, sebbene sia innegabile che la scelta del rito abbreviato, conferendo rilevanza probatoria degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, coinvolga la disposizione di diritti costituenti la sfera personale dell'imputato, sicché la relativa scelta deve essere riservata personalmente all'imputato medesimo, tuttavia detta scelta comportando, nella dialettica processuale con la parte pubblica, costituita da un organo, il Pm, dotato in ipotesi di una spiccata capacità tecnica, valutazioni che necessitano a loro volta di una determinata competenza professionale - non può prescindere dall'avvenuta consultazione AV fra l'imputato ed il suo difensore. Da tanto le Sezioni unite hanno fatto discendere, dovendosi presumere l'esistenza di una preventiva intesa fra l'imputato ed il suo difensore frutto delle consultazioni che necessariamente debbono essere intercorse fra i due soggetti processuali, che, secondo una corretta esegesi dell'art. 438, comma 3, cod. proc. pen., la locuzione, riferita alla richiesta di rito abbreviato, "è espressa" deve essere intesa come "è manifestata", potendosi ritenere, pertanto, compatibile con la testuale dizione normativa ogni forma di esternazione della volontà, quindi anche una forma di tipo tacito, per facta concludentia, quale è quella di chi, provenendo la richiesta da una parte portatrice di interessi coincidenti con quelli dell'imputato, consapevole questo del significato di tale richiesta, con il proprio silenzio, che ben potrebbe nell'occasione essere definito eloquente, lungi dal manifestare la propria opposizione al contenuto della richiesta, evidenzia, viceversa, la propria adesione ad essa (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 5 marzo 2008, n. 9977). 55 L'opzione interpretativa fatta propria dalle Sezioni unite di questa Corte, sebbene non frequentemente ribadita (invero fra le decisioni massimate di questa Corte, risulta confermata nei suoi termini sostanziali solamente da Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 novembre 2009, n. 44469), non appare comunque essere stata mai più smentita, senza, pertanto, che si sia manifestato un ritorno all'orientamento precedentemente maggioritario, in conformità, d'altra parte, con quanto ritenuto da questo medesimo consesso anche in tema di patteggiamento (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione VI penale, n. 8492) ovvero di opposizione a decreto penale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 4 dicembre 2015, n. 48272) o, infine, in tema di oblazione (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 15 dicembre 2009, n. 47923). Anche questo Collegio ritiene che debba essere ribadito l'orientamento seguito dalle Sezioni unite. Ritiene, invero, la Corte che argomento dirimente ed in sé autonomamente sufficiente a sostenere la decisione adottata risiede nella corretta qualificazione della portata dell'atto compiuto dal difensore dell'imputato in una fattispecie quale è quella in esame. Si ritiene, invero, che in tale fattispecie appaia ultroneo il riferimento al concetto di procura e sia fuorviante qualificare l'atto compiuto dal difensore dell'imputato come compiuto "per procura". AV Osserva, infatti, il Collegio che nella nozione generale di procura, come negozio legittimante un terzo ad agire in nome e per conto del soggetto che abbia con tale atto conferito siffatto potere, vi è ineludibilmente alla base la impossibilità, che può essere ora giuridica ora materiale, ovvero la difficoltà dell'individuo in contemplazione del quale l'atto viene posto in essere di procedere autonomamente al regolamento dei propri interessi, di tal che egli preferisce, ancorché gli effetti dell'atto ricadano immediatamente nella sua sfera di riferimento, che la dichiarazione negoziale - espressiva di una volontà, il cui ambito di autonomia può essere in parte modulato dalle istruzioni impartite dal rappresentato ma mai totalmente azzerato, riferita al procuratore - sia manifestata da tale altro soggetto. Come è, viceversa, agevole rilevare in una ipotesi quale quella ora in esame non ricorre alcuna delle ragioni che costituiscono la causa giuridica del negozio procuratorio;
