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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21534 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA LL, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della IV Sezione penale della Corte di cassazione n. 5010 del 19 novembre 2024. letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Raffaele PICCIRILLO, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
sentita, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa Gaia MORELLI, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Sergio Nicola Aldo SCICCHITANO, del foro di Roma, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. letta, altresì, la memoria del 14 novembre 2025 redatta, nell'interesse dell'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge, nel senso della infondatezza del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 21534 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 02/12/2025 RITENUTO IN FATTO Con atto del 4 settembre 2025 NE LL, ausiliato dal suo difensore fiduciario, ha proposto, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. ovvero, in alternativa, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. peri., ricorso avverso la sentenza n. 5010 della IV Sezione penale della Corte di cassazione con la quale, in data 19 novembre 2024, era stato rigettato il ricorso da lui presentato avverso la ordinanza del 14 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Roma aveva, a sua volta, respinto, avendo ravvisato nel comportamento dello NE gli estremi della colpa grave, la richiesta di indennizzo per la ingiusta detenzione, domiciliare, cui il predetto era stato sottoposto, a seguito di ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, per la durata di 120 giorni a partire dal 12 marzo 2015, a cagione di un'imputazione dalla quale lo stesso era stato poi mandato assolto con sentenza del Tribunale militare di Roma del 29 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il successivo 13 gennaio 2022. Nell'articolare il proprio ricorso la difesa dell'istante - minutamente illustrato l'iter giudiziale che aveva condotto, dapprima alla adozione della misura cautelare a carico dello NE da parte della magistratura ordinaria, quindi alla sostituzione di essa con altra misura non custodiale, poi alla declaratoria di competenza della Autorità giudiziaria militare e, quindi, alla assoluzione dello NE, con la formula del non aver commesso il fatto, pronunziata da detta Autorità - precisava che, avendo formulato lo NE istanza di indennizzo per la privazione della libertà personale, questa era stata respinta dalla Corte di appello di Roma con ordinanza del 14 maggio 2024; avendo il predetto opposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, la Corte di cassazione, come accennato, con la ricordata sentenza n. 5010 del 2025, ha rigettato l'impugnazione. Tanto premesso il ricorrente ha rilevato che la sentenza della Corte di cassazione, appiattendosi sulle motivazioni della ordinanza impugnata, si prestava alle censure da lui articolate;
in particolare la IV Sezione penale avrebbe omesso di esaminare parte degli atti che la difesa aveva presentato a suffragio della domanda indennitaria;
la Corte non avrebbe, infatti, rilevato come in sede di assoluzione dello NE il Tribunale militare aveva posto in luce la assenza di relazione fra le condotte materiali poste in essere dall'allora indagato ed il convincimento della autorità all'epoca procedente che aveva determinato la adozione della misura cautelare spiccata nei suoi confronti. 2 Erroneamente, pertanto, il giudice della legittimità aveva rilevato che i predetti comportamenti avevano potuto avere una efficacia sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare;
in tale senso la Corte di cassazione solo in virtù di un parziale apprezzamento degli atti, frutto di un errore percettivo del loro contenuto, aveva potuto ritenere congrua la motivazione della ordinanza reiettiva dell'indennizzo di fronte ad essa impugnata, posto che sarebbe stato sufficiente rilevare, ad esempio, che il rinvenimento presso la abitazione dello NE di taluni atti concernenti un'ispezione tributaria che lo stesso aveva svolto in precedenza, proprio per il distacco temporale fra il rinvenimento di tali atti e la commissione delle condotte che sono state considerate gravemente colpose, non poteva essere ritenuto, ove correttamente percepito, come ostativo al riconoscimento del sollecitato indennizzo. Ulteriore errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice della legittimità consiste, secondo il ricorrente, nel non avere considerato che, a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 188 del 2021, non poteva essere ritenuta ostativa alla liquidazione dell'indennizzo per la ingiusta detenzione la circostanza che l'indagato si fosse avvalso della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b) , cod. proc. pen., cioè la facoltà di non rispondere alle domande che gli sono state rivolte in sede procedimentale. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato la circostanza che la Corte di cassazione non abbia tenuto nel debito conto, anzi abbia del tutto obliterato, trascurando di esaminare gli argomenti che al riguardo erano stati introdotti in sede di impugnazione, la circostanza, allegata in sede di impugnazione di legittimità, che le condotte addebitate al ricorrente non erano tali da condurre al rigetto della sua istanza di indennizzo pronunziato dalla Corte di merito. Chiedeva, pertanto, che fosse applicato al caso di specie l'art. 625-bis cod. proc. pen. ovvero, in subordine, l'art. 130 del medesimo codice di rito. In data 14 novembre 2025 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto pervenire, per il tramite della Avvocatura generale dello Stato una brevissima memoria con la quale si è opposto all'accoglimento del ricorso. Successivamente, in data 20 novembre 2025, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire un'ampia memoria nella quale, in replica agli argomenti esaminati nella sua requisitoria dal Procuratore generale, ha contestato le conclusioni ivi rassegnate osservando, in particolare che la legittimazione ad 3 esperire il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. deve spettare non solo al condannato in sede penale ma anche, in breve, a chi sia stato condannato a non ricevere il ristoro per la ingiusta detenzione, visto che tale pronunzia lo equipara a chi sia stato condannato in sede penale. A supporto di tale posizione il ricorrente ha richiamato anche a talune, alcune di esse anche recenti, pronunzie di questa Corte. Ha aggiunto il ricorrente a tali considerazioni, sempre in replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, quanto al contenuto delkle doglianze formulate in sede di presentazione del ricorso straordinario, che esse rientrano nel perimetro dei temi suscettibili di essere dedotti con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato inammissibile e, pertanto, come tale va dichiarato. Deve preliminarmente darsi atto che, pur in presenza di una iniziale ambiguità, il ricorso presentato dal ricorrente è volto ad introdurre non la mera procedura volta alla correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ma il più specifico strumento, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., finalizzato a rimuovere gli errori materiali o di fatto, nonché le loro conseguenze, da cui possono essere affetti i provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione. Come è stato più volte affermato da questa Corte - argomentatamente disattendendo un, peraltro isolato, opposto orientamento (rappresentato da: Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 novembre 2022, n. 43068, non massimata, e da Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 luglio 2022, n. 25653, rv 283621) - la legittimazione attiva a promuovere il procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. è esclusivamente spettante al soggetto che sia portatore di una "condanna" in senso tecnico;
così, da ultimo in ordine di tempo fra le decisioni "massimate", si è espressa questa Corte laddove ha, proprio in materia di procedura per l'indennizzo della ingiusta detenzione, confermato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto, avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, da chi sia stato assolto nel giudizio di appello, essendo la legittimazione ad agire circoscritta, ex art. 625-bis cod. proc. pen., al solo condannato in via definitiva (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 4 settembre 2024, n. 35329, rv 286888); principio questo non smentito da altra successiva decisione nella quale si è precisato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso avverso la decisione reiettiva della richiesta di rescissione del giudicato, trattandosi di pronunzia che, confermando il già avvenuto accertamento della responsabilità penale del condannato, concorre alla stabilizzazione del giudicato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 23 ottobre 2025, n. 34510, rv 288769), ove si rifletta che anche una tale pronunzia parte del presupposto che il rigetto della istanza di rescissione del giudicato sia provvedimento con il quale viene, nei fatti, confermata una precedente decisione di condanna. Nel caso che ora interessa, invece, per come lo stesso ricorrente riferisce nella dettagliata ricostruzione delle vicende processuali che hanno fatto da sfondo al presente giudizio, lo NE - che pure ha subito, dal marzo al luglio 2015, un periodo di privazione della libertà personale, si è trattato di detenzione domiciliare, durante la fase delle indagini preliminari - mai è stato formalmente condannato. Espressiva di un mero artificio retorico è la tesi, illustrata dal ricorrente - il quale pur ammette che il riconoscimento della legittimazione attiva in suo favore potrebbe essere solo il frutto di una "lettura estensiva" dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per di più operata "contra legem" - nella sua memoria illustrativa del 20 novembre 2025, secondo la quale, essendo stato "condannato a non ricevere il trattamento risarcitorio-riparativo previsto dalla legge", la sua posizione sarebbe equiparabile a quella di un soggetto condannato;
