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Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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- 1. Notifica a mezzo posta, le Sezioni Unite sulla prova del perfezionamentoRedazione · https://www.legal-blog.it/ · 15 aprile 2021
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, con la sentenza n. 10012 depositata in data odierna, hanno affermato il seguente principio di diritto: Qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10012 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT FR TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del TRIB. LIBERTA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FRANCA ZACCO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato LO PRESTI GIUSEPPE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10012 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di FR VA TI, in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 31 gennaio 2022, ha applicato, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di cui al capo 4 dell'incolpazione provvisoria (estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.). 1.1.Si tratta della contestazione di aver partecipato nell'estate nel 2019, all'attività estorsiva svolta ai danni dei titolari dei parcheggi di mezzi Myalae e Island siti in Milazzo, con la specifica condotta, tra l'altro di aver accompagnato la vittima OM De UC, al cospetto di RM IT TI al fine di ottenere il pagamento del pizzo, riguardante la rata di ferragosto (cfr. ordinanza genetica), fatto commesso in concorso con RM IT TI ("lontano cugino" del ricorrente) e OL NO, in più persone riunite, con la circostanza aggravante di aver posto in essere la minaccia attraverso persone appartenenti al clan di cui al capo 1, nonché al fine di agevolare la famiglia dei barcellonesi. 1.2. Fonti indiziarie a carico sono indicate negli esiti delle più vaste attività di indagine, confluite, negli anni, in diverse operazioni (tra cui quelle denominate Gotha 6 e 7, nonché da ultimo quella cd. Dinastia, con applicazione di misure cautelari nel mese di febbraio 2020, anche a carico di taluni degli odierni indagati indicati nel titolo genetico) che avevano condotto ad acclarare l'esistenza di un gruppo mafioso operante nel messinese, di cui quello oggetto del provvedimento genetico costituisce prosecuzione. Nel provvedimento impugnato si valorizza (cfr. pag. 5 e ss.) l'indagine avviata dopo la scarcerazione dei maggiorenti del gruppo (RM IT TI, AR TI, OS De Pasquale), che aveva condotto ad accertare la persistenza dell'attività, sul territorio del messinese, della consorteria di tipo mafioso denominata famiglia dei barcellonesi, esercitata attraverso RM IT e AR TI, storici componenti del sodalizio che, a decorrere dal 2018, a vario titolo, avevano beneficiato della mitigazione del trattamento detentivo in atto a loro carico, tanto da riuscire a reimmettersi nel circuito criminale di appartenenza, riprendendo le redini del clan, pur trovandosi agli arresti domiciliari, operando, oltre che nel tradizionale settore delle estorsioni, anche in nuovi ambiti di interesse (traffico di stupefacenti e prostituzione) occupandosi, altresì, del mantenimento dei sodali ristretti in carcere. Secondo il provvedimento censurato, le indagini avevano consentito di acclarare, anche attraverso le intercettazioni con agente intrusore informatico, che 2 i maggiorenti del sodalizio, RM IT, AR TI e OT ES, quest'ultimo arrestato in data 11 marzo 2020 e deceduto il 21 marzo 2021, avevano siglato un accordo per consentire la costruzione di una bacinella comune, ove sarebbero confluiti i proventi illeciti e assicurare il mantenimento dei sodali detenuti, comprendendo in tale fondo anche i proventi conseguiti ai danni di realtà economiche soggette al pizzo (estorsioni aggravate ai danni della Grandi Magazzini 3G s.r.I., della ditta Scilipoti s.n.c., dell'Ortofrutta Oreto s.n.c. dei fratelli Maggio, già sottoposte ad estorsione nell'ambito di diverso procedimento denominato Gotha 7), in piena continuità con le attività estorsive illecite già attuate in passato ai danni degli imprenditori della zona. Da ciò derivava la contestazione per reato associativo sub capo 1 della contestazione provvisoria, nonché plurime contestazioni di reati fine, con particolare riferimento a condotte estorsive pluriaggravate (capi da 2 a 10 della incolpazione provvisoria), commesse ai danni degli imprenditori di Barcellona Pozzo di Gotto e comuni limitrofi, dal 2019 fino ai primi mesi dell'anno 2021. 