CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19973 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere AN MA;
letta la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Antonietta Picardi, che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del G.U.P del Tribunale di Firenze che all’esito di rito abbreviato aveva dichiarato IR IC penalmente responsabile per i reati di bancarotta fraudolenta documentale a lui contestati ai capi 2, 6, 10 e 18 dell’imputazione in qualità di amministratore di diritto, in realtà semplice prestanome secondo la ricostruzione accusatoria, di molteplici società inattive o indebitate, che avrebbero poi presentato false dichiarazioni di crediti IVA da cedere a terzi. 2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo, che deduce violazione di legge e Penale Sent. Sez. 5 Num. 19973 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/05/2026 2 2 vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo doloso richiesto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili in contestazione. La Corte di appello avrebbe infatti ritenuto integrato il dolo eventuale, riscontrando un’accettazione del rischio che la contabilità non sarebbe stata tenuta per agevolare operazioni fraudolente, in ragione del fatto che il ricorrente avrebbe accettato, dietro compenso, un ruolo “formale” di amministratore di più società, contemporaneamente e senza avere alcuna competenza specifica e senza effettiva partecipazione, avendo consegnato la smart card attivata presso la Camera di commercio ad una persona indicata dall’amministratore di fatto. Tale ragionamento risulterebbe fallace, poiché al di là della semplice assunzione della carica dietro compenso non sarebbero stati individuati altri elementi concreti da cui poter trarre il convincimento che l’odierno ricorrente abbia consapevolmente accettato il rischio di mancata tenuta della contabilità a fini fraudolenti, non potendosi considerare sufficiente né l’assunzione del ruolo di amministratore né il disinteresse manifestato verso le attività della società, trattandosi di elementi idonei ad integrare la condotta colposa di cui all’art. 217 legge fall.. Peraltro, il IC sarebbe stato assolto in primo grado dalle contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale per l’assenza della piena prova della consapevolezza in ordine alla portata effettiva ed alle finalità delle operazioni compiute dall’amministratore di fatto;
di conseguenza, sarebbe illogico ritenere l’accettazione del rischio della mancata tenuta della contabilità per agevolare operazioni fraudolente sulla base dell’attivazione della smart card, uno degli atti compiuti dal ricorrente e di cui lo stesso non avrebbe avuto consapevolezza della portata effettiva e della finalità. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Antonietta Picardi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 2.La giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica - che ricorre, per quel che qui rileva, nel caso di sottrazione o di omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili ed è punita a titolo di dolo specifico, da individuarsi nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, [...], Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [...], Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, [...], Rv. 269904) - con riferimento a chi ricopre la carica amministrativa solo formalmente, ha 3 3 chiarito che «è configurabile il concorso di persone nel reato a condizione che almeno uno dei concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e che gli altri concorrenti siano consapevoli di tale intenzione» (Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, [...], Rv. 286640 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 - 02). È necessario dunque distinguere l’atteggiarsi dell’elemento soggettivo doloso nella bancarotta fraudolenta documentale c.d. a dolo specifico e nella bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, come chiarito da svariate pronunce di questa Corte chiamate ad affrontare il coefficiente psicologico indispensabile a dimostrare la responsabilità concorsuale, per omessa vigilanza (art. 40 cpv. cod. pen.), dell’amministratore di diritto nel fatto illecito commesso dal terzo, amministratore di fatto. Si è chiarito allora, in giurisprudenza, che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cui però va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno (Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni;
Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, [...]; Sez.5, n.44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv.232816). In altre parole, mentre per la fattispecie della bancarotta documentale c.d. generica di cui all’art.216, comma 1, n. 2, seconda parte, l.f. (che ha per oggetto la tenuta delle scritture contabili, effettivamente esistenti ed apprese dagli organi fallimentari, in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o dell’andamento degli affari) è sufficiente la prova del dolo generico, che può assumere anche le caratteristiche del dolo indiretto od eventuale (Sez.5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831), tradotto nella padronanza dello “stato delle scritture”, nell’ipotesi della bancarotta documentale per distruzione, sottrazione, occultamento – ovvero, alternativamente – per omessa tenuta dell’impianto contabile, di cui all’art. 216 comma 1, n. 2, prima parte, l.f., è indispensabile la dimostrazione del dolo specifico di trarne un ingiusto profitto o di cagionare un nocumento alla massa dei creditori;