non la impossibilità giuridica di compiere l'atto in questione (infatti l'art. 438, comma 3, cod. proc. pen, prevede, anzi, che di regola la richiesta di accesso al rito abbreviato derivi personalmente 6 dall'imputato), non la sua impossibilità materiale, essendo l'imputato regolarmente e formalmente presente al processo e, pertanto, nella concreta possibilità di formulare egli la richiesta. E', allora, evidente che nel caso in questione il compito del difensore non sarà sussumibile propriamente nello schema del negozio posto in essere dal procuratore, cui compete di rappresentare una parte assente o inabilitata a compiere un determinato atto sostituendosi ad essa anche sotto il profilo della formazione della volontà, ma quello del mero nuncius cioè del soggetto che dovrà, e potrà esclusivamente, riportare, in guisa di mero strumento di trasmissione, la volontà del dichiarante mediato, senza che in tale dichiarazione entri in gioco un suo personale atteggiamento volontaristico. A nulla rilevando, ovviamente, il fatto che a siffatta determinazione il dichiarante mediato, id est l'imputato, sia verosimilmente giunto attraverso lo svolgimento delle opportune consultazioni con il proprio patrono (cosa questa che in ogni caso non giustificherebbe la attribuzione della scelta del rito abbreviato alla volontà di quest'ultimo), osserva la Corte come la materiale presenza dell'imputato di fronte all'organo pubblico che ha il compito di raccogliere la dichiarazione del nuncius consente a tale organo di verificare che, al di là della formale investitura del portavoce con una procura speciale, la dichiarazione di questo corrisponda all'effettivo volere del soggetto nei AV confronti del quale la stessa è destinata a spiegare effetti;
verifica questa che, evidentemente, potrà essere compiuta anche sulla base della mera rilevazione della assenza di obbiezioni da parte dell'imputato si ribadisce, sempre - formalmente e materialmente presente in maniera consapevole allo svolgimento delle operazioni sul contenuto di quanto dichiarato dal suo difensore. Dalle considerazioni che precedono deriva la piena legittimità della decisione assunta sul punto controverso dalla Corte territoriale catanzarese e, pertanto, il rigetto del primo motivo di ricorso. Infondato è anche il secondo motivo articolato dai ricorrenti;
costoro, infatti, hanno rilevato come la Corte territoriale abbia dichiarato la penale responsabilità dei medesimi, in concorso fra loro, sebbene, per ripetere le espressioni contenute nell'atto impugnatorio, non sussistesse la "prova provata che i soggetti tutti" abbiano concorso "a porre in azione la causa produttrice dell'evento che concreta il reato", aggiungendo, altresì, che non vi era prova in ordine alla dolosa precostituzione di mezzi, "o\e che ci fosse stata prestazione di assistenza e\o di aiuto prima e dopo il fatto". 7 Al riguardo è sufficiente ricordare che, affinché ricorra la fattispecie di concorso di persone nel reato, non è affatto necessario che i singoli concorrenti realizzino almeno un segmento della condotta tipica del reato contestato, essendo, invece, sufficiente che essi, sia con azioni che con omissioni sia con l'induzione morale ovvero con il mero rafforzamento di un'intenzione criminosa già formata, contribuiscano alla determinazione dell'evento secondo le modalità di suo concreto svolgimento, senza che sia necessaria alcuna precostituzione di mezzi o la formale conclusione di un preventivo accordo, potendo, in linea di principio, la fattispecie concorsuale scaturire dalla semplice materiale collaborazione nella commissione del reato, quand'anche la stessa fosse il frutto di una decisione del tutto estemporanea e coeva all'espletamento delle singole condotte, senza, si ribadisce, la necessaria esistenza di un "previo concerto". Con la puntuale ricostruzione dei fatti, come evincibile dalla lettura della impugnata sentenza, la Corte calabrese ha in maniera del tutto convincente ricostruito i singoli ruoli svolti nella vicenda dai vari imputati, dando chiaramente conto, come peraltro logicamente desumibile dalla comune partecipazione alla impresa di pompe funebri gestita da una dei coimputati, della canalizzazione verso il comune fine criminoso delle singole condotte poste in essere dai prevenuti, elemento questo di per sé sufficiente -nessun AV dubbio sussistendo sulla consapevolezza di ciascuno di perseguire il