Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2001, n. 10648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10648 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
59531 RTE SUP 0 643/ 0 1 се EPUBBLICA ITALIANA A I R IN NOME DEL POPOLO 1 LIAN 6 5 A 8 E . 9 T N 1 N U / . O 4 B I / I B Z 6 . R Oggetto 2 A L . T R L R T . A S P . I . SEZIONE TRIBUTARIA R Tributaria D A G I A E L INVIN Stard F R E R D 1 E 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I T A 1 S D N * E E S T I Dott. Mario DELLI PRISCOLI N A Presidente R.G.N. 6678/98 E S E Dott. Mario CICALA Consigliere Cron.23266 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 16/11/00 Rel. Consigliere - Dott. Simonetta SOTGIU CASSAZIONE CORTE SUPREM ha pronunciato la seguente CAMPION CIVILE SENTENZA N. 59531 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CECCHIGNOLA IMM SRL, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES 5, presso lo studio dell'avvocato BRIZZI SABINO, che la difende, 2000 giusta procura a margine;
1931 controricorrente -1- avverso la decisione n. 463/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 18/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato BRIZZI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 州 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio del Registro di Roma, in sede di riscontro della denuncia di INVIM straordinaria per 1'anno 1983 presentata dalla S.r.l. Cecchignola Immobiliare, rettificò in L.28.800.000 il valore finale dichiarato in L.10.500.000, e in L.
4.300.000 il valore iniziale (dichiarato in L.8.200.000) di un terreno sito in Roma. Le Commissioni tributarie di merito hanno confermato il valore iniziale dichiarato dalla Società, mentre per quanto attiene il valore finale, la Commissione tributaria di II grado ha accertato ritenuto congruo e documentato quello dall'Ufficio. A diversa conclusione è giunta la Commissione tributaria Centrale, adita dalla Società per sentir dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e, in subordine, la nullità dello stesso avviso, perché riferito ad area non fabbricabile, e quindi valutabile a' sensi dell'art. 52 4° c. DPR 131 del 1986. La Commissione Centrale, con decisione 18 febbraio 1997, ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che la semplice comunicazione al contribuente del criterio astratto 3 (nella specie il richiamo alla stima UTE), cui si era fatto riferimento per fissare il maggior valore, può costituire sufficiente motivazione dell'avviso, purchè in sede contenziosa "1'Amministrazione assolva all'onere di provare la sussistenza di concreti elementi che forniscano congrua giustificazione del valore accertato, in virtù di un criterio prescelto", mentre l'Ufficio non aveva mai "tentato di fornire prova al riguardo, limitandosi sempre a richiamare la stima UTE e nient'altro". Il Ministero delle Finanze chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo. 侧 La Cecchignola Immobiliare s.r.l. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, che la1'Amministrazione finanziaria sostiene sentenza impugnata ha violato gli artt. 48 e 49 del DPR 634 del 1972 ed è carente di motivazione, perché il rinvio operato dall'Amministrazione alla stima UTE costituiva più che congrua giustificazione del maggior valore accertato, trattandosi di valutazione della natura indici di edificatoria di un'area con 4 fabbricabilità molto elevati, il che comportava, in controdeduzioni della Società,assenza di pieno assolvimento dell'onere probatorio. Prima di passare all'esame del ricorso, occorre dare atto dell'eccezione sollevata in memoria dalla resistente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto proposto il 4 aprile 1998 (e quindi oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.) avversO sentenza della Commissione Centrale, notificata in data 17 settembre 1997 all'Ufficio del Registro di Roma. L'eccezione non ha pregio. Infatti a' sensi dell'art. 75 1° c. del D.L.vo 546 del 1992, per le controversie pendenti avanti Commissione Tributaria Centrale, alla dataalla dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie (1° aprile 1996), come quella in esame, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla precedente disciplina del contenzioso tributario (DPR 636 del 1972). Non sono dunque in tal caso invocabili gli artt. 10 e 11 del D.L.vo 546/92, che attribuiscono la qualità di parte dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali agli Uffici del Ministero delle Finanze, che hanno emesso gli atti 5 impugnati. Pertanto, poiché non sono presenti nel DPR 636/72 disposizioni derogative dei principi generali sulla identificazione della controparte del contribuente, la notificazione della decisione della Commissione centrale, se effettuata nei confronti dell'Ufficio finanziario, anziché nei confronti dell'Amministrazione Centrale delle Finanze presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, non è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione, in forza delle comuni regole poste dall'art. 326 c.p.c. in relazione agli artt. 170 e 285 c.p.c., e della Ал normativa sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (Cass. 948/96; 1228/99). Il proposto ricorso è dunque ammissibile, seppure limitatamente alla censura relativa alla violazione degli artt. 48 e 49 del DPR 634 del 1972. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è infatti denunciabile il vizio di omessa motivazione nei confronti di una decisione, quale quella impugnata, emessa a' sensi dell'art. 111 cost., e quindi suscettibile di critica sotto tale aspetto, soltanto per manifesta assenza о 6 incongruenza del ragionamento logico giuridico seguito (Sez. Un. 12150/92), ciò che nella specie non è dato riscontrare. Se sotto il profilo della violazione di legge il ricorso ammissibile, esso è tuttavia infondato. La Commissione Centrale ha infatti adeguatamente valutato l'accertamento compiuto, ritenendone insufficiente non la motivazione, ma la prova (non fornita dall'Ufficio) della sussistenza di concreti elementi atti a fornire una "congrua giustificazione del maggior valore accertato in virtù del criterio prescelto". La decisione impugnata non ha violato gli artt. 48 e 49 che in tema di INVIM sanciscono la necessità della enunciazione del criterio astratto di determinazione del maggior valore accertato, (e ciò anche quando l'Ufficio abbia fatto ricorso a criteri diversi da quelli espressamente menzionati dalla legge, quali la stima UTE) perché la delimitazione di tali criteri è richiesta al fine di delimitare le ragioni dell'Ufficio nella eventuale successiva fase contenziosa, e altresì consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa al fine indicato (Cass. 8173/95; 7 10824/96). La Commissione Centrale ha infatti correttamente ritenuto che, anche se i detti criteri sono stati rispettati, permane in sede contenziosa l'onere dell'Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi "del "quantum" accertato (S.U. 8/93), a fronte, come nella specie, di specifiche controdeduzioni della resistente, in di una compiuta procedura merito all'assenza di attualizzazione della natura amministrativa edificatoria dell'area valutata, certificata come agricola dal competente Ispettorato. giudici tributari, che hanno compiuto, svolgendo un corretto ragionamento in proposito, valutazione di merito in ordine agli elementi una meramente descrittivi contenuti nella stima UTE, fatti propri, come unico supporto della validità dell'accertamento, dall'ufficio del registro, non hanno dunque violato, ritenendo la insufficienza di tali elementi sul piano probatorio, le norme di legge che presidiano al riscontro delle modalità accertative utilizzate dagli Uffici finanziari. Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado di giudizio. 8
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 16 novembre 2000 He Relatore thel IL CANCELLIERE C1 LD AS Compensa le spese. He resistu te Helli col. DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 AGO. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 QUE LD AS E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 5 4 R A / . I T 6 N S 2 R I . A G R B . E T P . . R U L D L B A L I A E D . R D B T I E A S A T T I N N E 1 R E S 3 E S I 1 E T A . A N M 9