argomentando, infatti, sulla base della decisione assunta da questa Corte in forza della quale la legittimazione attiva ad incoare il procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche a chi sia stato condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, pur in assenza di una formale condanna penale (si veda, infatti, in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 novembre 2015, n. 45031, rv 265439), il ricorrente, sia pure dissentendo sulle conclusioni cui in tale decisione si era giunti (cioè che siffatta legittimazione ricorrerebbe solo a condizione che la pronuncia abbia un contenuto specificamente idoneo a radicare, in capo al ricorrente, la qualifica soggettiva di "condannato"), sostiene che la condanna ad una prestazione patrimoniale positiva di dare non sarebbe qualitativamente differente dalla condanna ad un pati. 5 Egli, tuttavia, in tale modo istituisce un (si anticipa sin d'ora, inaccettabile) parallelismo tra l'essere ingiustamente condannati (...) da un provvedimento irrevocabile a risarcire il danneggiato dal reato in sede civilistica ed essere ingiustamente condannati a non ricevere il ristoro patrimoniale spettante per legge per aver subito una detenzione ingiusta". Si tratta, come dianzi accennato, di un argomento solo apparente, atteso che nel primo caso, ancorché ai soli fini della rilevanza civilistica e risarcitoria, vi è un accertamento della responsabilità dell'imputato per il fatto da lui commesso, cui, benché non segua la condanna alla sanzione penale, segue, come detto, la "condanna" al risarcimento del danno;
nel secondo caso, invece, non vi è alcuna verifica, neppure incidentale, sul "fatto" dal quale sarebbe potuta derivare una responsabilità penale dell'imputato, ma vi è solo la verifica della attribuibilità, anche solo a livello concausale della adozione della misura custodiale, ad una condotta, dolosa o gravemente colposa tenuta dal soggetto in questione, che, tuttavia, non può consistere nè condotta tipica del reato a suo tempo a lui contestato né in una condotta concausale (ed in forza del quale la sua libertà personale è stata, per effetto della misura cautelare spiccata nei suoi confronti spiccata, compressa) posto che rispetto a tale fatto il soggetto è risultato innocente. La evidente diversità ontologica fra le due situazione, non colta dalla ricorrente difesa, legittima pienamente il diverso trattamento processuale attribuito alle medesime. Già gli argomenti che precedono giustificano la valutazione in termini di inammissibilità del ricorso proposto dalla ricorrente difesa, senza che sia necessario esaminare la, peraltro assai problematica, ammissibilità sostanziale della doglianza proposta dallo NE (questi, infatti, lungi dal censurare un errore materiale o percettivo rilevabile nella decisione assunta dalla Sezione IV penale della Corte di cassazione con la sentenza n.5010 del 2025, pare avere contestato, con il primo motivo di impugnazione, il fatto che con la sentenza censurata non si sia rilevata la inidoneità causale della condotta, pur deontologicamente scorretta, tenuta dallo NE a giustificare l'adozione della misura cautelare emessa a suo carico;
questione questa che, però, con tutta evidenza, risulterebbe riconducibile non ad una errore percettivo ma, semmai, ad un errore valutativo, come tale esulante rispetto ai termini applicativi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.; in tale senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 6 maggio 2015, n. 18651, rv 263686; mentre con il secondo motivo di doglianza il ricorrente ha genericamente 6 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTI I (Aldo AC TO 41--(AffAi 7 censurato l'omessa valutazione di un argomento difensivo sviluppato di fronte alla Corte di cassazione, senza però dare la dovuta dimostrazione del fatto che i motivi non esaminati sarebbero stati decisivi e che il loro omesso scrutinio era stato la conseguenza di una errore percettivo: in questo senso, infatti: Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 gennaio 2024, n. 391, rv 285553). Pertanto, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Alla pronunzia dichiarativa della inammissibilità segue la condanna del ricorrente anche al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - parte indubbiamente legittimata a costituirsi anche in questa particolare fase del giudizio, essendo destinataria della istanza risarcitoria che, con il presente ricorso, si intendeva in sostanza riattivare e tenuto conto del fatto che parti del giudizio volto a far emergere, se del caso, l'errore materiale o di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen. sono tutti i soggetti che erano legittimati a partecipare al processo nel corso del quale si sarebbe verificato l'errore denunziato con il ricorso straordinario - delle spese di rappresentanza e difesa relative al presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero dell'Economia e delk.4,,/ Finanze, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Raffaele PICCIRILLO, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
