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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19976 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da UA ZI nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa in data 25/09/2025 dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PA BO;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere PA BO;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria scritta depositata in data 26/03/2026 dall’avv. Alessandro Guerriero, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19976 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro - in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 21/05/2025 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ZI UA – disponeva a carico di quest’ultimo la misura degli arresti domiciliari corredata dal presidio del braccialetto elettronico con riferimento ai reati di cui agli artt. 493 ter e 648 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen e la manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha fondato il pericolo di reiterazione sulla gravità indiziaria dei fatti contestati, su meri precedenti giudiziari e su pregresse condanne per reati di natura diversa da quelli per i quali si procede. Ha omesso di considerare che la misura applicata non è comunque idonea a tutelare esigenze specialpreventive avuto riguardo proprio alla natura degli illeciti contestati che - si legge testualmente nel ricorso - “presuppongono la consumazione immediata degli effetti”. La motivazione dell’ordinanza impugnata è anche illogica laddove ha imposto la prescrizione del braccialetto elettronico in ragione di precedenti condanne per evasione che sono risalenti nel tempo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen e la mancanza di motivazione in punto di adeguatezza della misura applicata. Il Tribunale del riesame, nell’individuare la cautela da disporre, avrebbe dovuto argomentare in rapporto alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, anche valutando misure non detentive quali l’obbligo di dimora accompagnato dalla presentazione periodica alla polizia giudiziaria atteso che l’indagato non è attinto da precedenti condanne per reati della stessa specie. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di doglianza è del tutto generico in quanto privo di confronto con la compiuta e non manifestamente illogica motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di attuale e concreto pericolo di recidiva. Va ricordato che l’esigenza di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, [...], Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, [...], Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, [...], dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, [...], Rv. 279122). Ebbene, il Collegio della cautela - ben lungi dal fondare il ravvisato pericolo di recidiva sulla gravità indiziaria dei reati contestati in via provvisoria, su meri precedenti giudiziari e su pregressi illeciti aspecifici rispetto a quelli contestati, come si sostiene nel ricorso - ha ravvisato l’esigenza specialpreventiva in capo all’indagato poiché attinto da plurime condanne definitive per delitti della stessa specie ed indole di quelli per cui si procede commessi sin da quando era minorenne e per oltre un ventennio senza sostanziale continuità e sino ad epoca recente (furto, ricettazione, estorsione e rapina) e, dunque, stabilmente dedito alla commissione di reati predatori;
ha inoltre evidenziato che UA, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva riportato anche quattro condanne per violazione dei relativi obblighi ed ulteriori cinque per il delitto di evasione, così mostrando sistematica indifferenza agli obblighi imposti dall’autorità. Il Tribunale ha pertanto operato una valutazione di pericolosità sociale, in via perfettamente logica, desunta dalla personalità dell’indagato, in aderenza ai parametri indicati dall’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. 3. Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso in quanto anch’esso privo di confronto con la compiuta motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di adeguatezza della applicata misura domiciliare. 4 Il Tribunale del riesame, conformemente ai principi normativi enunciati nell’art. 275 cod. proc. pen., ha correttamente operato la scelta della cautela rapportandola alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, anche valutando misure non detentive e ha individuato come idonea quella custodiale di natura domiciliare con il presidio del braccialetto elettronico, ritenuta proporzionata, ponendo l’accento sulla necessità di una significativa limitazione alla libertà di movimento e di uno stringente controllo dell’indagato in ragione delle dimostrata incapacità di autocustodia, concretamente desumibile dalle plurime condanne per evasione e per violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PA BO PI SI D’GO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PA BO;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere PA BO;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria scritta depositata in data 26/03/2026 dall’avv. Alessandro Guerriero, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19976 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro - in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 21/05/2025 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ZI UA – disponeva a carico di quest’ultimo la misura degli arresti domiciliari corredata dal presidio del braccialetto elettronico con riferimento ai reati di cui agli artt. 493 ter e 648 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen e la manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha fondato il pericolo di reiterazione sulla gravità indiziaria dei fatti contestati, su meri precedenti giudiziari e su pregresse condanne per reati di natura diversa da quelli per i quali si procede. Ha omesso di considerare che la misura applicata non è comunque idonea a tutelare esigenze specialpreventive avuto riguardo proprio alla natura degli illeciti contestati che - si legge testualmente nel ricorso - “presuppongono la consumazione immediata degli effetti”. La motivazione dell’ordinanza impugnata è anche illogica laddove ha imposto la prescrizione del braccialetto elettronico in ragione di precedenti condanne per evasione che sono risalenti nel tempo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen e la mancanza di motivazione in punto di adeguatezza della misura applicata. Il Tribunale del riesame, nell’individuare la cautela da disporre, avrebbe dovuto argomentare in rapporto alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, anche valutando misure non detentive quali l’obbligo di dimora accompagnato dalla presentazione periodica alla polizia giudiziaria atteso che l’indagato non è attinto da precedenti condanne per reati della stessa specie. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di doglianza è del tutto generico in quanto privo di confronto con la compiuta e non manifestamente illogica motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di attuale e concreto pericolo di recidiva. Va ricordato che l’esigenza di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, [...], Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, [...], Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, [...], dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, [...], Rv. 279122). Ebbene, il Collegio della cautela - ben lungi dal fondare il ravvisato pericolo di recidiva sulla gravità indiziaria dei reati contestati in via provvisoria, su meri precedenti giudiziari e su pregressi illeciti aspecifici rispetto a quelli contestati, come si sostiene nel ricorso - ha ravvisato l’esigenza specialpreventiva in capo all’indagato poiché attinto da plurime condanne definitive per delitti della stessa specie ed indole di quelli per cui si procede commessi sin da quando era minorenne e per oltre un ventennio senza sostanziale continuità e sino ad epoca recente (furto, ricettazione, estorsione e rapina) e, dunque, stabilmente dedito alla commissione di reati predatori;
ha inoltre evidenziato che UA, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva riportato anche quattro condanne per violazione dei relativi obblighi ed ulteriori cinque per il delitto di evasione, così mostrando sistematica indifferenza agli obblighi imposti dall’autorità. Il Tribunale ha pertanto operato una valutazione di pericolosità sociale, in via perfettamente logica, desunta dalla personalità dell’indagato, in aderenza ai parametri indicati dall’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. 3. Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso in quanto anch’esso privo di confronto con la compiuta motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di adeguatezza della applicata misura domiciliare. 4 Il Tribunale del riesame, conformemente ai principi normativi enunciati nell’art. 275 cod. proc. pen., ha correttamente operato la scelta della cautela rapportandola alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, anche valutando misure non detentive e ha individuato come idonea quella custodiale di natura domiciliare con il presidio del braccialetto elettronico, ritenuta proporzionata, ponendo l’accento sulla necessità di una significativa limitazione alla libertà di movimento e di uno stringente controllo dell’indagato in ragione delle dimostrata incapacità di autocustodia, concretamente desumibile dalle plurime condanne per evasione e per violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PA BO PI SI D’GO