Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
Le emissioni nell'atmosfera derivanti da attività di manutenzione e riparazione di imbarcazioni vanno sottoposte alla disciplina di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, atteso che per attività industriale deve ritenersi qualsiasi attività imprenditoriale che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2003, n. 21987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21987 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 12/03/2003
1. Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 509
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 31635/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ON, nata a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 1.3.2002 dal tribunale monocratico di Civitavecchia.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Ceraci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Giuseppe Antonio Caruso, che ha insistito nel ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 1.3.2002 il giudice monocratico del tribunale di Civitavecchia ha condannato ON NI alla pena di euro 206,58 di ammenda, avendola ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 12 e 25 DPR 203/1988, perché - quale rappresentante legale della s.r.l. NT NI - aveva esercitato attività di manutenzione imbarcazioni senza aver presentato all'autorità regionale domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (accertato in Civitavecchia il 25.1.1999).
2 - La NI ha presentato ricorso per cassazione, deducendo due motivi a sostegno.
Col primo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Sostiene che l'attività di manutenzione delle imbarcazioni non rientra nella categoria di attività industriale, che è il presupposto per l'applicabilità del DPR 203/1988. Il che è confermato anche dall'analisi - mancante nella sentenza impugnata - dei regolamenti attuativi emanati con DPCM 21.7.1989 e con DPR 25.7.2001. Col secondo motivo la ricorrente lamenta mancanza o manifesta illogicità di motivazione in ordine ai presupposti di applicabilità della norma penale, e cioè la produzione di beni e servizi di tipo industriale, il superamento dei limiti di immissione nell'atmosfera fissati dal secondo comma dell'art. 3 DPR 203/1988, il decorso del termine assegnato nella diffida emessa dall'autorità competente in data 2.10.1998 perché la ditta provvedesse alla integrazione della domanda.
3 - Giova premettere che la società NT NI aveva presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 DPR 203/1988 per continuare a esercitare i suoi impianti di riparazione e manutenzione di imbarcazioni, ma che non aveva poi provveduto a integrare la documentazione allegata così come richiesto dall'autorità amministrativa competente. Si consideri che il termine per presentare la suddetta domanda, obbligatoriamente corredata da una relazione tecnica contenente i dati e i progetti necessari, scadeva il 1.7.1989 e poi è stato prorogato di trenta giorni.
Orbene, nonostante che la documentazione integrativa fosse stata richiesta dalla provincia di Roma il 2.10.1998, alla data dell'accertamento (2.5.1.1999) e poi anche alla data del dibattimento (1.3.2002) la società non aveva ancora provveduto a presentare la documentazione.
Ne deriva la sussistenza del contestato reato di cui al primo comma dell'art. 25 D.P.R. 203/1988, il quale punisce chiunque, esercitando un impianto esistente al momento di entrata in vigore della legge, non presenta alle autorità competenti nei termini e con le modalità prescritte dal citato art. 12 la domanda di autorizzazione.
4 - Contro questa conclusione non hanno pregio le censure sviluppate dal ricorrente.
Che la manutenzione di imbarcazioni non rientri nella categoria dell'industria è anzitutto smentito in linea di fatto dal comportamento della stessa imputata, la quale, nella sua qualità di rappresentante legale della società NT NI, ha presentato la domanda di autorizzazione sia pure incompleta e intempestiva, con ciò reputandosi destinataria delle norme che il DPR 203/1988 pone a tutela della salute e dell'ambiente contro l'inquinamento atmosferico. In secondo luogo la tesi difensiva è infondata in linea di diritto, atteso che ai sensi dell'art. 2195 n.1 c.c. industriale deve ritenersi qualsiasi attività
imprenditoriale che ha per oggetto la produzione di beni o servizi. E non può dubitarsi che la manutenzione e riparazione di imbarcazioni configuri la prestazione di un servizio. Infine la tesi è irrilevante, giacché per giurisprudenza costante, con il DPR 203/1988 il legislatore non ha inteso limitare la tutela della salubrità dell'aria e il controllo delle emissioni atmosferiche solo in rapporto agli impianti definibili come industriali ai sensi dell'art. 2195 c.c., ma ha incluso nella disciplina anche gli impianti non industriali che pure possano avere uguale o maggiore potere inquinante, attesa la portata generale dell'art. 1 del citato decreto, che prevede la sottoposizione alla disciplina in esso contenuta di tutti gli impianti che possono dar luogo a emissione nell'atmosfera (Cass. Sez. 3^, n. 27366 del 23.5.2001, Feletto, rv. 219986; Cass. Sez. 3^ n. 13534 del 7.10.1999, Cipriani, rv. 214987; Cass. Sez. 3^ n. 10245 del 2.6.1995, Antelmi, rv. 202772).
5 - Neppure la considerazione degli atti di indirizzo e coordinamento alle regioni, emanati con D.P.C.M. 21.7.1989 e D.P.R. 25.7.1991, può modificare la conclusione della sentenza impugnata.
Vero è che, prima i paragrafi 25 e 26 del D.P.C.M. cit. e poi l'art. 2 e l'allegato 1 del D.P.R. 25.7.1991, prevedono e definiscono attività di inquinamento poco significativo sottratte all'obbligo della autorizzazione. Ma la manutenzione delle imbarcazioni non è compresa in alcuna delle ventinove attività elencate nell'allegato 1. Se invece l'attività concretamente esercitata dai NT NI rientrasse sostanzialmente in una di queste attività era una questione di fatto che doveva essere sollevata davanti al giudice di merito;
ma non può essere dedotta in questa sede neppure sotto le spoglie di una questione di diritto.
6 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003