Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 1
Non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., in quanto il rinvio della causa all'esame del giudice di merito conseguente alla pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.; ne consegue che l'annullamento per vizio di motivazione può essere disposto senza rinvio, allorquando nel dichiarare la prescrizione il giudice abbia dato atto della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparato alla mancanza di prove e costituisce pertanto statuizione più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
02517-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1107/2016 GRAZIA LAPALORCIA Presidente - REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.20482/2016 AN SETTEMBRE Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO IU DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR VA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/02/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
ilunoprla (lette sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che ha mislilità oki ricom ina in sortitu re Udit i difensor Avv.; loto Del Vecchio Well'a.W. Michele Loforgie, e l'aw. From Omol o Paulo Sists, che hanno concluso pr l'accorgimento d i rispettivi inco n 1 A نهاد FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari decidendo, in sede di udienza preliminare, sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti, tra gli altri, di PI PP, AN RA, De TR FE, CO TO e TR ZO, per una serie di reati in materia di falso specificamente indicati nei numerosi capi d'imputazione compresi tra il n. 1) ed il n. 72), dopo avere ritenuta la sussistenza, per il reato di cui all'art. 476, c.p., dell'ipotesi di cui al comma 1 del predetto articolo, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti nei capi di imputazione in sentenza specificamente indicati, perché estinti per intervenuta prescrizione, rilevando come "la monumentale mole di documentazione e di accertamenti in atti" non fosse in grado di offrire, "allo stato, spunti per una declaratoria di improcedibilità per insussistenza del fatto".
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, con autonomi atti di impugnazione.
2.1. Il PI, nel ricorso (così qualificato dalla corte territoriale barese l'appello originariamente proposto dall'imputato), a firma dell'avv. Vito Lamanna, del Foro di Bari, lamenta la mancata adozione di uno pronuncia di proscioglimento con la formula liberatoria più ampia, posto che egli appare del tutto estraneo ai fatti per cui si è proceduto e non può ritenersi nemmeno un pubblico ufficiale, ma un semplice dipendente regionale, non delegato ad esercitare controlli sulla trasparenza delle procedure relative all'acquisto di materiali e prodotti per l'espletamento degli interventi protesici di cui alle imputazioni.
2.2. Il AN ed il De TR, nei ricorsi a firma dell'avv. Francesco Paolo Sisto, del Foro di Bari, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice procedente non ha operato alcun riferimento specifico alle risultanze acquisite che giustificano la mancata adozione di una sentenza di proscioglimento, anche ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., laddove, invece, un'attenta ed approfondita analisi della copiosa documentazione in atti avrebbe condotto ad un proscioglimento nel merito, stante l'estraneità dei suddetti imputati ai fatti per cui si è proceduto.
2.3. Il CO, nel ricorso a firma dell'avv. Vito Lamanna, del Foro di Bari, lamenta la mancata adozione di ung pronuncia di proscioglimento con la formula liberatoria più ampia, posto che sulla base degli atti di indagine risulta in modo incontrovertibile che il CO non ha mai posto in essere alcuna condotta di agevolazione o di istigazione, di cui, peraltro, non sono stati nemmeno specificati i tratti essenziali.
2.4. Il TR, nel ricorso a firma dell'avv. Michele Laforgia, del Foro di Bari, lamenta violazione di legge in ordine alla mancata adozione di un pronuncia di proscioglimento con la formula liberatoria più ampia, posto che, in relazione alla condotta contestata (avere concorso con i primari ospedalieri e con i fratelli TI, imprenditori operanti nel settore sanitario, ad attestare falsamente l'urgenza dell'approvvigionamento e l'infungibilità dei prodotti ortopedici distribuiti in esclusiva dalla società facente capo ai suddetti TI), non è possibile addebitare al TR L 2 alcuna omissione di controllo, posto che, sulla base della normativa di settore vigente, il suddetto imputato, in qualità di direttore sanitario aziendale, non aveva alcuna competenza in merito all'acquisto dei materiali oggetto delle accuse, sicché, nel caso in esame, ricorre evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, che, non comportando nessuna valutazione, ma una semplice constatazione, impone l'adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, senza tacere che la formula adoperata dal giudice procedente per escludere un proscioglimento di merito risulta meramente apparente e che l'eventuale omissione di controlli relativi alle procedure di acquisto si pone come un posterius rispetto alla relativa falsa attestazione, risultando pertanto ontologicamente incompatibile con il concorso nei reati di cui agli artt. 476 e 479 in contestazione.
