Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Al termine per impugnare la sentenza che accerta l'obbligo del terzo, presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare, ovvero si è convertito il sequestro conservativo, non si applica la sospensione nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, perché, in relazione all'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, anche per tale procedimento sussiste l'interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso. Tale regola trova applicazione nel medesimo processo anche per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., quando la stessa abbia carattere accessorio e conseguenziale, dovendo prevalere il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due vicende processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2003, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN GI, difensore di se stesso con studio in 90141 PALERMO VIA COSTANTINO NIGRA 51 e domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA ROMA SPA, GI AN;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n. 22375/00 proposto da:
BANCA DI ROMA SPA, con sede in Roma, in persona dei Signori GI EZ e VA D'AG, addetti alla Filiale di Trapani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, difesa dall'avvocato BARTOLO BELLET, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IN GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 185/00 del Tribunale di TRAPANI, emessa il 21/02/00 e depositata l'08/04/00 (R.G. 1003/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del principale a l'assorbimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Giovanni Ingianni sottoponeva ad esecuzione tutti i crediti vantati dalla debitrice NA NO nei confronti del terzo Banca di Roma s.p.a. Quest'ultima rendeva dichiarazione negativa. Il giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo si concludeva con una sentenza che accertava l'insussistenza di crediti della NO nei confronti della Banca di Roma S.p.a. L'appello era dichiarato inammissibile dal Tribunale di Trapani, con sentenza dell'8 aprile 2000, poiché proposto oltre l'anno, in una causa alla quale non si applicava la sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. Avverso questa sentenza l'avv. Giovanni Ingianni propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La Banca di Roma S.p.a. resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale. NA NO non ha svolto difese. La Banca di Roma ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
2. Il ricorso principale è inammissibile. La sentenza impugnata è stata notificata il 27 giugno 2000, mentre il ricorso è stato notificato l'11 ottobre 2000. Il ricorso è stato dunque proposto oltre il termine di cui all'art. 325 secondo comma c.p.c, non trovando applicazione al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo il regime della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. Infatti, come già deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte,
con argomentazioni condivise dal Collegio, "al termine per impugnare la sentenza che accerta l'obbligo del terzo, presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare, ovvero si è convertito il sequestro conservativo, non si applica la sospensione nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, perché, in relazione all'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, anche per tale procedimento sussiste l'interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso" (Cass. S.U. 19 ottobre 1998, n. 10369). Gli argomenti svolti dal ricorrente in critica alla decisione delle Sezioni Unite con il primo motivo del ricorso - con il quale si censura la decisione del Tribunale che ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto oltre il termine di cui all'art. 325, secondo comma c.p.c. - non sono tali da indurre ad una nuova remissione della questione alle Sezioni Unite o ad un mutamento di indirizzo.
È opportuno, infine, precisare che nel caso di specie non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale, benché l'avv. Ingianni nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo abbia proposto anche una domanda di risarcimento dei danni nei confronti del terzo pignorato. Infatti, anche se in termini generali il giudizio di risarcimento del danno è sottoposto al regime della sospensione dei termini nel periodo feriale, non v'è dubbio che, con riferimento al giudizio nel quale si discute dell'accertamento dell'obbligo del terzo e della responsabilità del terzo ex art. 2043 c.c. per il suo illegittimo operato, debba prevalere il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà e consequenzialità che necessariamente intercorre tra l'accertamento dell'obbligo del terzo e la domanda di risarcimento del danno. Il principio è stato costantemente affermato da questa Corte con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2055; Cass. 7 maggio 1998, n. 397, ord.; Cass. 29 marzo 1995, n. 3731) e trova applicazione, come s'è detto, anche per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c, quanto la stessa, come nel caso di specie, ha carattere accessorio e consequenziale, nel senso che la responsabilità è prospettata quale conseguenza delle vicende relative all'accertamento dell'obbligo del terzo.
3. Con il ricorso incidentale la Banca di Roma S.p.a. ha eccepito L'inammissibilità del ricorso principale, perché proposto, come sopra si è detto, oltre il termine di legge.
Il ricorso incidentale è inammissibile, poiché la Banca di Roma S.p.a. non risulta essere soccombente nel giudizio d'appello e potendosi sollecitare la pronunzia (da rendersi comunque d'ufficio) di inammissibilità del ricorso con il controricorso. In conclusione sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a favore della Banca di Roma S.p.a., sono poste a carico del ricorrente avv. Ingianni, sostanzialmente soccombente. Non si fa luogo a pronunzia sulla spese relativamente alla NO, che non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 100,00 (cento) per spese e in euro 800,00 (ottocento/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003