Sentenza 17 maggio 2023
Massime • 1
Nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, per i giudizi di appello con prima udienza di trattazione fissata tra l'01/01/2022 e il 31/01/2022, il regime processuale ordinario della celebrazione "in presenza", previsto dall'art. 16, comma 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in deroga agli artt. 23, commi 8 e 8-bis, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applica anche alle udienze in prosecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assunta all'esito di processo differito a data successiva al 31/01/2022, celebrato "in presenza" pur in assenza di istanza di trattazione orale).
Commentario • 1
- 1. Se la prima udienza fissata nel mese di gennaio 2022, in presenza anche le udienze in prosecuzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2023
La massima Nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, per i giudizi di appello con prima udienza di trattazione fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022, il regime processuale ordinario della celebrazione in presenza, previsto dall' art. 16, comma 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 , in deroga agli artt. 23, commi 8 e 8-bis, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 , come conv. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 , si applica anche alle udienze in prosecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assunta all'esito di processo differito a data successiva al 31 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2023, n. 20957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20957 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
udita ia relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co, 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge dei dl. o. 162/2022), dei P.G., in persona dei Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore dei ricorrente Avv . . AN NO del Foro di Matera che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20957 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 4/12/2017 in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato il GUP del Tribunale di Matera ha condannato EL NG, previa applicazione dell'art. 81, cpv, cod. pen. e della diminuente per la scelta del rito, alla pena di mesi 8 di reclusione oltre alle pene accessorie, avendolo riconosciuto responsabile di due ipotesi del reato di cui all'art. 5 dei d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso, nella qualità di titolare di ditta indivi- duale, la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte dirette ed all'IVA per gli anni 2011 e 2012, in tal modo evadendo, quanto meno, IVA in misura superiore alla soglia di punibilità. Il 18/10/2019 tale sentenza è stata confermata da parte della Corte di ap- pello di Potenza, la quale, nel dichiarare inammissibile !'impugnazione presentata dall'imputato, ha osservato che, non essendo stati documentati i costi affrontati dal contribuente per la produzione del reddito, essi non erano stati legittimamente conteggiati ai fini della determinazione del reddito imponibile. La Corte territoriale lucena ha ritenuto parimenti inammissibili le doglianze aventi ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed afferenti al trattamento sanzionatoric. La Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione con sentenza n. 34661/21 del 6/7/2021 ha annullato la sentenza della Corte di appello di Po- tenza con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio. La Corte di Appello di Salerno, in sede di rinvio, con sentenza del 5/7/2022 ha confermato la sentenza del GM del Tribunale di Matera del 4/12/2017. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il NG deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione degli artt. 16 D.L. 228/2021 e 178 c. 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla nullità dell'udienza di discussione del giudizio di rinvio, celebrata in presenza in assenza di richiesta delle parti, e conseguentemente nullità della sentenza impugnata. Il ricorrente lamenta che la mancata comunicazione della trattazione orale non ha consentito al difensore di fiducia dell'imputato, che aveva inviato conclu- sioni scritte a mezzo pec del 28 giugno 2022, di partecipare all'udienza, che si è svolta con un difensore di ufficio. In tal modo si assume essere stata violata la normativa prevista dall'articolo 23 bis del decreto-legge 137/2020, prorogata dall'articolo 16 del decreto legge 228/2021, determinando la nullità dell'udienza e di tutti gli atti successivi a norma dell'articolo 178 c. 1, lett. c) cod. proc. pen. La normativa richiamata --sottolinea il ricorrente -prevede la trattazione car- tolare per i giudizi penali innanzi alla Corte d'appello a seguito dell'emergenza epidemiologica covid. Soltanto per il periodo dall'I_ al 31 gennaio 2022 è stata prevista una deroga durante la quale si è proceduto in presenza. A tutti i processi con udienza di trattazione fissata tra il 1 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 -ricorda il ricorrente- si è applicata la disciplina del giudizio cartolare. Per tali processi le richieste di trattazione orale dovevano essere depo- sitate entro il termine perentcrio di 15 giorni prima dell'udienza fissata. Nel caso che ci occupa, il processo all'udienza del 25/1/2022, fissata con de- creto del 29/12/2021, veniva rinviato al 5/7/2022. Il difensore, non avendo ricevuto dalla cancelleria comunicazione di avvenuta richiesta da parte del PG di trattazione orale, depositava a mezzo pec, in data 28/6/2022, conclusioni scritte. L'udienza del 5/7/2022 veniva invece trattata in presenza, nonostante la vi- genza della normativa relativa al contraddittorio cartolare nei giudizi penali innanzi alle corti di appello. Ininfluente sarebbe, secondo il ricorrente, la circostanza che la celebrazione del giudizio di appello era stata fissata per il 25/1/2022 in quanto tale data rica- deva nel periodo per cui era stata prevista una deroga alla disciplina emergenziale. Tale deroga - si sostiene- è stata circoscritta al solo periodo dall'I. gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 e non può ritenersi estesa ai procedimenti poi rinviati per trattazione ad altra udienza. E tale deroga è stata prevista dal legislatore a tutela delle parti che, confidando nella conclusione del periodo emergenziale al 31/12/2021, non avessero presentato richiesta di discussione orale per le udienze fissate nel mese di gennaio 2022. Il NG ritiene trattarsi di una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'inosservanza delle disposizioni relative all'intervento dell'imputato, prodottasi nella fase del giudizio di appello e pertanto tempestiva- mente eccepibile con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 180 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Salerno. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe in epigrafe CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Emerge dagli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio dedotto, che in data 29/12/2021 veniva emesso decreto con cui veniva fissata l'udienza per il giudizio di appello al 25/1/2022, data che, come riconosce anche lo stesso ricorrente, cadeva in un periodo in cui, in deroga a quanto accaduto fino al 31/12/2021 e a quanto sarebbe poi accaduto dal 1/2/2022, la trattazione dei processi era in presenza. All'udienza del 25/1/2022 il processo, tuttavia, assente l'imputato, venne rinviato, su richiesta del difensore sostituto "per meglio approfondire i temi del processo" all'udienza del 5/7/2022, con sospensione della prescrizione. E a tale ultima udienza, assente il difensore oggi ricorrente, che veniva sostituito ai sensi dell'art. 97 co. 4 cod. proc. pen. da altro collega, il processo veniva deciso. Tuttavia, in data 28/6/2022 la difesa aveva formulato via PEC le proprie conclusioni scritte. Il ricorrente, dunque, lamenta che l'udienza dei 5/7/2022 venne trattata in presenza, mantenendo la forma di trattazione dell'udienza di rinvio cia cui prove- niva. In particolare, il difensore ricorrente si duole della mancata celebrazione del processo in forma cartolare, ron avendo le parti formulato alcuna richiesta di trat- tazione orale e non essendo più applicabile !a disciplina derogatoria prevista dall'art. 16, comma 2, d.l. 228/2021. 3. Orbene, il ricorso si palesa generico, attesa la mancanza di documentazione a supporto dell'enunciata violazione del diritto di difesa nell'udienza dibattimentaie di appello. L'udienza si è, infatti, svolta in data 5/7/2022 correttamente in presenza, do- vendo ritenersi prosieguo di un processo che era ricaduto nella disciplina transi- toria prevista dall'art. 16, ce. 2, d.l. n. 228/2021, che prevedeva la discussione orale con riferimento alle udienze la cui trattazione era fissata tra il 1 e il 31 gen- naio 2022. A tale conclusione porta la considerazione -tenuto conto che l'art. 578 co.d, proc. pen. estende, in quanto applicabili, le disposizioni dei giudizio di primo grado a quello di appello- che, in ossequio al principio della "concentrazione" il dibatti- mento penale si dovrebbe esaurire in un'unica udienza, e che quando non è pos- sibile "il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo" (ex art. 477 cod. proc. pen.). Il termine "proseguito" non lascia margini al dubbio che ci possa essere un processo che cominci con una forma di trattazione (nei caso che ci occupa quella orale) e prosegua con un'altra (come vorrebbe il ricorrente quella scritta). Va dunque affermato il principio secondo cui: "Nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, e, in particolare l'art. 16, co. 2, d.l. n. 228/2021, secondo cui !e disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 4 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non trovavano applicazione ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione fosse fissata tra il 1 e il 31 gennaio 2022, e dunque in relazione a tale periodi i processi venivano celebrati "in presenza", secondo le ordinarie norme dei giudizio di appello, eventuali rinvii soggiacevano alla medesima modalità di trattazione della prima udienza, trattandosi di udienze in prosieguo di quella". Gioverà evidenziare che un'interpretazione siffatta è coerente con la giurispru- denza di questa Corte di legittimità afferente alla trattazione dei processi durante l'emergenza pandemica laddove si è affermato, ad esempio, che la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 3, del dl. 9 novembre 2020, n. 149, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza (Sez. 6, n. 8588 del 12/1/2022, Rossello, Rv. 283002). 4. Ne consegue che la censura proposta è del tutto destituita di fondamento, in quanto la mancata partecipazione all'udienza è stata frutto di un errore della difesa, non avvedutasi della trattazione orale del procedimento Né il difensore ricorrente evidenzia - va ribadito- quale attività o quale difesa avrebbe speso se fosse comparso di persona rispetto a quanto dedotto per iscritto. 5. Al rigetto del ricorso ccnsegue, ex lege, la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 Il Co igliere estensore Il Presidente