Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2019, n. 11725
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Sentenza 10 dicembre 2019

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In tema di reati fallimentari, il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori. (Conf., altresì, Sez. 5, n. 5707 del 1986, Rv. 173156-01).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2019, n. 11725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11725
    Data del deposito : 10 dicembre 2019

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