Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19976
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari

    Il motivo è generico e privo di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha correttamente valutato il pericolo di recidiva basandosi su plurime condanne definitive per reati della stessa indole, commessi per oltre un ventennio, e su condanne per evasione e violazione degli obblighi di sorveglianza speciale, dimostrando una sistematica indifferenza agli obblighi imposti.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di adeguatezza della misura applicata

    Il motivo è generico e privo di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha correttamente individuato la misura cautelare domiciliare con braccialetto elettronico come proporzionata alle esigenze cautelari, data la dimostrata incapacità di autocustodia del ricorrente, desumibile dalle plurime condanne per evasione e violazioni della sorveglianza speciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19976
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19976
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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