Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio, con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della pubblica amministrazione ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la pretesa risarcitoria si collega necessariamente al rapporto di pubblico impiego, che risulta già esistente - perché costituito con efficacia retroattiva - nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica, con la conseguenza che la relativa domanda è devoluta, in virtù di tale collegamento, alla cognizione del giudice cui spetta la giurisdizione del rapporto, essendo irrilevante, a tali fini, che la stessa domanda consegua ad un inadempimento della p.a. in relazione ad un obbligo scaturente dalla legge (principio affermato in relazione a controversia riguardante una fase del rapporto anteriore al 30 giugno 1998, termine di persistenza della giurisdizione amministrativa, ex art. 68 D.Lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 D.Lgs. n. 80 del 1998).
Commentario • 1
- 1. Mobbing: l’azione di risarcimento danni ha natura contrattualeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 maggio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2001, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UR EP, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. CAPUANA 10, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO GRACEFFA, rappresentata e difesa dall'avvocato DIEGO ALLETTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1988/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 09/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato GUIDI, per l'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Agrigento, depositato il 26 ottobre 1995, la sig.ra SE RG, premesso di aver partecipato al concorso magistrale indetto dal Provveditore agli studi di Agrigento il 30 settembre 1982, venendo utilmente collocata nella graduatoria di merito, con possibilità di concorrere alle disponibilità residue nel biennio successivo, ai sensi della legge n. 270 del 1982, esponeva che la sua legittima aspettativa di assunzione era stata lesa dal Ministero della pubblica istruzione, il quale, con ordinanza dell'8 febbraio 1984, aveva disposto, nell'ambito delle operazioni di trasferimento del personale docente di ruolo, il riassorbimento dei posti eccedenti di dotazione organica aggiuntiva.
Aggiungeva che il TAR del Lazio, con sentenza depositata il 30 aprile 1987, confermata dal Consiglio di Stato, aveva disposto l'annullamento del suddetto provvedimento ministeriale e che, di conseguenza, essa era stata finalmente immessa nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari, con decreto del Provveditore agli studi in data 13 maggio 1991, il quale aveva, tuttavia, limitato la decorrenza economica dell'assunzione dal 1^ settembre 1991, stabilendo per la sola decorrenza giuridica la data del 10 settembre 1984.
La ricorrente, assumendo di avere subito un pregiudizio patrimoniale a cagione di tale limitazione, chiedeva la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, da liquidarsi in misura pari alle retribuzioni che le sarebbero spettate in ipotesi di assunzione, anche agli effetti economici, fin dal 1984. Costituitosi in giudizio il Ministero della pubblica istruzione, che resisteva alle pretese avversarie, il Pretore accoglieva la domanda.
Il successivo appello del Ministero, cui resisteva la parte privata, veniva accolto dal Tribunale di Palermo il quale, con sentenza depositata in cancelleria il 9 settembre 1998, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in base al rilievo che le pretese dell'appellata derivavano da situazioni giuridiche soggettive riferibili ad un rapporto di pubblico impiego, costituito con effetti retroattivi, ancorché solo sul piano giuridico, e che, comunque, esse non potevano considerarsi come diritti patrimoniali consequenziali alla precedente pronuncia del giudice amministrativo avente ad oggetto l'annullamento dell'atto allora impugnato, con riaffermazione della potestà dell'Amministrazione di valutare ex novo ed in concreto la posizione dei singoli insegnanti interessati alla vicenda caducatoria.
La parte privata ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza. Resiste l'Amministrazione con controricorso. Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso si fonda su rilievo che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non si estende fino a ricomprendere le controversie aventi ad oggetto, come la presente, pretese risarcitorie nascenti dall'accertata illegittimità del ritardo con quale l'Amministrazione ha provveduto alla piena attivazione, anche a fini economici, del rapporto d'impiego, e, quindi, dalla lesione di un diritto soggettivo all'assunzione, che necessariamente precede la costituzione del rapporto stesso. Il secondo motivo aggiunge la considerazione che, nella specie, le suddette pretese si riconducono all'art. 2043 cod. civ., in quanto attesa l'esistenza di quel diritto, il ritardo del l'Amministrazione nel correlativo adempimento configura un comportamento, quanto meno, colposo, fonte di danno ingiusto.
