Sentenza 5 febbraio 2002
Massime • 1
Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego con retrodatazione della nomina ai fini giuridici ma non a quelli economici, la controversia instaurata contro l'amministrazione avente ad oggetto la richiesta dell'impiegato di un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, del resto costituito con efficacia retroattiva, restando quindi esclusa la possibilità di configurare un diritto patrimoniale consequenziale. (Fattispecie attinente ad una fase del rapporto di impiego anteriore alla data del 30 giugno 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2002, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FI EN, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DIEGO ALLETTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2143/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 05/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Agrigento EN ER, premesso di aver partecipato ad un concorso magistrale indetto nel 1982 e di essere stata collocata utilmente in graduatoria ai fini della possibilità di concorrere alle disponibilità residue nel biennio successivo, esponeva che con ordinanza dell'8 febbraio 1984 il Ministero della Pubblica Istruzione aveva disposto, nell'ambito delle operazioni di trasferimento del personale docente di ruolo, il riassorbimento dei posti di dotazione organica aggiuntiva eccedenti. A seguito di annullamento del provvedimento da parte del giudice amministrativo, la ricorrente era stata immessa nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari con decreto del Provveditore agli Studi di Agrigento del 13 maggio 1991, che aveva però limitato la decorrenza economica dell'assunzione dal 1 settembre 1991, stabilendo per la sola decorrenza giuridica la data del 10 settembre 1984. La ricorrente chiedeva la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno subito, ragguagliato all'ammontare delle retribuzioni spettanti nell'ipotesi di tempestiva immissione in ruolo.
Il Pretore accoglieva la domanda;
in grado di appello il Tribunale di Palermo in riforma della decisione, con sentenza del 5 dicembre 1998 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, affermando che la controversia era devoluta alla cognizione del giudice amministrativo.
Avverso tale sentenza EN ER propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero della Pubblica Istruzione resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunciano i vizi di violazione dell'art. 360 n.l cod.proc.civ. in relazione all'art. 7 comma 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nonché dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. per motivazione insufficiente. Si sostiene che la pretesa azionata riguarda il diritto soggettivo perfetto della ricorrente alla nomina in ruolo, corrispondente ad un atto dovuto da parte dell'Amministrazione, e che la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto detta pretesa attiene ad una situazione soggettiva esterna ed antecedente alla costituzione del rapporto di pubblico impiego e solo indirettamente ad essa collegata.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360 n. 1 cod.proc.civ. in relazione all'art. 2043 cod.civ., sostenendosi che ad analoga conclusione, nel senso dell'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, si perviene considerando l'oggetto della domanda, relativo al risarcimento di un danno cagionato dal comportamento illecito dell'Amministrazione, che era tenuta a dare immediata e puntuale esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondate. Va qui riaffermato il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego con retrodatazione della nomina a fini giuridici ma non a quelli economici, la controversia instaurata contro detta amministrazione che abbia ad oggetto la richiesta dell'impiegato di un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione servizio appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva, dato che la causa petendi si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, del resto costituito con efficacia retroattiva, con conseguente esclusione della possibilità di configurare un diritto patrimoniale conseguenziale: v. Cass. Sez.Un. 10 maggio 1996 n. 4396, 17 dicembre 1998 n. 12621; cfr. anche Cass. Sez.Un. 25 novembre 1993 n. 11649, 11 luglio 2000 n. 471). Questo orientamento è stato recentemente ribadito in identica fattispecie (Cass. Sez.Un. 7 marzo 2001 n. 92);
anche qui va rilevato che alla dichiarazione del difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario non può ostare lo jus superveniens rappresentato dall'art. 68 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, come novellato dall'art. 29 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, posto che il giudizio attiene ad una fase del rapporto di pubblico impiego anteriore alla data del 30 giugno 1998.
La sentenza impugnata risulta dunque conforme al richiamato principio di diritto. Il ricorso deve essere respinto, e va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002