Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 951
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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In applicazione del principio di cui all'art. 2077 cod. civ. per cui le clausole del contratto collettivo si sostituiscono di diritto a quelle difformi del contratto individuale (salvo che queste ultime non siano più favorevoli), la retribuzione imponibile per l'addetto alla vendita al momento della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non è quella corrispondente al quinto livello del contratto collettivo del commercio, in cui sono inquadrabili solo coloro che non abbiano compiuto il tirocinio (ovvero per analogia il periodo di formazione e lavoro), ma è quella corrispondente al quarto , essendo la disposizione del contratto collettivo prevalente su quella peggiorativa del contratto individuale di formazione e lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 951
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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