sentita, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa Gaia MORELLI, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Sergio Nicola Aldo SCICCHITANO, del foro di Roma, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. letta, altresì, la memoria del 14 novembre 2025 redatta, nell'interesse dell'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge, nel senso della infondatezza del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 21534 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 02/12/2025 RITENUTO IN FATTO Con atto del 4 settembre 2025 NE LL, ausiliato dal suo difensore fiduciario, ha proposto, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. ovvero, in alternativa, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. peri., ricorso avverso la sentenza n. 5010 della IV Sezione penale della Corte di cassazione con la quale, in data 19 novembre 2024, era stato rigettato il ricorso da lui presentato avverso la ordinanza del 14 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Roma aveva, a sua volta, respinto, avendo ravvisato nel comportamento dello NE gli estremi della colpa grave, la richiesta di indennizzo per la ingiusta detenzione, domiciliare, cui il predetto era stato sottoposto, a seguito di ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, per la durata di 120 giorni a partire dal 12 marzo 2015, a cagione di un'imputazione dalla quale lo stesso era stato poi mandato assolto con sentenza del Tribunale militare di Roma del 29 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il successivo 13 gennaio 2022. Nell'articolare il proprio ricorso la difesa dell'istante - minutamente illustrato l'iter giudiziale che aveva condotto, dapprima alla adozione della misura cautelare a carico dello NE da parte della magistratura ordinaria, quindi alla sostituzione di essa con altra misura non custodiale, poi alla declaratoria di competenza della Autorità giudiziaria militare e, quindi, alla assoluzione dello NE, con la formula del non aver commesso il fatto, pronunziata da detta Autorità - precisava che, avendo formulato lo NE istanza di indennizzo per la privazione della libertà personale, questa era stata respinta dalla Corte di appello di Roma con ordinanza del 14 maggio 2024; avendo il predetto opposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, la Corte di cassazione, come accennato, con la ricordata sentenza n. 5010 del 2025, ha rigettato l'impugnazione. Tanto premesso il ricorrente ha rilevato che la sentenza della Corte di cassazione, appiattendosi sulle motivazioni della ordinanza impugnata, si prestava alle censure da lui articolate;
in particolare la IV Sezione penale avrebbe omesso di esaminare parte degli atti che la difesa aveva presentato a suffragio della domanda indennitaria;
la Corte non avrebbe, infatti, rilevato come in sede di assoluzione dello NE il Tribunale militare aveva posto in luce la assenza di relazione fra le condotte materiali poste in essere dall'allora indagato ed il convincimento della autorità all'epoca procedente che aveva determinato la adozione della misura cautelare spiccata nei suoi confronti. 2 Erroneamente, pertanto, il giudice della legittimità aveva rilevato che i predetti comportamenti avevano potuto avere una efficacia sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare;
in tale senso la Corte di cassazione solo in virtù di un parziale apprezzamento degli atti, frutto di un errore percettivo del loro contenuto, aveva potuto ritenere congrua la motivazione della ordinanza reiettiva dell'indennizzo di fronte ad essa impugnata, posto che sarebbe stato sufficiente rilevare, ad esempio, che il rinvenimento presso la abitazione dello NE di taluni atti concernenti un'ispezione tributaria che lo stesso aveva svolto in precedenza, proprio per il distacco temporale fra il rinvenimento di tali atti e la commissione delle condotte che sono state considerate gravemente colpose, non poteva essere ritenuto, ove correttamente percepito, come ostativo al riconoscimento del sollecitato indennizzo. Ulteriore errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice della legittimità consiste, secondo il ricorrente, nel non avere considerato che, a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 188 del 2021, non poteva essere ritenuta ostativa alla liquidazione dell'indennizzo per la ingiusta detenzione la circostanza che l'indagato si fosse avvalso della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b) , cod. proc. pen., cioè la facoltà di non rispondere alle domande che gli sono state rivolte in sede procedimentale. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato la circostanza che la Corte di cassazione non abbia tenuto nel debito conto, anzi abbia del tutto obliterato, trascurando di esaminare gli argomenti che al riguardo erano stati introdotti in sede di impugnazione, la circostanza, allegata in sede di impugnazione di legittimità, che le condotte addebitate al ricorrente non erano tali da condurre al rigetto della sua istanza di indennizzo pronunziato dalla Corte di merito. Chiedeva, pertanto, che fosse applicato al caso di specie l'art. 625-bis cod. proc. pen. ovvero, in subordine, l'art. 130 del medesimo codice di rito. In data 14 novembre 2025 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto pervenire, per il tramite della Avvocatura generale dello Stato una brevissima memoria con la quale si è opposto all'accoglimento del ricorso. Successivamente, in data 20 novembre 2025, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire un'ampia memoria nella quale, in replica agli argomenti esaminati nella sua requisitoria dal Procuratore generale, ha contestato le conclusioni ivi rassegnate osservando, in particolare che la legittimazione ad 3 esperire il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. deve spettare non solo al condannato in sede penale ma anche, in breve, a chi sia stato condannato a non ricevere il ristoro per la ingiusta detenzione, visto che tale pronunzia lo equipara a chi sia stato condannato in sede penale. A supporto di tale posizione il ricorrente ha richiamato anche a talune, alcune di esse anche recenti, pronunzie di questa Corte. Ha aggiunto il ricorrente a tali considerazioni, sempre in replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, quanto al contenuto delkle doglianze formulate in sede di presentazione del ricorso straordinario, che esse rientrano nel perimetro dei temi suscettibili di essere dedotti con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato inammissibile e, pertanto, come tale va dichiarato. Deve preliminarmente darsi atto che, pur in presenza di una iniziale ambiguità, il ricorso presentato dal ricorrente è volto ad introdurre non la mera procedura volta alla correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ma il più specifico strumento, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., finalizzato a rimuovere gli errori materiali o di fatto, nonché le loro conseguenze, da cui possono essere affetti i provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione. Come è stato più volte affermato da questa Corte - argomentatamente disattendendo un, peraltro isolato, opposto orientamento (rappresentato da: Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 novembre 2022, n. 43068, non massimata, e da Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 luglio 2022, n. 25653, rv 283621) - la legittimazione attiva a promuovere il procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. è esclusivamente spettante al soggetto che sia portatore di una "condanna" in senso tecnico;
così, da ultimo in ordine di tempo fra le decisioni "massimate", si è espressa questa Corte laddove ha, proprio in materia di procedura per l'indennizzo della ingiusta detenzione, confermato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto, avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, da chi sia stato assolto nel giudizio di appello, essendo la legittimazione ad agire circoscritta, ex art. 625-bis cod. proc. pen., al solo condannato in via definitiva (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 4 settembre 2024, n. 35329, rv 286888); principio questo non smentito da altra successiva decisione nella quale si è precisato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso avverso la decisione reiettiva della richiesta di rescissione del giudicato, trattandosi di pronunzia che, confermando il già avvenuto accertamento della responsabilità penale del condannato, concorre alla stabilizzazione del giudicato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 23 ottobre 2025, n. 34510, rv 288769), ove si rifletta che anche una tale pronunzia parte del presupposto che il rigetto della istanza di rescissione del giudicato sia provvedimento con il quale viene, nei fatti, confermata una precedente decisione di condanna. Nel caso che ora interessa, invece, per come lo stesso ricorrente riferisce nella dettagliata ricostruzione delle vicende processuali che hanno fatto da sfondo al presente giudizio, lo NE - che pure ha subito, dal marzo al luglio 2015, un periodo di privazione della libertà personale, si è trattato di detenzione domiciliare, durante la fase delle indagini preliminari - mai è stato formalmente condannato. Espressiva di un mero artificio retorico è la tesi, illustrata dal ricorrente - il quale pur ammette che il riconoscimento della legittimazione attiva in suo favore potrebbe essere solo il frutto di una "lettura estensiva" dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per di più operata "contra legem" - nella sua memoria illustrativa del 20 novembre 2025, secondo la quale, essendo stato "condannato a non ricevere il trattamento risarcitorio-riparativo previsto dalla legge", la sua posizione sarebbe equiparabile a quella di un soggetto condannato;
