Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE сотронено Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PesideLove 00 1 7 9703 Dott. Mario SPADONE .N. 7332/00 Dott. Carlo Con gliere Cron.355 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rep. 76 Consigliere - Ud.19/09/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere - Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERENGARIO 7, presso lo studio dell'avvocato ANGELO FEDE, difeso dall'avvocato LUCIANO PISANU, giusta | delega in atti;
- ricorrente
contro
CA TO;
intimato avversO la sentenza n. 796/99 del Tribunale di 2002 CAGLIARI, depositata il 28/05/99; 1201 udita la relazione della causa svolta nella pubblica | -1- udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato PISANU LUCIANO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 15 maggio 1992, RC CA, AR UR AD, NA TR, AR GR AI e UA NO denunciarono che NT opere sulla NN aveva intrapreso delle strada privata, Vico 1° XX Settembre di AG, quali l'apertura di altri accessi carrai al proprio immobile e l'installazione di ponteggio, pregiudi- zievoli del godimento fino ad allora avuto su quella strada, sia per passarvi che per parcheg- giarvi autovetture. NT NN si costituì e resistette alla pretesa avversaria. Con sentenza del 9 ilnovembre 1995, Pretore di AG rigettò la domanda dei ricorrenti. Soltanto RC CA propose gravame, cui resistette NT NN. Con delsentenza 14 gennaio/28 maggio 1999, il Tribunale di AG respinse il gravame, segnata- mente a) che la decisione del primo osservando: confermata * sia pure per giudice doveva essere motivi da quelli posti in parte diversi a base della sentenza impugnata"; b) che trattavasi di giudizio possessorio;
c) che incontroversa era l'esistenza tra le parti di una situazione di S compossesso della strada in oggetto, su cui anche il NN esercitava il transito per accedere al proprio immobile;
d) che, nelle situazioni di compossesso, l'accertamento della legittimità d'uso del bene doveva essere valutato, ai sensi dell'art. 1102 cosìC.C., da sembrare evidente "che l'esercizio del parcheggio su strada comune sia bensì consentito, ma solo fino a quando non pregiu- dichi un interesse del compossessore che appaia più rilevante"; e) che l'interesse del NN alla apertura di altri accessi sulla strada, per accede- re più comodamente al proprio immobile, era "prevalente" sull'interesse degli altri composses- R sori al parcheggio in luogo dei propri veicoli;
e) fatta con che analoga valutazione doveva essere installato dal NN, riguardo al ponteggio, 11 che era stato peraltro rimosso in corso di causa e che non risultava avesse impedito il transito in luogo. Per la cassazione di tale sentenza, RC CA ha proposto ricorso in forza di un unico, articola- to motivo. NT NN, cui il ricorso è stato notificato il 4 aprile 2000, non ha svolto alcuna difesa. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, il ricorrente si duole che il Tribunale a quo sia incorso in vizi di extrapeti- zione e di motivazione, avendo confermato la decisione del primo giudice per ragioni in parte diverse da quelle esposte nella sentenza appellata, ragioni prive -inoltre di fondamento e contraddit- torie, per quanto raffigurate da una ritenuta, ma normativamente non prevista, prevalenza d'interesse del compossessore della strada in oggetto, l'intimato NN, ad aprire nuovi accessi al proprio immobile su tale via, rispetto all'interesse degli altri compossessori, esso ricorrente compreso, di parcheggiare i propri veicoli in corrispondenza di quell'immobile. Il mezzo è fondato, segnatamente nella parte in cui censura il Tribunale a quo per aver risolto la questione possessoria, insorta con riguardo al detto bene comune, in forza di un parametro di prevalenza di interesse tra compossessori, che non trova riscontro sul piano normativo, né si armoniz- za con il principio enunciato in materia da questa Corte, secondo cui si ha lesione del compossesso ad opera del compossessore quando questi abbia tra- sformato il possesso della cosa da comune ad 5 esclusivo ovvero abbia modificato a proprio vantag- gio lo stato di possesso anteriore, così da impedi- re o restringere il godimento spettante pro indivi- so a ciascun compossessore sulla cosa comune (v. ex plurimis Cass. n. 3619/68, n. 2902/71, n. 3479/72 e cfr. Cass. n. 8231/87, n. 6583/88, n. 8059/95 e n. 11119/97). Ed invero, escluso che il Tribunale a quo possa essere incorso nel dedotto vizio di extrapetizione, essendosi limitato a dare conto della ritenuta inaccoglibilità della domanda proposta dal ricor- rente, "sia pure per motivi in parte diversi " da quelli addotti dal primo giudice, ma sempre nell'ambito della questione possessoria insorta, va osservato che lo stesso Tribunale ha per l'appunto violato il sopraindicato principio di diritto, laddove ha ritenuto che "l'esercizio del parcheggio su strada comune sia bensì consentito, ma solo fino a quando non pregiudichi un interesse del compos- sessore che appaia più rilevante... bene l'altrui parcheggio può essere limitato od escluso dall'esigenza di un miglior godimento del proprio immobile... discorso analogo dev'essere fatto per il ponteggio che avrebbe causato un ingombro tale da impedire ° rendere meno agevole il parcheg- gio...", così negando la sussistenza della denun- ciata lesione possessoria in forza di un criterio compossessori, di prevalenza di interesse tra normativamente non previsto. Conclusivamente, quindi, in accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa per nuovo esame della questione posses- soria insorta. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di AG (per sopravvenuta istituzione del giudice unico di primo grado, v. Cass. S.U. n. 1044/00), provvederà a nuovo esame del merito, facendo applicazione del principio innanzi enuncia- to, e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
' La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragio- ne, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa anche per le spese- alla Corte d'appello AG. Così deciso il 19 settembre 2002, in Roma, nel camera di consiglio della seconda sezione civile. Ilfoil come. Des кашево бав Эле Il presidente Guadian IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 10 GEN IІ. САКСВИЧЕНЕ С1.1IL