Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
DIRIT DIRITTI 041 34/0 1 KEPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO AT373154 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ferit. Altinnon vollenti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Propici Negatori Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 21088/98 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO 21401/98 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Cron. 8822 .1394 GOLDONI - Rel. Consigliere Rep Dott. Umberto Consigliere Ud. 21/11/00Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.6000 il23 MAR. 2001. PU EN MA, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERË ROMA PZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, 1.4/ difesa dall'avvocato MASSIMINO STEFANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LO EP, TT EL ME, TA VI, 0239902S IS EN, ID EP, FI NT, ID FI, ID EN, ID CE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, pres so UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva 2000 la CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato DE dal Sig. EGERONIMO perdiritti14000+6 1890 GERONIMO FEDERICO, giusta delega in atti;
-1- AL CANCELLIERE controricorrenti ° e sul 2° ricorso n 21401/98 proposto da: SS EB NO, SS ER, SS UR BEATRICE, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato NO IC, che li difende unitamente all'avvocato PATANE' ROSARIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti nonchè
contro
LO EP, TT EL ME, TA VI, IS EN, ID EP, FI NT, ID FI, ID EN, ID ry. domiciliati in ROMA PIAZZACE, elettivamente CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato DE GERONIMO FEDERICO, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale nonchè
contro
PU EN MA;
intimata avverso la sentenza n. 502/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 13/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
-2- udito l'Avvocato Federico DE GERONIMO difensore del resistente ON PE che ha chiesto il rigetto rydel ricorso di IS e del ricorso di SS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -3- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 4.5.1983, TO LA, ER SI, PE ON, LA OT, PE IU, TA EL ed i figli di questi ultimi due, LF, ER e IA IU, premettendo di aver acquistato dallo stesso imprenditore, IO AC, alcuni immobili facenti parte di un complesso residenziale realizzato in c.da TA di Acireale (tra la via XXI Aprile e P.zza Mantova), convenivano in giudizio ER AR IS e gli eredi di SE IS. PE IS e ER IS con atti rispettivamente del 26.12.74 e del 9.12.75 avevano acquistato dal AC,sempre nello stesso complesso, due appartamenti tra loro contigui siti al secondo piano fuori terra, gravati da servitù "altius non tollemandi". му Nel maggio '82 le IS, avevano edificato sulla terrazza di copertura alcune fabbriche, violando la servitù costituita, ed anche pregiudicando la staticità dell'edificio (attesa la difformità di dette fabbriche alle norme antisismiche) ed il decoro architettonico. Tutto ciò premesso gli attori chiedevano che la AR ER IS e gli eredi di SE IS, nel frattempo deceduta, venissero condannati alla demolizione delle suddette opere abusive entro un termine designando, ed al ripristino del preesistente stato dei luoghi. I convenuti, ritualmente costituitisi, eccepivano la totale infondatezza delle pretese attoree, e proponevano domanda riconvenzionale avverso i LA ed i IU. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 7.12.89/22.2.90, rigettava la domanda proposta dai coniugi ON - OT per difetto di legittimazione attiva;
accoglieva, invece, la domanda degli attori TO LA, ER SI, SE IU, TA EL, LF IU, ER IU e IA IU riconoscendo agli stessi la titolarità, in quanto proprietari di aree circostanti la palazzina D, di una servitù “altius non tollendi" a carico degli immobili di ER AR IS e degli aventi causa della defunta SE IS e per effetto della accertata lesione di siffatto diritto, condannava i medesimi convenuti a rimuovere la sopraelevazione realizzata sulla terrazza di copertura dei rispettivi appartamenti ubicati al II piano della palazzina D (del complesso edilizio sito nella frazione di TA tra la v. XXI Aprile e la strada comunale S.Tecla TA), ed a ripristinare la preesistente situazione dei luoghi;