I due motivi, da esaminare insieme per ragione di connessione, sottopongono alla Corte la questione se, nel caso di ritardata assunzione in servizio, dovuta ad un comportamento della pubblica amministrazione dichiarato definitivamente illegittimo con sentenza passata in giudicato, la controversia instaurata contro la stessa amministrazione dall'impiegato assunto in servizio con effetto retroattivo ai fini solo giudici e non anche economici, ed avente ad oggetto la pretesa di una somma equivalente alle retribuzioni non percepite, appartenga alla giurisdizione ordinaria oppure alla giurisdizione amministrativa;
e, in questo secondo caso, se alla giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego ovvero alla giurisdizione generale sugli interessi legittimi. Si tratta di questione sulla quale la Corte, superando iniziali incertezze (v. la sent. 12 aprile 1991, n. 3896) si è già ripetutamente espressa, approdando all'ormai stabile principio (ribadito, da ultimo, con sentenza 21 dicembre 2000, n. 134) secondo il quale, in relazione ad un rapporto di pubblico impiego, è configurabile una responsabilità extracontrattuale dell'ente datore di lavoro, e conseguentemente la giurisdizione ordinaria, solo per comportamenti collegati al rapporto di lavoro da un nesso di mera occasionalità ed integranti una violazione dei doveri che la pubblica amministrazione ha nei confronti della generalità dei cittadini in virtù della clausola generale del nemineni laedere. Quando, invece, un lavoratore abbia ottenuto, a seguito di giudizio svoltosi davanti al giudice amministrativo, la nomina a pubblico impiegato quale vincitore di un concorso, con effetti retroattivi, sia pure solo ai fini giuridici, un tale nesso di mera occasionalità deve escludersi - e conseguentemente deve affermarsi la giurisdizione amministrativa esclusiva - con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni inerenti al mancato percepimento della retribuzione prima dell'effettiva immissione in servizio. Nel medesimo senso le Sezioni unite si erano, in precedenza, pronunciate con sentenza 17 dicembre 1998, n. 12621, secondo la quale, nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata contro detta amministrazione ed avente ad oggetto la richiesta di un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva, dato che la causa petendi si collega necessariamente al rapporto di pubblico impiego, il quale risulta, appunto già esistente, perché costituito con efficacia retroattiva, nel periodo con riferimento al quale si lamenta la perdita del diritto alle retribuzioni suddette, ancorché dedotte come parametro per la quantificazione del danno asseritamente subito a cagione della imposta limitazione di siffatta retroattività ai soli effetti giuridici dell'assunzione, senza estensione a quelli economici. Stante l'efficacia suddetta, opera, dunque. il principio per cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di impiego pubblico, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale ogni qualvolta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo necessario nel rapporto di lavoro, nel senso che questo, considerato nella sua costituzione, svolgimento od estinzione, funzioni da momento genetico, diretto ed immediato, dei diritti che sarebbero stati disconosciuti o comunque lesi in pregiudizio del dipendente: invero, ove per questi si configurino posizioni di diritto soggettivo perfetto (correlative a posizioni d'obbligo della P.A.), sorte direttamente dalla legge o da regolamenti e costituenti altrettante articolazioni di un rapporto di lavoro che si possa considerare de jure pendente, quale che sia il comportamento dell'amministrazione datrice di lavoro assunto come lesivo delle medesime, esso rileva sempre sotto il profilo dell'inadempimento e, quindi, della responsabilità contrattuale e, correlativamente, le domande del dipendente medesimo, ancorché proposte sotto il profilo risarcitorio, sono, nella sostanza, dirette a conseguire quell'utilità economica che l'esatto adempimento della controparte avrebbe assicurato, secondo la regola del rapporto (Cass., sez. un., 25 novembre 1993, n. 11649; Id., 14 febbraio 1994, n. 1438; Id., 22 marzo 1994, n. 2667; Id., 26 maggio 1994, n. 5123; Id., 16 novembre 1994, n. 9683; Id., 26 gennaio 1995, n. 899; Id., 8 febbraio 1995, n. 1444; Id., 27 ottobre 1995, n. 11171; Id., 4 novembre 1996, n. 9523;
Id., 10 novembre 1997, n. 11071).