1.3.La vicenda per la quale è stato applicato a carico del ricorrente il titolo custodiale è descritta a pag. 11 e ss. dell'ordinanza impugnata che, a sua volta, richiama il titolo genetico, ove vengono indicate le fonti di prova (tra cui le dichiarazioni delle persone offese, ER e OM De UC, le conversazioni tra presenti registrate all'interno dell'abitazione ove RM IT TI era agli arresti domiciliari, l'esito degli accertamenti di cui all'informativa del 3 maggio 2021 del R.O.N.I., in particolare il numero delle registrazioni con RM IT TI pari a 1087 e con NO a n. 622, nonché il contenuto delle conversazioni registrate, prog. n. 16429 del 3 agosto 2019, n. 11776 del 4 agosto 2019, prog. 19052 ore 15:16:34 del 13 agosto 2019, l'interrogatorio di garanzia dell'indagato). Si precisano (cfr. pag. 16 e ss. dell'ordinanza impugnata) le ragioni per le quali il fatto è stato ritenuto correttamente qualificato quale estorsione pluriaggravata, confutando anche l'argomento difensivo devoluto in relazione alla intercettazione prog. n. 179171 del 5 agosto 2019 delle ore 14,40, nonché si escludono elementi positivi da poter considerare il superamento della cd. doppia presunzione di esigenze cautelari connessa al titolo di reato per il quale si procede (cfr. pag. 20 e ss.) in quanto aggravato anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. G. Lo Presti, che denuncia quattro vizi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza dell'art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen. 3 Il Tribunale del riesame nel rigettare l'eccezione di omessa autonoma valutazione da parte del giudice, richiama interi passi dell'ordinanza genetica, che però sono identici alla richiesta di misura cautelare (cfr. pag. 10 e ss. dell'ordinanza) e che attribuiscono a FR VA TI un contributo materiale che non può essere ascritto all'indagato, essendo incorso anche il Pubblico ministero in errore di fatto. Questi, secondo il ricorrente, non avrebbe organizzato l'incontro del 4 agosto 2019, in cui ER De UC aveva incontrato RM IT TI, come riferito dalla persona offesa nel corso del verbale di sommarie informazioni testimoniali, rese in data 4 marzo 2022, secondo cui detto incontro era stato organizzato da NO. Inoltre, secondo il ricorrente, non vi sarebbero contatti tra TI e le persone offese o con lo stesso NO diretti ad organizzare l'incontro del 4 agosto. Si evidenzia, peraltro, il contenuto della conversazione prog. n. 179171 nt. 215/2019, del 5 agosto 2019, delle ore 14.40, già segnalata dalla difesa con memoria difensiva depositata al Tribunale, dalla quale si ricaverebbe che TI non era al corrente dell'incontro del 4 agosto 2019, che non aveva quindi né favorito né organizzato. In definitiva, a parere del ricorrente, il Giudice prima e il Tribunale poi non avrebbero operato, rispetto alla richiesta di misura cautelare, la necessaria autonoma valutazione della gravità indiziaria. Ancora, con riferimento alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, si sottolinea che le motivazioni dell'ordinanza genetica a pag. 584 e ss. sono perfettamente sovrapponibili alla richiesta di misura cautelare (pag. 447 e ss.). 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, motivazione apparente quanto al dolo del reato, vizio di travisamento dell'intercettazione n. 179171 del 5 agosto 2019. Il ricorrente è venditore ambulante con posto fisso posto di fronte ai parcheggi delle persone offese, con le quali ha ottimi rapporti di frequentazione ed è legato da rapporto di parentela con RM IT TI, oltre che di amicizia e intensa frequentazione con NO. Ciò spiegherebbe il numero dei contatti con i concorrenti nel reato evidenziati dal Tribunale del riesame. A fronte, peraltro, di tali numerosissimi contatti, ne vengono utilizzati a suo carico solo due del 13 agosto 2019 e comunque, non si terrebbe conto degli ottimi e costanti rapporti con i concorrenti nel reato, dai quali invece, il Tribunale ricava, automaticamente, l'estensione a carico del ricorrente, della coscienza e volontà di partecipazione alla condotta delittuosa. 4 Nessuna fonte di prova, a parere della difesa, evidenzierebbe che TI era a conoscenza dell'incontro tra RM IT e De UC, del 4 agosto 2019, data in cui era stata avanzata la richiesta estorsiva, né sarebbe emerso che il ricorrente ne fosse venuto al corrente successivamente, tanto da poter ritenere a suo carico l'esistenza di un contributo rafforzativo o agevolativo, come individuato dal Tribunale a pag. 16 dell'impugnata ordinanza. Peraltro, si osserva che rispetto alla ricostruzione del Giudice tale contributo avrebbe contenuto inedito, perché l'ordinanza genetica attribuisce al ricorrente una partecipazione materiale, non solo morale come evidenziata dal Tribunale. Si ribadisce che il contenuto della conversazione del 5 agosto 2019 attesterebbe la mancanza di conoscenza, da parte del ricorrente, del contenuto dell'incontro del giorno precedente, tra RM IT TI e De UC, così giungendo al travisamento delle