argomentando, infatti, sulla base della decisione assunta da questa Corte in forza della quale la legittimazione attiva ad incoare il procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche a chi sia stato condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, pur in assenza di una formale condanna penale (si veda, infatti, in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 novembre 2015, n. 45031, rv 265439), il ricorrente, sia pure dissentendo sulle conclusioni cui in tale decisione si era giunti (cioè che siffatta legittimazione ricorrerebbe solo a condizione che la pronuncia abbia un contenuto specificamente idoneo a radicare, in capo al ricorrente, la qualifica soggettiva di "condannato"), sostiene che la condanna ad una prestazione patrimoniale positiva di dare non sarebbe qualitativamente differente dalla condanna ad un pati. 5 Egli, tuttavia, in tale modo istituisce un (si anticipa sin d'ora, inaccettabile) parallelismo tra l'essere ingiustamente condannati (...) da un provvedimento irrevocabile a risarcire il danneggiato dal reato in sede civilistica ed essere ingiustamente condannati a non ricevere il ristoro patrimoniale spettante per legge per aver subito una detenzione ingiusta". Si tratta, come dianzi accennato, di un argomento solo apparente, atteso che nel primo caso, ancorché ai soli fini della rilevanza civilistica e risarcitoria, vi è un accertamento della responsabilità dell'imputato per il fatto da lui commesso, cui, benché non segua la condanna alla sanzione penale, segue, come detto, la "condanna" al risarcimento del danno;
nel secondo caso, invece, non vi è alcuna verifica, neppure incidentale, sul "fatto" dal quale sarebbe potuta derivare una responsabilità penale dell'imputato, ma vi è solo la verifica della attribuibilità, anche solo a livello concausale della adozione della misura custodiale, ad una condotta, dolosa o gravemente colposa tenuta dal soggetto in questione, che, tuttavia, non può consistere nè condotta tipica del reato a suo tempo a lui contestato né in una condotta concausale (ed in forza del quale la sua libertà personale è stata, per effetto della misura cautelare spiccata nei suoi confronti spiccata, compressa) posto che rispetto a tale fatto il soggetto è risultato innocente. La evidente diversità ontologica fra le due situazione, non colta dalla ricorrente difesa, legittima pienamente il diverso trattamento processuale attribuito alle medesime. Già gli argomenti che precedono giustificano la valutazione in termini di inammissibilità del ricorso proposto dalla ricorrente difesa, senza che sia necessario esaminare la, peraltro assai problematica, ammissibilità sostanziale della doglianza proposta dallo NE (questi, infatti, lungi dal censurare un errore materiale o percettivo rilevabile nella decisione assunta dalla Sezione IV penale della Corte di cassazione con la sentenza n.5010 del 2025, pare avere contestato, con il primo motivo di impugnazione, il fatto che con la sentenza censurata non si sia rilevata la inidoneità causale della condotta, pur deontologicamente scorretta, tenuta dallo NE a giustificare l'adozione della misura cautelare emessa a suo carico;
questione questa che, però, con tutta evidenza, risulterebbe riconducibile non ad una errore percettivo ma, semmai, ad un errore valutativo, come tale esulante rispetto ai termini applicativi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.; in tale senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 6 maggio 2015, n. 18651, rv 263686; mentre con il secondo motivo di doglianza il ricorrente ha genericamente 6 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTI I (Aldo AC TO 41--(AffAi 7 censurato l'omessa valutazione di un argomento difensivo sviluppato di fronte alla Corte di cassazione, senza però dare la dovuta dimostrazione del fatto che i motivi non esaminati sarebbero stati decisivi e che il loro omesso scrutinio era stato la conseguenza di una errore percettivo: in questo senso, infatti: Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 gennaio 2024, n. 391, rv 285553). Pertanto, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Alla pronunzia dichiarativa della inammissibilità segue la condanna del ricorrente anche al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - parte indubbiamente legittimata a costituirsi anche in questa particolare fase del giudizio, essendo destinataria della istanza risarcitoria che, con il presente ricorso, si intendeva in sostanza riattivare e tenuto conto del fatto che parti del giudizio volto a far emergere, se del caso, l'errore materiale o di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen. sono tutti i soggetti che erano legittimati a partecipare al processo nel corso del quale si sarebbe verificato l'errore denunziato con il ricorso straordinario - delle spese di rappresentanza e difesa relative al presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero dell'Economia e delk.4,,/ Finanze, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025