Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
Nel caso di condanna per il solo reato di cui all'art. 349 cod. pen., violazione di sigilli, apposti ad un manufatto realizzato in assenza del permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso, il giudice non può concedere la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera eseguita, atteso che la costruzione abusiva non può essere considerata quale conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare in relazione al reato di cui al citato art. 349, e che inoltre l'ordine di demolizione è tipizzato normativamente dall'art. 31, comma nono, d.P.R. n. 380 del 2001 per ipotesi di reato diverse da quella in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2006, n. 40438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40438 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 07/11/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 1874
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 26825/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON CA;
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 10.12.2004;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Izzo Gioacchino, che conclude per l'annullamento limitatamente all'art. 599 c.p.. È presente l'avv. Manzo Tommaso del foro di Roma in difesa della Parte Civile che deposita conclusioni e nota spese e chiede la conferma della sentenza impugnata.
IN FATTO
Il Giudice di Pace di Roma condannò - il 3.5.2004 - ON CA quale responsabile dei delitti di ingiuria e di minaccia in danno di LE LU. Propose appello la Parte Civile e ricorso l'impugnata, gravami riuniti ex art. 580 c.p.p., avanti il Tribunale di Roma che, in data 10.12.2004, riformò la condanna circa le statuizioni civili.
Ricorre personalmente la NO lamentando l'omessa motivazione del giudice circa il preteso errore nella valutazione della ricorrenza dell'art. 599 c.p., inteso non già quale diminuente, bensì quale scriminante della penale responsabilità. IN DIRITTO
Il ricorso è infondato: il Collegio osservando che, comunque, il preteso ed inesistente vizio motivo riguarderebbe la sola fattispecie della ingiuria e non già per punibilità del delitto di minaccia, esclude incongruenza e carenza giustificativa in seno alla decisione impugnata. Infatti, il Tribunale di Roma ha espressamente escluso, nella motivazione (che integra la prima decisione) la ricorrenza dell'art. 599 c.p., comma 2, alludendo, alla portata esimente della disposizione, essendo mancata prova della immediatezza della provocazione, elemento decisivo che differenzia questa speciale scriminante dalla provocazione disciplinata, quale attenuante, dall'art. 62 c.p., n.
2. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari difensivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2006