risultanze che attestano che il ricorrente chiede a NO "non è che combinasti acchi cosa", elemento decisivo totalmente ignorato dal Tribunale. Anzi, si assume che non sarebbe stato valutato, nel complesso, il contenuto della captazione e, soprattutto, non si sarebbe tenuto conto dei toni di sorpresa e incredulità da parte di FR VA TI con il suo interlocutore e dell'esistenza di rapporti di amicizia del ricorrente con le persone offesa. In tale contesto il ricorrente inserisce la conversazione del 13 agosto 2019, in cui l'intervento del ricorrente riguarderebbe contrasti lavorativi tra i proprietari dei parcheggi, DO e De UC, presso il quale NO lavorava, non anche la diversa vicenda del pagamento del pizzo. Del resto, detta ricostruzione troverebbe conferma anche nelle dichiarazioni rese da ER De UC in data 4 marzo 2022. Sicché, si conclude per l'illogicità della motivazione che fonderebbe su un dato travisato, sull'omesso esame di specifici punti, devoluti con memoria difensiva, attraverso una motivazione che omette di indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di dare risalto alle fonti di prova a favore, segnalate dalla difesa. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia illogicità manifesta e motivazione apparente in relazione alla sussistenza della circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Secondo la stessa ordinanza impugnata la decisione dei maggiorenti della cosca di stabilire una gestione unitaria dei proventi di tutte le attività illecite, sarebbe da collocare nel mese di dicembre del 2019, quindi alcun rilievo potrebbe assumere l'attività contestata al ricorrente in via provvisoria, posto che questa si colloca nel mese di agosto del 2019 e quindi, non è attività che ha creato proventi tali da agevolare il clan dei barcellonesi. In ogni caso, si tratta di circostanza aggravante soggettiva, che non può estendersi a tutti i concorrenti nel reato. Peraltro, per quanto riguarda il metodo mafioso, si sottolineano i rapporti diretti e di amicizia con le persone offese, da parte del ricorrente e, comunque, la parentela con RM IT TI. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. La rescissione dei rapporti con l'organizzazione criminosa per il ricorrente sarebbe impossibile da provare, visti i rapporti di parentela con RM IT (sono cugini). Inoltre, vi sarebbe un ruolo marginale, rivestito nella complessa attività estorsiva e l'assenza di contatti con le persone offese, essendosi limitata la partecipazione eventualmente al contatto, propiziato tra RM IT TI e NO, in data 13 agosto 2019. Si sottolineano i precedenti risalenti e irrilevanti, le condizioni di vita e di lavoro del ricorrente, produttore di reddito lecito, delineando la condotta come attività del tutto occasionale e sporadica, onde poter ricavarsi una concreta affidabilità del ricorrente circa il rispetto delle prescrizioni inerenti la misura meno grave degli arresti domiciliari. 3.11 difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato. Anzitutto si osserva che l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (tra le altre, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122, che in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari, diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Allo stesso modo, riguarda solo l'ordinanza genetica la nullità prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa. 6 Quanto alla deduzione difensiva relativa al rinvio per relationem alla richiesta di misura si osserva che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 292, comma 1, lett. c) e all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ha ritenuto che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre uno sterile formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante e che la norma abbia solamente esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo l'autonoma' è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento. Sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio, per relationem o per incorporazione, alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblico ministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n.3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi e altri, Rv. 265807). Tale esigenza risulta soddisfatta anche quando il giudice ripercorra, motivando per relatíonem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei detti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, perché, come osservato dal Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, il Giudice cautelare ha introdotto una sua ricostruzione dei rapporti fra gli indagati e le persone offese la loro evoluzione, ha delineato il ruolo di TI e ha anche vagliato il profilo delle esigenze cautelari. Come ritenuto nell'ordinanza impugnata (cfr. pag. 9 e ss.), non è quindi mancato l'autonomo momento valutativo degli elementi rappresentati dall'accusa da parte del Giudice delle indagini preliminari. 