Sentenza 23 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9994 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOMI99 9 4 01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 787/99 PRESTIPINO Consigliere Cron. 22538 Dott. Giovanni Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/05/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: OL EN, IMPELLIZZERI FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell'avvocato PERONE MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BAROZZI SERGIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
STRAORDINARIA, in MANDELLI SPA IN AMMINISTRAZIONE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, 2001 presso 10 studio dell'avvocato VESCI GERARDO, 2523 rappresentata e difesa dall'avvocato DE BELLIS MARCO, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 97/98 del Tribunale di PIACENZA, depositata il 18/03/98 R.G.N. 1688/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato PERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per estinzione per rinuncia per l'IMPELLIZZERI e rigetto del ricorso per l'altro ricorrente. -2- 1 787/99 Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo n. 200/1995 del 19.4.1995 il PR di Piacenza in funzione di giudice del lavoro intimava alla società LI s.p.a. in amministrazione straordinaria il pagamento in favore di NZ CO della somma di lire 97.166.484 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, a seguito di licenziamento intimato al predetto dirigente in data 28.6.1994. Con altro decreto ingiuntivo, n. 234/95 del 16.5.1995, il medesimo PR intimava alla società il pagamento della somma di lire 102.790.000 in favore di PP IM, per lo stesso titolo. Le opposizioni proposte dalla società venivano respinte dal Igen PR con sentenze n. 379 e n. 380 del 10.7/ 9.9.1996. Le due sentenze venivano tempestivamente impugnate dalla società e il Tribunale di Piacenza, riunite le cause, con sentenza n. 97 del 18.3.1998, dichiarava la improcedibilità delle domande azionate in via monitoria dai due dirigenti licenziati. richiamando laA sostegno della decisone il Tribunale, giurisprudenza di questa Corte, rilevava che i crediti vantati lavoratore nei confronti di imprenditore assoggettato ad dal amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 95 del 1979, ancorchè crediti di massa e prededucibili, devono essere fatti valere nelle forme previste per l'ammissione allo stato passivo secondo della liquidazione coattale norme amministrativa, con conseguente competenza del Tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza. 2 Avverso questa sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso sostenuto da un unico motivo. La società ha per cassazione resistito con controricorso. Motivi della decisione Osserva preliminarmente il Collegio che in data 25 maggio 2001 IM PP ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale per cassazione, sottoscritto per adesione dai difensori della LI s.p.a., ancorchè sprovvisti di mandato speciale. Sentite le conclusioni del P.G. e visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., deve pertanto dichiararsi estinto il giudizio promosso dal IM PP contro la SOC. LI con ricorso notificato il 29 dicembre 1998. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti Обрат le spese del giudizio di cassazione. Con l'unico motivo di ricorso NZ CO, denunciando violazione di legge, sostiene che, quando una società sia stata posta in amministrazione straordinaria e siano fatti valere nei confronti di quest'ultima crediti maturati durante la procedura, le relative controversie sono di competenza non già del giudice fallimentare, bensì del giudice ordinariament.e competente, trattandosi di debiti c.d. di massa originati dalla amministrazione del fallimento. Va preliminarmente rilevato che alla presente controversia continua ad applicarsi la normativa del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95, in forza della norma transitoria di cui all'art 106 del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, che ha regolato ex novo l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in quanto lo stato di insolvenza dell'attuale 3 società intimata è stato giudizialmente accertato prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 1999. Ciò premesso va ricordato che nel vigore della abrogata normativa, con riguardo ai c.d. debiti di massa, contratti straordinaria per la gestione dall'amministrazione formati due orientamenti dell'impresa, si erano giurisprudenziali, peraltro richiamati dalle parti nei loro scritti difensivi. Secondo un primo orientamento le controversie promosse dal creditore per l'accertamento e il soddisfacimento di debiti di massa, ivi compresi i crediti di lavoro, sono sottratte alle regole della procedura devolute allaconcorsuale e restano cognizione del giudice ordinario. A sostegno di tale tesi si osserva che nella procedura di amministrazione straordinaria (alla quale è applicabile la disciplina dettata dal r.d. 16 marzo 1942 n. 267 per la liquidazione coatta amministrativa) l'art. 24 legge fall., il quale applicazione non trova al Tribunale che ha dichiarato il fallimento la attribuisce competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano...eccettuate le azioni reali immobiliari"; che nella procedura di liquidazione coatta amministrativa (e quindi anche in quella di amministrazione straordinaria), il riconoscimento e l'ammissione dei crediti al passivo sono regolati da principi totalmente diversi da quelli della procedura fallimentare, e precisamente dagli artt. 207 e segg. legge fall.; che i.l procedimento di verifica dei crediti, anche di quelli di lavoro, si svolge davanti al commissario, la cui attività, di amministrativa, è sottratta ad ogni ingerenza enatura giurisdizionale fino alla data di deposito dello controllo 4 stato passivo, per cui solo dopo tale adempimento è consentito ai creditorie proporre opposizione allo stato passivo avanti al Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza. Secondo la giurisprudenza in esame, pertanto, nella procedura di amministrazione straordinaria, le regole del concorso ed relativi procedimenti debbono ritenersi integralmente applicabili a tutti i crediti "concorsuali", mentre non sono invece soggetti al concorso i crediti (anche di lavoro) insorti corso della procedura, nei confronti dell'organo nel dell'amministrazione straordinaria, su cui gravano dal lato passivo le obbligazioni correlative;
