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Sentenza 31 ottobre 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/10/2023, n. 43833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43833 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RN IA nato a [...] il [...] VI IZ nato a [...] il [...] VI OM nato a [...] il [...] VI AN nato a [...] il [...] VI IS nato a [...] il [...] VI AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere UC ER;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il PG chiede di dichiarare inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 43833 Anno 2023 Presidente: RAMACCI UC Relatore: ER UC Data Udienza: 12/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 14 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli, adita da RI PE, UR VI, OM VI, AN VI, LU VI e SA VI, per la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione con riduzione in pristino e sgombero dell'immobile emesso in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 ottobre 2009, irrevocabile il 30 settembre 2011, in accoglimento dell'eccezione del Procuratore Generale, ha dichiarato nella motivazione l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione rilevando che il Comune di Somma Vesuviana era già divenuto proprietario dell'immobile ex art. 31, comma 3, d.P.R. n.380 del 2001 e, in applicazione della giurisprudenza richiamata nell'ordinanza, ha ritenuto la carenza di interesse degli istanti. La Corte territoriale ha analizzato anche nel merito l'istanza ritenendola infondata e nel dispositivo dell'ordinanza ha concluso per il rigetto dell'istanza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli interessati. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione con riferimento alla declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse. L'interesse deriverebbe dalla rivendicazione dei diritti fondamentali alla tutela della vita privata, familiare e del domicilio dei ricorrenti, anche in relazione alla giurisprudenza della Corte Edu sull'art.8 della Convenzione. La motivazione sarebbe anche contraddittoria perché richiama le massime della giurisprudenza della Corte Edu dimostrando, così, la sussistenza dell'interesse ad impugnare;
inoltre, il dispositivo dell'ordinanza è di rigetto. La motivazione, fondata sul tempo decorso, violerebbe la giurisprudenza della Corte Edu e non analizzerebbe le questioni dedotte con la memoria difensiva depositata il 8 marzo 2023. Il tempo decorso dai fatti e dalla irrevocabilità della sentenza costituirebbe un elemento favorevole ai ricorrenti secondo la giurisprudenza della Corte Edu. L'insanabilità dell'abuso sarebbe un elemento neutro. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza del 14 aprile 2023 con la quale si rigettò la richiesta di acquisizione di documenti con conseguente nullità degli atti successivi per la mancata acquisizione di una prova decisiva costituita dalla delibera del consiglio comunale di Somma Vesuviana del nuovo Puc, che prevederebbe che la zona in cui insiste l'immobile sia oggi edificabile. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di dover decidere 2 in base allo stato di fatto esistente al momento della sentenza divenuta irrevocabile. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'assenza della motivazione sulle condizioni di vita e di salute dei ricorrenti e sul perché la tutela di tali beni sia recessiva rispetto alla demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Per quanto la Corte di appello abbia anche analizzato nel merito l'incidente di esecuzione - tanto che nel dispositivo la formula è quella del rigetto dell'incidente di esecuzione - la dichiarazione di inammissibilità di tale istanza, operata nella prima parte della motivazione dell'ordinanza impugnata, è stata correttamente dichiarata dalla Corte territoriale ed incide sull'ammissibilità del ricorso per cassazione. 1.2. I ricorrenti non contestano che l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione sia stato acquisito al patrimonio del Comune di Somma Vesuviana;
l'acquisizione dell'immobile, oggetto della condanna definitiva, al patrimonio del comune di Somma Vesuviana risulta, per altro, dagli atti allegati alla memoria del Procuratore generale nell'incidente di esecuzione. Il provvedimento di acquisizione risale al 5 maggio 2015. 1.3. I ricorrenti non si sono confrontati con la ratio della declaratoria di inammissibilità che si fonda sull'orientamento della giurisprudenza, che deve essere ribadito, secondo cui in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090 - 01, ribadito di recente da Sez. 3, n. 32976 del 06/07/2023, Accardo, non massimata). Come affermato nelle citate sentenze, si ha incompatibilità tra l'acquisizione gratuita e l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna soltanto se con delibera consiliare l'ente locale stabilisce, ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, di non demolire l'opera acquisita (il comma 5 recita: «L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con 3 deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.»); cfr. in tal senso Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232174 - 01. Si veda anche Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, ZO, Rv. 265495 - 01, che ha affermato che l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l'ente locale stabilisca, con propria delibera, l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato. In motivazione la sentenza ZO ha rilevato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232172) e che ha carattere reale, ricadendo direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione. Ne consegue che ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Nell'incidente di esecuzione, pertanto, ove si accerti che sia avvenuta l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune ed il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, l'unica possibilità per il condannato è chiedere la revoca dell'ordine di demolizione dell'autorità giudiziaria al fine di procedere spontaneamente alla demolizione. Ogni altra richiesta è pertanto priva di interesse (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133). 1.4. In punto di fatto, i ricorrenti occupano abusivamente l'immobile del Comune di Somma Vesuviana da almeno 8 anni, ed il comune si è attivato in un tempo ragionevole rispetto al passaggio in giudicato della sentenza. 4 Essendo stato correttamente dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione è di conseguenza inammissibile anche il proposto ricorso per cassazione. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2023.