1.2.11 secondo motivo è inammissibile. Si osserva, in via generale, che va condiviso l'approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle 7 misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Quanto al dedotto vizio di travisamento della prova, rappresentata, in questo caso, dalla conversazione indicata dal ricorrente, si sollecita, in definitiva, la inammissibile rilettura della fonte di prova, unitamente ad altri elementi, senza peraltro, puntualmente, indicare la decisività del dedotto travisamento, rispetto ad una diversa conclusione, più favorevole, per l'indagato. 1.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, sulla sussistenza della circostanza aggravante, la motivazione del Tribunale (cfr. pag. 21) è esauriente, non contraddittoria e immune da illogicità manifesta. Dunque, non risulta censurabile in questa sede. Del resto, si tratta di argomentazione che si pone in linea con il dettato delle Sezioni unite di questa Corte per la quale l'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del di. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ora art. 416 bis.1 cod. pen., è circostanza aggravante di natura soggettiva (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Questa richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615) ovvero che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa, nel suo insieme, tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300). Orbene, sul punto, l'ordinanza impugnata sottolinea che, nella specie, la sussistenza della circostanza in parola, riguarda entrambi i profili sanzionati, compreso quello del metodo mafioso, a fronte della certa conoscenza da parte del ricorrente, per gli stretti e collaudati rapporti anche con vertici della cosca barcellonese, delle modalità con le quali l'azione estorsiva veniva attuata, onde riaffermare il dominio del sodalizio sul territorio, rispetto agli imprenditori locali, in un settore di strategico interesse per gli affari economici del gruppo. 1.4.11 quarto motivo è infondato. Quanto al profilo delle esigenze cautelari si rileva che la misura più grave in esecuzione è giustificata, nei provvedimenti cautelari, in considerazione del peculiare collegamento stretto del ricorrente, rispetto ad esponenti di vertice del sodalizio anche sottoposti, all'epoca delle condotte, a misure di prevenzione, oltre che per la peculiare gravità della condotta in addebito, tenuto conto dell'espletamento dell'attività illecita in un settore strategico per gli interessi economici per il sodalizio. Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione a reati per i quali vige la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., si osserva che secondo un primo indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte di legittimità, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 416 bis-1 cod. pen., la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo, invece, richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2Ò18, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si tratta di presunzione superabile soltanto dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare;
sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il mero riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112). Inoltre, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., secondo tale indirizzo ermeneutico, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236) tale non potendo considerarsi quello, neutro, del mero decorso del cd. tempo silente, dalla commissione del fatto. A tale indirizzo si affianca l'orientamento che, invece, pretende per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel 9 Il Presidente caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). In ogni caso, va evidenziato che l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi, di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. Ciò in quanto il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Ciò posto, in relazione all'adeguatezza della misura meno grave richiesta, il Tribunale afferma con ragionamento che non si appalesa manifestamente illogico (cfr. pag 23) che posto agli arresti domiciliari, il comportamento del ricorrente non sarebbe stato affidabile per il suo costante contatto con esponenti dell'associazione, anche non legati da vincoli di parentela, nonché con il cugino RM IT TI (con il quale si segnalano, nel periodo oggetto di indagine un numero enorme di contatti) del tutto significativi, perché questi è indicato come inserito nell'organigramma del clan in posizione apicale, già condannato per associazione mafiosa, all'epoca dei fatti sottoposto anche alla misura di sicurezza della libertà vigilata. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando, dal presente provvedimento, la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prcessuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- e , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FRANCA ZACCO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato LO PRESTI GIUSEPPE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10012 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di FR VA TI, in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 31 gennaio 2022, ha applicato, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di cui al capo 4 dell'incolpazione provvisoria (estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.). 1.1.Si tratta della contestazione di aver partecipato nell'estate nel 2019, all'attività estorsiva svolta ai danni dei titolari dei parcheggi di mezzi Myalae e Island siti in Milazzo, con la specifica condotta, tra l'altro di aver accompagnato la vittima OM De UC, al cospetto di RM IT TI al fine di ottenere il pagamento del pizzo, riguardante la rata di ferragosto (cfr. ordinanza genetica), fatto commesso in concorso con RM IT TI ("lontano cugino" del ricorrente) e OL NO, in più persone riunite, con la circostanza aggravante di aver posto in essere la minaccia attraverso persone appartenenti al clan di cui al capo 1, nonché al fine di agevolare la famiglia dei barcellonesi. 1.2. Fonti indiziarie a carico sono indicate negli esiti delle più vaste attività di indagine, confluite, negli anni, in diverse operazioni (tra cui quelle denominate Gotha 6 e 7, nonché da ultimo quella cd. Dinastia, con applicazione di misure cautelari nel mese di febbraio 2020, anche a carico di taluni degli odierni indagati indicati nel titolo genetico) che avevano condotto ad acclarare l'esistenza di un gruppo mafioso operante nel messinese, di cui quello oggetto del provvedimento genetico costituisce prosecuzione. Nel provvedimento impugnato si valorizza (cfr. pag. 5 e ss.) l'indagine avviata dopo la scarcerazione dei maggiorenti del gruppo (RM IT TI, AR TI, OS De Pasquale), che aveva condotto ad accertare la persistenza dell'attività, sul territorio del messinese, della consorteria di tipo mafioso denominata famiglia dei barcellonesi, esercitata attraverso RM IT e AR TI, storici componenti del sodalizio che, a decorrere dal 2018, a vario titolo, avevano beneficiato della mitigazione del trattamento detentivo in atto a loro carico, tanto da riuscire a reimmettersi nel circuito criminale di appartenenza, riprendendo le redini del clan, pur trovandosi agli arresti domiciliari, operando, oltre che nel tradizionale settore delle estorsioni, anche in nuovi ambiti di interesse (traffico di stupefacenti e prostituzione) occupandosi, altresì, del mantenimento dei sodali ristretti in carcere. Secondo il provvedimento censurato, le indagini avevano consentito di acclarare, anche attraverso le intercettazioni con agente intrusore informatico, che 2 i maggiorenti del sodalizio, RM IT, AR TI e OT ES, quest'ultimo arrestato in data 11 marzo 2020 e deceduto il 21 marzo 2021, avevano siglato un accordo per consentire la costruzione di una bacinella comune, ove sarebbero confluiti i proventi illeciti e assicurare il mantenimento dei sodali detenuti, comprendendo in tale fondo anche i proventi conseguiti ai danni di realtà economiche soggette al pizzo (estorsioni aggravate ai danni della Grandi Magazzini 3G s.r.I., della ditta Scilipoti s.n.c., dell'Ortofrutta Oreto s.n.c. dei fratelli Maggio, già sottoposte ad estorsione nell'ambito di diverso procedimento denominato Gotha 7), in piena continuità con le attività estorsive illecite già attuate in passato ai danni degli imprenditori della zona. Da ciò derivava la contestazione per reato associativo sub capo 1 della contestazione provvisoria, nonché plurime contestazioni di reati fine, con particolare riferimento a condotte estorsive pluriaggravate (capi da 2 a 10 della incolpazione provvisoria), commesse ai danni degli imprenditori di Barcellona Pozzo di Gotto e comuni limitrofi, dal 2019 fino ai primi mesi dell'anno 2021. 