Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19973
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Accolto
    Mancanza dell'elemento soggettivo doloso

    La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata. Ha evidenziato che per la bancarotta fraudolenta documentale con dolo specifico (omessa tenuta o sottrazione di libri contabili) è indispensabile la dimostrazione del dolo specifico di trarne un profitto ingiusto o di cagionare un pregiudizio ai creditori, e la consapevolezza di tale finalità da parte dell'amministratore di diritto. Ha ritenuto che le sentenze di merito abbiano erroneamente applicato precedenti giurisprudenziali relativi al dolo generico (o eventuale) per la bancarotta documentale generica, focalizzandosi sull'accettazione del rischio della mancata tenuta della contabilità piuttosto che sulla strumentalità del deserto contabile al perseguimento di uno scopo di profitto o di pregiudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19973
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19973
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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