Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10252 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA COR 1025 2/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPREMA DI CASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 10437/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Cron. 22862 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: E TT IT, elettivamente domiciliato in ROMA dell'avvocato NAPPIVIA AGRI 1, presso lo studio PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI FFSS SPA - E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato avverso la sentenza n. 9546/98 del Tribunale di ROMA, 2001 depositata il 21/05/98 R.G.N. 57639/89; 1932 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma TT EN conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato per il riconoscimento in suo favore delle differenze retributive, relative al compenso per lavoro straordinario svolto dal 1/1/79 e che era stato ingiustamente calcolato in misura inferiore al dovuto, perché l'ente aveva omesso di considerare gli aumenti di retribuzione disposti per i dirigenti statali ex L. n. 42/79 e successive modificazioni, cui doveva farsi riferimento ai sensi dell'art. 4 DPR n. 1188 del 1977. L'Ente Ferrovie eccepiva la prescrizione dei diritti e nel merito contestava la fondatezza della domanda, ma il Pretore l'accoglieva, condannando le Ferrovie al pagamento della somma di £ 6.144.000, oltre accessori. Il Tribunale di Roma, investito in grado di appello ad istanza delle Ferrovie dello Stato, con sentenza del 25/11/97 - - 16/2/98, dichiarava prescritti i crediti maturati nel periodo anteriore al 27/5/84 e riduceva la somma dovuta al TT a £ 2.186.415. Precisava il giudice del riesame che infondata era l'eccezione di inammissibilità dell'appello (per essere stato proposto oltre il termine di giorni trenta dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 25/9/89), in quanto nell'atto notificato non vi era una specifica menzione della parte ad istanza della quale era fatta la notifica: nulla risultava dalla relata di notifica (nella quale c'era la generica dizione "richiesto come in atti") e non vi era nella copia della sentenza notificata alle Ferrovie nessun altro elemento da cui potesse dedursi “il soggetto cui sia riferibile 1 l'iniziativa della notificazione”. Da ciò derivava la nullità della notificazione della sentenza e quindi la tempestività dell'appello proposto nel termine annuale decorrente dalla sua pubblicazione (28/6/89). L'eccezione di prescrizione quinquennale era però fondata, con riferimento alle competenze maturate prima del 27/5/84, trattandosi di crediti rientranti fra quelli indicati nell'art. 2948 n. 4 c.c. e mancando un valido atto interruttivo, o sospensivo della prescrizione medesima: tale efficacia, infatti, non poteva essere riconosciuta alla circolare della Direzione del personale, inviata ai Direttori dei servizi ed ai Direttori compartimentali, con la quale si invitava gli stessi (di fronte alla massiccia ricezione di istanze del personale dirette alla rideterminazione del compenso per lavoro straordinario) a trattenere le dette istanze presso le rispettive unità, facendo presente che l'accoglimento delle stesse richiedeva "l'emanazione di un apposito provvedimento che esulava dalla competenza aziendale" e che infondati erano i timori manifestati "circa la decorrenza della prescrizione"; tale nota tendeva solo a razionalizzare l'arrivo delle istanze del personale e non conteneva un riconoscimento di debito da parte dell'Ente che, al contrario, ribadiva l'impossibilità di soddisfare la richiesta del personale, in difetto di una apposita normativa;
né poteva ravvisarsi un occultamento del credito (ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.), sia perché ciò non emergeva dall'atto, sia perché la detta circolare era inidonea a determinare una situazione oggettiva tale da precludere ai dipendenti la possibilità di far valere il loro diritto. 2 Nessun rilievo, a fini interruttivi, poteva avere la lettera del 10/3/87, perché non era stata ritualmente prodotta in primo grado ed in ogni caso perché su tale documento non era stata proposta specifica e tempestiva controeccezione all'eccezione di prescrizione, essendosi la parte limitata ad invocare a tale fine la circolare dell'ente Ferrovie. Nel merito, la domanda, per il periodo successivo, era fondata in quanto il compenso per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 4 DPR n. 1188 del 1977,era agganciato al trattamento retributivo dei dirigenti statali e quindi a norma della L. n. 42/79 e successivi adeguamenti la domanda doveva essere accolta limitatamente al periodo non prescritto, e quindi le competenze liquidate in £ 2.186.415. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il TT, fondato su quattro motivi. S...A. Non si è costituita in giudizio lafferrovie dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 157, 160, 285, 325 II comma, 326 CPC, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che aveva sbagliato il Tribunale a ritenere che l'atto di notificazione fosse nullo e quindi inidoneo a perfezionare il passaggio in giudicato della sentenza;
