Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, la condizione di irreperibilità del patrocinato alla quale l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto - indipendente dalla pronunzia processuale di irreperibilità - che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.
Commentario • 1
- 1. ammessa la liquidazione d'ufficio dell’onorarioRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 13 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2007, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
AUR
M. 4153 /08
53 Sentenza N. 1651 Udienza in Camera di Consiglio
Registro Generale N. 46466/05 del 17.10.2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio
IV SEZIONE PENALE dal Sig Deb per diritti 155 1 28/01/2008 Composta dai Sigg.: IL CANCELLIERE
1) Dott. Mariano BATTISTI Presidente;
2) Dott. Lionello MARINI
- Consigliere;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MARZANO Consigliere rel.; 3) Dott. Francesco UFFICIO COPIE PENALI
Richiesto copia studio
4) Dott. Vincenzo ROMIS -Consigliere; dal Sig ITALIA 0661
5) Dott. Renato BRICCHETTI-Consigliere; per diritti €1.55
⠀ 28/01/2008 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE
SENTENZA
sul ricorso proposto da Galli Antonio Maria;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 27.10.2005. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Richieste copia studio
Lette le richieste del P.M. in persona del Sostituto Procuratore dal SSOLE 24ore per diritti € 4,55 Generale, dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
28/01/2008 Osserva: IL CANCELLIERE
Svolgimento del procedimento
1. Il 27 ottobre 2005 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione proposta dall'avv. Antonio Maria
Galli, difensore di ufficio di ON MI e NI AB, avverso
2. Avverso tale provvedimento ha proposto personalmente ricorso l'avv. Galli, denunziando "erronea applicazione di una norma giuridica o... manifesta illogicità della motivazione”. Deduce che il giudice avrebbe dovuto ritenere "la totale equiparabilità, quoad effectum, tra la irreperibilità formalmente dichiarata ai sensi dell'art. 159 c.p.p. e la irreperibilità non dichiarata ma presunta ex lege ex art. 161 c.p.p."; rileva che "la sentenza dibattimentale, così come gli atti successivi alla stessa, sono stati notificati al sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4°..." e "ciò sta a significare che al domicilio eletto gli imputati erano sconosciuti e come tali irreperibili, trattandosi, fra l'altro, di stranieri senza fissa dimora e nei confronti dei quali era stato emesso provvedimento di espulsione".
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato.
Invero, l'art. 116 D.P.R. n. 115/2002, riguardante la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio, stabilisce il principio generale che essi sono ammessi e liquidati quando "il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero di crediti professionali”. Il successivo art. 117 stabilisce, poi, che l'onorario e le spese
2
Ромс spettanti al difensore di indagato, imputato o condannato irreperibile "sono liquidati... nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82": in tale ultimo caso, quindi, non è più necessaria la propedeutica attività per il recupero dei crediti professionali. Val' art. 117 non specifica la significazione del termine “irreperibile"; in particolare non si richiamano espressamente gli artt. 159 e. 160 c.p.p., sicché, in sostanza, non si chiarisce se “irreperibile" è solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità. Epperò la ratio sottesa al combinato disposto di tali norme appare evidente: il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale. Ma se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile, è, appunto, “irreperibile”, non può esigersi che
( il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso,
vanno poste a carico dell'erario, che "ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile”. Appare allora logico ( ritenere che tale condizione di “irreperibilità" afferisca, in effetti, ad una situazione sostanziale, di fatto, che, rendendo irrintracciabile il debitore, ( impedisca di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale. A tale conclusione induce anche la considerazione che la irreperibilità deve sussistere al momento in cui il creditore è in grado di azionare la sua pretesa adempitoria, e se a quel momento il procedimento l penale si è già concluso, e non si faccia questione alcuna in sede di esecuzione, non è dato al giudice emettere più alcun decreto ex art. 160 (
c.p.p., rimanendo nondimeno che lo stato di irreperibilità sostanziale (
3 fom impedisce radicalmente al difensore ogni attività procedurale per l'adempimento della obbligazione creditoria;
la diversa tesi comporterebbe la conclusione, gravemente indiziata di illegittimità costituzionale, che se l'indagato, imputato o condannato non sia stato formalmente dichiarato irreperibile nel procedimento penale, e tale si sia reso dopo la conclusione dello stesso, nessun compenso spetterebbe al difensore pur non essendo questi in grado di esperire alcuna procedura adempitoria e recuperatoria nei confronti di quel soggetto.
Nella specie, non si tratta, quindi, di apprezzare la diversità (sulla quale si è soffermato il provvedimento impugnato) tra gli istituti di cui agli artt. 159 e 161.4 c.p.p., ma, invece di accertare se il debitore fosse sostanzialmente irrintracciabile, anche in mancanza di un formale decreto ex art. 160 c.p.p.p., sicché non era esigibile da parte del difensore istante alcuna previa procedura intesa al recupero del credito professionale, tenuto conto anche della sostanziale equiparazione quoad effectum tra la irreperibilità formalmente dichiarata ex art. 159 c.p.p. e quella presunta ex lege ai sensi dell'art. 161.4 c.p.p. (Cass., Sez. I, n. 32284/2003): nella sentenza prodotta in atti i due imputati, cittadini romeni, vengono indicati come “elettivamente domiciliat(i) in Brugherio (MI) in fraz. San Damiano via Adda 50", non si contesta che gli atti siano stati poi notificati ex art. 161.4 c.p.p, gravatoriamente si assume che nei loro confronti "era stato emesso provvedimento di espulsione".
4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Bergamo.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del
Tribunale di Bergamo.
Roma, 17 ottobre 2007. Consigliere estensore таже но прагн
каченоBattisti Il Presidente аго
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 2 8 GEN. 2008
IL COLLABORAYONE DI CANCELLERIA
Maria Angelitti
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 fmc 4 fme