Sentenza 27 gennaio 2010
Massime • 1
La determinazione, da parte dell'Autorità comunale, della somma da versare dall'interessato nell'ambito della procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio (art. 34, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non vincola il giudice nell'accertamento del reato, poiché non preclude la possibilità di un'autonoma verifica in sede penale dell'entità e/o della natura dell'opera realizzata per accertare se la stessa possa essere effettivamente definita come difformità parziale o, diversamente, totale. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di un immobile, in cui la Corte ha escluso che la revoca consegua automaticamente per effetto del versamento della somma stabilita dal Comune).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2010, n. 10978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10978 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 27/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - ORDINANZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 139
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 27737/2009
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RR EL, N. IL 15/02/1946;
avverso l'ordinanza n. 553/2009 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 12/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Pica Mario.
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Roma - sezione per il riesame - rigettava l'appello proposto da UG GE avverso l'ordinanza con la quale il GIP di Velletri aveva rigettato la richiesta di dissequestro di tre edifici residenziali in Arteria per i quali si contestava la realizzazione di una volumetria maggiore di mc. 2290,16, rispetto a quella autorizzata pari a mc. 5049,51. Il tribunale, dopo avere premesso che l'istante - ingiunto a rimuovere le opere abusive - aveva provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34 assumendo l'impossibilità di procedere ad una demolizione limitata del manufatto, respingeva l'appello sul rilievo che le questioni proposte non riguardavano la legittimità del titolo ablativo generico ma la validità della sanatoria conseguente al pagamento della sanzione pecuniaria e che quest'ultima era stata legittimamente esclusa in ragione della notevole volumetria realizzata in eccesso. Propone in questa sede ricorso il UG deducendo con motivo unico la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34 sul rilievo che erroneamente il tribunale del riesame avrebbe ritenuto la difformità totale e non parziale alla luce delle norme tecniche del Piano Regolatore Generale vigente.
Dopo avere sintetizzato il contenuto dell'art. 9 delle predette disposizioni recante la descrizione degli indici ed urbanistici, ed avere escluso la rilevanza esterna all'amministrazione del contenuto delle circolari dell'Assessorato all'Urbanistica Regionale recanti indirizzi e criteri generali da seguire nella formazione dei Regolamenti Edilizi Comunali, il ricorrente conclude rilevando che i vani scala aperti, non portavano ad avere cubatura essendo volontà della società proprietaria di demolire la muratura per sostituirla con elementi tubolari verticali;
che per le coperture a tetto degli edifici non vi erano altre disposizioni oltre a quelle contenute nelle circolari di cui sopra sulle percentuali da rispettare;
che l'analisi di superfici non residenziali realizzate fuori dal PdC 39/05 consentiva l'accesso alla procedura del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 ma che era consentita anche la procedura dell'art. 34 in quanto le variazioni avevano comportato incremento di superfici o volumi alle unità immobiliari già in progetto senza aumento di numero o modifiche di destinazione d'uso: che ai sensi del D.P.R. n.380 del 2001, art. 31 i volumi realizzati oltre i limiti del progetto approvato rilevano come totale difformità solo se l'opera abusiva presenti il duplice requisito dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza. Ed aggiunge anche il ricorrente che mentre il tribunale aveva omesso di valutare i suindicati elementi contenuti nella consulenza depositata in atti, il responsabile comunale aveva invece ritenuto senz'altro legittima la procedura dell'art. 34 provvedendo a quantificare gli oneri poi corrisposti dalla società ricorrente, affermando infine che il giudice non ha potere di sindacare l'operato della p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si deve anzitutto premettere che il provvedimento di fiscalizzazione dell'illecito edilizio, regolamentato dalla L. 28 febbraio 1985, n.47, art. 12 (ed ora dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34) non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito, considerato che le opere realizzate vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Sez. 3, n. 13978 del 25/02/2004 Rv. 228451).
Inoltre si deve rilevare anche che la determinazione da parte del responsabile comunale della somma da versare dall'interessato nell'ambito della procedura del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34 non vincola il giudice nell'accertamento del reato nel senso che non preclude la possibilità di autonoma verifica in sede giudiziaria della entità e/o natura della difformità realizzata al fine di verificare se la stessa possa essere effettivamente definita parziale o debba invece essere ritenuta totale.
Tale verifica assume infatti connotazione decisiva sulla sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. b) - ravvisabile unicamente nell'ipotesi di difformità totale - e, come più volte affermato da questa Corte, il giudice nell'esercizio della potestà penale è tenuto in via autonoma ad accertare la conformità dell'opera eseguita con le disposizioni in materia urbanistico - edilizia. La compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici è infatti elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica (Sez. 3, n. 41620 del 02/10/2007 Rv. 237995).
È da escludere, quindi, che la revoca del sequestro debba automaticamente conseguire al versamento della somma stabilita dal Comune nell'ambito della cennata procedura dell'art. 34 o che al giudice penale sia inibita la possibilità di autonomi e/o ulteriori accertamenti sull'entità dell'abuso.
Correttamente, quindi, il tribunale del riesame ha ritenuto di dover procedere ad una autonoma verifica della persistenza del fumus sull'istanza dell'interessato.
Ed in questo senso appare incensurabile - in quanto correttamente e logicamente motivata - la valutazione connessa alla ragguardevole entità complessiva dell'abuso stesso che già aveva determinato il sequestro degli immobili.
Quanto ai rilievi del ricorrente, a prescindere dalla considerazione che, come correttamente osservato dal tribunale, essi attengono in realtà alla legittimità stessa del sequestro, se ne rende senz'altro necessaria la verifica dibattimentale postulando accertamenti specifici incompatibili con la fase in esame (peraltro per alcuni aspetti, si fa riferimento anche ad interventi di modifica progettati e non ancora realizzati) che non consente - secondo l'orientamento consolidato - l'instaurazione di un processo nel processo.
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000,00. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010