dolo specifico che, nel caso di concorso di più persone dotate della qualifica, di diritto o di fatto, richiesta dalla norma incriminatrice (trattandosi di reato c.d. proprio), può essere ascrivibile indifferentemente a tutti, ovvero all’uno o all’altro, purchè colui che non ne sia direttamente animato sia cosciente che il correo agisce con quella determinata preordinazione dolosa. Orbene - discettandosi, nella specie, di un addebito di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, col fine di trarne, anche per altri, un profitto ingiusto o di recare nocumento alla massa dei creditori - le sentenze di merito hanno dapprima convenientemente rimarcato che gli artt. 2475 e 2476 cod. civ. stabiliscono che dalla posizione di garanzia dell’amministratore di una società a responsabilità limitata derivano gli specifici obblighi dell’osservanza dei doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto per 4 4 l’amministrazione della società, tra i quali spiccano quelli, certamente primari, di vigilare sulla continuità aziendale e sui fattori di manifestazione della crisi, in vista della conservazione del patrimonio dell’impresa a tutela delle aspettative dei creditori, ai quali sono di tutta evidenza funzionali i doveri di corretta tenuta ed aggiornamento dell’impianto contabile. Poi, però, nell’affrontare il profilo della prova dell’elemento soggettivo del reato, attribuito al ricorrente a titolo di omessa vigilanza sull’operato dell’amministratore di fatto, CO IA, hanno richiamato i precedenti giurisprudenziali relativi alla responsabilità concorsuale dell’amministratore-testa di legno nella commissione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico, declinato peraltro nella forma del dolo eventuale, intesa, nella specie, come accettazione del rischio “che la contabilità non venisse tenuta, per agevolare operazioni fraudolente” (pag. 5 sentenza impugnata). Diversamente, l’attenzione avrebbe dovuto essere focalizzata sulla strumentalità del deserto contabile al perseguimento dello scopo di ricavarne un profitto ingiusto o di cagionare un pregiudizio ai creditori, ragionevolmente assegnabile quantomeno al dominus delle plurime realtà imprenditoriali – “scatole vuote” utilizzate per frodare l’Erario – e sulla consapevolezza, in capo agli “uomini di paglia”, della sussistenza di tale specifica finalità. 3.La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze. Così deciso in Roma, 08/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente AN MA IC OR ST CA
letta la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Antonietta Picardi, che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del G.U.P del Tribunale di Firenze che all’esito di rito abbreviato aveva dichiarato IR IC penalmente responsabile per i reati di bancarotta fraudolenta documentale a lui contestati ai capi 2, 6, 10 e 18 dell’imputazione in qualità di amministratore di diritto, in realtà semplice prestanome secondo la ricostruzione accusatoria, di molteplici società inattive o indebitate, che avrebbero poi presentato false dichiarazioni di crediti IVA da cedere a terzi. 2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo, che deduce violazione di legge e Penale Sent. Sez. 5 Num. 19973 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/05/2026 2 2 vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo doloso richiesto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili in contestazione. La Corte di appello avrebbe infatti ritenuto integrato il dolo eventuale, riscontrando un’accettazione del rischio che la contabilità non sarebbe stata tenuta per agevolare operazioni fraudolente, in ragione del fatto che il ricorrente avrebbe accettato, dietro compenso, un ruolo “formale” di amministratore di più società, contemporaneamente e senza avere alcuna competenza specifica e senza effettiva partecipazione, avendo consegnato la smart card attivata presso la Camera di commercio ad una persona indicata dall’amministratore di fatto. Tale ragionamento risulterebbe fallace, poiché al di là della semplice assunzione della carica dietro compenso non sarebbero stati individuati altri elementi concreti da cui poter trarre il convincimento che l’odierno ricorrente abbia consapevolmente accettato il rischio di mancata tenuta della contabilità a fini fraudolenti, non potendosi considerare sufficiente né l’assunzione del ruolo di amministratore né il disinteresse manifestato verso le attività della società, trattandosi di elementi idonei ad integrare la condotta colposa di cui all’art. 217 legge fall.. Peraltro, il IC sarebbe stato assolto in primo grado dalle contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale per l’assenza della piena prova della consapevolezza in ordine alla portata effettiva ed alle finalità delle operazioni compiute dall’amministratore di fatto;
