Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T S I G E R A IN 04678/0 1 D E T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BALDASSARRE Presidente R.G.N. 7931/00 Dott. Vincenzo Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere Cron. 10035 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Angelo Ud. 21/02/2001 SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di TRANI, con ordinanza del 25/01/00, nella causa iscritta al n° 14/00 vertente tra GIAMTEX Srl;
DE MA LI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/02/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore 2001 Generale Dott. Stefano SCHIRO' con le quali si chiede 473 che la Corte di Cassazione, pronunciando in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Pescara, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo Con ordinanza del 25.01.2000 il Tribunale di Trani ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza, per conflitto negativo, in ordine alla dichiarazione di di fallimento IU De OM, ritenendo la propria incom- petenza territoriale, già dichiarata dal suddetto tri- bunale con sentenza in data 10.11.1999, e la competenza del Tribunale di Pescara, il quale, però, con sentenza in data 8.11.1999 si è già dichiarato territorialmente incompetente, ravvisando la competenza del tribunale di Trani e disponendo la trasmissione degli atti a tale Ufficio. Motivi della decisione Il Pubblico Ministero presso questa Corte di cas- sazione ha concluso per la competenza del tribunale di Pescara, e tali conclusioni appaiono coformi al dettato di legge. Il regolamento di competenza, in caso di conflitto negativo, può essere richiesto d'ufficio anche in man- canza di rituale riassunzione ad iniziativa di parte, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al tribunale de- signato, purché ad iniziativa dell'ufficio venga dispo- sta, come nel caso di specie è avvenuto (v. la nota di 2 trasmisione del tribunale di Pescara in data 3.12.1999) la trasmissione degli atti di causa da parte del giudi- ce dichiaratosi incompetente a quello ritenuto compe- tente (v. in tal senso le sentenze di questa Corte n. 7149 del 1994, n. 4629 e.n. 8418 del 1999). Ai fini della individuazione del tribunale ter- ritorialmente competente alla dichiarazione di falli- mento, la sede principale dell'impresa, ritenuta a tal fine determinante ex art. 9 della legge fallimentare, va intesa come il luogo in cui si trova il centro di- rettivo ed amministrativo degli affari dell'impresa e comunque l'effettivo e preponderante centro di interes- si di questa (v. ex multis, le sentenze n. 4560 del 1999 e n. 1813 del 1997), ossia la sede reale, effet- tiva dell'impresa e non invece quella dichiarata o le- 2808 gale (v. Cass. (88%), anche se la coincidenza della sede legale con il centro direttivo e amministrativo dell'impresa è oggetto di una presunzione fino a prova contraria (in tal senso, ex multis, Cass. n. 7331 del 1999, n. 1625 del 1997). Nel caso di specie, sebbene l'impresa De OM ' avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso di tessuti e mercerie e cessata dal 30.09.1998 (v. le risultanze del Registro delle imprese di Bari alla data del 23.04.1999), abbia avuto la sede in Bisce- 3 glie (circondario del tribunale di Trani) via Giotto n. 8, risulta che di fatto l'attività commerciale in que- stione si è sempre svolta in Pescara, alla via Elettra n. 96, dove era ubicato il magazzino (v.le in- formative dei CC. Di Pescara in data 29.03.1999 e del- la G.d.F. di Bisceglie e di Pescara, datate rispettiva- mente 28.07.e 29.10.1999 nonché il contratto di ces- ' sione di azienda tra AL De OM e IU De OM datato 6.12.1999 trasmesso anch'esso dalla G.d. F. di Bisceglie) mentre all'indirizzo, ossia nella sede, di Bisceglie via Giotto n. 8 era risultato trovarsi la sola abitazione dei genitori del debitore, il quale pe- raltro risulta essersi trasferito anagraficamente in Pescara dal 27.08.1998 (informative G.d.F.). Da tutto ciò consegue che la sede dell'impresa in Bisceglie non ha corrisposto mai al centro direttivo ed amministrativo degli affari e al prevalente luogo degli interessi commerciali dell'impresa medesima, sempre ubicati invece in Pescara, onde dev'essere dichiarata la competenza territoriale del tribunale di Pescara in ordine alla dichiarazione di fallimento di IU De OM.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Pescara in ordine alla dichiarazione di fallimento dell'impresa De OM IU e dispone che gli atti sia- no trasmessi al suddetto tribunale. Così deciso addi 21 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Baldassarre Walter Celentano Vi Bella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Sezione Civile IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Depositato in Cancelleria 30 MAR 2001MAR E IL CANCELLIERE N IO Z A R T IS G E R A D E T N E S E S