comune intento ad integrare, anche a dispetto dell'eventuale contenuto di ogni singolo apporto personale, la fattispecie di concorso nel reato. Con riferimento, poi, alla riconducibilità della condotta, complessivamente intesa, alla violazione dell'art. 513-bis cod. pen., contestata dai ricorrenti sulla base della pretesa singolarità dell'episodio contestato, va precisato che la disposizione in ipotesi violata non individua una fattispecie di reato abituale o comunque a condotta necessariamente reiterata, potendo, viceversa, essa essere integrata anche dalla realizzazione di un'unica condotta che, posta in essere con violenza o minaccia, sia idonea a determinare una illecita turbativa della libera concorrenza (Corte di cassazione Sezione III penale, 25 settembre 2013, n. 39784), essendo nella specie quest'ultima ravvisabile nel tentativo, compiuto con metodi caratterizzati dall'efficienza minatoria, di determinare uno sviamento o storno della clientela in danno di un'impresa esercente la propria attività nello stesso ramo nel quale era operante la ditta dell'imputato ER. 0 08 Infine, riguardo all'ultimo motivo di censura agitato dai ricorrenti, afferente in particolare al trattamento sanzionatorio loro riservato dai giudici del merito, rileva la Corte la assoluta genericità delle lagnanze da quelli formulate. Invero, quanto alla ricorrenza della attenuante della provocazione, già esclusa in sede di gravame, è sufficiente ribadire, unitamente alla Corte catanzarese, come non sia emerso alcun elemento che ne potesse fare ritenere sussistenti gli elementi di fatto necessari per la sua applicazione;
in alcun modo è, infatti, risultato che la condotta dei prevenuti sia stata la reazione ad un fatto ingiusto commesso nei loro confronti e posto in rapporto di causalità con la condotta contestata agli imputati (sugli elementi costitutivi della fattispecie legittimante il riconoscimento della attenuante della provocazione si veda, per tutte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 9 febbraio 2012, n. 5056). Parimenti per ciò che attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
infatti anche in questo caso, a fronte di una argomentata decisione della Corte territoriale la quale ha messo in luce gli elementi ostativi al loro riconoscimento, cioè la gravità (tanto più evidente ove si rifletta sul particolare ambito imprenditoriale nel quale opera la impresa del ER, Al pronto quest'ultimo ed i suoi accoliti a profittare illecitamente, per il loro esclusivo tornaconto, dei dolori che la perdita di un congiunto determina in chi gli era vicino e delle pressanti incombenze anche materiali che da tale doloroso evento derivano), la pertinacia e la rapida reiterazione delle condotte minatorie - i ricorrenti non hanno segnalato, in tal senso giustificando la affermazione della aspecificità della doglianza, alcun argomento che, se fosse stato preso nella doverosa considerazione dalla Corte di Catanzaro, avrebbe dovuto o potuto portare al riconoscimento dei detti benefici nei loro confronti. Quanto alla censura avente ad oggetto la specifica dosimetria della pena, ad avviso dei ricorrenti irrogata nei termini indicati dai giudici del merito in assenza di adeguata motivazione, è sufficiente rilevare che, come da questa Corte reiteratamente osservato, l'obbligo motivazionale in caso di pena contenuta, come nel caso di specie, ampiamente al di sotto del medio edittale, anzi nella fattispecie in misura assai prossima al minimo previsto dal legislatore, è soddisfatto attraverso il riferimento al criterio della sua congruità, che, laddove siano state negate le attenuanti generiche proprio in ragione della sussistenza in senso sfavorevole all'imputato degli elementi di valutazione di cui all'art. 62-bis cod. pen., ben può giustificare, anche in 9 assenza della esplicitazioni di ulteriori specifiche ragioni, lo scostamento dal minimo edittale essendo questo implicitamente riconducibile alle stesse motivazioni che hanno giustificato il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Al rigetto dei ricorsi congiuntamente formulati dagli imputati segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Ан оваAnd fruiter صلاAcido fale DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GEN 2017 ILDEIL CANCELLERE Luana rani 10