Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
In applicazione del principio di cui all'art. 2077 cod. civ. per cui le clausole del contratto collettivo si sostituiscono di diritto a quelle difformi del contratto individuale (salvo che queste ultime non siano più favorevoli), la retribuzione imponibile per l'addetto alla vendita al momento della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non è quella corrispondente al quinto livello del contratto collettivo del commercio, in cui sono inquadrabili solo coloro che non abbiano compiuto il tirocinio (ovvero per analogia il periodo di formazione e lavoro), ma è quella corrispondente al quarto , essendo la disposizione del contratto collettivo prevalente su quella peggiorativa del contratto individuale di formazione e lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere
Dott. Natale CAPITANIO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE IU, elettivamente domiciliato in Roma, via Pisistrato n.11, presso l'avv. Gianni Romoli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Umberto Del Giudice del Foro di Verona;
- ricorrente -
contro
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, prof. ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17 presso gli avvocati Leonardo Lironcurti e Fabrizio Correra, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- intimato -
avverso la sentenza dei Tribunale di Verona, sezione "lavoro del 7 giugno-26 luglio 1996, n.1232 del 1996; R.G. 906/96
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Gianni Romoli per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, il quale ha concluso "in primis" per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 7 giugno-27 luglio 1996, il Tribunale di Verona riqettava l'appello proposto da ZO IU avverso la sentenza del locale Pretore del 27 ottobre 1996, che aveva respinto le sue opposizioni avverso una ordinanza ingiunzione ed un decreto ingiuntivo relativi alla medesima evasione contributiva, riguardante l'inesatto pagamento dei contributi previdenziali, conseguenti all'inquadramento di un lavoratore a tempo indeterminato - attuato dal datore di lavoro al termine del periodo di formazione e lavoro- in un livello (V : aiuto- commesso) che era previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile al caso di specie solo per quei lavoratori che non avessero compiuto l'apprendistato, e solo per un periodo massimo di diciotto mesi.
Secondo i giudici di appello il titolare della ditta individuale MM, IU ZO, aveva errato nel compiere siffatto inquadramento, poiché al termine del contratto di formazione di una durata addirittura superiore al periodo di apprendistato indicato dal contratto (e precisamente di 24 mesi) il giovane avrebbe dovuto essere inquadrato secondo la previsione contrattuale nel quarto livello: donde la differenza di contribuzione sulla retribuzione computata dal ZO sulla base del quinto livello. Il Tribunale dava atto che, in sede di assunzione con contratto di formazione e lavoro, lo stesso datore di lavoro aveva indicato (per mero errore materiale secondo il ZO) che il giovane in questione, AT LL, avrebbe conseguito la qualifica di commesso al termine del periodo formativo di ventiquattro mesi. Avverso tale decisione propone ora ricorso per cassazione il ZO con unico motivo, illustrato da memoria, depositata nei termini. L'INPS ha depositato solo procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, complesso motivo, il ricorrente denuncia violazione di norma di legge (art.3 del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863), nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti.
Secondo il ricorrente, il ragionamento seguito dal Tribunale non sarebbe conforme a diritto, perché non avrebbe considerato che il contratto di formazione e lavoro è disciplinato solamente dall'art.3 della legge 863 del 1984- e non da altre disposizioni di legge- e dalle norme specifiche in tema di formazione e lavoro del contratto collettivo di categoria che prevalgono su quelle generali in esso contenute (v. art.3 comma 5 della legge 863 del 1984) . Una volta approvato - come nel caso di specie - il progetto di formazione prevale sulle norme contrattuali di categoria, dalle quali può anche discostarsi, purché sia rispettata la funzione primaria del contratto di formazione e lavoro, che è quella di garantire l'ingresso del giovane nel mondo del lavoro.
Il contratto di formazione - ricorda conclusivamente il ricorrente, richiamando sul punto anche la giurisprudenza di questa Suprema Corte - non può più essere invalidato dopo l'approvazione del progetto, se non in conseguenza di un grave inadempimento del datore di lavoro in ordine agli impegni presi al momento della stipulazione del contratto.
Tuttavia, esso non può essere invalidato, rileva il ricorrente, nella parte in cui prevede, al termine dei 24 mesi (o del periodo inferiore pattuito), il raggiungimento di un livello retributivo, o l'attribuzione di una qualifica non coincidente con quella prevista dal contratto collettivo di categoria. Tra l'altro "è evidente che se le parti sindacali hanno approvato un progetto tipo che prevede, nell'ipotesi di assunzione di un aspirante commesso, il raggiungimento del quinto livello, al termine dei ventiquattro mesi del contratto di formazione, ciò è stato fatto nella consapevolezza di derogare alla normativa contrattuale, in base alla quale il quinto livello può essere attribuito soltanto al lavoratore che sia totalmente privo di addestramento".
