Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2001, n. 139
CASS
Sentenza 27 marzo 2001

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Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio, con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della pubblica amministrazione ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la pretesa risarcitoria si collega necessariamente al rapporto di pubblico impiego, che risulta già esistente - perché costituito con efficacia retroattiva - nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica, con la conseguenza che la relativa domanda è devoluta, in virtù di tale collegamento, alla cognizione del giudice cui spetta la giurisdizione del rapporto, essendo irrilevante, a tali fini, che la stessa domanda consegua ad un inadempimento della p.a. in relazione ad un obbligo scaturente dalla legge (principio affermato in relazione a controversia riguardante una fase del rapporto anteriore al 30 giugno 1998, termine di persistenza della giurisdizione amministrativa, ex art. 68 D.Lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 D.Lgs. n. 80 del 1998).

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  • 1Mobbing: l’azione di risarcimento danni ha natura contrattualeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 maggio 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2001, n. 139
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 139
Data del deposito : 27 marzo 2001

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