Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sua sede principale, ove, cioè, promuova sul piano organizzativo i suoi affari e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale ovvero della diversa ubicazione di tutte le attività direzionali dell'impresa o della loro parte più significativa, restando irrilevanti in ogni caso i trasferimenti della sede legale non accompagnati dal reale trasferimento del centro propulsore dell'impresa o contestuali alla effettiva cessazione dell'attività dell'impresa stessa. Alla stregua di tale principio, la Suprema Corte, nel regolare un conflitto di competenza negativo fra due tribunali fallimentari, ha ritenuto di desumere il carattere meramente formale e fittizio e, dunque, l'irrilevanza ai fini della competenza (facendone discendere la dichiarazione della competenza del tribunale del luogo della vecchia sede), del trasferimento della sede legale di una società, sulla base della complessiva valutazione delle seguenti circostanze: a) inerenza delle istanze di fallimento presentate avanti ai due diversi tribunali (quello della sede originaria e quello della sede formalmente trasferita) a crediti tutti scaduti prima del momento del trasferimento stesso; b) notevole consistenza dei crediti; c) collocazione della nuova sede presso altra società ed inesistenza in essa di alcun bene (come da pignoramenti negativi), nonché dello svolgimento di alcuna attività direzionale; d) coincidenza del trasferimento stesso con la cessazione dell'attività d'impresa, non seguita da alcuna ripresa di funzionalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sulla richiesta di regolamento di competenza proposto d'ufficio dal:
Tribunale di Milano con ordinanza 18.7.1997 adottata sulle istanze nn. 327/96- 328/96- 1066/96- 2145/96- 3469/96- 4019/96- 1961/97 proposte da Banco di Sicilia s.p.a.- Rondine Trasporti Internazionali srl - Fip Articoli Tecnici srl - Luxor spa. Raccortubi srl - DI IA + 1 - IRC spa e ad oggetto la richiesta di fallimento della s.a.s. BU & c. di IC LU
per l'affermazione della competenza a provvedere del:
Tribunale di Trieste, da questo negata con ordinanze di incompetenza adottate sulle istanze di fallimento della predetta s.a.s. UZ LU & c. di IC LU proposte da Raccortubi srl ( 153/95). Banco di Sicilia spa ( 202/95)- DI + 1 (65/96) - IRC spa ( 25/96) Udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del 28.1.99 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Lette le richieste del P.M. in data 3.8.98, che ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Trieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Presso il Tribunale di Trieste venivano presentate quattro istanze di fallimento a carico della s.a.s. BU & c. di IC LU e, segnatamente, le istanze DI-Savino del 23.4.96, soc. Raccortubi dell'8.11.95, spa Banco di Sicilia del 10.8.95 e spa IRC del 20.2.96:
in calce a tali istanze il Tribunale adito adottava decreti, rispettivamente, in data 8.5.96-1.12.95- 20.2.96-1.12.95 nei quali disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ritenuto competente ex art. 9 L.F., sul rilievo che la soc. UZ & c. con denuncia 10.7.95 aveva trasferito a Milano la propria sede legale. Presso il Tribunale di Milano, poi, alle rispettive date del 16-9-96, 17-10-96 e 27-5-97 erano proposte istanze di fallimento dalle socc. Luxor, FIP articoli tecnici, Rondine T.I.
Pronunziando con unico provvedimento sui sette procedimenti ivi pervenuti od aperti, il Tribunale di Milano, rilevato che il Tribunale di Trieste con la remissione degli atti aveva affermato la propria incompetenza per territorio e ritenuto che, invece, nella sede milanese la soc. UZ non aveva mai svolto - dopo il trasferimento - alcuna attività (posto che tutti gli istanti vantavano crediti insorti prima del trasferimento), considerato che in tal quadro si realizzava conflitto negativo di competenza pur denunziabile d'ufficio, richiedeva ai sensi dell'art. 45 cpc regolamento di competenza a questa Corte. Nessuna delle parti depositava memoria ed il P.G. nelle richieste 3.8.98 concludeva perché la Corte, accogliendo la richiesta del Tribunale di Milano, dichiarasse la competenza del Tribunale di Trieste a conoscere delle istanze a carico della sas UZ & c. di IC LU. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che, indiscutibile essendo l'ammissibilità della richiesta officiosa di regolamento nell'ipotesi di conflitto negativo di competenza, devesi premettere alla valutazione nel merito del sottoposto conflitto che - come più volte affermato da questa Corte - per il disposto dell'art. 9 L.F. la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sua sede principale, ove, cioè, promuova sul piano organizzativo i suoi affari, tal luogo di regola coincidendo con quello della sede legale. Ma siffatta presunzione di coincidenza ben può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale ovvero della diversa ubicazione di tutte le attività direzionali dell'impresa o della loro parte più significativa, restando in ogni caso irrilevanti trasferimenti della sede legale non accompagnati dal reale trasferimento del centro propulsore dell'impresa o contestuali alla effettiva cessazione di alcuna attività dell'impresa stessa (cass. 355/99 - 2795/97 - 1625/97 - 5118/96 - 3885/96 - 3878/96 - 151/96). Su queste premesse in diritto, dalle quali il Collegio non ritiene di discostarsi, pare affatto condivisibile la valutazione espressa dal P.G. nella richiesta conclusiva 3.8.98 a mente della quale viene evidenziato il carattere meramente formale dello spostamento della sede a Milano, in un quadro di cessazione di ogni attività della soc. BU & c. ed a ridosso delle prime istanze di fallimento, si dà potersi concludere per la natura fittizia del trasferimento stesso.
In tal senso inducono infatti ad opinare:
1. Il fatto che tutte le istanze di fallimento, anche quelle presentate al Tribunale di Milano, fossero pertinenti a crediti scaduti ben prima del luglio 1995 (epoca del trasferimento);
2. la consistenza delle posizioni debitorie accumulate sin dal 1994;
3. l'inesistenza di alcuna attività direzionale nella nuova sede milanese di via dei Piatti 9, sede peraltro collocata presso la soc. GESCOFIN;
4. la inesistenza di alcun bene pertinente alla soc. BU & c. s.a.s. presso la ridetta nuova sede (come attestato dal verbale di pignoramento negativo).
Su tali premesse in diritto ed alla luce dei riportati elementi di fatto, devesi pertanto dedurre che il trasferimento - coincidente con la cessazione effettiva dell'attività d'impresa e non seguito da alcuna ripresa di sua funzionalità - ebbe carattere meramente formale, con la conseguenza per la quale devesi dichiarare la competenza del Tribunale di Trieste a provvedere sulle proposte istanze di fallimento.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione,
dichiara la competenza del Tribunale di Trieste a provvedere sulle istanze di fallimento presentate a carico della s.a.s. BU & c. di IC LU.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999