Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2002, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE S0 0258/02 REPUBBLICA ITALIAN IN CASSAZIONE Oggetto DANNI DA OPELE SEZIONE SECONDA CIVILE ILLEGITTIME Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 11545/99 - Consigliere Dott. Antonio VELLA Cron.449 Dott. Umberto GOLDONI · Consigliere - Rep. 69 Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere- Ud. 14/06/01 - Consigliere-Dott. Francesca TROMBETTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3.10 sul ricorso proposto da: 10 GEN 2002 ZOLI SE, NG WANG PAO, RO RT, MA IL CANCELLIERE IN, EL IN NR, OL RU NA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MANZONI 26, presso lo studio dell'avvocato D'ASTICE FRANCESCO, CANCELLER'A che li difende unitamente all'avvocato DE SNA EDUARDO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
LE RA LE, RA NI, elettivamente domiciliati in ROMA LRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che li difende, * 2001 1005 giusta delega in atti;
-1
- controricorrenti -
nonchè
contro
EDAL 2 DI RA LA & C SAS in persona del socio Amm.re FAVARELLI JOLANDO, EDAL 3 DI RA LA & C SAS, in persona del socio Amm.re FAVARELLI elettivamenteJOLANDO, domiciliati in ROMA LRE 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MICHELANGELO MARESCA, che li difende unitamente agli avvocati LUCIO MAZZOTTI, ALESSANDRO BILETTA, NATALE RADOIA, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 343/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato D'ASTICE Francesco, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito 1'Avvocato ANGELONI Giovanni, per delega dell'Avv.MARESCA depositata in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso, la Corte non intende integrare il -2- contraddittorio. " -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5 aprile 1991 NA OL, WA PA IN, US NI, PH HA, IC LV BO e RO SI, proprietari di singole unità immobiliari dell'edificio sito in corso Italia n. 40 a Milano, chiesero al Pretore di quella città di inibire a EL FA e a IE FA la prosecuzione dei lavori che avevano intrapreso in alcuni loro locali ai piani terreno e cantinato, con pregiu- dizio per la stabilità del fabbricato e per le porzioni individuali. L'istanza, che non era stata contrastata dai suoi destinatari, fu accol- ta con ordinanza del 22 dicembre 1991. La causa fu riassunta davanti al Tribunale di Milano, al quale le parti erano state rimesse, sia dalla s.a.s. Edal 2 di FA ND e C., quale effettiva proprietaria dei locali e committente dei lavori in questione, sia dagli originari ricorrenti (e dall'altra condomina NA PI LL) nei confronti della stessa società Edal 2, nonché di EL FA e di IE FA. Con un ulteriore ricorso del luglio 1992 En- rico LV BO e la s.r.l. TO (anch'essa 11545/1999 3 proprietaria di una porzione del palazzo) chiese- ro al Pretore di Milano che fosse vietata alla s.a.s. Edal 3 di FA ND e C. la conti- nuazione di opere alle quali aveva dato corso in altri locali dei piani terreno e cantinato, ugualmente con danno per le parti sia comuni sia individuali dell'edificio. La richiesta, di cui la società Edal 3 aveva contestato la fondatezza, fu accolta con ordinanza del 1 agosto 1992. Alla riassunzione davanti al Tribunale di Mi- lano, al quale era stata rimessa la cognizione anche di questa controversia, provvidero i ricor- renti. Le due cause - nelle quali le società conve- nute avevano chiesto la condanna degli attori al risarcimento dei danni conseguenti alla sospen- sione dei lavori in questione furono istruite dapprima separatamente, mediante l'espletamento di distinti accertamenti peritali, ma successiva- mente furono riunite. In questa seconda fase il giudice istruttore, acquisiti ulteriori chiari- menti da uno dei consulenti tecnici di ufficio, autorizzò il completamento dell'opera da parte della società Edal 2. Con sentenza del 10 ottobre 1996 la s.a.s. 11545/1999 4 Edal 2 (alla quale intanto PH HA aveva appartamento) fu condannata a venduto il suo eliminare le fessurazioni riscontrate negli alloggi di IC LV BO, US NI e NA PI LL, nonché a risarcire loro i danni di carattere strutturale subiti dai loro immobili, rispettivamente nella misura di lire 24.000.000, 27.000.000 e 28.500.000; tutte le ulteriori domande, proposte dalle stesse e dalle altre parti, furono respinte, essendosi ritenuta l'estraneità di EL FA e IE FA ai fatti e l'insussistenza di danni diversi da quelli per i quali veniva pronunciata la condanna al risarcimento. Impugnata in via principale da NA OL, WA PA IN, US NI, IC LV BO, RO SI e NA PI LL, nonché incidentalmente dalla s.a.s. Edal 2 e dalla s.a.s. Edal 3, la decisione è stata par- zialmente riformata dalla Corte di appello di Milano, che con sentenza del 5 febbraio 1999, in accoglimento del secondo gravame, ha limitato la al pagamento di lirecondanna della Edal 10.000.000, quale importo complessivamente neces- da effettuare negli sario per le riparazioni 11545/1999 5 appartamenti di IC LV BO, US NI e NA PI LL;
