Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2006, n. 40438
CASS
Sentenza 28 settembre 2006

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Nel caso di condanna per il solo reato di cui all'art. 349 cod. pen., violazione di sigilli, apposti ad un manufatto realizzato in assenza del permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso, il giudice non può concedere la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera eseguita, atteso che la costruzione abusiva non può essere considerata quale conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare in relazione al reato di cui al citato art. 349, e che inoltre l'ordine di demolizione è tipizzato normativamente dall'art. 31, comma nono, d.P.R. n. 380 del 2001 per ipotesi di reato diverse da quella in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2006, n. 40438
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40438
    Data del deposito : 28 settembre 2006

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