rigettava tutte le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti e considerava domanda “nuova" quella relativa alla nullità delle compravendite stipulate dai LA - SI e dai IU -EL; compensava per 1/3 le spese di lite e condannava i convenuti al pagamento му della restante parte (delle spese processuali). Con atto notificato in data 17/20.9.90 PE ON e LA CA OT proponevano appello avverso la predetta sentenza. Con comparsa costitutiva e di risposta dell'8.11.1990 PE SS, IN SS, TI OR SS, RA IC SS, marito e figlia della defunta SE IS e ER AR IS contestavano la legittimazione degli appellanti e ribadivano che la frazione di TA non era zona sismica. Proponevano appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata limitatamente alle spese che avrebbero dovuto essere poste a totale carico degli appellanti. Con comparsa di risposta del 10.1.91 TO LA, ER SI, PE IU, TA EL, LF IU, ER IU e IA IU chiedevano la conferma dell'impugnata sentenza nei capi in cui erano state accolte le loro domande, proponendo appello incidentale 2 per la riforma dell'impugnata sentenza limitatamente alle spese che avrebbero dovuto essere poste a totale carico dei SS - IS. Con separata impugnazione notificata in data 8.11.90 PE SS, IN SS, TI OR SS, RA IC SS, marito e figlia della defunta SE IS e ER AR IS proponevano autonomo appello avverso la medesima sentenza. Con comparsa di risposta del 14.2.91 TO LA, ER SI, PE IU, TA EL, LF IU, ER IU e IA IU chiedevano il rigetto dell'appello proposto con atto notificato l'8.11.90, nonché l'accoglimento dell'appello proposto da PE ON e LA OT relativo alla demolizione delle opere abusive, con il ripristino della terrazza. هر Con provvedimento del 15.2.91 veniva disposta la riunione dei due giudizi aventi ad oggetto distinti appelli avverso la medesima decisione. All'udienza del 13.6.96 il procuratore di PE SS ne dichiarava la morte ed il processo veniva interrotto;
lo stesso veniva poi riassunto. Con sentenza in data 8.1/13.6.1998, l'adita Corte di appello di Catania accoglieva l'appello principale di ON e OT e respingeva l'appello incidentale proposto dai IS – SS, regolando le spese.- La Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa, rilevava che i ON - OT erano da considerarsi proprietari dell'unità immobiliare sottostante la terrazza in contestazione e quindi condomini della palazzina D;
la indicazione, contenuta nell'atto pubblico di acquisto, come "C" della palazzina non aveva infatti determinato alcuna incertezza sul bene, in quanto e i dati catastali e la planimetria allegata alla denunzia all'UTE di Catania, unitamente alle circostanze di fatto, convergevano nel dimostrare che tale unità immobiliare era sita nella palazzina “D”. 3 La sentenza penale con cui (Cass. Pen. N.8114 del 1984) ER AR IS era stata assolta dal reato di costruzione edilizia abusiva, in ragione del fatto che la frazione di TA di Acireale non era classificata sismica, non poteva far stato nel giudizio in esame, stante che gli appellanti non avevano partecipato al relativo procedimento. Una corretta interpretazione letterale, logica e sistematica dell'art.3 del D.M.23.9.1981, emanato in forza dell'art.3 1.n.64 del 2.2.1974 portava infatti a ritenere che la frazione di TA ricadeva in zona sismica. Pertanto, stante che la sopraelevazione realizzata in palese violazione delle disposizioni tecniche fissate dalle norme antisismiche era illegittima, doveva disporsi la demolizione e la riduzione in pristino. Ancora, le domande di nullità degli atti di compravendita stipulate dai му LA erano da considerarsi nuove;