1.3.La vicenda per la quale è stato applicato a carico del ricorrente il titolo custodiale è descritta a pag. 11 e ss. dell'ordinanza impugnata che, a sua volta, richiama il titolo genetico, ove vengono indicate le fonti di prova (tra cui le dichiarazioni delle persone offese, ER e OM De UC, le conversazioni tra presenti registrate all'interno dell'abitazione ove RM IT TI era agli arresti domiciliari, l'esito degli accertamenti di cui all'informativa del 3 maggio 2021 del R.O.N.I., in particolare il numero delle registrazioni con RM IT TI pari a 1087 e con NO a n. 622, nonché il contenuto delle conversazioni registrate, prog. n. 16429 del 3 agosto 2019, n. 11776 del 4 agosto 2019, prog. 19052 ore 15:16:34 del 13 agosto 2019, l'interrogatorio di garanzia dell'indagato). Si precisano (cfr. pag. 16 e ss. dell'ordinanza impugnata) le ragioni per le quali il fatto è stato ritenuto correttamente qualificato quale estorsione pluriaggravata, confutando anche l'argomento difensivo devoluto in relazione alla intercettazione prog. n. 179171 del 5 agosto 2019 delle ore 14,40, nonché si escludono elementi positivi da poter considerare il superamento della cd. doppia presunzione di esigenze cautelari connessa al titolo di reato per il quale si procede (cfr. pag. 20 e ss.) in quanto aggravato anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. G. Lo Presti, che denuncia quattro vizi di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza dell'art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen. 3 Il Tribunale del riesame nel rigettare l'eccezione di omessa autonoma valutazione da parte del giudice, richiama interi passi dell'ordinanza genetica, che però sono identici alla richiesta di misura cautelare (cfr. pag. 10 e ss. dell'ordinanza) e che attribuiscono a FR VA TI un contributo materiale che non può essere ascritto all'indagato, essendo incorso anche il Pubblico ministero in errore di fatto. Questi, secondo il ricorrente, non avrebbe organizzato l'incontro del 4 agosto 2019, in cui ER De UC aveva incontrato RM IT TI, come riferito dalla persona offesa nel corso del verbale di sommarie informazioni testimoniali, rese in data 4 marzo 2022, secondo cui detto incontro era stato organizzato da NO. Inoltre, secondo il ricorrente, non vi sarebbero contatti tra TI e le persone offese o con lo stesso NO diretti ad organizzare l'incontro del 4 agosto. Si evidenzia, peraltro, il contenuto della conversazione prog. n. 179171 nt. 215/2019, del 5 agosto 2019, delle ore 14.40, già segnalata dalla difesa con memoria difensiva depositata al Tribunale, dalla quale si ricaverebbe che TI non era al corrente dell'incontro del 4 agosto 2019, che non aveva quindi né favorito né organizzato. In definitiva, a parere del ricorrente, il Giudice prima e il Tribunale poi non avrebbero operato, rispetto alla richiesta di misura cautelare, la necessaria autonoma valutazione della gravità indiziaria. Ancora, con riferimento alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, si sottolinea che le motivazioni dell'ordinanza genetica a pag. 584 e ss. sono perfettamente sovrapponibili alla richiesta di misura cautelare (pag. 447 e ss.). 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, motivazione apparente quanto al dolo del reato, vizio di travisamento dell'intercettazione n. 179171 del 5 agosto 2019. Il ricorrente è venditore ambulante con posto fisso posto di fronte ai parcheggi delle persone offese, con le quali ha ottimi rapporti di frequentazione ed è legato da rapporto di parentela con RM IT TI, oltre che di amicizia e intensa frequentazione con NO. Ciò spiegherebbe il numero dei contatti con i concorrenti nel reato evidenziati dal Tribunale del riesame. A fronte, peraltro, di tali numerosissimi contatti, ne vengono utilizzati a suo carico solo due del 13 agosto 2019 e comunque, non si terrebbe conto degli ottimi e costanti rapporti con i concorrenti nel reato, dai quali invece, il Tribunale ricava, automaticamente, l'estensione a carico del ricorrente, della coscienza e volontà di partecipazione alla condotta delittuosa. 4 Nessuna fonte di prova, a parere della difesa, evidenzierebbe che TI era a conoscenza dell'incontro tra RM IT e De UC, del 4 agosto 2019, data in cui era stata avanzata la richiesta estorsiva, né sarebbe emerso che il ricorrente ne fosse venuto al corrente successivamente, tanto da poter ritenere a suo carico l'esistenza di un contributo rafforzativo o agevolativo, come individuato dal Tribunale a pag. 16 dell'impugnata ordinanza. Peraltro, si osserva che rispetto alla ricostruzione del Giudice tale contributo avrebbe contenuto inedito, perché l'ordinanza genetica attribuisce al ricorrente una partecipazione materiale, non solo morale come evidenziata dal Tribunale. Si ribadisce che il contenuto della conversazione del 5 agosto 2019 attesterebbe la mancanza di conoscenza, da parte del ricorrente, del contenuto dell'incontro del giorno precedente, tra RM IT TI e De UC, così giungendo al travisamento delle risultanze che attestano che il ricorrente chiede a NO "non è che combinasti acchi cosa", elemento decisivo totalmente ignorato dal Tribunale. Anzi, si assume che non sarebbe stato valutato, nel complesso, il contenuto della captazione e, soprattutto, non si sarebbe tenuto conto dei toni di sorpresa e incredulità da parte di FR VA TI con il suo