Sentenza 26 giugno 2014
Massime • 1
In materia di alimenti, la contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b) della l. n. 283 del 1962 (detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione) è configurabile anche nel caso in cui i prodotti (nella specie, carne, pesce e verdure) siano conservati in modo promiscuo, perchè riposti alla rinfusa ovvero a contatto con generi diversi o con scarti di lavorazione, in quanto detta modalità estrinseca di conservazione è inidonea a garantire che i singoli alimenti mantengano inalterate le relative caratteristiche tipologiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2014, n. 40554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40554 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 26/06/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 1981
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 40844/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HU WEI, n. 26/07/1982 in CINA;
avverso la sentenza del tribunale di BENEVENTO in data 7/11/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO A., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. HU WEI ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza del tribunale di BENEVENTO, emessa in data 7/11/2012, depositata in data 3/12/2012, con cui il ricorrente HU WEI è stato condannato alla pena di Euro 6000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 23 del 1962, art. 5, lett. b), (contestato come commesso in data 24 luglio 2009), per aver detenuto (unitamente ad altro soggetto nei cui confronti si è separatamente proceduto) prodotti ittici e di carne di vario genere in cattivo stato di conservazione.
2. Con il ricorso, proposto dal difensore cassazionista dell'imputato, vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per violazione e/o falsa applicazione della
L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b). In particolare, la difesa del ricorrente si duole per aver il giudice di merito ritenuto che conservare sostanze alimentari all'interno di un congelatore allo stato sfuso integri tale ipotesi di reato;
tale conclusione non sarebbe condivisibile in quanto la norma evocata fa riferimento non al prodotto ma al come lo stesso viene conservato;
nel caso in esame, erano stati rinvenuti a seguito di ispezione congiunta della Capitaneria di Porto e dell'ASL 40 kg. di sostanze alimentari allo stato sfuso in promiscuità fra carne, pesce e verdure e senza debita attestazione di provenienza;
non emergerebbero, però, rilievi sulle cattive condizioni di funzionamento o di pulizia del congelatore e/o dei contenitori o delle confezioni dei singoli alimenti ritenuti sospetti;
ne consegue che, la semplice circostanza della conservazione sfusa o promiscua degli alimenti non è sufficiente ad integrare la violazione contestata;
risulterebbero quindi in conferenti i richiami del tribunale alla mancanza delle attestazioni di provenienza delle sostanze sequestrate (peraltro, si osserva, prodotte dalla difesa) o di scadenza o alle condizioni dell'ambiente in cui si trovava il congelatore.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 223 disp. att. c.p.p.. In particolare, la difesa del ricorrente censura la sentenza impugnata per aver espresso un giudizio di responsabilità penale del ricorrente in assenza di un accertamento tecnico ex art. 223 disp. att. c.p.p., che attestasse l'effettivo stato di cattiva conservazione degli alimenti;
detto accertamento non sarebbe stato svolto perché il giorno successivo al sequestro, gli alimenti sono stati immediatamente distrutti così pregiudicando il diritto dell'imputato di difendersi provando, con violazione quindi dell'art. 530 c.p.p., comma 2.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 133 e 62 bis c.p.. Si censura, infine, l'impugnata sentenza per aver il giudice immotivatamente negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, riferendosi allo stato di imprenditore qualificato del ricorrente, elemento non idoneo a fondare un giudizio negativo sulla personalità del reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4. La norma violata è costituita dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, che vieta l'impiego nella preparazione di alimenti o bevande, di vendere, di detenere per vendere o di somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque di distribuire per il consumo sostanze alimentari "(omissis) b) in cattivo stato di conservazione". Nel caso in esame, il cattivo stato di conservazione è stato desunto dalla presenza di alimenti (carne, pesce e verdure) conservati promiscuamente e che erano privi di etichetta;
si legge in sentenza che gli stessi erano stati congelati in apparecchi non idonei. Secondo la tesi difensiva, difetterebbe la prova del cattivo stato di conservazione, perché la semplice circostanza della conservazione sfusa o promiscua degli alimenti non sarebbe sufficiente ad integrare la violazione contestata.
L'affermazione non può essere condivisa.