ma anche ove le si fosse volute considerare eccezioni (prospettate per la prima volta in appello) relative alla ہو Himazione attiva dei predetti, pure il dedotto vizio di nullità era infondato in relazione ad entrambi i profili prospettati. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su due articolati motivi, illustrati anche con memoria, ER AR IS;
tutti gli intimati resistono con controricorso, tranne TI OR, IN e RA IC SS, che hanno a loro volta proposto ricorso avverso la medesima sentenza, presentando altresì memoria;
gli intimati, tranne ER AR IS, resistono con controricorso. Motivi della decisione I due ricorsi sono proposti avverso la medesima sentenza e devono pertanto essere riuniti a norma dell'art.335 cpc. 4 Il ricorso di ER AR IS si articola su due censure, peraltro articolate;
con il primo motivo si deduce difetto di legittimazione attiva in capo ai coniugi ON;
violazione degli artt. 194 cpc e 90 d.a.c.p.c. nonché omessa, ed in subordine insufficiente, motivazione della sentenza impugnata. Invocando la lettera dell'atto di compravendita dei ON, sostiene che costoro non essendo proprietari di una porzione di immobile della palazzina D, non erano legittimati attivamente. La sentenza impugnata, rilevato che effettivamente nell'atto di acquisto l'appartamento dei ON era indicato come facente parte della palazzina C, ha evidenziato come i confini e gli estremi catastali indicati nello stesso atto identificassero senza alcun dubbio la effettiva collocazione di tale immobile лу nella palazzina D, come del resto risultava altresì dalla planimetria dell'unità immobiliare in argomento allegata alla denunzia all'UTE di Catania. Non può, su tale base, essere condivisa la tesi secondo cui unicamente la lettera dell'atto può essere utilizzata per la valutazione del contenuto del medesimo;
l'interpretazione degli atti negoziali va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del contratto e nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi di interpretazione, i quali devono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (cfr. Cass. 22.10.1981, n.5528). Proprio all'esito di una operazione siffatta, la Corte territoriale è pervenuta al risultato criticato, e che è invece frutto di una analisi approfondita e corretta dell'atto nel suo complesso, donde la infondatezza della relativa censura. 5 Anche nel secondo motivo del ricorso SS si censura, con argomentazioni coincidenti con quelle testè esaminate, la ricordata statuizione;
le ragioni sin qui esposte valgono a dimostrare la inconsistenza di tale ribadita critica. Sempre nel corpo del primo motivo del ricorso IS si sostiene che la CTU dell'ing. RT era affetta da nullità, in quanto questi fissò in udienza la data del sopralluogo, senza peraltro darne avviso al procuratore dell'odierna ricorrente, assente, disponendo altresì il luogo (d'incontro) presso un bar di Acireale e non nella via XXI aprile di TA, ove si trovano gli immobili oggetto di perizia. La prima censura è sfornita di pregio;
il CTU ha infatti fissata in udienza la data di inizio delle operazioni peritali e, in tal caso, a nulla rileva l'eventuale assenza del difensore, perché il contenuto del verbale di udienza si presume му noto e non va comunicato alle parti (cfr. Cass.5.5.1975, n. 1727; 18.2.1986, n.978). La seconda doglianza è del tutto infondata, non è infatti prescritto in alcun modo che il sopralluogo da effettuarsi postuli l'incontro tra il CTU e le parti al fine suddetto debba essere stabilito necessariamente in loco;
