Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2023, n. 20957
CASS
Sentenza 17 maggio 2023

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Massime1

Nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, per i giudizi di appello con prima udienza di trattazione fissata tra l'01/01/2022 e il 31/01/2022, il regime processuale ordinario della celebrazione "in presenza", previsto dall'art. 16, comma 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in deroga agli artt. 23, commi 8 e 8-bis, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applica anche alle udienze in prosecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assunta all'esito di processo differito a data successiva al 31/01/2022, celebrato "in presenza" pur in assenza di istanza di trattazione orale).

Commentario1

  • 1Se la prima udienza fissata nel mese di gennaio 2022, in presenza anche le udienze in prosecuzione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2023

    La massima Nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, per i giudizi di appello con prima udienza di trattazione fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022, il regime processuale ordinario della celebrazione in presenza, previsto dall' art. 16, comma 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 , in deroga agli artt. 23, commi 8 e 8-bis, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 , come conv. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 , si applica anche alle udienze in prosecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assunta all'esito di processo differito a data successiva al 31 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2023, n. 20957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20957
Data del deposito : 17 maggio 2023

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