ha inoltre condan- nato NA OL, WA PA IN, US NI, IC LV BO e RO SI, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalle società Edal 2 e Edal 3 in seguito alle sospen- sioni dei lavori, rimettendone la liquidazione a un altro giudizio;
ha confermato l'assoluzione da ogni domanda di EL FA, IE Fara- velli e della Edal 3. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NA OL, WA PA IN, Giu- seppina NI, IC LV BO, RO SI e NA CO LL, in base a quattro moti- vi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la s.a.s. Edal 2, la s.a.s. Edal 3, EL FA e IE FA. Ognuna delle parti ha presentato una propria memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso NA OL, WA PA IN, Giuseppi- na NI, IC LV BO, RO SI e NA CO LL, denunciando «violazione e falsa applicazione degli artt. 350 e 354 c.p.c., nonché dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 11545/1999 6 360 nn. 3 e 4 c.p.c.; nullità del processo di appello e della sentenza», sostengono che nel giudizio di secondo grado il contraddittorio non è stato integro, poiché non vi ha preso parte la s.r.l. TO, la quale non aveva impugnato la sentenza del Tribunale, mentre era stata destina- taria del gravame proposto in via incidentale dalla s.a.s. Edal 3. La tesi non è fondata. In ognuna delle due cause gli attori, lamen- tando i pregiudizi subiti dalle loro rispettive unità immobiliari e dalle parti comuni dell'edi- ficio, avevano agito sia quali singoli proprieta- ri, sia come condomini. Nella prima veste, quin- di, avevano fatto valere, anche se contestualmen- diritti distinti e reciprocamente autonomi,te, da null'altro accomunati se non dall'identità del fatto generatore della loro asserita violazione, sicché si verte, tipicamente, nell'ipotesi di litisconsorzio non necessario ma "facoltativo", ai sensi dell'art. 103 c.p.c., che per definizio- ne non comporta l'inscindibilità o la dipendenza né quindi la necessità, in sede didelle cause, impugnazione, di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che siano stati 11545/1999 7 parti nel giudizio a quo (Cass. 23 febbraio 2001 n. 2661). Nella seconda qualità, invece, avevano congiuntamente, a tutela di beni esercitato comuni a tutti, una stessa azione, alla quale però ognuno era legittimato indipendentemente dagli altri, con effetto anche per loro, in forza del principio della "rappresentanza reciproca" tra condomini, per cui neppure sotto questo profilo era indispensabile la partecipazione al giudizio di appello di tutti gli originari attori (Cass. 21 giugno 1993 n. 6856). La s.r.l. TO, pertanto, non era litiscon- sorte necessario nel giudizio di secondo grado, né del resto era stata destinataria del gravame incidentale della Edal 3, che peraltro è stato accolto esclusivamente con riguardo agli appel- lanti principali. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ri- corso NA OL, WA PA IN, US NI, IC LV BO, RO SI e NA CO LL lamentano che la sentenza impu- gnata è affetta, rispettivamente: - da «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 350 e 354 c.p.c. sotto altro profilo, in relazione 11545/1999 all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.»>, per avere la Corte di appello operato una "voluta" confusione tra le due cause e i relativi accertamenti tecni- ci, estendendo alla prima le conclusioni del- peritale redatto nella seconda,1'elaborato nonché condannando promiscuamente gli attori di entrambi i giudizi al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore delle convenute dell'uno e dell'altro; - da «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché dell'art. 2697 insufficiente e contrad- C.C., comunque omessa, dittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Motivazione illogica, contraddittoria e omessa pronuncia», in quanto il giudice di secon- do grado ha "eluso" la richiesta di rinnovazione delle consulenze tecniche di ufficio relative alle opere eseguite dalla Edal 2, ingiustificata- mente disattendendo lo specifico motivo di grava- me formulato in proposito dagli appellanti prin- cipali e basato sulle affermazioni stesse conte- nute negli elaborati peritali, circa la necessità di ulteriori indagini;