interlocutore e dell'esistenza di rapporti di amicizia del ricorrente con le persone offesa. In tale contesto il ricorrente inserisce la conversazione del 13 agosto 2019, in cui l'intervento del ricorrente riguarderebbe contrasti lavorativi tra i proprietari dei parcheggi, DO e De UC, presso il quale NO lavorava, non anche la diversa vicenda del pagamento del pizzo. Del resto, detta ricostruzione troverebbe conferma anche nelle dichiarazioni rese da ER De UC in data 4 marzo 2022. Sicché, si conclude per l'illogicità della motivazione che fonderebbe su un dato travisato, sull'omesso esame di specifici punti, devoluti con memoria difensiva, attraverso una motivazione che omette di indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto di dare risalto alle fonti di prova a favore, segnalate dalla difesa. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia illogicità manifesta e motivazione apparente in relazione alla sussistenza della circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Secondo la stessa ordinanza impugnata la decisione dei maggiorenti della cosca di stabilire una gestione unitaria dei proventi di tutte le attività illecite, sarebbe da collocare nel mese di dicembre del 2019, quindi alcun rilievo potrebbe assumere l'attività contestata al ricorrente in via provvisoria, posto che questa si colloca nel mese di agosto del 2019 e quindi, non è attività che ha creato proventi tali da agevolare il clan dei barcellonesi. In ogni caso, si tratta di circostanza aggravante soggettiva, che non può estendersi a tutti i concorrenti nel reato. Peraltro, per quanto riguarda il metodo mafioso, si sottolineano i rapporti diretti e di amicizia con le persone offese, da parte del ricorrente e, comunque, la parentela con RM IT TI. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. La rescissione dei rapporti con l'organizzazione criminosa per il ricorrente sarebbe impossibile da provare, visti i rapporti di parentela con RM IT (sono cugini). Inoltre, vi sarebbe un ruolo marginale, rivestito nella complessa attività estorsiva e l'assenza di contatti con le persone offese, essendosi limitata la partecipazione eventualmente al contatto, propiziato tra RM IT TI e NO, in data 13 agosto 2019. Si sottolineano i precedenti risalenti e irrilevanti, le condizioni di vita e di lavoro del ricorrente, produttore di reddito lecito, delineando la condotta come attività del tutto occasionale e sporadica, onde poter ricavarsi una concreta affidabilità del ricorrente circa il rispetto delle prescrizioni inerenti la misura meno grave degli arresti domiciliari. 3.11 difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato. Anzitutto si osserva che l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (tra le altre, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122, che in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari, diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Allo stesso modo, riguarda solo l'ordinanza genetica la nullità prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa. 6 Quanto alla deduzione difensiva relativa al rinvio per relationem alla richiesta di misura si osserva che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 292, comma 1, lett. c) e all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ha ritenuto che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre uno sterile formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante e che la norma abbia solamente esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo l'autonoma' è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento. Sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio, per relationem o per incorporazione, alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblico ministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n.3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi e altri, Rv. 265807). Tale esigenza risulta soddisfatta anche quando il giudice ripercorra, motivando per relatíonem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei detti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, perché, come osservato dal Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, il Giudice cautelare ha introdotto una sua ricostruzione dei rapporti fra gli indagati e le persone offese la loro evoluzione, ha delineato il ruolo di TI e ha anche vagliato il profilo delle esigenze cautelari. Come ritenuto nell'ordinanza impugnata (cfr. pag. 9 e ss.), non è quindi mancato l'autonomo momento valutativo degli elementi rappresentati dall'accusa da parte del Giudice delle indagini preliminari. 