Il ricorso non è fondato.
La questione da risolvere riguarda esclusivamente la legittimità dell'assunzione di un lavoratore, al termine di un contratto di formazione e lavoro, in un livello inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Ad avviso del Collegio, la risposta non può che essere negativa. Nell'unico motivo, si afferma semplicemente la supremazia della volontà delle parti sindacali in sede di approvazione del progetto di formazione, rispetto alle norme più generali del contratto collettivo nazionale di categoria.
Secondo il ricorrente, sarebbe poi del tutto "giustificato e razionale" il riconoscimento di un trattamento retributivo differenziato per il lavoratore in formazione: infatti, la prestazione fornita da quest'ultimo è oggettivamente diversa, e più ridotta, rispetto a quella fornita da altri lavoratori, già forniti di una acquisita capacità professionale nello stesso settore merceologico. Qualcosa del genere, del resto, è già previsto generalmente dai contratti collettivi vigenti per i lavoratori apprendisti, per i quali è prevista una retribuzione più ridotta rispetto ai lavoratori ordinari addetti alle medesime mansioni (retribuzione che viene determinata in una percentuale di questa retribuzione-base).
Il principio prospettato dal ricorrente appare in linea di massima del tutto condivisibile (anche alla luce dell'inquadramento in un livello inferiore rispetto a quello dei lavoratori ordinari di identiche mansioni, previsto negli accordi interconfederali - per quel che qui interessa, del commercio -).
Tale principio, tuttavia, non rileva affatto nel caso di specie, nel quale si discute esclusivamente del livello di inquadramento spettante ad un giovane, al momento della trasformazione del rapporto di formazione in un rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato, al termine dell'intero periodo formativo previsto nel progetto e nel contratto.
In una ipotesi di questo genere, evidentemente, non ha più senso riproporre il sotto inquadramento, che è eccezionalmente possibile solo durante il periodo formativo in base agli accordi interconfederali (accordi sottoposti a qualche critica dalla dottrina almeno sotto i profili non strettamente riguardanti gli aspetti retributivi del periodo di formazione).
Al termine del periodo di formazione, infatti, ritornano pienamente in vigore tutte le disposizioni dei contratto collettivo, richiamato dal datore di lavoro in tutti gli atti dell'assunzione e pacificamente applicabile al caso di specie (commercio), e quindi anche la disposizione contrattuale, di carattere generale, che prevede l'inquadramento nel quinto livello dei lavoratori addetti alla vendita che non abbiano compiuto l'apprendistato, e nel quarto livello di tutti coloro che invece abbiano compiuto il tirocinio, ovvero, per analogia, il prescritto periodo di formazione e lavoro. Costituisce dei resto principio pacifico, discendente da una precisa disposizione di legge, che le clausole del contratto collettivo si sostituiscono di diritto a quelle difformi del contratto individuale di lavoro, salvo che queste siano più favorevoli al lavoratore (art.2077 codice civile). L'eventuale difformità tra previsioni del contratto di formazione e lavoro e contratto collettivo del commercio, peggiorativa per il lavoratore, va pertanto risolta nel senso della prevalenza della fonte collettiva.
Il Tribunale di Verona è giunto a tali conclusioni, con argomentazioni immuni da vizi logici ed errori giuridici, ritenendo che la indicazione dei quinto livello contenuta nel contratto individuale fosse peggiorativa rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria.
Tutte le altre questioni sollevate dal ZO nel ricorso rimangono assorbite dalle considerazioni che precedono.
Rimane assorbita, innanzitutto, la censura relativa all'indicazione della qualifica di "commesso", al termine del periodo di formazione effettuata erroneamente - secondo il ricorrente - nella lettera 29 febbraio 1986 all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (e contraddetta dalla specificazione del 5^ livello iniziale e 5^ livello al termine del rapporto).
Rimangono altresì assorbite le questioni relative alla interpretazione dell'accordo interconfederale (tra l'altro neppure prodotto dal ricorrente e, comunque, indicato erroneamente - pag. 9 del ricorso per cassazione - con il richiamo al settore industria anziché commercio).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio, poiché l'Istituto intimato ha prodotto solo procura speciale e non ha svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999.