di conseguenza, sarebbe illogico ritenere l’accettazione del rischio della mancata tenuta della contabilità per agevolare operazioni fraudolente sulla base dell’attivazione della smart card, uno degli atti compiuti dal ricorrente e di cui lo stesso non avrebbe avuto consapevolezza della portata effettiva e della finalità. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Antonietta Picardi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 2.La giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica - che ricorre, per quel che qui rileva, nel caso di sottrazione o di omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili ed è punita a titolo di dolo specifico, da individuarsi nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, [...], Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [...], Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, [...], Rv. 269904) - con riferimento a chi ricopre la carica amministrativa solo formalmente, ha 3 3 chiarito che «è configurabile il concorso di persone nel reato a condizione che almeno uno dei concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e che gli altri concorrenti siano consapevoli di tale intenzione» (Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, [...], Rv. 286640 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 - 02). È necessario dunque distinguere l’atteggiarsi dell’elemento soggettivo doloso nella bancarotta fraudolenta documentale c.d. a dolo specifico e nella bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, come chiarito da svariate pronunce di questa Corte chiamate ad affrontare il coefficiente psicologico indispensabile a dimostrare la responsabilità concorsuale, per omessa vigilanza (art. 40 cpv. cod. pen.), dell’amministratore di diritto nel fatto illecito commesso dal terzo, amministratore di fatto. Si è chiarito allora, in giurisprudenza, che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cui però va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno (Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni;
Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, [...]; Sez.5, n.44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv.232816). In altre parole, mentre per la fattispecie della bancarotta documentale c.d. generica di cui all’art.216, comma 1, n. 2, seconda parte, l.f. (che ha per oggetto la tenuta delle scritture contabili, effettivamente esistenti ed apprese dagli organi fallimentari, in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o dell’andamento degli affari) è sufficiente la prova del dolo generico, che può assumere anche le caratteristiche del dolo indiretto od eventuale (Sez.5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831), tradotto nella padronanza dello “stato delle scritture”, nell’ipotesi della bancarotta documentale per distruzione, sottrazione, occultamento – ovvero, alternativamente – per omessa tenuta dell’impianto contabile, di cui all’art. 216 comma 1, n. 2, prima parte, l.f., è indispensabile la dimostrazione del dolo specifico di trarne un ingiusto profitto o di cagionare un nocumento alla massa dei creditori;
dolo specifico che, nel caso di concorso di più persone dotate della qualifica, di diritto o di fatto, richiesta dalla norma incriminatrice (trattandosi di reato c.d. proprio), può essere ascrivibile indifferentemente a tutti, ovvero all’uno o all’altro, purchè colui che non ne sia direttamente animato sia cosciente che il correo agisce con quella determinata preordinazione dolosa. Orbene - discettandosi, nella specie, di un addebito di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, col fine di trarne, anche per altri, un profitto ingiusto o di recare nocumento alla massa dei creditori - le sentenze di merito hanno dapprima convenientemente rimarcato che gli artt. 2475 e 2476 cod. civ. stabiliscono che dalla posizione di garanzia dell’amministratore di una società a responsabilità limitata derivano gli specifici obblighi dell’osservanza dei doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto per 4 4 l’amministrazione della società, tra i quali spiccano quelli, certamente primari, di vigilare sulla continuità aziendale e sui fattori di manifestazione della crisi, in vista della conservazione del patrimonio dell’impresa a tutela delle aspettative dei creditori, ai quali sono di tutta evidenza funzionali i doveri di corretta tenuta ed aggiornamento dell’impianto contabile. Poi, però, nell’affrontare il profilo della prova dell’elemento soggettivo del reato, attribuito al ricorrente a titolo di omessa vigilanza sull’operato dell’amministratore di fatto, CO IA, hanno richiamato i precedenti giurisprudenziali relativi alla responsabilità concorsuale dell’amministratore-testa di legno nella commissione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico, declinato peraltro nella forma del dolo eventuale, intesa, nella specie, come accettazione del rischio “che la contabilità non venisse tenuta, per agevolare operazioni fraudolente” (pag. 5 sentenza impugnata). Diversamente, l’attenzione avrebbe dovuto essere focalizzata sulla strumentalità del deserto contabile al perseguimento dello scopo di ricavarne un profitto ingiusto o di cagionare un pregiudizio ai creditori, ragionevolmente assegnabile quantomeno al dominus delle plurime realtà imprenditoriali – “scatole vuote” utilizzate per frodare l’Erario – e sulla consapevolezza, in capo agli “uomini di paglia”, della sussistenza di tale specifica finalità. 3.La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze. Così deciso in Roma, 08/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente AN MA IC OR ST CA