da «violazione e falsa applicazione degli 11545/1999 artt. 112 e 115 c.p.c. anche nella parte riguar- dante l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Edal 2 s.a.s., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.», essendo stata arbitrariamente esclusa, sulla scorta di una delle consulenze tecniche di ufficio che aveva per oggetto solo le parti comuni dell'edificio, la natura "strutturale" dei danni riscontrati negli appartamenti di IC LV BO, Giu- seppina NI e NA PI LL, nonché il nesso di causalità con i lavori eseguiti nei locali della Edal 2: danni al cui risarcimento tale società era stata condannata dal Tribunale, in base alle risultanze del successivo elaborato peritale, che riguardava appunto le proprietà individuali. Le tre censure, data la stretta loro connes- sione, possono essere prese in esame congiunta- mente. Non è fondata la doglianza che concerne la lamentata "confusione" tra le indagini tecniche riguardanti le opere eseguite rispettivamente dalla Edal 2 e dalla Edal 3. La Corte di appello le ha prese distintamente in considerazione, 11545/1999 10 osservando che «i consulenti che si sono occupati della vicenda hanno per un verso tassativamente e concordemente escluso l'idoneità dei lavori di ristrutturazione eseguiti nella proprietà della Edal 3 ad arrecare pregiudizio alle strutture comuni ed alle proprietà dei singoli e per altro negato la possibilità di individuare elementi che consentissero di ritenere con certezza che quelli eseguiti nella proprietà della Edal 2 avessero influito sullo stato di generale degrado delle condizioni di statica dell'edificio»>>. Non quindi vero che le conclusioni dell'elaborato peritale relativo alle opere del 1992 siano state ingiustificatamente "estese" a quelle del 1991. Per i danni alla statica dell'intero edificio, il rigetto delle domande proposte dagli attori nei due giudizi, infatti, è stato confermato per ragioni diverse: l'accertamento che i lavori della Edal 3 non avevano affatto pregiudicato le strutture del palazzo;
l'impossibilità di stabi- lire se un danno del genere fosse derivato da quelli della Edal 2. Su quest'ultimo punto, però, gli appellanti principali avevano chiesto, anche in sede di precisazione delle conclusioni, che fossero 11545/1999 11 disposte ulteriori indagini tecniche. Ma a tale - incorrendo istanza il giudice di secondo grado ricorrenti gli nei vizi di motivazione che i non ha dato esauriente risposta, attribuiscono in particolare a proposito della redazione di quel "piano statico del fabbricato", che è stata reputata ultronea, in relazione all'ambito della materia del contendere, ma che i consulenti tecnici di ufficio (in accordo con quelli di parte e senza affatto aver "negato la possibili- tà" di altri accertamenti) avevano indicato come opportuna e necessaria, pur segnalandone gli alti costi, proprio per poter rispondere ai quesiti relativi all'eventuale aggravamento delle condi- zioni dell'intero stabile, in ipotesi conseguito alle opere di ristrutturazione compiute nei locali ai piani terreno e cantinato di proprietà della società Edal 2. Accolta pertanto questa censura, restano as- sorbite quelle formulate nel contesto del secondo motivo di ricorso (relativa alla condanna in solido di tutti gli appellanti principali al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore non solo della Edal 2 ma anche della Edal 3, nei confronti della quale, oltre alla società 11545/1999 12 TO, soltanto IC LV BO aveva agito) e nel quarto (relativa al carattere "strutturale" dei danni subiti dal muro di spina tra gli appar- tamenti di IC LV BO, US NI e NA PI LL, nonché alla loro deriva- zione dai lavori eseguiti dalla Edal 2). Rigettato pertanto il primo motivo di ricorso e accolti per quanto di ragione gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Milano, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Su tali spese occorre invece provvedere in questa sede, nei rapporti tra i ricorrenti e EL FA e IE FA, con rife- rimento ai quali il giudizio si esaurisce in seguito al rigetto del primo motivo di ricorso, che unicamente li riguardava. Sussistendo giusti motivi, esse vengono compensate. DISPOSITIVO La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie per quanto di ragione gli altri;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, cui 11545/1999 13 rimette anche la pronuncia sulle spese del giudi- zio di legittimità; compensa le stesse spese tra i ricorrenti e EL FA e IE Fara- velli. Roma, 14 giugno 2001 AV BO Пробити IL CANCELLIERE 01 PAlo RI TA PE DEPOSITATO IN LE O GEN. 2002 IL CANCELLIERE C1 Roma Lalazico 109T129,11 4567 41,32 TOT≤7043 2 A M DELLE ENTRATE RO /143 286 18.03.02 4 170, 43 Serie ENZIA Registrato in data AG . Persate € p. Il Dirigente Area Servizi FILIPPO) dn. 1 Responsabile Serval Atti Gludiziari D Mott.ssa Maria Graz CICHINE)euro (Dr. M. BA 11545/1999 14