questi ultimi crediti, se contestati dal commissario, sono assistititi dalle normali garanzie giurisdizionali e devono essere fatti valere nella contenziosa ordinaria secondo le ordinarie regole di sede competenza, mediante domanda di accertamento del diritto del creditore e di condanna del debitore all'adempimento dell'obbligazione, salva poi rimanendo l'applicazione della disciplina del riparto ai fini del concreto soddisfacimento del credito (in questo senso cfr. Cass. 6513 del 1983, Cass. I. 2034 del 1993, Cass. n. 2724 del 1994, Cass. n.2362 del 1997, Cass. n. 5368 del 1998). Secondo un diverso orientamento, di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, nell'amministrazione straordinaria l'accertamento della sussistenza dei debiti di massa, ossia dei crediti inerenti alla gestione commissariale, che pure godono del trattamento di prededuzione a norma dell'art. 111 legge fall., deve formare oggetto del rito dello stato passivo, che siobbligatorio dell'accertamento svolge dinanzi ad un organo amministrativo, con la conseguenza che, finchè tale vaglio non sia stato compiuto, la domanda di 5 accertamento dei crediti è improponibile. Le ragioni addotte a sostegno di questo indirizzo possono così riassumersi: a) la regola generale posta dall'art. 201 legge fall. è che nel corso della amministrativa ( e quindiliquidazione coatta dell'amministrazione straordinaria) l'accertamento dei crediti deve essere effettuato secondo le norme del capo V della legge, cioè mediante domanda di ammissione al passivo, e ciò anche se della si tratti di crediti di massa, giacchè l'ampiezza formulazione del primo comma dell'art. 52 (ogni credito...deve essere accertato secondo le norme stabilite nel capo V...) non consente di escludere dalla regola generale i crediti sorti dopo l'inizio della procedura;
b) l'art. 201 legge fall. richiama sia l'art. 51, che sancisce il divieto di azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento, senza alcuna distinzione tra creditori concorsuali e creditori di massa, sia l'art. 52, che regola il concorsO formale;
c) non rileva in senso contrario la normale impossibilità per il creditore di massa di rispettare i termini fissati dagli artt. 207 e 208, potendo il creditore avvalersi della ammissione tardiva;
d) non è decisivo il mancato richiamo all'art. 24 legge fall., posto che l'art. 6 della legge n. 95 del 1979 (secondo cui "ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare è competente il Tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza......") esplica con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria una funzione equivalente e omologa a quella dell'art. 24 cit., al fine di ottenere la concentrazione in un unico foro di tutte le cause che possono sorgere dalla procedura di amministrazione straordinaria;
e) la l'esigenza dellasoluzione che tende a soddisfare concentrazione dell'accertamento di tutti i crediti, attraverso 6 una comune fase amministrativa e l'eventuale successivo sviluppo giurisdizionale davanti al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza, si armonizza con la regola dell'art. 11 legge fall., secondo la quale la fase satisfattiva è comune a tutti i crediti, concorsuali e di massa, con la particolarità che a quelli di massa, che hanno titolo Well'amministrazione della assegnato il primo posto nell'ordine cliprocedura, è somme ricavate dalla liquidazione distribuzione delle concentrazione, nella sede unica ed dell'attivo;B f) la esclusiva della esecuzione concorsuale, anche delle azioni di coloro che vantano crediti dipendenti dallo svolgimento della procedura, non risponde soltanto ad esigenze di economia e di speditezza processuale, ma pure alla necessità di sottoporre ad Дай un controllo giurisdizionale unitario l'esistenza, l'entità e la collocazione di tali crediti (in questo senso cfr. tra le tante Cass. n. 2912 del 1996, Cass. n. 7704 del 1998, Cass. Il. 12851 del 1998, Cass. n. 553 del 2001). Secondo l'orientamento in esame, pertanto, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi dell'amministrazione straordinaria, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una temporanea improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande relative a crediti (concorsuali о di massa), per differimento dell'esercizio del potere giudiziale;
dopo la formazione dello stato passivo, ogni domanda giudiziale nei confronti straordinaria deve essere proposta al dell'amministrazione Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza. Quindi, con riguardo ai debiti contratti dal commissario durante _a procedura di amministrazione straordinaria (ivi compresi i 7 debiti derivanti da contratti di lavoro), i corrispondenti crediti di massa, benchè prededucibili, restano sottoposti alla della _a regola procedura esecutiva concorsuale, con conseguenza che resta precluso al creditore l'esercizio di azioni esecutive individuali sul patrimonio dell'impresa. A questo secondo orientamento giurisprudenziale il Collegio intende prestare piena adesione, condividendo le motivate argomentazioni che lo sorreggono, e non essendo state prospettate argomentazioni nuove che possano indurre ad una riconsiderazione del problema. Vi è da aggiungere che tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nel d.lgs. 8 luglio 1999 n,270, che modellando la procedura di amministrazione Dest straordinaria sulla legge fallimentare, ne ha accentuato 1 carattere concorsuale, vietando l'inizio di azioni esecutive individuali (art. 48), disponendo il soddisfacimento an prededuzione dei crediti di massa (art. 20) e devolvendo alla cognizione del Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza "tutte le azioni che ne derivano, fatta eccezione per le azioni reali imobiliari" (art. 13). Il Tribunale di Piacenza, nel dichiarare la improcedibilità della domanda, perchè azionata dal CO in via monitoria, anziché mediante insinuazione al passivo della procedura concorsuale, si è correttamente attenuto all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e la sua decisione si sottrae a tutte le censure mosse dal ricorrente. Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 0 8 0
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto per rinunzia il giudizio promosso da PP IM e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione;
rigetta il ricorso proposto da NZ CO e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 28 maggio 2001 Il Cons. estensore Il Presidente ww радкой Одржив Юрпіло h IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 LUG. 2001 oggi, IL CANOELVERE I D , A O S S L 0 L 1 A O T 3 . , C 2 T 5 A R S A . ' L N 4