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il PG chiede di dichiarare inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 43833 Anno 2023 Presidente: RAMACCI UC Relatore: ER UC Data Udienza: 12/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 14 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli, adita da RI PE, UR VI, OM VI, AN VI, LU VI e SA VI, per la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione con riduzione in pristino e sgombero dell'immobile emesso in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 ottobre 2009, irrevocabile il 30 settembre 2011, in accoglimento dell'eccezione del Procuratore Generale, ha dichiarato nella motivazione l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione rilevando che il Comune di Somma Vesuviana era già divenuto proprietario dell'immobile ex art. 31, comma 3, d.P.R. n.380 del 2001 e, in applicazione della giurisprudenza richiamata nell'ordinanza, ha ritenuto la carenza di interesse degli istanti. La Corte territoriale ha analizzato anche nel merito l'istanza ritenendola infondata e nel dispositivo dell'ordinanza ha concluso per il rigetto dell'istanza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli interessati. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione con riferimento alla declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse. L'interesse deriverebbe dalla rivendicazione dei diritti fondamentali alla tutela della vita privata, familiare e del domicilio dei ricorrenti, anche in relazione alla giurisprudenza della Corte Edu sull'art.8 della Convenzione. La motivazione sarebbe anche contraddittoria perché richiama le massime della giurisprudenza della Corte Edu dimostrando, così, la sussistenza dell'interesse ad impugnare;
inoltre, il dispositivo dell'ordinanza è di rigetto. La motivazione, fondata sul tempo decorso, violerebbe la giurisprudenza della Corte Edu e non analizzerebbe le questioni dedotte con la memoria difensiva depositata il 8 marzo 2023. Il tempo decorso dai fatti e dalla irrevocabilità della sentenza costituirebbe un elemento favorevole ai ricorrenti secondo la giurisprudenza della Corte Edu. L'insanabilità dell'abuso sarebbe un elemento neutro. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza del 14 aprile 2023 con la quale si rigettò la richiesta di acquisizione di documenti con conseguente nullità degli atti successivi per la mancata acquisizione di una prova decisiva costituita dalla delibera del consiglio comunale di Somma Vesuviana del nuovo Puc, che prevederebbe che la zona in cui insiste l'immobile sia oggi edificabile. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di dover decidere 2 in base allo stato di fatto esistente al momento della sentenza divenuta irrevocabile. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'assenza della motivazione sulle condizioni di vita e di salute dei ricorrenti e sul perché la tutela di tali beni sia recessiva rispetto alla demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Per quanto la Corte di appello abbia anche analizzato nel merito l'incidente di esecuzione - tanto che nel dispositivo la formula è quella del rigetto dell'incidente di esecuzione - la dichiarazione di inammissibilità di tale istanza, operata nella prima parte della motivazione dell'ordinanza impugnata, è stata correttamente dichiarata dalla Corte territoriale ed incide sull'ammissibilità del ricorso per cassazione. 1.2. I ricorrenti non contestano che l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione sia stato acquisito al patrimonio del Comune di Somma Vesuviana;
l'acquisizione dell'immobile, oggetto della condanna definitiva, al patrimonio del comune di Somma Vesuviana risulta, per altro, dagli atti allegati alla memoria del Procuratore generale nell'incidente di esecuzione. Il provvedimento di acquisizione risale al 5 maggio 2015. 1.3. I ricorrenti non si sono confrontati con la ratio della declaratoria di inammissibilità che si fonda sull'orientamento della giurisprudenza, che deve essere ribadito, secondo cui in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090 - 01, ribadito di recente da Sez. 3, n. 32976 del 06/07/2023, Accardo, non massimata). Come affermato nelle citate sentenze, si ha incompatibilità tra l'acquisizione gratuita e l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna soltanto se con delibera consiliare l'ente locale stabilisce, ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, di non demolire l'opera acquisita (il comma 5 recita: «L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con 3 deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.»); cfr. in tal senso Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232174 - 01. Si veda anche Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, ZO, Rv. 265495 - 01, che ha affermato che l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l'ente locale stabilisca, con propria delibera, l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato. In motivazione la sentenza ZO ha rilevato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232172) e che ha carattere reale, ricadendo direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione. Ne consegue che ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Nell'incidente di esecuzione, pertanto, ove si accerti che sia avvenuta l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune ed il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, l'unica possibilità per il condannato è chiedere la revoca dell'ordine di demolizione dell'autorità giudiziaria al fine di procedere spontaneamente alla demolizione. Ogni altra richiesta è pertanto priva di interesse (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133). 1.4. In punto di fatto, i ricorrenti occupano abusivamente l'immobile del Comune di Somma Vesuviana da almeno 8 anni, ed il comune si è attivato in un tempo ragionevole rispetto al passaggio in giudicato della sentenza. 4 Essendo stato correttamente dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione è di conseguenza inammissibile anche il proposto ricorso per cassazione. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2023.