infatti, il CTU potrebbe preferire un luogo diverso a lui cognito nell'ipotesi di una scarsa conoscenza dei luoghi su cui effettuare il sopralluogo. Comunque, un'ipotesi del genere non è dalla legge minimamente sanzionata. Ancora a monte, e relativamente al dedotto ulteriore vizio di omessa pronuncia, va rilevato che non risulta che le nullità qui lamentate siano state tempestivamente (prima udienza successiva al deposito della relazione peritale) proposte, di talchè, trattandosi di nullità relative, le stesse devono ritenersi sanate (cfr. Cass.9.2.1995, n. 1457) e giustamente pertanto la Corte territoriale non si è pronunciata al riguardo. Ancora, la IS si duole di violazione dell'art.360, n.5 cpc per "contraddittorietà, omessa o insufficiente motivazione" in ordine alla nullità -degli atti di compravendita stipulati dai LA SI e IU EL. Su tale premessa, di assai mediocre intelligibilità, non potendosi ritenere violato l'art. 360, n.5 cpc per ovvie ragioni attinenti al suo contenuto, devesi ritenere che la esatta portata del motivo debba essere desunta dall'analisi dello stesso. Si denuncia (ancora) la violazione dell'art. 360, n.5 cpc, perché la Corte palermitana non avrebbe deciso sulle richieste istruttorie formulate in sede di precisazione delle conclusioni. La prima richiesta (sospensione del processo a norma dell'art. 295 cpc per la pendenza di altro giudizio di fronte al Tribunale di Catania avente lo stesso oggetto) deve essere valutata in base a quanto esposto al riguardo in ricorso. up E poiché quanto già detto esaurisce la portata della doglianza che non specifica altro, la istanza ha connotazioni talmente generiche che non comporta neppure la necessità di una esplicita pronunzia al riguardo. Quanto alla subordinata richiesta di CTU, non può parlarsi di omessa motivazione, in quanto la Corte territoriale evidenzia carenza di prova al riguardo, né può sostenersi che la CTU possa essere considerata strumento vicariante della mancanza di prova. Nulla si dice poi sulla contraddittorietà della decisione assunta, per cui anche tale motivo di doglianza appare del tutto infondato. Altro profilo (e motivo di doglianza) è quello secondo cui la vendita dei terreni ai IU e ai LA violerebbe le norme sui parcheggi previste dall'art. 18 legge n.765 del 1967 e successive modificazioni, oltre all'art. 71 della legge regionale n.71 del 27.12.1978, e tanto determinerebbe la nullità dei relativi atti. La deduzione non trova fondamento nei principi richiamati;
se pur sussistesse il vincolo invocato, non può condividersi comunque la tesi 7 secondo cui tanto determinerebbe la nullità degli atti di compravendita relativamente ai terreni vincolati. Al contrario, è stato ritenuto che, ferma la permanenza del vincolo, è consentita la compravendita dei terreni, che pertanto non costituisce atto né vietato né illegittimo, donde la insussistenza della invocata nullità (cfr. Cass. S.U. 18.7.1989, n.3363; Cass.4.4.1992, n. 1155). Appaiono mere enunciazioni, da cui non si traggono neppure conclusioni sul piano giuridico, quelle relative alla dedotta mancanza della abitabilità negli appartamenti dei LA SI;
in ogni modo la eventuale carenza di tale requisito non esplicherebbe influenza alcuna sull'oggetto del contendere, onde la ratio della decisione adottata sul punto rende ultronea qualunque altra statuizione sulle richieste istruttorie relative e corretta la implicita reiezione della richiesta istruttoria al riguardo. up Con la seconda censura si evidenzia, in buona sostanza, che, non essendo la frazione di TA sita in zona sismica, non sussistono altre ragioni che ne impongano la demolizione. Al riguardo, si invoca la sentenza di questa Corte, resa in sede penale, con cui la odierna ricorrente fu assolta dall'imputazione di aver costruito in zona sismica senza l'autorizzazione del genio civile (Cass. Pen. n.8114 del 5.10.1984) perché la frazione di TA non era compresa tra le zone sismiche. Premesso che l'art. 654 cpp - in armonia con la sentenza n.55 del 22.3.1971 della Corte costituzionale - esclude che gli accertamenti dei fatti materiali oggetto di giudizio penale sia vincolante nei giudizi civili od amministrativi nei confronti di coloro che al giudizio penale siano rimasti estranei (cfr. Cass. 22.5.1992, n.6164), mentre è ovvio che le valutazioni giuridiche non possono che formare oggetto di esame da parte di ciascun giudice chiamato a pronunciarsi, resta da valutare quale sia stata la motivazione allora 8 66adottata. Si è al riguardo evidenziato che il D.M. del 1981 quello richiamato dal Genio Civile non solo non qualificava come zona sismica l'intera provincia di Catania, ma confermava, quanto alle zone sismiche già classificate, le disposizioni precedenti;