Va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, il reato de quo è reato di pericolo presunto, sicché lo stesso non esige per la sua configurabilità un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, ne1 il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (Sez. 3^, n. 2649 del 16/12/2003 - dep. 27/01/2004, Gargelli A, Rv. 226874).
Ciò detto, è evidente che la condizione di promiscuità degli alimenti, di per sè, è indice di un cattivo stato di conservazione degli stessi, tenuto conto di quella che è la ratio della fattispecie penale. Ed invero, il reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), costituisce, rispetto alle ipotesi previste dalle altre lettere della norma, una figura autonoma di reato, che può formalmente concorrere con esse, ove ne ricorrano le condizioni, mirando non solo a prevenire mutazioni dei prodotti alimentari, ma perseguendo altresì un autonomo fine di benessere consistente nell'assicurare una protezione anticipata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga a questi con le cure igieniche imposte dalla sua natura (Sez. 3^, n. 35234 del 28/06/2007 - dep. 21/09/2007, Lepori, Rv. 237518; Sez. U, n. 443 del 19/12/2001 - dep. 09/01/2002, Butti e altro, Rv. 220717). È, evidente, dunque che la conservazione di più prodotti alimentari di caratteristiche diverse (qual è l'alimento carne, rispetto al pesce o alle verdure), necessita di una modalità di custodia autonoma del singolo alimento (o gruppo di alimenti omogenei) rispetto agli altri di natura diversa, atteso che - ad esempio - la modalità di conservazione come la stessa temperatura di congelamento sono diverse per il pesce rispetto a quella della carne o delle verdure, sicché richiedono necessariamente una particolare accortezza nella conservazione, garantendo la separazione dei singoli alimenti (o gruppi di alimenti) rispetto agli altri, sia per mantenerne inalterate le caratteristiche organolettiche che per evitare sgradevoli (anche al sapore) contaminazioni che possono incidere sulla stessa commestibilità dell'alimento. Non va, del resto, dimenticato che ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dal L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001 - dep. 09/01/2002, Butti e altro, Rv. 220716).
E, all'evidenza, nel caso in esame, tali modalità estrinseche di conservazione (congelamento promiscuo di alimenti di genere diverso, alla rinfusa, all'interno di un congelatore), non erano certamente idonee a garantire la salubrità degli alimenti.
Può, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
"La contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b, (detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione) è configurabile anche nel caso in cui i prodotti alimentari siano conservati promiscuamente, in quanto detta modalità estrinseca di conservazione è inidonea a garantire che i singoli alimenti mantengano inalterate le relative caratteristiche tipologiche". Corretta, dunque, è stata la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito nel ritenere configurato il reato in esame, dovendosi ritenere peraltro del tutto irrilevante il mero riferimento alla data di scadenza del prodotto, non rilevando tale ultima circostanza ai fini della prova del cattivo stato di conservazione del prodotto.
5. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che la infondatezza del medesimo discende dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di specifiche analisi dì laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione (Sez. 3^, n. 12346 del 04/03/2014 - dep. 17/03/2014, Chen, Rv. 258705; relativa a fattispecie - analoga a quella in esame - in cui è stata ritenuta corretta la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza del reato con riferimento a prodotti alimentari - tra cui carni, pasta ripiena e dolci -congelati in proprio conservati in promiscuità con scarti di lavorazione ed alimenti scaduti in recipienti inidonei, all'interno di elettrodomestici sporchi e, in un caso, con guarnizioni difettose).
6. Resta da esaminare, infine, l'ultimo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio. Anche tale motivo è infondato. Ed infatti, le attenuanti generiche risulta non siano state riconosciute dal giudice facendo riferimento alla qualifica di imprenditore del ricorrente, e tenuto conto della personalità negativa del medesimo.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che dall'esame del verbale di udienza del 7 novembre 2012 risulta pacificamente che le attenuanti generiche non erano state richieste in sede di discussione, essendosi limitata la difesa a richiedere l'assoluzione del ricorrente per insussistenza del fatto.
È stato già affermato da questa Corte che il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ne' è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez. 3^, n. 11539 del 08/01/2014 - dep. 11/03/2014, Mammola, Rv. 258696).
7. Il ricorso dev'essere complessivamente rigettato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014