il caso, infatti, sicuramente non rientrava fra le ipotesi tassative di nullità assoluta della notificazione, previste dall'art. 160 CPC, e non era inquadrabile nel secondo comma dell'art. 156 CPC (mancanza dei requisiti formali per il raggiungimento dello scopo) per difetto di quella particolare forma di 3 nullità, relativa, ivi prevista, avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato, nonché per mancanza della eccezione di parte, di cui al successivo articolo 157. Lamentando col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 285 CPC, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che dal contesto della copia della sentenza notificata emergeva chiaramente che la richiesta di notifica proveniva dal ricorrente e/o dal suo procuratore: nella prima pagina dell'atto era apposto il timbro apposto data in data 3/7/89 dal cancelliere attestante il rilascio in favore dell'avv. Nappi delle copie esecutive delle medesima sentenza;
inoltre l'Avvocatura Generale dello Stato aveva dato espressamente atto di avere ricevuto in data 25/9/89 la notifica della sentenza di primo grado;
ciò eliminava “ogni possibile dubbio circa il soggetto su richiesta del quale la notifica era stata effettuata". Non poteva considerarsi nulla la notifica della sentenza laddove fosse indicato in modo chiaro il soggetto che aveva chiesto il rilascio della copia o ci fosse altro elemento che consentisse di dare contenuto specifico alla generica formula della relata di notifica “ad istanza come in atti". Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2941, punto 8, 2944 e 1362 e ss. c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la circolare della Direzione Generale delle ferrovie era stata male interpretata dal Tribunale;
la sentenza infatti si era fermata 4 al solo aspetto formale, senza penetrare lo spirito, il contenuto e la finalità della circolare, che in base ad alcune decisioni ( Cass. n. 11252/98) erano stati ritenuti “atti di riconoscimento del diritto con efficacia interruttiva", in quanto esprimevano la consapevolezza dell'esistenza del credito. Lamentando, col quarto motivo, violazione e falsa applicazione dell'art 2943 c.c. e 115 CPC, nonché omesso esame e difetto assoluto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che, pur essendo assorbente quanto dedotto nel terzo motivo, la sentenza meritava una ulteriore censura: il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato l'11/5/89 ed il Tribunale, del tutto arbitrariamente aveva ritenuto che "in mancanza di documentazione in atti la notificazione andava collocata ad almeno un mese prima dell'udienza di discussione del 28/6/89". L'affermazione era illogica e superficiale, perché il ricorso introduttivo era stato prodotto e quindi doveva essere esaminato attentamente per individuare la data di notifica dell'atto ed interruzione della prescrizione, 11/5/89, con la conseguenza che dovevano essere riconosciuti, quanto meno, tutti i crediti non prescritti, maturati dopo l'11/5/84. In realtà spettavano anche le somme maturate in precedenza, in quanto con la lettera raccomandata del 10/3/87, ricevuta dalla società Ferrovie dello Stato il 23/7/87, era stata interrotta la prescrizione: il documento era stato prodotto all'atto della iscrizione al ruolo della causa, come risultava dall'indice vistato dal Cancelliere e non 5 esaminato dal giudice;
i diritti del ricorrente dovevano quindi decorrere dal quinquennio antecedente al 26/3/87 e dal 26/2/82. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, mentre gli altri sono assorbiti. A norma dell'art. 160 CPC la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, oppure se c'è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta, o sulla data. Fra i casi di nullità assoluta non è compresa la mancata indicazione della persona ad istanza della quale la notificazione stessa viene fatta;
né sussiste l'ipotesi di nullità dell'atto di notificazione, previsto dall'art. 156, II comma, CPC, per mancanza di requisiti formali per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato, sia perché detto scopo è stato raggiunto, sia perché manca del tutto il vizio individuato dal Tribunale, in quanto nella intestazione dell'atto vi è la indicazione dell'avvocato Nappi, ad istanza del quale era stata rilasciata la copia della sentenza, e quindi la generica indicazione contenuta nella relata di notifica "richiesto come in atti" consente di individuare la parte, difesa dal medesimo avvocato, ad istanza della quale è stata fatta la notificazione. Mancando, infine, l'eccezione di parte, il Tribunale, in difetto di una specifica norma che autorizzasse la pronuncia d'ufficio della nullità, non poteva ritenere nulla la notificazione della sentenza, effettuata in data 25/9/89, e quindi tempestivo l'appello, proposto in quell data 28/10/89, oltre il termine breve, ma entro annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza, 28/6/89. 6 Il primo motivo di ricorso è quindi fondato e va accolto, restando assorbiti tutti gli altri, e la sentenza cassata senza rinvio (non essendo necessaria alcuna pronuncia di merito per inammissibilità dell'appello). Le spese vanno poste a carico delle Ferrovie e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, e condanna le Ferrovie dello Stato alle spese che liquida in £22.000 oltre a £ 3.000.000 per onorario. Roma 24 aprile 2001 AL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE моAlaiorau s Vincenzo Mileo IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M oggi, 2.6 LUG 2001 -- E B P IL CANCELLIERE I IL CAN 4 01 D , Doty Chal seila O L A 0 3 L S 1 S 3 O . 5 A B T T . R A N 5 7 - 4 7