Sentenza 10 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori. (Conf., altresì, Sez. 5, n. 5707 del 1986, Rv. 173156-01).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2019, n. 11725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11725 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2019 |
Testo completo
CORTE SUPRE ASSAZIONE DEPOSITAJA IN NCELLERIA 9 APR 2020 11725-20 REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL FUNZIONARO GUDIZIARIO QUINTA SEZIONE PENALE dott.ssa Maria Oristina D'Angelo Composta da: Presidente - EST. Sent. n. sez. 3637/2019 GERARDO SABEONE - Relatore - UP 10/12/2019 CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 13966/2019 RA OL CO IT NI CA RB CALASELICE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN VO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/11/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 13 novembre 2018, ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 31 maggio 2017 e ha mantenuto ferma condanna di NO IV per il solo reato di bancarotta semplice documentale, quale amministratore unico della s.r.l. Sarom Vini, d chiarata fallita il 27 maggio 2011. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, il qua e lamenta: a) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla mancata concessione dell'atter uarte di cui all'ultimo comma dell'articolo 219 L.Fall.; b) una violazione di egge, anche processuale e una motivazione contraddittoria in merito al trattamento sanzionatorio;
c) una violazione di legge in merito alla mancata conversione della pena cetentiva irrogata nella sanzione sostitutiva corrispondente ai sensi dell'articolo 53 L. 689/81. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da accogliere parzialmente.
2. primo motivo è, quanto al rifiuto di concedere l'attenuante di cui all'articolo 219 della Legge Fal mentare e cioè dell aver l'imputato cagionato un danno di rilevante tenuità, man festamente infondato. Il danno valutabile ai firi della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, revista dall'art. 219, terzo comma, R.d. 16 marzo 1942, n. 267, quale che sia 'ipotesi di bancarotta, fraudolenta o semplice, è que lo cagionato dal fatto rea o e non quello derivante dal passivo del fallimento. Pertanto, il danno cagicnato dai fatti di bancarotta semplice documentale può consistere nella impcss b-lità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, covero dalla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili ha determinato nella quota di attivo da ripartirsi fra i creditori. Se il danno causato dall orr ssione è di speciale tenuità o addirittura non sussiste, il giudice deve concedere l'attenuante in questione (v. per tutte Sez. 5, n. 5707 del 16/04/1986 - cep. 17/06/1986, IZZO, Rv. 17315601). 1 Nella specie, di convers:, la Corte territoriale con motivazione che sfugge al sindacato di legittimità in cuanto, da un lato, ispirata a suddetti principi di diritto e d'altra parte derivante dall esame delle concrete circostanze del fatto ha esclusc la sussistenza del danno patrimoniale di "speciale tenuità".
3. Del pari infondato è i motivo attinente il trattamento sanzionatorio. Invero, da un lato, la pena rrogaza non è illegale e pertanto non vi è alcuna violazione di legge. D'altra parte, soltanto avanti questa Corte, secondo l'incontestata ricostruzione operata nell'impugnata sentenza, risulta prodotta ed evidenziata l'ordinanza 9 novembre 2016 del Tribunale di Ravenna, quale Giudice dell'esecuzione, nella quale si evidenziano condanne dell'odierno ricorrente revocate per intervenuta depenalizzazione. L'incidenza di tale documentazione, addirittura antecedente anche al giudizio di primo grado, nel presente giudizio è, però, del tutto ininfluente in quanto la Corte territoriale, nell'irrogazione della pena, ha fatto riferimento anche ad altro precedente "per fatt analoghi a quello odierno", che, all'evidenza, non risulta ricompreso nella dianzi indicata ordinanza.
4. Quanto al terzo motivo va premesso che la L. n. 689 del 1981, art. 58, conferisce al Giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stes sa legge. In particolare, recita l'art. 58 cit. commi 1 e 2 che "il giudice, nei limiti ssati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserir ento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva cuando presume che le prescrizioni non saranno ademp ute dal condannato". La valutazione del giudice compiuta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133 c.p. e in ordine al pericolo che le prescrizioni non vengano ademp ute costituisce un "accertamento di fatto', incensurabile in sede di legittimità, ove motivato in moto non manifestamente illogico. È per tali ragioni che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di non applicare, per la sussistenza di precedenti penali, una delle sanzioni sostitutive della pena detentive breve di cui alla L. 24 dicembre 1981, n. 689, art. 53 e segg. (Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993 Rv. 194152). "L'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge 2 costituisce un accertamento d fatti, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifescamente illogico" (v. di recente Cass. Sez. II 20 febbra o 2015 n. 13920). E ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, anche tenendo conto, ai fini della sussistenza dei precederti, di quello che si è detto nel paragrafo che precede.
5. Ove, invece, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio è relativamente alla applicazione al ricorrente, posta in essere dal Giudice di prime cure e sostanzialmente confe mata dal silenzio serbato sul punto dal Giudice dell'impugnazione, delle pene accessorie fallimentari di cui all'ultimo comma di cui all'articolo 216 L. Fall. Tali pene erano la conseguenza della condanna del MO per il delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale, condanna che in appello era caduta per l'affermata assoluzione con la formula "il fatto non costituisce reato". L'accertata responsabilità dell'imputato per la sola fattispecie di cui all'articolo 217 L.Fall. avrebbe imposto, piuttosto, l'applicazione delle pene accessorie previste dall'ultimo comina di tale articolo. Non essendo consentito a questa Corte l'accertamento degli elementi di fatto per graduare la durata delle pene dianzi indicate ecco che s'impone e appare conforme a giustizia il rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per l'adempimento del caso. Il rinvio, limitato alla mera quantificazione della pena, rende inoltre definitivo l'accertamento della responsabilità del MO per il delitto di cui all'articolo 217 L.Fall. P.T.M. La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad alta Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame. Dichiara inammissibile i ricorso nel resto. Così deciso il 10 dicembre 2019 Si da atto che la ser terza è stata redatta e sottoscritta dal solo Presidente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 546 cod. proc.pen., per impedimento assoluto del Consigliere Relatore. Il Pr ем