2.5. In data 7.9.2016 l'avv. Sisto, ad ulteriore sostegno del proprio ricorso, ha depositato brevi note difensive, con le quali, nel richiamarsi alle considerazioni già svolte, evidenzia come il tribunale di Bari, in data 20.5.2013, in relazione alle medesime ipotesi delittuose in contestazione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 530, c.p.p., sentenza di assoluzione, allegata dal difensore, circostanza che, ad avviso del ricorrente, rafforza ulteriormente la propria richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso, perché il fatto non sussiste.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
4. Va, al riguardo, ribadito un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 425, c.p.p., in quanto il 3 rinvio della causa all'esame del giudice di merito conseguente alla pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129, c.p.p.; ne consegue che l'annullamento per vizio di motivazione senza rinvio, su cui convergono le richieste dei ricorrenti, può essere disposto solo nel caso in cui, a differenza di quanto riscontrabile nel caso in esame, il giudice, nel dichiarare la prescrizione, abbia dato atto della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 425, co. 3, c.p.p., atteso che il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparato alla mancanza di prove e costituisce pertanto statuizione più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato (cfr. Cass., sez. III, 29.4.2015, n. 23260, rv. 263668). insegnamento dellaD'altro canto, secondo il costante giurisprudenza di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento", prevalendo la formula di proscioglimento nel merito sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile con una mera attività ricognitiva (cfr. Cass., sez. VI, 22.1.2014, n. 10284, rv. 259445; Cass., sez. I, 24.9.2013, n. 43853, rv. 258441; Cass., sez. U., 28.5.2009, n. 35490, rv. 244275). 4 4 Orbene proprio l'articolata esposizione, in punto di fatto e di diritto, dei motivi di ricorso e l'assoluzione degli imputati, tra cui il AN, da parte del tribunale di Bari con la sentenza del 20 maggio 2013, pronunciata successivamente alla sentenza oggetto di ricorso (e allegata in copia alle note difensive dall'avv. Sisto), con riferimento a reati dello stesso tipo, commessi nel medesimo contesto ambientale, intervenuta, tuttavia, solo all'esito di un'approfondita disamina delle risultanze istruttorie, acquisite nel corso del dibattimento, non consentono di affermare che la prova positiva dell'innocenza degli imputati ovvero l'assoluta assenza della prova della loro colpevolezza si imponeva con evidenza tale, da poter essere rilevata con una semplice attività ricognitiva, esente, cioè, da ogni apprezzamento valutativo. La complessità della valutazione richiesta al fine di accertare od escludere la responsabilità degli imputati, discende, peraltro, dalla stessa dettagliata formulazione dei capi d'imputazione, in cui le condotte di ciascun imputato sono analiticamente descritte e tutti chiamati a rispondere dei singoli delitti di falso, sono indipendentemente dal ruolo formale rivestito all'interno dell'amministrazione sanitaria pubblica pugliese, anche in qualità di agevolatore ed istigatore dell'altrui condotta di falsificazione (profilo non adeguatamente considerato dai ricorrenti ed, in particolare, dal TR, nella sua contestazione in ordine alla sussistenza del delitto di falso, incentrata sulla mancata titolarità di poteri di controllo da parte dell'imputato). In conclusione, non potendosi desumere dal testo del provvedimento impugnato (che delimita i poteri cognitivi e di intervento del giudizio di legittimità) né elementi tali da rendere evidente la prova positiva dell'innocenza degli imputati ovvero 5 l'assoluta assenza della prova della loro colpevolezza, né la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 425, co. 3, c.p.p., la sentenza oggetto di gravame, pur sorretta da una sintetica motivazione, resiste ai proposti ricorsi, fondati su motivi manifestamente infondati, che ne determinano l'inammissibilità. 1 Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.9.2016. Il Consigliere Estensore Il Presidente efolored MONTATA IN CANCELLERIA ade 18 GEN 2017 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Comme