il richiamo che all'art.3 del D.M. del 1981 si fa al Comune di Acireale va inteso quindi come richiamo, per questo Comune, alle zone definite sismiche in base alla precedente normativa;
e poiché questa (la legge 1084 del 1962) poneva dei limiti territoriali, escludendo dalla classificazione alcune frazioni del Comune di Acireale, fra le quali quella denominata TA, si deve concludere che questa frazione non è compresa tra le zone sismiche". Tale argomentazione non può essere condivisa;
l'art. 3 del D.M. 23.9.1981 (G.U. n.314 del 14.11.1991) fu emanato in forza dell'art. 3 della legge 2.2.1974, n.64 e reca il titolo “Aggiornamento delle zone sismiche della Regione Sicilia". Il testo di tale articolo dispone: “sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2.2.1974, n.64, le zone della Regione siciliana comprendenti i territori dei seguenti comuni: " Tra di essi è compreso anche Acireale, senza esclusione di alcuna frazione. La lettera di tale disposizione deve essere altresì letta in correlazione al parere espresso dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici, riportato nella premessa del D.M. in esame, concernente la classificazione e riclassificazione sismica dei Comuni della Sicilia estendendosi la riclassificazione all'intero territorio comunale. Da ciò può agevolmente ritenersi che la riclassificazione non aveva funzione meramente ricognitiva e che il riferimento all' “intero territorio comunale" era da leggersi in relazione all'elenco allegato alla legge 25.11.1962, n. 16845, con riferimento ai Comuni già ivi ritenuti sismici, peraltro con esclusione di parti o frazioni di alcuni dei Comuni elencati, e 9 con il conseguente inserimento di tali frazioni (tra cui TA) nell'elenco delle località a rischio sismico. L'uso della locuzione "confermate" inerisce pertanto alla elencazione dei Comuni, ma non elide la portata interpretativa da attribuirsi al parere citato che parla di "riclassificazione" e di estensione di essa all'intero territorio comunale. Devono pertanto condividersi le conclusioni raggiunte dalla Corte palermitana sul punto con conseguente reiezione anche di tale censura. Il ricorso della SS, al primo motivo, riecheggia la censura testè esaminata e pertanto deve essere richiamato l'argomentare sin qui seguito per pronunciarne la reiezione. L'ulteriore doglianza, secondo cui il CTU non avrebbe rilevato violazioni sostanziali della normativa antisismica non può essere presa in esame perché proposta per la prima volta in questa sede e necessitante comunque di ulteriori accertamenti in fatto, atteso che dalla chiara conclusione dello stesso CTU emerge inequivocamente che era carente la prospettazione richiesta dalla normativa antisismica, sicchè sarebbe stato necessario dimostrare l'assunto secondo cui malgrado ciò la normativa stessa non era stata violata, ovviamente in sede di merito;
l'onere di tanto gravava sulle ricorrenti che a tanto non hanno provveduto nelle sedi opportune. Il secondo motivo dello stesso ricorso riproduce le censure esaminate in relazione al ricorso IS (legittimazione attiva e nullità degli atti di compravendita) e vanno pertanto richiamate le ragioni che hanno condotto alla reiezione di quelle doglianze. In definitiva, i due ricorsi devono essere respinti;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 10
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li respinge;
condanna ciascuna parte ricorrente al pagamento delle spese a favore dei rispettivi controricorrenti e liquida le stesse in L. 607-20 oltre a L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 21.11.2000 Il Presidente Vinny Baldassa Il Consigliere estensore Mensate folato un 80000 IL CANCELLIERE C1 Paolo Tala zco 330000 le дойт Лосо DEPOSITATO IN 340000 Resta 22 MAR 20 teleco APR 2001A: 3 3 0 1 9 The antagorouterde 340·00= зна с 17050 3 1 0 N E 9