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Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/08/2024, n. 33017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33017 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI FR, nato il [...] a [...] avverso la sentenza EL 04/12/2023 ELla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore TO LL, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avvocato Giuseppe Stellato il quale ha chiesto l'accoglimento EL ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, previa concessione ELle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta a FR TI per i ELitti di concussione (art. 317 cod. pen.) di cui ai capi A) e D). cp( Penale Sent. Sez. 6 Num. 33017 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 11/07/2024 Quanto al capo A), all'imputato è stato ascritto di aver costretto - abusando ELla sua qualità e dei poteri, in concorso, rispettivamente, con altri militari ELla Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Portici e con ZO LI, soggetto che veicolava le richieste dei predetti militari - TO LL a promettere indebitamente una non meglio precisata somma di denaro o altra utilità quale "regalo". Nello specifico, nel corso di una serie di accessi finalizzati ad eseguire controlli strumentali presso le attività commerciali esistenti sul territorio EL comune di Casoria, i militari avevano redatto verbali per mancata emissione di documento fiscale nei confronti ELla "Autopark s.n.c. di Coppola Concetta", attività riconducibile alla famiglia LL, e il TI, all'esito EL controllo, così si esprimeva all'indirizzo di TO LL: «Mo', vediamo un po' cosa si può fare». Gli accessi erano preceduti e seguiti dalle visite di ZO LI che annunciava i controlli e successivamente spiegava che, attraverso la corresponsione di una somma di denaro pari ad euro 30.000, sarebbe stato possibile scongiurare ulteriori controlli e il rischio concreto di una chiusura ELl'attività, giungendo a prospettare che, diversamente, militari sarebbero tornati a «fargli male». In un'occasione, il LI diceva ad TO LL: «ci vuole il cacio sui maccheroni». Quanto al capo D), l'imputato - abusando ELla sua qualità e dei poteri di militare ELla Guarda di Finanza, e sempre in concorso con ZO LI, soggetto che ne veicolava le richieste - costringeva DR AS, titolare di un'attività di autolavaggio, a consegnare al LI due penne stilografiche NT EL valore di 580 € ciascuna, destinate al TI. La consegna ELle penne era proposta e sollecitata più riprese dal LI dopo che il TI aveva eseguito due controlli presso l'attività EL AS, redigendo dei verbali per mancata emissione di documenti fiscali. Nello specifico, il LI dichiarava al AS che la consegna ELle penne era necessaria per «stare tranquillo» e non subire ulteriori controlli. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso FR TI, per il tramite ELl'Avvocato Giuseppe Stellato, articolando sei motivi di ricorso. 2.1. Violazione degli artt. 266 ss. cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. L'imputato aveva eccepito davanti alla Corte d'appello l'inutilizzabilità ELle intercettazioni disposte mediante captatore informatico in fase d'indagini, perché riguardanti reati diversi da quelli di criminalità organizzata e perché le disposizioni che avrebbero consentito l'uso ELlo strumento in relazione al ELitto di concussione trovavano applicazione per i procedimenti iscritti successivamente 2 01 al 31 agosto 2020: laddove il procedimento in esame è stato iscritto nell'anno 2019 e i decreti sono stati emessi in epoca anteriore al 31 agosto 2020, sicché non potevano avere durata superiore a quaranta giorni. Non trovando applicazione le disposizioni introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 e valendo invece l'insegnamento di Sez. U, n. 26889 EL 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905, al trojan si sarebbe potuto fare ricorso soltanto in relazione ai ELitti di criminalità organizzata. 2.2. Errata applicazione ELl'art. 317 cod. pen. e riconducibilità EL fatto all'art. 346-bis cod. pen., nonché vizio ELla motivazione. Quanto all'episodio EL capo A) d'imputazione, la sentenza ha riprodotto le motivazioni EL Giudice di primo grado, senza rispondere alle deduzioni difensive e sulla base ELle intercettazioni, ELle dichiarazioni ELle persone offese e ELl'argomento logico per cui le richieste concussive EL LI, mediatore ELla presunta relazione costrittiva illecita, avevano preceduto e seguito di alcuni giorni l'ispezione EL Maresciallo TI, dal rapporto confidenziale e di lunga data tra i due essendosi desunto che il secondo fosse concorrente morale nella condotta EL primo. Tuttavia, dalle intercettazioni non si desume l'esistenza di un pactum sceleris tra TI - il quale non usava filtri nell'esprimersi - e il LI. Questi avrebbe dunque agito autonomamente, approfittando ELle condizioni relazionali e personologiche EL TI (dalle conversazioni emergeva soltanto l'astio reciproco tra il LL ed il TI il quale, un tempo dipendente ELla famiglia LL e poi licenziato, si compiaceva ELle sventure di tale famiglia, connesse agli accertamenti ELla Guardia di Finanza). Le dichiarazioni ELle persone offese sono state ritenute credibili nonostante la loro poca verosimiglianza (il LL aveva riferito di aver proposto all'intermediario LI di eludere il pagamento dei C 30.000, offrendo in regalo a ciascuno dei finanzieri una batteria di pentole). Peraltro, gli accessi presso l'autorimessa EL LL erano legittimi, in quanto programmati dal Comando attraverso circolari ed ordini di servizio concernenti vari esercizi commerciali, comprese le autorimesse, tra le quali era specificamente indicata "Autopark s.n.c." di Coppola. A ciò si aggiunga che, per recarsi in Casoria, TI aveva necessità di essere autorizzato dal comandante, trattandosi di area territoriale di non diretta pertinenza EL comando di Portici. Anche la frase rivolta al AR «Mo' vediamo cosa possiamo fare», pronunciata dopo un controllo a carico di un cliente che aveva parcheggiato la sua autovettura, e all'esito EL quale era elevato verbale di contravvenzione (non essendo stato rilasciato scontrino fiscale), è assolutamente priva di evidenza dimostrativa ed anzi bonaria, potendo essere letta come una risposta ad una richiesta di 3 comprensione. Inoltre, era emerso come il figlio di TO LL non fosse regolarmente assunto: ciò nonostante, il TI non elevò alcuna contestazione (la circostanza avrebbe ben potuto costituire oggetto EL sinallagma), a dimostrazione EL fatto che il ricorrente non intendeva esercitare alcuna intimidazione. Tali elementi, in uno con i rapporti tra il LI e il TI, rendono verosimile che il primo avesse realizzato autonomamente la condotta. A ciò si aggiunga che nella sentenza di primo grado si trova affermato che il LL, messo in allarme, chiese al LI un incontro con il TI: la ricerca EL contatto evidenzia la complessiva illiceità EL contesto in esame (LL, anziché fare opposizione alla multa e denunciare il LI, cercò un contatto indebito personale con il pubblico ufficiale). Risulta poi provato uno scontro tra SS LL (figlio di TO) il quale, pur essendo all'oscuro ELle richieste avanzate dal LI e solo in ragione degli accessi - affatto leciti - da parte EL TI, minacciò quest'ultimo. Neanche di tali decisive prove la motivazione ELla sentenza impugnata dà atto. Inoltre, in seguito alla tempestiva denuncia/segnalazione da parte di TI di tale increscioso episodio, TO LL tentò di bloccare l'iniziativa EL TI, e proprio in tale contesto si era inserito l'accesso presso il Comando ed il colloquio con la Comandante IN, dalla stessa registrato. Di tale contesto non v'è però traccia nella motivazione che, d'altronde, non si è chiesta quale interesse avrebbe avuto il TI a denunciare il LL se fosse stato vero che stava trattando per ottenere il versamento di una tangente. In ogni caso, la gravità dei comportamenti di SS LL, che minacciò il TI soltanto perché aveva posto in essere accertamenti EL tutto legittimi, non rivelano timore, bensì la totale mancanza di fiducia nel sistema e l'inclinazione a farsi, per contro, giustizia da sé. Si consideri, per un verso, che il TI fu denunciato per calunnia, dalla cui accusa è stato assolto;
per altro verso, che, nei colloqui con il LI, TO LL aveva manifestato preoccupazioni per l'episodio che aveva coinvolto il figlio SS, sicché è plausibile che avesse un preciso interesse difendere il figlio neutralizzando la denuncia presentata dall'ufficiale ELla Guardia di Finanza. Le denunce per calunnia e poi per concussione rappresentarono, cioè, elementi strumentali di difesa a vantaggio EL figlio, la cui considerazione è stata EL tutto pretermessa dalla sentenza impugnata. Quanto, infine, all'argomento logico legato alla collocazione temporale ELle richieste estorsive EL LI, esso si basa su un ragionamento meramente inferenziale. 4 Come risulta dalla programmazione riguardante i controlli, la comunicazione EL luogo di intervento era stata operata, infatti, la stessa mattina EL servizio, sicché il TI non poteva essere a conoscenza di quale sarebbe stato il luogo EL proprio accesso e mai avrebbe potuto, quindi, comunicarlo al LI. La frase per cui «Sui maccheroni ci vuole il cacio», enfatizzata nella motivazione, non dimostra il concorso EL TI, mentre dal quadro ricostruttivo non emerge mai l'adesione EL pubblico ufficiale alle richieste indebite formulate dal LI, che spese il nome e la funzione EL pubblico ufficiale a sostegno ELle proprie richieste. D'altronde il LI, condannato in sede separata con rito abbreviato, ha sempre affermato l'assoluta estraneità EL TI ai fatti contestati e la condotta EL TI appare EL tutto neutra e pienamente rientrante nell'alveo dei doveri di ufficio. In tale contesto di livore e disinvoltura, ben maggiori avrebbero dovuto essere i riscontri laddove ci fosse stato un accordo illecito e quindi un metus per interposta persona. Per contro, è stata ignorata una serie di decisivi elementi a discarico (l'assoluta correttezza nei comportamenti di TI;
la mancanza di prova EL pactum sceleris;
i tentativi di abboccamento EL LL, l'aggressione ELl'imputato ad opera di SS LL, che pure aveva affermato di essere inconsapevole ELla richiesta dei € 30.000 rivolta da LI al padre;
la correttezza dei controlli effettuati;
la verosimiglianza ELla ricostruzione alternativa;
la circostanza che il TI si recò presso l'autorimessa due volte non di propria iniziativa, ma perché inviatovi per controlli dal proprio Comandante). 2.3. Errata applicazione ELla fattispecie di concussione in rapporto al capo D); vizio di motivazione;
travisamento ELla prova. Anche in relazione all'episodio EL capo D), la sentenza risulta immotivata e costruisce una prova logica su un'altra prova logica, relativa alla vicenda LL, attribuendo al caso AS caratteristiche ad essa sovrapponibili. Tuttavia, nella motivazione si è sottolineata la coincidenza temporale tra i controlli effettuati e le richieste indebite EL LI, nonché l'assenza di ulteriori controlli in seguito alla dazione ELle penne, ma non si prova in alcun modo il coinvolgimento EL TI. Lo schema motivazionale è ancora più inadeguato nella vicenda AS, per la quale difettano le connotazioni intersoggettive ELla vicenda LL e dalla quale si desume una condotta riconducibile al solo privato. Il fatto che dopo la dazione ELle penne non fossero stati esperiti altri controlli dalla Finanza presso l'impresa dipende dal fatto che si avviò l'indagine nei confronti ELl'imputato. 5 I controlli a suo tempo svolti dal TI erano illegittimi e manifestazione di accanimento. La millanteria riguardante la consegna ELla penna anche al Comandante è circostanza che non si evince dagli atti. Significativo è che, nonostante il ricorso ad una modalità captativa massimamente intrusiva qual è il Trojan, manchi qualunque riscontro di un coinvolgimento EL TI. Ancora, una penna è stata trovata presso la dimora EL LI, mentre analogo riscontro non si è avuto a seguito ELla perquisizione presso l'abitazione EL TI (che, se avesse voluto rivenderla, avrebbe chiesto denaro, sicché è lecito ritenere che avrebbe tenuto l'oggetto presso di sé). Infine, trarre dall'identità di schema criminoso la prova EL coinvolgimento EL pubblico ufficiale rappresenta una forzatura argomentativa, potendosi alternativamente sostenere, EL pari, che fosse stato il LI a perpetrare il suo disegno criminoso spendendo il nome e la funzione EL pubblico ufficiale. 2.4. Errata applicazione ELl'art. 317 cod. pen. in relazione ai capi A) e D) e vizio di motivazione rispetto alla riqualificazione EL fatto come induzione indebita. In alternativa, e premesso che, in base a Sez. U, n. 12228 EL 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474, il discrimen tra concussione e induzione indebita è dato dalla dicotomia "de damno vitando/de lucro cessando", si sarebbe dovuto considerare che sia il LL sia il AS non subirono alcuna pressione da parte ELl'imputato né manifestarono alcun metus verso il pubblico ufficiale. Piuttosto, a fronte ELle irregolarità effettivamente riscontrate, essi avrebbero perseguito il vantaggio di evitare futuri controlli - affatto legittimi e disposti con ordini di servizio - e conseguenti sanzioni. In entrambi i casi, il reato si configurerebbe, comunque, in forma tentata: nel capo A), in quanto il LL, pur avendo cercato un abboccamento e proposto il pagamento di una batteria di pentole per ciascun militare, segnalò la richiesta EL LI durante il colloquio con la Comandante IN, manifestando pertanto una chiara riserva mentale;
nel capo D) perché mancherebbe, a monte, la prova ELla promessa EL AS. Sarebbe, poi, incomprensibile il passaggio ELla sentenza ELla Corte di appello in cui si ritiene che, pur a fronte di un vantaggio indebito, laddove sia prospettato un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, il beneficio ne risulterebbe assorbito, dal momento che, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna sproporzione, ma un vantaggio per tutti. 2.5. Errata applicazione ELla legge penale e difetto di motivazione quanto alla configurazione ELla concussione come consumata. 6 In ulteriore subordine, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentata concussione dal momento che difettava il metus (si pensi al tentativo di trattare con il LI, alla controproposta ELla batteria di pentole, all'atteggiamento aggressivo di SS LL ecc.); inoltre, TO LL non ha mai accettato la proposta e quindi non si è mai determinato ad esprimere un consenso. 2.6. Violazione ELla legge penale sostanziale quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, pur applicando, quale pena base, l'editto minimo ELla concussione e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ha contraddittoriamente disposto per la continuazione un aumento di un anno e quattro mesi di reclusione, eccessivo e non motivato. RITENUTO IN FATTO 1. Il primo motivo di ricorso, sull'inutilizzabilità ELle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, è infondato. 1.1. L'art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 disponeva che nei procedimenti per i ELitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena ELla reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma ELl'art. 4 cod. proc. pen., si applicassero le disposizioni di cui all'art. 13 EL d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con I. 12 luglio 1991, n. 203, aggiungendo, al comma 2, come l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. non potesse essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi fosse motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività criminosa. La I. 3/2019 cit. ha abrogato il comma 2 EL citato art. 6, consentendo quindi sempre l'uso EL trojan per il ELitti contro la Pubblica Amministrazione con pena massima superiore ad anni cinque. E tale parte ELla I. n. 3/2019 è entrata in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione ELla legge, avvenuta il 16 gennaio 2019, e quindi alla data EL 31 gennaio 2019 (a differenza di altre disposizioni, la cui entrata in vigore è stata differita dalla disciplina transitoria al 10 gennaio 2020). 1.2. Siffatta lettura ha trovato conforto in Sez. U. civ. n. 741 EL 15/01/2020, Rv. 656792, le quali hanno statuito che «nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un procedimento penale, anteriormente al 1 gennaio 2020, con captatore informatico (cd. trojan horse) su dispositivo mobile nella vigenza ed in 7 u-r, conformità ELla disciplina introdotta dall'art. 6 EL d.lgs. n. 216 EL 2017 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i ELitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena ELla reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina ELle intercettazioni prevista per i ELitti di criminalità organizzata dall'art. 13 EL d.l. n. 152 EL 1991, conv., con modif., dalla I. n. 203 EL 1991 ed integrato con d.l. n. 306 EL 1992, conv., con modif., dalla I. n. 356 EL 1992) e dall'art. 1, comma 3, ELla I. n. 3 EL 2019 (la quale, abrogando il comma 2 ELl'art. 6 EL citato d.lgs. n. 216 EL 2017, ha eliminato la restrizione ELl'uso EL captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., così consentendo l'intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa), atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 EL medesimo d.lgs. n. 216 EL 2017 ha disposto il differimento ELl'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda (a differenza di altre disposizioni ELla medesima legge per le quali il legislatore ha differito l'entrata in vigore al 1° gennaio 2020) è efficace dal decimoquinto giorno dalla pubblicazione ELla legge sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 gennaio 2019». Sulla scia di tale pronuncia si è anche di recente espressa la giurisprudenza di legittimità penale (Sez. 6 , n. 9158 EL 30/01/2024, Di Chiara, Rv. 286117). 1.3. Essendo stati i reati EL capo A) «commessi in data 08/10/2019 e 06/11/2019 e in altre date immediatamente antecedenti e successive a quelle indicate» e quelli EL capo D) «in una pluralità di occasioni nell'anno 2019» - senza che ne sia stata peraltro eccepita dal ricorrente la realizzazione nel gennaio EL 2019 -, ne consegue l'utilizzabilità ELle intercettazioni compiute mediante captatore informatico nel procedimento in oggetto. 2. I motivi che vanno dal secondo al quinto deducono un'asserita illogicità motivazionale/travisamento prova, revocando in dubbio, in conseguenza, la qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi A) e D) come concussione (consumata). Essi saranno, dunque, trattati in modo congiunto, ricordando in premessa che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento ELla prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione EL provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare 8 o9k la prova ELla verità ELl'elemento fattuale o EL dato probatorio invocato, nonché ELla effettiva esistenza ELl'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza ELla motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno ELl'impianto argomentativo EL provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 EL 16/02/2021, F., Rv. 281085). 2.2. Tali condizioni non sono soddisfatte dal ricorso che, peraltro, non si confronta adeguatamente con le motivazioni ELla sentenza di appello. Quanto alla vicenda AR (capo A), i Giudici di secondo grado hanno, infatti, ritenuto accertato come, a partire dall'ottobre 2019, ZO LI, agendo quale intermediario EL TI, formulasse illecite richieste, specificando, in particolare che: ai primi di ottobre 2019, il LI preannunciava al LL l'imminente controllo ELla Guardia di Finanza guidata dal TI, avvertendolo che questo aveva intenzione "di fargli male"; dopo pochi giorni seguiva il controllo in oggetto, conclusosi con la contestazione di mancata emissione di uno scontrino fiscale e richiesta di esibire la documentazione accompagnata dalla frase «vediamo cosa possiamo fare»; il LI, con sempre maggiore frequenza, si recava presso l'autorimessa preannunciando altri controlli che, in effetti, venivano poi realmente svolti;
all'esito di un'ispezione era elevato verbale di contestazione per omessa emissione di scontrino fiscale a fronte EL corrispettivo EL valore di un euro;
il LI tornava, quindi, presso l'autorimessa EL LL, pronunciando la frase EL "calcio sui maccheroni" riportata a proposito ELla contestazione e avvertendolo che, se non avesse pagato, sarebbero tornati a «fargli EL male» con un terzo controllo e l'avrebbero portato alla chiusura ELl'esercizio commerciale;
il TI, accompagnato da una collega, si recava presso l'ufficio di AD AN, proprietaria dei locali adibiti ad autorimessa e, nel chiedere informazioni sull'attività e sulla situazione economica di diversi immobili, riferiva che non avrebbe avuto difficoltà ad arrestare l'anziana madre EL LL;
il LL cercava di offrire come regalo una batteria di pentole a ciascun militare ricevendole in cambio un netto rifiuto;
a questo punto, il LL cercava un chiarimento con i superiori EL TI raccontando al capitano IN la vicenda che lo vedeva coinvolto;
pochi giorni dopo, il figlio SS (Fumarelli), avendo notato il LI e il TI in auto insieme, si avvicinava per chiedere spiegazioni in merito all'accanimento manifestato nei confronti ELla sua famiglia e veniva aggredito verbalmente dal TI che era anche intenzionato a denunciarlo per oltraggio a pubblico ufficiale. La sentenza impugnata ha motivato, quindi, ampiamente l'attendibilità ELla persona offesa TO LL, la cui narrazione è ritenuta coerente e 9 (3; lineare, nonché avallata dalle dichiarazioni EL figlio, il quale aveva altresì registrato di nascosto una conversazione intervenuta con il LI che gli chiedeva C 30.000 per i finanzieri, valorizzando, tra l'altro, le riferite dichiarazioni di AD AN che, contattata da TI per una verifica dei documenti, parlò di una discussione in cui il pubblico ufficiale le disse di nutrire sospetti sulla situazione economica dei LL: dubbi che, se confermati, avrebbero portato senza difficoltà all'arresto ELla anziana madre intestataria ELl'autorimessa. Soprattutto, la sentenza impugnata ha citato a supporto intercettazioni da cui emerge che TI condivideva con i suoi interlocutori l'intenzione di vendicarsi nei confronti ELla famiglia LL (con cui aveva trascorsi per ragioni lavorative). Quanto, poi, alla dedotta non configurabilità EL concorso EL TI nell'azione EL LI, i Giudici di secondo grado hanno desunto l'accordo dalle conversazioni tra i due, dalle quali emerge che l'imputato affermava, tra le altre cose, che i LL dovevano essere «mazzolati». La sentenza ha replicato anche all'osservazione per cui nessun accanimento da parte EL TI poteva inferirsi nella vicenda in oggetto, essendo i controlli dovuti. In particolare, ha rappresentato come il capitano LE D'Onofrio, in servizio presso il Nucleo di polizia giudiziaria ELla Guardia di Finanza di Napoli, avesse riferito che l'ordine di servizio lasciava comunque una certa discrezionalità agli operanti, dal momento che le circolari interne sconsigliavano, ma non impedivano, la ripetizione dei controlli in uno stretto lasso temporale a carico ELlo stesso esercizio commerciale. D'altronde - ha aggiunto, in modo ineccepibile -, al TI non è stato contestato di aver elevato il legittimamente verbali di infrazione per omesso rilascio di scontrino fiscale, bensì di aver sfruttato la sua potestà funzionale per prospettare alla persona offesa la possibilità di ulteriori e più dannosi controlli. A fronte, in sintesi, di un'argomentazione articolata, compiuta e coerente, il ricorso ripropone circostanze già ritenute dai Giudici di merito manifestamente infondate, irrilevanti o comunque recessive - senza che possa configurarsi in capo alla Corte d'appello un onere motivazionale su ogni singola deduzione in fatto -, così sollecitando una lettura alternativa EL compendio probatorio che non è ammissibile in sede di legittimità. 2.3. Analoghe considerazioni valgono quanto alla vicenda realizzata ai danni di DR AS. La sentenza impugnata ha premesso che il LI si era presentato all'autolavaggio EL AS ed aveva preannunciato la possibilità di un controllo ELla Guardia di Finanza ad opera EL suo amico TI, controllo 10 effettivamente seguito a distanza di pochi giorni ed all'esito EL quale fu elevato verbale di contestazione per mancata emissione di uno scontrino fiscale. Ha quindi aggiunto: che il LI si recò nuovamente presso l'autolavaggio e riferì alla suocera EL AS che, per non ricevere più controlli, era necessario regalare due penne di marca NT (una per il TI e l'altra per il suo comandante); che, poiché l'acquisto e la consegna ELle penne tardava, il LI continuò a fare pressioni affinché il "regalo" venisse fatto al più presto;
che il TI effettuò un secondo controllo, elevando un altro verbale di contestazione;
che le penne venivano, a quel punto, "regalate". Come in relazione alla "vicenda LL", dunque, i Giudici ELl'appello hanno ricostruito la vicenda storica in termini compiuti, non manifestamente illogici né contraddittori: la dimostrazione ELl'accordo tra il LI e il TI derivando - pure in questo caso - dalla stretta concatenazione temporale tra minacce e controlli, senza che, nel contesto evidenziato, assuma peso dirimente la circostanza che la seconda penna non sia stata trovata, a seguito di perquisizione, a casa ELl'imputato. D'altra parte, nella pronuncia di primo grado (che, trattandosi di c.d. doppia conforme, forma con quella impugnata un unico corpo motivazionale: Sez. 2, n. 37295 EL 12/06/2019, E., Rv. 277218), si legge che il LL si risolse a rivolgersi ai comandanti di TI anche perché seppe da altri due finanzieri amici che l'imputato era ormai solito comportarsi in quel modo, in uno con la precisazione che tali militari fecero specifico riferimento alla vicenda EL AS, sicché tale dato rappresenta un ulteriore riscontro al modus operandi EL pubblico ufficiale, oltre a destituire di fondamento le eccezioni difensive sul carattere meramente congetturale ELla motivazione ELla sentenza impugnata. 2.4. Così ricostruiti i fatti - con motivazione, lo si ripete, esente da vizi - corretta ne appare altresì la qualificazione giuridica in termini di concussione (art. 317 cod. pen.) ELla quale ricorrono nelle vicende contestate - analoghe, dal punto di vista ELlo svolgimento fenomenologico - gli elementi costituivi. Per un verso, infatti, il ruolo attivo ELl'imputato - che, sulla base ELla lettura dei fatti operata nelle sentenze, risulta essersi avvalso quale sua longa manus EL LI - esclude sia configurabile, come invece eccepito nel secondo motivo di ricorso, il ELitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.) nella formulazione, ad oggi vigente, EL 2019 (come anche in quella EL testo appena approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). Per altro verso, e con specifico riguardo alla "vicenda LL" (cui si riferisce in via esclusiva il quarto motivo di ricorso), nemmeno è possibile ipotizzare, in luogo ELla concussione, il ELitto di induzione indebita (art. 319- 11 quater cod. pen.). Proprio facendo applicazione EL distinguo indicato nel ricorso (de damno vitando/de lucro captando) risulta, infatti, che il LL - al di là ELle motivazioni a questi congetturalmente ascritte dal ricorrente, non recepite in sentenza perché, a fronte di un solido compendio probatorio, ritenute motivatamente inesistenti o irrilevanti - aveva tentato un accordo con i militari ELla Guardia di Finanza, cui offrì una batteria di pentole, appunto allo scopo di evitare di patire un danno e perché costrettovi dalla concreta minaccia ELl'imputato, che si era spinto a prospettare la chiusura ELl'attività economica. Tale circostanza, incidentalmente, depone altresì per la consumazione ELla concussione anche in rapporto al capo A) (piuttosto che per la sua configurabilità in forma tentata). Premesso, infatti, che qui - a differenza che nel capo D), dove risulta la dazione ELle penne richieste dal militare (senza che rilevi in alcun modo la mancata prova ELla promessa EL AS) - la concussione si configura per effetto ELla mera "promessa" di danaro, privo di fondamento è il rilievo difensivo sulla configurabilità di una "riserva mentale" in capo ad TO LL. Questi, infatti, lungi dal proporsi di non adempiere, cercò un accomodamento con i militari ELla Guardia di Finanza, offrendo loro la suddetta batteria di pentole e disattendendo peraltro, come si legge nella sentenza di primo grado, il suggerimento EL figlio SS che era ELl'idea di denunciare subito l'accaduto alle autorità, ad ulteriore testimonianza ELla serietà EL suo intento (in seguito abbandonato). 3. Infondato è il sesto motivo di ricorso, l'aumento per la continuazione con il secondo episodio di concussione essendo stato espressamente giustificato alla luce dei suoi aspetti di «inquietante gravità», in base ad una valutazione che, poiché in fatto, trascende il controllo di questo Giudice. 4. Alla luce di quanto rilevato, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna EL ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11/07/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore TO LL, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avvocato Giuseppe Stellato il quale ha chiesto l'accoglimento EL ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, previa concessione ELle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta a FR TI per i ELitti di concussione (art. 317 cod. pen.) di cui ai capi A) e D). cp( Penale Sent. Sez. 6 Num. 33017 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 11/07/2024 Quanto al capo A), all'imputato è stato ascritto di aver costretto - abusando ELla sua qualità e dei poteri, in concorso, rispettivamente, con altri militari ELla Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Portici e con ZO LI, soggetto che veicolava le richieste dei predetti militari - TO LL a promettere indebitamente una non meglio precisata somma di denaro o altra utilità quale "regalo". Nello specifico, nel corso di una serie di accessi finalizzati ad eseguire controlli strumentali presso le attività commerciali esistenti sul territorio EL comune di Casoria, i militari avevano redatto verbali per mancata emissione di documento fiscale nei confronti ELla "Autopark s.n.c. di Coppola Concetta", attività riconducibile alla famiglia LL, e il TI, all'esito EL controllo, così si esprimeva all'indirizzo di TO LL: «Mo', vediamo un po' cosa si può fare». Gli accessi erano preceduti e seguiti dalle visite di ZO LI che annunciava i controlli e successivamente spiegava che, attraverso la corresponsione di una somma di denaro pari ad euro 30.000, sarebbe stato possibile scongiurare ulteriori controlli e il rischio concreto di una chiusura ELl'attività, giungendo a prospettare che, diversamente, militari sarebbero tornati a «fargli male». In un'occasione, il LI diceva ad TO LL: «ci vuole il cacio sui maccheroni». Quanto al capo D), l'imputato - abusando ELla sua qualità e dei poteri di militare ELla Guarda di Finanza, e sempre in concorso con ZO LI, soggetto che ne veicolava le richieste - costringeva DR AS, titolare di un'attività di autolavaggio, a consegnare al LI due penne stilografiche NT EL valore di 580 € ciascuna, destinate al TI. La consegna ELle penne era proposta e sollecitata più riprese dal LI dopo che il TI aveva eseguito due controlli presso l'attività EL AS, redigendo dei verbali per mancata emissione di documenti fiscali. Nello specifico, il LI dichiarava al AS che la consegna ELle penne era necessaria per «stare tranquillo» e non subire ulteriori controlli. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso FR TI, per il tramite ELl'Avvocato Giuseppe Stellato, articolando sei motivi di ricorso. 2.1. Violazione degli artt. 266 ss. cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. L'imputato aveva eccepito davanti alla Corte d'appello l'inutilizzabilità ELle intercettazioni disposte mediante captatore informatico in fase d'indagini, perché riguardanti reati diversi da quelli di criminalità organizzata e perché le disposizioni che avrebbero consentito l'uso ELlo strumento in relazione al ELitto di concussione trovavano applicazione per i procedimenti iscritti successivamente 2 01 al 31 agosto 2020: laddove il procedimento in esame è stato iscritto nell'anno 2019 e i decreti sono stati emessi in epoca anteriore al 31 agosto 2020, sicché non potevano avere durata superiore a quaranta giorni. Non trovando applicazione le disposizioni introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 e valendo invece l'insegnamento di Sez. U, n. 26889 EL 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905, al trojan si sarebbe potuto fare ricorso soltanto in relazione ai ELitti di criminalità organizzata. 2.2. Errata applicazione ELl'art. 317 cod. pen. e riconducibilità EL fatto all'art. 346-bis cod. pen., nonché vizio ELla motivazione. Quanto all'episodio EL capo A) d'imputazione, la sentenza ha riprodotto le motivazioni EL Giudice di primo grado, senza rispondere alle deduzioni difensive e sulla base ELle intercettazioni, ELle dichiarazioni ELle persone offese e ELl'argomento logico per cui le richieste concussive EL LI, mediatore ELla presunta relazione costrittiva illecita, avevano preceduto e seguito di alcuni giorni l'ispezione EL Maresciallo TI, dal rapporto confidenziale e di lunga data tra i due essendosi desunto che il secondo fosse concorrente morale nella condotta EL primo. Tuttavia, dalle intercettazioni non si desume l'esistenza di un pactum sceleris tra TI - il quale non usava filtri nell'esprimersi - e il LI. Questi avrebbe dunque agito autonomamente, approfittando ELle condizioni relazionali e personologiche EL TI (dalle conversazioni emergeva soltanto l'astio reciproco tra il LL ed il TI il quale, un tempo dipendente ELla famiglia LL e poi licenziato, si compiaceva ELle sventure di tale famiglia, connesse agli accertamenti ELla Guardia di Finanza). Le dichiarazioni ELle persone offese sono state ritenute credibili nonostante la loro poca verosimiglianza (il LL aveva riferito di aver proposto all'intermediario LI di eludere il pagamento dei C 30.000, offrendo in regalo a ciascuno dei finanzieri una batteria di pentole). Peraltro, gli accessi presso l'autorimessa EL LL erano legittimi, in quanto programmati dal Comando attraverso circolari ed ordini di servizio concernenti vari esercizi commerciali, comprese le autorimesse, tra le quali era specificamente indicata "Autopark s.n.c." di Coppola. A ciò si aggiunga che, per recarsi in Casoria, TI aveva necessità di essere autorizzato dal comandante, trattandosi di area territoriale di non diretta pertinenza EL comando di Portici. Anche la frase rivolta al AR «Mo' vediamo cosa possiamo fare», pronunciata dopo un controllo a carico di un cliente che aveva parcheggiato la sua autovettura, e all'esito EL quale era elevato verbale di contravvenzione (non essendo stato rilasciato scontrino fiscale), è assolutamente priva di evidenza dimostrativa ed anzi bonaria, potendo essere letta come una risposta ad una richiesta di 3 comprensione. Inoltre, era emerso come il figlio di TO LL non fosse regolarmente assunto: ciò nonostante, il TI non elevò alcuna contestazione (la circostanza avrebbe ben potuto costituire oggetto EL sinallagma), a dimostrazione EL fatto che il ricorrente non intendeva esercitare alcuna intimidazione. Tali elementi, in uno con i rapporti tra il LI e il TI, rendono verosimile che il primo avesse realizzato autonomamente la condotta. A ciò si aggiunga che nella sentenza di primo grado si trova affermato che il LL, messo in allarme, chiese al LI un incontro con il TI: la ricerca EL contatto evidenzia la complessiva illiceità EL contesto in esame (LL, anziché fare opposizione alla multa e denunciare il LI, cercò un contatto indebito personale con il pubblico ufficiale). Risulta poi provato uno scontro tra SS LL (figlio di TO) il quale, pur essendo all'oscuro ELle richieste avanzate dal LI e solo in ragione degli accessi - affatto leciti - da parte EL TI, minacciò quest'ultimo. Neanche di tali decisive prove la motivazione ELla sentenza impugnata dà atto. Inoltre, in seguito alla tempestiva denuncia/segnalazione da parte di TI di tale increscioso episodio, TO LL tentò di bloccare l'iniziativa EL TI, e proprio in tale contesto si era inserito l'accesso presso il Comando ed il colloquio con la Comandante IN, dalla stessa registrato. Di tale contesto non v'è però traccia nella motivazione che, d'altronde, non si è chiesta quale interesse avrebbe avuto il TI a denunciare il LL se fosse stato vero che stava trattando per ottenere il versamento di una tangente. In ogni caso, la gravità dei comportamenti di SS LL, che minacciò il TI soltanto perché aveva posto in essere accertamenti EL tutto legittimi, non rivelano timore, bensì la totale mancanza di fiducia nel sistema e l'inclinazione a farsi, per contro, giustizia da sé. Si consideri, per un verso, che il TI fu denunciato per calunnia, dalla cui accusa è stato assolto;
per altro verso, che, nei colloqui con il LI, TO LL aveva manifestato preoccupazioni per l'episodio che aveva coinvolto il figlio SS, sicché è plausibile che avesse un preciso interesse difendere il figlio neutralizzando la denuncia presentata dall'ufficiale ELla Guardia di Finanza. Le denunce per calunnia e poi per concussione rappresentarono, cioè, elementi strumentali di difesa a vantaggio EL figlio, la cui considerazione è stata EL tutto pretermessa dalla sentenza impugnata. Quanto, infine, all'argomento logico legato alla collocazione temporale ELle richieste estorsive EL LI, esso si basa su un ragionamento meramente inferenziale. 4 Come risulta dalla programmazione riguardante i controlli, la comunicazione EL luogo di intervento era stata operata, infatti, la stessa mattina EL servizio, sicché il TI non poteva essere a conoscenza di quale sarebbe stato il luogo EL proprio accesso e mai avrebbe potuto, quindi, comunicarlo al LI. La frase per cui «Sui maccheroni ci vuole il cacio», enfatizzata nella motivazione, non dimostra il concorso EL TI, mentre dal quadro ricostruttivo non emerge mai l'adesione EL pubblico ufficiale alle richieste indebite formulate dal LI, che spese il nome e la funzione EL pubblico ufficiale a sostegno ELle proprie richieste. D'altronde il LI, condannato in sede separata con rito abbreviato, ha sempre affermato l'assoluta estraneità EL TI ai fatti contestati e la condotta EL TI appare EL tutto neutra e pienamente rientrante nell'alveo dei doveri di ufficio. In tale contesto di livore e disinvoltura, ben maggiori avrebbero dovuto essere i riscontri laddove ci fosse stato un accordo illecito e quindi un metus per interposta persona. Per contro, è stata ignorata una serie di decisivi elementi a discarico (l'assoluta correttezza nei comportamenti di TI;
la mancanza di prova EL pactum sceleris;
i tentativi di abboccamento EL LL, l'aggressione ELl'imputato ad opera di SS LL, che pure aveva affermato di essere inconsapevole ELla richiesta dei € 30.000 rivolta da LI al padre;
la correttezza dei controlli effettuati;
la verosimiglianza ELla ricostruzione alternativa;
la circostanza che il TI si recò presso l'autorimessa due volte non di propria iniziativa, ma perché inviatovi per controlli dal proprio Comandante). 2.3. Errata applicazione ELla fattispecie di concussione in rapporto al capo D); vizio di motivazione;
travisamento ELla prova. Anche in relazione all'episodio EL capo D), la sentenza risulta immotivata e costruisce una prova logica su un'altra prova logica, relativa alla vicenda LL, attribuendo al caso AS caratteristiche ad essa sovrapponibili. Tuttavia, nella motivazione si è sottolineata la coincidenza temporale tra i controlli effettuati e le richieste indebite EL LI, nonché l'assenza di ulteriori controlli in seguito alla dazione ELle penne, ma non si prova in alcun modo il coinvolgimento EL TI. Lo schema motivazionale è ancora più inadeguato nella vicenda AS, per la quale difettano le connotazioni intersoggettive ELla vicenda LL e dalla quale si desume una condotta riconducibile al solo privato. Il fatto che dopo la dazione ELle penne non fossero stati esperiti altri controlli dalla Finanza presso l'impresa dipende dal fatto che si avviò l'indagine nei confronti ELl'imputato. 5 I controlli a suo tempo svolti dal TI erano illegittimi e manifestazione di accanimento. La millanteria riguardante la consegna ELla penna anche al Comandante è circostanza che non si evince dagli atti. Significativo è che, nonostante il ricorso ad una modalità captativa massimamente intrusiva qual è il Trojan, manchi qualunque riscontro di un coinvolgimento EL TI. Ancora, una penna è stata trovata presso la dimora EL LI, mentre analogo riscontro non si è avuto a seguito ELla perquisizione presso l'abitazione EL TI (che, se avesse voluto rivenderla, avrebbe chiesto denaro, sicché è lecito ritenere che avrebbe tenuto l'oggetto presso di sé). Infine, trarre dall'identità di schema criminoso la prova EL coinvolgimento EL pubblico ufficiale rappresenta una forzatura argomentativa, potendosi alternativamente sostenere, EL pari, che fosse stato il LI a perpetrare il suo disegno criminoso spendendo il nome e la funzione EL pubblico ufficiale. 2.4. Errata applicazione ELl'art. 317 cod. pen. in relazione ai capi A) e D) e vizio di motivazione rispetto alla riqualificazione EL fatto come induzione indebita. In alternativa, e premesso che, in base a Sez. U, n. 12228 EL 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474, il discrimen tra concussione e induzione indebita è dato dalla dicotomia "de damno vitando/de lucro cessando", si sarebbe dovuto considerare che sia il LL sia il AS non subirono alcuna pressione da parte ELl'imputato né manifestarono alcun metus verso il pubblico ufficiale. Piuttosto, a fronte ELle irregolarità effettivamente riscontrate, essi avrebbero perseguito il vantaggio di evitare futuri controlli - affatto legittimi e disposti con ordini di servizio - e conseguenti sanzioni. In entrambi i casi, il reato si configurerebbe, comunque, in forma tentata: nel capo A), in quanto il LL, pur avendo cercato un abboccamento e proposto il pagamento di una batteria di pentole per ciascun militare, segnalò la richiesta EL LI durante il colloquio con la Comandante IN, manifestando pertanto una chiara riserva mentale;
nel capo D) perché mancherebbe, a monte, la prova ELla promessa EL AS. Sarebbe, poi, incomprensibile il passaggio ELla sentenza ELla Corte di appello in cui si ritiene che, pur a fronte di un vantaggio indebito, laddove sia prospettato un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, il beneficio ne risulterebbe assorbito, dal momento che, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna sproporzione, ma un vantaggio per tutti. 2.5. Errata applicazione ELla legge penale e difetto di motivazione quanto alla configurazione ELla concussione come consumata. 6 In ulteriore subordine, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentata concussione dal momento che difettava il metus (si pensi al tentativo di trattare con il LI, alla controproposta ELla batteria di pentole, all'atteggiamento aggressivo di SS LL ecc.); inoltre, TO LL non ha mai accettato la proposta e quindi non si è mai determinato ad esprimere un consenso. 2.6. Violazione ELla legge penale sostanziale quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, pur applicando, quale pena base, l'editto minimo ELla concussione e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ha contraddittoriamente disposto per la continuazione un aumento di un anno e quattro mesi di reclusione, eccessivo e non motivato. RITENUTO IN FATTO 1. Il primo motivo di ricorso, sull'inutilizzabilità ELle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, è infondato. 1.1. L'art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 disponeva che nei procedimenti per i ELitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena ELla reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma ELl'art. 4 cod. proc. pen., si applicassero le disposizioni di cui all'art. 13 EL d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con I. 12 luglio 1991, n. 203, aggiungendo, al comma 2, come l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. non potesse essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi fosse motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività criminosa. La I. 3/2019 cit. ha abrogato il comma 2 EL citato art. 6, consentendo quindi sempre l'uso EL trojan per il ELitti contro la Pubblica Amministrazione con pena massima superiore ad anni cinque. E tale parte ELla I. n. 3/2019 è entrata in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione ELla legge, avvenuta il 16 gennaio 2019, e quindi alla data EL 31 gennaio 2019 (a differenza di altre disposizioni, la cui entrata in vigore è stata differita dalla disciplina transitoria al 10 gennaio 2020). 1.2. Siffatta lettura ha trovato conforto in Sez. U. civ. n. 741 EL 15/01/2020, Rv. 656792, le quali hanno statuito che «nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un procedimento penale, anteriormente al 1 gennaio 2020, con captatore informatico (cd. trojan horse) su dispositivo mobile nella vigenza ed in 7 u-r, conformità ELla disciplina introdotta dall'art. 6 EL d.lgs. n. 216 EL 2017 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i ELitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena ELla reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina ELle intercettazioni prevista per i ELitti di criminalità organizzata dall'art. 13 EL d.l. n. 152 EL 1991, conv., con modif., dalla I. n. 203 EL 1991 ed integrato con d.l. n. 306 EL 1992, conv., con modif., dalla I. n. 356 EL 1992) e dall'art. 1, comma 3, ELla I. n. 3 EL 2019 (la quale, abrogando il comma 2 ELl'art. 6 EL citato d.lgs. n. 216 EL 2017, ha eliminato la restrizione ELl'uso EL captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., così consentendo l'intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa), atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 EL medesimo d.lgs. n. 216 EL 2017 ha disposto il differimento ELl'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda (a differenza di altre disposizioni ELla medesima legge per le quali il legislatore ha differito l'entrata in vigore al 1° gennaio 2020) è efficace dal decimoquinto giorno dalla pubblicazione ELla legge sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 gennaio 2019». Sulla scia di tale pronuncia si è anche di recente espressa la giurisprudenza di legittimità penale (Sez. 6 , n. 9158 EL 30/01/2024, Di Chiara, Rv. 286117). 1.3. Essendo stati i reati EL capo A) «commessi in data 08/10/2019 e 06/11/2019 e in altre date immediatamente antecedenti e successive a quelle indicate» e quelli EL capo D) «in una pluralità di occasioni nell'anno 2019» - senza che ne sia stata peraltro eccepita dal ricorrente la realizzazione nel gennaio EL 2019 -, ne consegue l'utilizzabilità ELle intercettazioni compiute mediante captatore informatico nel procedimento in oggetto. 2. I motivi che vanno dal secondo al quinto deducono un'asserita illogicità motivazionale/travisamento prova, revocando in dubbio, in conseguenza, la qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi A) e D) come concussione (consumata). Essi saranno, dunque, trattati in modo congiunto, ricordando in premessa che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento ELla prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione EL provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare 8 o9k la prova ELla verità ELl'elemento fattuale o EL dato probatorio invocato, nonché ELla effettiva esistenza ELl'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza ELla motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno ELl'impianto argomentativo EL provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 EL 16/02/2021, F., Rv. 281085). 2.2. Tali condizioni non sono soddisfatte dal ricorso che, peraltro, non si confronta adeguatamente con le motivazioni ELla sentenza di appello. Quanto alla vicenda AR (capo A), i Giudici di secondo grado hanno, infatti, ritenuto accertato come, a partire dall'ottobre 2019, ZO LI, agendo quale intermediario EL TI, formulasse illecite richieste, specificando, in particolare che: ai primi di ottobre 2019, il LI preannunciava al LL l'imminente controllo ELla Guardia di Finanza guidata dal TI, avvertendolo che questo aveva intenzione "di fargli male"; dopo pochi giorni seguiva il controllo in oggetto, conclusosi con la contestazione di mancata emissione di uno scontrino fiscale e richiesta di esibire la documentazione accompagnata dalla frase «vediamo cosa possiamo fare»; il LI, con sempre maggiore frequenza, si recava presso l'autorimessa preannunciando altri controlli che, in effetti, venivano poi realmente svolti;
all'esito di un'ispezione era elevato verbale di contestazione per omessa emissione di scontrino fiscale a fronte EL corrispettivo EL valore di un euro;
il LI tornava, quindi, presso l'autorimessa EL LL, pronunciando la frase EL "calcio sui maccheroni" riportata a proposito ELla contestazione e avvertendolo che, se non avesse pagato, sarebbero tornati a «fargli EL male» con un terzo controllo e l'avrebbero portato alla chiusura ELl'esercizio commerciale;
il TI, accompagnato da una collega, si recava presso l'ufficio di AD AN, proprietaria dei locali adibiti ad autorimessa e, nel chiedere informazioni sull'attività e sulla situazione economica di diversi immobili, riferiva che non avrebbe avuto difficoltà ad arrestare l'anziana madre EL LL;
il LL cercava di offrire come regalo una batteria di pentole a ciascun militare ricevendole in cambio un netto rifiuto;
a questo punto, il LL cercava un chiarimento con i superiori EL TI raccontando al capitano IN la vicenda che lo vedeva coinvolto;
pochi giorni dopo, il figlio SS (Fumarelli), avendo notato il LI e il TI in auto insieme, si avvicinava per chiedere spiegazioni in merito all'accanimento manifestato nei confronti ELla sua famiglia e veniva aggredito verbalmente dal TI che era anche intenzionato a denunciarlo per oltraggio a pubblico ufficiale. La sentenza impugnata ha motivato, quindi, ampiamente l'attendibilità ELla persona offesa TO LL, la cui narrazione è ritenuta coerente e 9 (3; lineare, nonché avallata dalle dichiarazioni EL figlio, il quale aveva altresì registrato di nascosto una conversazione intervenuta con il LI che gli chiedeva C 30.000 per i finanzieri, valorizzando, tra l'altro, le riferite dichiarazioni di AD AN che, contattata da TI per una verifica dei documenti, parlò di una discussione in cui il pubblico ufficiale le disse di nutrire sospetti sulla situazione economica dei LL: dubbi che, se confermati, avrebbero portato senza difficoltà all'arresto ELla anziana madre intestataria ELl'autorimessa. Soprattutto, la sentenza impugnata ha citato a supporto intercettazioni da cui emerge che TI condivideva con i suoi interlocutori l'intenzione di vendicarsi nei confronti ELla famiglia LL (con cui aveva trascorsi per ragioni lavorative). Quanto, poi, alla dedotta non configurabilità EL concorso EL TI nell'azione EL LI, i Giudici di secondo grado hanno desunto l'accordo dalle conversazioni tra i due, dalle quali emerge che l'imputato affermava, tra le altre cose, che i LL dovevano essere «mazzolati». La sentenza ha replicato anche all'osservazione per cui nessun accanimento da parte EL TI poteva inferirsi nella vicenda in oggetto, essendo i controlli dovuti. In particolare, ha rappresentato come il capitano LE D'Onofrio, in servizio presso il Nucleo di polizia giudiziaria ELla Guardia di Finanza di Napoli, avesse riferito che l'ordine di servizio lasciava comunque una certa discrezionalità agli operanti, dal momento che le circolari interne sconsigliavano, ma non impedivano, la ripetizione dei controlli in uno stretto lasso temporale a carico ELlo stesso esercizio commerciale. D'altronde - ha aggiunto, in modo ineccepibile -, al TI non è stato contestato di aver elevato il legittimamente verbali di infrazione per omesso rilascio di scontrino fiscale, bensì di aver sfruttato la sua potestà funzionale per prospettare alla persona offesa la possibilità di ulteriori e più dannosi controlli. A fronte, in sintesi, di un'argomentazione articolata, compiuta e coerente, il ricorso ripropone circostanze già ritenute dai Giudici di merito manifestamente infondate, irrilevanti o comunque recessive - senza che possa configurarsi in capo alla Corte d'appello un onere motivazionale su ogni singola deduzione in fatto -, così sollecitando una lettura alternativa EL compendio probatorio che non è ammissibile in sede di legittimità. 2.3. Analoghe considerazioni valgono quanto alla vicenda realizzata ai danni di DR AS. La sentenza impugnata ha premesso che il LI si era presentato all'autolavaggio EL AS ed aveva preannunciato la possibilità di un controllo ELla Guardia di Finanza ad opera EL suo amico TI, controllo 10 effettivamente seguito a distanza di pochi giorni ed all'esito EL quale fu elevato verbale di contestazione per mancata emissione di uno scontrino fiscale. Ha quindi aggiunto: che il LI si recò nuovamente presso l'autolavaggio e riferì alla suocera EL AS che, per non ricevere più controlli, era necessario regalare due penne di marca NT (una per il TI e l'altra per il suo comandante); che, poiché l'acquisto e la consegna ELle penne tardava, il LI continuò a fare pressioni affinché il "regalo" venisse fatto al più presto;
che il TI effettuò un secondo controllo, elevando un altro verbale di contestazione;
che le penne venivano, a quel punto, "regalate". Come in relazione alla "vicenda LL", dunque, i Giudici ELl'appello hanno ricostruito la vicenda storica in termini compiuti, non manifestamente illogici né contraddittori: la dimostrazione ELl'accordo tra il LI e il TI derivando - pure in questo caso - dalla stretta concatenazione temporale tra minacce e controlli, senza che, nel contesto evidenziato, assuma peso dirimente la circostanza che la seconda penna non sia stata trovata, a seguito di perquisizione, a casa ELl'imputato. D'altra parte, nella pronuncia di primo grado (che, trattandosi di c.d. doppia conforme, forma con quella impugnata un unico corpo motivazionale: Sez. 2, n. 37295 EL 12/06/2019, E., Rv. 277218), si legge che il LL si risolse a rivolgersi ai comandanti di TI anche perché seppe da altri due finanzieri amici che l'imputato era ormai solito comportarsi in quel modo, in uno con la precisazione che tali militari fecero specifico riferimento alla vicenda EL AS, sicché tale dato rappresenta un ulteriore riscontro al modus operandi EL pubblico ufficiale, oltre a destituire di fondamento le eccezioni difensive sul carattere meramente congetturale ELla motivazione ELla sentenza impugnata. 2.4. Così ricostruiti i fatti - con motivazione, lo si ripete, esente da vizi - corretta ne appare altresì la qualificazione giuridica in termini di concussione (art. 317 cod. pen.) ELla quale ricorrono nelle vicende contestate - analoghe, dal punto di vista ELlo svolgimento fenomenologico - gli elementi costituivi. Per un verso, infatti, il ruolo attivo ELl'imputato - che, sulla base ELla lettura dei fatti operata nelle sentenze, risulta essersi avvalso quale sua longa manus EL LI - esclude sia configurabile, come invece eccepito nel secondo motivo di ricorso, il ELitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.) nella formulazione, ad oggi vigente, EL 2019 (come anche in quella EL testo appena approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). Per altro verso, e con specifico riguardo alla "vicenda LL" (cui si riferisce in via esclusiva il quarto motivo di ricorso), nemmeno è possibile ipotizzare, in luogo ELla concussione, il ELitto di induzione indebita (art. 319- 11 quater cod. pen.). Proprio facendo applicazione EL distinguo indicato nel ricorso (de damno vitando/de lucro captando) risulta, infatti, che il LL - al di là ELle motivazioni a questi congetturalmente ascritte dal ricorrente, non recepite in sentenza perché, a fronte di un solido compendio probatorio, ritenute motivatamente inesistenti o irrilevanti - aveva tentato un accordo con i militari ELla Guardia di Finanza, cui offrì una batteria di pentole, appunto allo scopo di evitare di patire un danno e perché costrettovi dalla concreta minaccia ELl'imputato, che si era spinto a prospettare la chiusura ELl'attività economica. Tale circostanza, incidentalmente, depone altresì per la consumazione ELla concussione anche in rapporto al capo A) (piuttosto che per la sua configurabilità in forma tentata). Premesso, infatti, che qui - a differenza che nel capo D), dove risulta la dazione ELle penne richieste dal militare (senza che rilevi in alcun modo la mancata prova ELla promessa EL AS) - la concussione si configura per effetto ELla mera "promessa" di danaro, privo di fondamento è il rilievo difensivo sulla configurabilità di una "riserva mentale" in capo ad TO LL. Questi, infatti, lungi dal proporsi di non adempiere, cercò un accomodamento con i militari ELla Guardia di Finanza, offrendo loro la suddetta batteria di pentole e disattendendo peraltro, come si legge nella sentenza di primo grado, il suggerimento EL figlio SS che era ELl'idea di denunciare subito l'accaduto alle autorità, ad ulteriore testimonianza ELla serietà EL suo intento (in seguito abbandonato). 3. Infondato è il sesto motivo di ricorso, l'aumento per la continuazione con il secondo episodio di concussione essendo stato espressamente giustificato alla luce dei suoi aspetti di «inquietante gravità», in base ad una valutazione che, poiché in fatto, trascende il controllo di questo Giudice. 4. Alla luce di quanto rilevato, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna EL ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11/07/2024