Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21534
CASS
Sentenza 11 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Ricorso ai sensi dell'art. 130 c.p.p. o art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto la legittimazione attiva a promuovere il procedimento ex art. 625-bis c.p.p. è esclusivamente spettante al soggetto che sia portatore di una 'condanna' in senso tecnico. Il ricorrente, pur avendo subito detenzione domiciliare, non è mai stato formalmente condannato. La tesi che il 'condannato a non ricevere il ristoro' sia equiparabile a un condannato è inaccettabile, poiché nel primo caso manca un accertamento della responsabilità penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21534
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21534
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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