Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2008, n. 21837
CASS
Sentenza 18 aprile 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È atto pubblico, ai sensi dell'art. 479 cod. pen., il certificato di morte, rilasciato dal sanitario, in virtù del regolamento di polizia mortuaria e del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ex art. 74, d.P.R. n. 396 del 2000, in quanto espressione della funzione attestatrice dell'accertamento diretto del sanitario e, nel contempo, con funzione costitutiva perché preordinata al rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, autorizzazione, a sua volta, subordinata non solo all'accertamento della morte, ma anche alla verifica dell'inesistenza di condizioni che giustifichino interventi dell'Autorità sanitaria o giudiziaria. Riveste, altresì, natura di atto pubblico il registro di continuità assistenziale in cui si attestano le visite domiciliari e le constatazioni di decesso, in quanto fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2008, n. 21837
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21837
    Data del deposito : 18 aprile 2008

    Testo completo