Sulla base di identici rilievi, vale a dire in considerazione del fatto che la causa petendi si collega pur sempre, e non occasionalmente, al pubblico impiego e che ciò esclude la configurabilità di un diritto patrimoniale conseguenziale, ha affermato la giurisdizione amministrativa esclusiva in analoga fattispecie, anche Cass. sez. un. 10 maggio 1996, n. 4396. Nè una consimile prospettiva è estranea Cass. sez. un. 26 maggio 1994 n. 5123, secondo la quale, nel caso in cui un'insegnante, assunta in servizio in qualità di supplente con decorrenza da una certa data agli effetti giuridici e da una successiva data agli effetti economici, agisca nei confronti del direttore didattico e del Ministero della P.I., facendo valere la responsabilità civile del primo ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione al mancato conferimento dell'incarico di supplenza spettantele secondo l'ordine di graduatoria, e chiedendo alla P.A., a titolo di risarcimento, la retribuzione - con rivalutazione ed interessi - non percepita per il periodo compreso fra le due date anzidette, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario solo in ordine alla prima domanda, perché relativa a lite che verte fra privati;
mentre è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa alla domanda proposta contro il Ministero, atteso che, qualora si controverta - in materia di pubblico impiego - sull'inadempimento della P.A. relativamente ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o regolamenti, la causa deve essere devoluta alla cognizione del giudice al quale spetta la giurisdizione del rapporto, a nulla rilevando, ai fini della giurisdizione, la circostanza che, sul presupposto dell'inadempimento, sia stata proposta domanda di esatto adempimento ovvero si pretenda il risarcimento del danno.
Non sono, invece, pertinenti al caso di specie ne' Cass. 24 febbraio 1984 n. 1297, 21 giugno 1984 n. 3655 e 15 ottobre 1987 n. 7630, 10 maggio 1993 n. 5338 (in materia di assunzione obbligatoria di invalidi da parte di enti pubblici economici) ne' Cass. 6 luglio 1992 n. 8211, 6 maggio 1994 n. 4835, 4 gennaio 1995 n. 92 (in tema di domanda di risarcimento dei danni derivanti da illegittimo espletamento di un concorso), le quali, nell'affermare l'estraneità al rapporto di pubblico impiego delle pretese (esprimano esse un diritto soggettivo oppure un interesse legittimo) attinenti ad un periodo anteriore alla sua costituzione, si sono tutte riferite a situazioni nelle quali quest'ultima o non era avvenuta affatto o, se avvenuta con ritardo, non si era accompagnata ad alcuna previsione di retroattività degli effetti dell'assunzione.
In considerazione di tutto ciò, il ricorso deve essere rigettato, dichiarandosi, per l'effetto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che vi osti l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 d.lgs. n. 80 del 1998,
attenendo il giudizio ad una fase del rapporto di pubblico impiego anteriore alla data del 30 giugno 1998, indicata come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblicò impiego al giudice ordinario (Cass. S.U. 26 agosto 1998 n. 8451 e successive conformi) e senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, indicata dall'art. 45, comma 17, dello stesso d.lgs. n. 80 del 1998, non quale limite alla persistenza (relativamente alle questioni caratterizzate dagli esposti requisiti temporali) della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale;
e comunque ogni questione al riguardo attiene ai limiti interni della giurisdizione. In relazione alle peculiarità della questione controversa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001