Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9147 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
3 I 0 1 D 8 . , Aula A A S O . S R L N L A A S T O UB BLICA I TALIANA T , 3 S S 7 A - O 6 P - In nome del Popolo Italiano 0 M I 1 A D , C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E O T R T N S I E I / 01 S SEZIONE LAVORO T G E I A E L R .mi Sigg ri M istrati: L D t a dagli Ill E ogg lavoro o O C P S f Dott. Vincenzo Presidente R.G.12245/99 Tr Putaturo Donati V. Consigliere Rel 11 Mario Figurelli " Donato " Rep. "E Cron.21066 " Aldo De Matteis " Maura La RZ " Ud. 4/5/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SANTILLI, elett.dom.in Roma,via R. Caverni n.6,presso MICHELE edell'avv. Gabriele Di Genesio Pagliuca, rappresentato lo studio difeso dall'avv. Domenicoantonio Angeloni, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
CARTIERE BURGO, in persona del legale rappresentante S.p.a. pro-tempore,elett.dom.in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9 presso l'avv. Filippo Biamonti che, unitamente agli avv. Franco Pastore e Antonio Di Mizio, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
9 15 1 2 CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avezzano in data 16 marzo 1999,n.88 (R.G.N.174/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 4/5/2001,la Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Viscido;
Angeloni e Filippo Biamonti;
uditi gli avv. Domenicoantonio Ministero, nella persona del udito il Pubblico Sost. Proc. Gen. Dr.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 ottobre 1996, il Pretore del lavoro di Avezzano rigettava la domanda proposta da MI AN nei confronti della s.p.a. Cartiere Burgo, di cui era dipendente con mansioni di carrelista, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento in tronco, intimatogli per essersi ingiustificatamente assentato dal lavoro il giorno 13 febbraio timbrato il cartellino di entrata nello1994, dopo avere stabilimento, con la condanna della datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e l'emanazione dei provvedimenti conseguenziali. La decisione, su gravame del AN, veniva confermata dal Tribunale locale, con sentenza del 16 marzo 1999. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha resistito la s.p.a. Cartiere Burgo con controricorso illustrato da memoria. 2 Re MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione degli artt.116 c.p.c.,2697 e 2119 c.c, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto, sulla base di meri indizi costituiti dalle dichiarazioni dei testi indicati dalla datrice di lavoro, la sussistenza nella specie di una giusta causa di licenziamento, stante la gravità della condotta ascritta al lavoratore e la entità del danno patrimoniale dallo stesso causato all'azienda con incidenza sulla fiducia. violazione e/o falsaCon il secondo motivo, denunciandosi applicazione dell'art.24 CCNL stipulato per le aziende esercenti della carta e cartone in relazione all'art. 2119 c.c., si deduce che il Tribunale, nel ritenere legittimo il recesso datoriale per essersi reso responsabile il dipendente dell'assenza dal posto di lavoro il 13 febbraio 1994, nel turno dalle ore 6 alle ore 14, non considerato che alla fattispecie era applicabile la norma ha dell'art.24 della disciplina collettiva, prevedente la irrogazione di una multa o la sospensione, e non la sanzione espulsiva. eomessa, insufficiente Con il terzo motivo, denunciandosi contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere disatteso le certificazioni mediche prodotte dalla difesa del dipendente che avevano avallato le giustificazioni del lavoratore e cioè l'essere rimasto sdraiato sul pavimento dello spogliatorio a seguito di un forte rialzo della pressione dando assiomaticamente credito agli accertamenti - 3 R sul punto del sanitario della datrice e alle dichiarazioni dei testi escussi. Ed invero il Tribunale,pur avendo smentito la valenza della documentazione prodotta dal dipendente perché generica e comunque rilasciata ad un mese di distanza dal fatto, non ha poi spiegato le ragioni per cui, nella valutazione complessiva della prova,erano da s.p.a.ritenersi prevalenti i riferimenti del medico della Cartiere Burgo, che nemmeno aveva eseguito accertamenti diretti sul lavoratore. In altro profilo il giudice d'appello, pur avendo accertato che il lavoratore assente era stato sostituito dopo quattro ore, ha affermato con motivazione illogica e contraddittoria che lo stesso aveva creato un grave disservizio nell'ambito della organizzazione aziendale. Così viziata è la motivazione dell'impugnata sentenza che, da un lato, ha affermato che le precedenti infrazioni non sarebbero venute in rilievo come fatti giustificativi del licenziamento e, dall'altro, ha fondato il giudizio sulla personalità del dipendente ex art.133 c.p. Infine altrettanto illogica e contraddittoria è la motivazione della sentenza nelle parti riguardanti la reale portata oggettiva e soggettiva della condotta,la negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, la proporzionalità della sanzione inflitta. 4 I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico e giuridico delle censure esposte, vanno rigettati perché infondati. In base alle dichiarazioni dei testi escussi e alla documentazione acquisita il Tribunale ha accertato che:il AN nel giorno citato, pur avendo timbrato il cartellino di entrata nello stabilimento, non si era presentato durante il turno di lavoro assegnatogli nel magazzino dei prodotti finiti per provvedere allo scarico del forno;
era da disattendere la dipendente sull'assenza - l'esseregiustificazione addotta dal cioè rimasto per ben otto ore colpito da vertigini dovute ad ipotensione arteriosa per avere dato esito negativo le ricerche - esperite quel giorno in sala medica e presso lo spogliatoio;
in tale profilo le generiche e tardive certificazioni mediche prodotte sulla gravità della patologia dovevano essere disattese alla luce dei modesti valori pressori rilevati nel passato dal medico di fabbrica e del comportamento del lavoratore che aveva timbrato il cartellino d'uscita in perfetto orario. Ma l'impugnata sentenza ha anche accertato che l'assenza ingiustificata dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del AN aveva creato un grave disservizio nell'ambito dell'organizzazione aziendale per l'interruzione del regolare smistamento dei bancali e, conseguentemente, dell'intero confezionati dalla linea forno ciclo produttivo sicchè, essendo venuta meno la fiducia della datrice, in presenza del comportamento del lavoratore, che aveva retribuzione non dovuta, la sanzione espulsivainteso lucrare una 5 R era pertanto adeguata e proporzionata alla gravità dell'inadempimento. Trattasi di giudizio che è stato espresso dal Tribunale nel sovrano apprezzamento delle prove e delle risultanze acquisite (vedi Cass., 7 novembre 2000,n.14472; Cass., 10 maggio 2000, n.6023) e che è incensurabile in questa sede sia perché congruamente motivato sia perché corretto da un punto di vista logico-giuridico, per avere tenuto conto della reale portata nel profilo oggettivo e soggettivo dell'illecito ascritto e della proporzionalità della sanzione inflitta alla gravità del fatto (vedi Cass.,29 novembre 1999, n.13352). D'altro canto le censure proposte sono inammissibili perché propongono per la prima volta nuovi temi di indagine (la relazione tra previsione collettiva e sanzione) e, in ogni caso, finiscono col sollecitare un riesame delle risultanze probatorie. Il ricorso va perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in lire зного oltre lire tremilioni per onorari. Roma, 4 maggio 2001 More Fateto Drunk Vi ud. Il Presidente Il Consigliere est. Vuiceuro Tressa DI BOLLO, DI IMPOSTA IL CANCELLIERE TASSA 533 Depositato in Cancelleria ESENTE DA ART. 10 . N oggi LUG. 2001 11-8-70 REGISTE GA G CANCELLIBRE A 6 B