1.2.11 secondo motivo è inammissibile. Si osserva, in via generale, che va condiviso l'approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle 7 misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Quanto al dedotto vizio di travisamento della prova, rappresentata, in questo caso, dalla conversazione indicata dal ricorrente, si sollecita, in definitiva, la inammissibile rilettura della fonte di prova, unitamente ad altri elementi, senza peraltro, puntualmente, indicare la decisività del dedotto travisamento, rispetto ad una diversa conclusione, più favorevole, per l'indagato. 1.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, sulla sussistenza della circostanza aggravante, la motivazione del Tribunale (cfr. pag. 21) è esauriente, non contraddittoria e immune da illogicità manifesta. Dunque, non risulta censurabile in questa sede. Del resto, si tratta di argomentazione che si pone in linea con il dettato delle Sezioni unite di questa Corte per la quale l'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del di. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ora art. 416 bis.1 cod. pen., è circostanza aggravante di natura soggettiva (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Questa richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615) ovvero che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa, nel suo insieme, tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300). Orbene, sul punto, l'ordinanza impugnata sottolinea che, nella specie, la sussistenza della circostanza in parola, riguarda entrambi i profili sanzionati, compreso quello del metodo mafioso, a fronte della certa conoscenza da parte del ricorrente, per gli stretti e collaudati rapporti anche con vertici della cosca barcellonese, delle modalità con le quali l'azione estorsiva veniva attuata, onde riaffermare il dominio del sodalizio sul territorio, rispetto agli imprenditori locali, in un settore di strategico interesse per gli affari economici del gruppo. 1.4.11 quarto motivo è infondato. Quanto al profilo delle esigenze cautelari si rileva che la misura più grave in esecuzione è giustificata, nei provvedimenti cautelari, in considerazione del peculiare collegamento stretto del ricorrente, rispetto ad esponenti di vertice del sodalizio anche sottoposti, all'epoca delle condotte, a misure di prevenzione, oltre che per la peculiare gravità della condotta in addebito, tenuto conto dell'espletamento dell'attività illecita in un settore strategico per gli interessi economici per il sodalizio. Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione a reati per i quali vige la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., si osserva che secondo un primo indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte di legittimità, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 416 bis-1 cod. pen., la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo, invece, richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2Ò18, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si tratta di presunzione superabile soltanto dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare;
sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il mero riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112). Inoltre, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., secondo tale indirizzo ermeneutico, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236) tale non potendo considerarsi quello, neutro, del mero decorso del cd. tempo silente, dalla commissione del fatto. A tale indirizzo si affianca l'orientamento che, invece, pretende per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel 9 Il Presidente caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). In ogni caso, va evidenziato che l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi, di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. Ciò in quanto il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Ciò posto, in relazione all'adeguatezza della misura meno grave richiesta, il Tribunale afferma con ragionamento che non si appalesa manifestamente illogico (cfr. pag 23) che posto agli arresti domiciliari, il comportamento del ricorrente non sarebbe stato affidabile per il suo costante contatto con esponenti dell'associazione, anche non legati da vincoli di parentela, nonché con il cugino RM IT TI (con il quale si segnalano, nel periodo oggetto di indagine un numero enorme di contatti) del tutto significativi, perché questi è indicato come inserito nell'organigramma del clan in posizione apicale, già condannato per associazione mafiosa, all'epoca dei fatti sottoposto anche alla misura di sicurezza della libertà vigilata. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando, dal presente provvedimento, la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prcessuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- e , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore