Sentenza 18 aprile 2008
Massime • 1
È atto pubblico, ai sensi dell'art. 479 cod. pen., il certificato di morte, rilasciato dal sanitario, in virtù del regolamento di polizia mortuaria e del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ex art. 74, d.P.R. n. 396 del 2000, in quanto espressione della funzione attestatrice dell'accertamento diretto del sanitario e, nel contempo, con funzione costitutiva perché preordinata al rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, autorizzazione, a sua volta, subordinata non solo all'accertamento della morte, ma anche alla verifica dell'inesistenza di condizioni che giustifichino interventi dell'Autorità sanitaria o giudiziaria. Riveste, altresì, natura di atto pubblico il registro di continuità assistenziale in cui si attestano le visite domiciliari e le constatazioni di decesso, in quanto fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2008, n. 21837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21837 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/04/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1841
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 023926/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BRUZZESE COSIMA, N. IL 05/09/1962;
avverso SENTENZA del 07/12/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Consolo Santi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione ZE IM avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 7 dicembre 2006 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, emessa dal Gip all'esito del giudizio abbreviato, affermativa della sua penale responsabilità per il reato di falso ideologico continuato in atto pubblico (art. 479 c.p. in rel. art. 476 cpv. c.p.), commesso il 23 dicembre 2001.
La ZE è stata accusata di avere, quale medico della ASL della Provincia di Bergamo, rilasciato un certificato nel quale aveva dato atto di avere constatato il "presunto decesso" di ER LA e di avere altresì attestato nel registro di continuità assistenziale, di avere constatato il detto decesso a seguito di vista domiciliare.
Deduce:
1) la violazione dell'art. 178 c.p.p. e il vizio di motivazione per avere la Corte di merito, alla udienza del 6 dicembre 2006, ricevuto dal delegato del difensore un certificato medico attestante l'impedimento assoluto della imputata a comparire, con richiesta di rinvio, e, ciononostante, non avere valutato lo stesso impedimento, proseguendo oltre nel procedimento, senza dichiarare la contumacia e senza nominare un difensore di ufficio in sostituzione di quello di fiducia, assente;
2) il vizio di motivazione e la erronea applicazione dell'art. 479 c.p.. Alla luce della giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità del reato in contestazione quando a redigere il certificato di morte sia il medico curante e non già il medico delegato dall'ufficiale dello stato civile, il difensore chiede che si affermi che la posizione della ZE, quale medico di base, era assimilabile a quella del medio curante.
In secondo luogo difetterebbe la motivazione sul motivo di appello col quale si era invocato il riconoscimento della "innocuità" del falso e comunque si era dedotta la certezza, da parte dell'imputata, che il falso sarebbe stato di tal fatta.
Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, anche a Sezioni unite, che la norma del codice in base alla quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. (SS.UU. rv. 210795). Ugualmente, in base al disposto dell'art. 599 c.p.p., comma 2, il legittimo impedimento dell'imputato è privo di rilevanza (rv. 220041), a meno che questi non abbia manifestato la volontà di comparire. Il disposto è coerente con l'art. 127 c.p.p., comma 4, che regola il procedimento in camera di consiglio, procedimento che, per l'appunto, era quello applicato nel caso di specie in cui si celebrava l'appello avverso una sentenza emessa dal Gip all'esito del giudizio abbreviato. E, come disposto dall'art. 443 c.p.p., u.c., tale appello si svolge con le forme previste dall'art. 599 c.p.p. che è la norma che, con riferimento all'appello, disciplina per l'appunto le decisioni da adottare in camera di consiglio. La stessa sentenza in esame da atto, sul frontespizio, del rito camerale seguito.
Ciò posto, deve rilevarsi la infondatezza della questione di nullità posta nel ricorso. È pacifico, infatti, per quanto sopra osservato, che la assenza del difensore regolarmente citato è un fatto processualmente neutro nel procedimento camerale e non comporta la nomina di un sostituto. È pure pacifico che la norma sul procedimento in contumacia (art. 420 quater c.p.p.) si applica al rito abbreviato in primo grado per il richiamo a tale norma contenuto nell'art. 441 c.p.p., ma non anche all'appello sul rito speciale. Ed in tal senso le questioni poste dal difensore sono manifestamente infondate. Risultano comunque infondate anche ove si fosse inteso prospettare che la presentazione del certificato medico fosse interpretabile come manifestazione di volontà di presenziare da parte dell'imputata, rilevante ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 2. Questa Corte, sebbene con una giurisprudenza non univoca, ritiene a larghissima maggioranza che la volontà di comparire debba essere espressa in modo chiaro e incontrovertibile da parte dell'imputato (rv. 215144; rv. 213236). In altri termini, non è dato desumere dalla presentazione di un referto medico siffatta volontà, dal momento che soltanto la manifestazione di essa è ritenuta dalla norma idonea ad escludere la "non univocità" della suddetta presentazione (rv 203386).
Il secondo motivo è parimenti infondato.
L'orientamento costante di questa Corte è quello per cui il certificato di morte rilasciato dal sanitario, in virtù del regolamento di polizia mortuaria e del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ex D.P.R. n.396 del 2000, art. 74, è un atto pubblico, perché è espressione della funzione attestatrice dell'accertamento diretto del sanitario ed ha, nel contempo, una funzione costitutiva, perché preordinata al rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, autorizzazione che è a sua volta subordinata non solo all'accertamento della morte, me, anche alla verifica dell'inesistenza di condizioni che potrebbero giustificare interventi dell'Autorità sanitaria ovvero di quella giudiziaria (rv. 211363).
Allo stesso modo è atto pubblico il registro degli interventi sul quale la imputata appose la falsa attestazione di visita a domicilio e constatazione del decesso. Infatti, come correttamente posto in evidenza anche nella sentenza di primo grado, la nozione di atto pubblico ricomprende tutti i documenti redatti dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, attestanti i fatti da lui compiuti od avvenuti in sua presenza, aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.
Nè può avere incidenza in senso contrario la giurisprudenza citata nel ricorso. Con la stessa si ribadisce invero l'orientamento sopra citato nel senso che il certificato di morte redatto dal medico necroscopico, delegato dell'ufficiale dello stato civile, è atto pubblico, siccome proveniente da un pubblico ufficiale che attesta fatti di sua diretta percezione (effettività del decesso, eventuali indizi di reato etc.) (rv. 235011).
Il fatto poi che in tale sentenza si enuclei la fattispecie costituita dal rilascio del detto certificato ad opera del semplice medico curante, che agisca al di fuori del ruolo di delegato dell'ufficiale dello stato civile, e la si qualifichi come reato ex art. 481 c.p., non incide sulla decisione da adottare nel caso di specie.
Invero tale orientamento, peraltro ispirato ad un analogo filone interpretativo espresso sin dagli anni settanta (v. rv 138193), è evocato dalla ricorrente in termini assolutamente generici e pertanto inammissibili.
Infatti l'estensore del ricorso, che non risulta aver posto la questione specifica con l'atto di appello, si limita a dedurre che l'imputata operò quale medico di base, ossia come l'esercente della professione sanitaria, soggetto della condotta di cui all'art. 481 c.p.. In tal modo, però, senza aver mai dedotto che la propria figura professionale, nello specifico caso, non risultava investita delle dette funzioni di medico necroscopo e senza quindi fornire le basi, in punto di fatto e di diritto, della contestazione formulata, finisce per proporre una alternativa e quindi inammissibile ricostruzione del fatto, diversa da quella accreditata dai giudici del merito, secondo cui, invece, la ZE, proprio in virtù dei poteri rivestiti e perfettamente compatibili con la qualifica all'interno del servizio sanitario nazionale, redasse un certificato di morte utile ai fini del rilascio della autorizzazione alla sepoltura, autorizzazione subordinata all'accertamento tecnico della morte stessa e alla verifica della inesistenza di condizioni ostative alla sepoltura (analogamente v. rv 181708).
Tali considerazioni valgono anche a dare conto della manifesta infondatezza della censura riguardante la assunta innocuità del falso in contestazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008