Sentenza 14 novembre 2003
Massime • 1
Alla stregua delle modifiche introdotte dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002 n. 279 al testo dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, in base alle quali il provvedimento ministeriale di sospensione delle regole del trattamento è prorogabile alla sola condizione che non risulti venuta meno la già riconosciuta capacità del condannato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, il tribunale di sorveglianza, investito di reclamo avverso il provvedimento di proroga, in tanto può censurare l'eventuale difetto di motivazione in ordine all'attuale pericolosità del soggetto in quanto l' originario provvedimento impositivo del trattamento differenziato non sia stato a suo tempo oggetto di reclamo e la relativa decisione di merito non sia passata in giudicato, così dando luogo ad una preclusione sul punto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 47668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47668 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FULGENZI RENATO PRESIDENTE
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI CONSIGLIERE
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE "
3. Dott. URBAN GIANCARLO "
4. Dott. DUBOLINO PIETRO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
nei confronti di:
ZZ OM, N. IL 15/11/1960;
avverso ORDINANZA del 27/05/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. TO Gialanella, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 27 maggio 2003 il Tribunale di Sorveglianza di Roma accoglieva il reclamo proposto da ZZ OM avverso il provvedimento ministeriale del 28 dicembre 2002 di applicazione nei suoi confronti del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ordinamento penitenziario e disponeva l'annullamento dello stesso. Il Tribunale di Sorveglianza rilevava che il ZZ , condannato dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria all'ergastolo per omicidio e ad anni 18 di reclusione per gli artt. 73, 74 D.P.R. 309/90 e 416 bis c.p., contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza ministeriale, risultava non già uno dei vertici della associazione di stampo mafioso "Piromalli-OL" di cui alla condanna, ma un semplice affiliato, pur essendo legato da vincoli di parentela con i capi del clan (il ZZ è genero di LB TO e cognato del OL); in tal senso il provvedimento impugnato sarebbe viziato da travisamento del fatto.
In secondo luogo il Tribunale di Sorveglianza rilevava che il provvedimento ministeriale aveva fatto riferimento, al punto e), alla pericolosità del ZZ , desumibile dal fatto che egli si sarebbe reso responsabile di altri reati di particolare gravità: la indicazione sarebbe riferita all'omicidio IS, per il quale è stata dichiarata la responsabilità del ZZ . Tale omicidio, osserva il Tribunale di Sorveglianza, risulta estraneo alla cosca mafiosa, essendo stato deciso per impedire il matrimonio tra la vittima - il IS - e la sorella del ZZ , in quanto l'uomo sarebbe stato omosessuale.
Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato sarebbe privo di adeguata motivazione in relazione all'aspetto della pericolosità attuale del detenuto, non essendo stata fornita alcuna prova del perdurare del vincolo associativo.
Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Roma rilevando la erronea applicazione della legge 23 dicembre 2002 n. 279 e la manifesta illogicità della motivazione: infatti in caso di proroga del trattamento penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis o.p., la nuova disciplina legislativa escluderebbe la possibilità della proroga "soltanto nella ipotesi di sussistenza di elementi positivi di prova circa il venir meno dei collegamenti con le associazioni criminali"; non sarebbe quindi ammissibile la proroga soltanto in presenza degli elementi positivi di prova sopra indicati;
rileva infine che la posizione del ZZ sarebbe di indubbio rilievo in virtù dei rapporti di parentela con i vertici. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il difensore del ZZ ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. Osserva la Corte che con la introduzione della novella legislativa del 2002 è stata innovata la disciplina riguardante la proroga del trattamento differenziato di cui all'art. 41 bis, nel senso che, mentre con il vecchio regime era necessario procedere anche per il rinnovo del provvedimento del Ministro all'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti previsti per l'applicazione del regime differenziato, con l'attuale disciplina tale accertamento è presunto, in assenza della prova positiva che sia venuta meno la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con le organizzazioni criminali alle quali era associato. Di conseguenza, nel procedere alla emissione del provvedimento di proroga, il Ministro dovrà ora verificare la sussistenza delle condizioni che giustificarono la prima imposizione del trattamento differenziato, nonché l'assenza della prova positiva sopra indicata, che è presupposto della proroga: in tale senso l'art. 41 bis, comma 2 ter chiarisce non soltanto che tale verifica deve essere costantemente operata dal Ministro della giustizia, il quale deve provvedere alla conseguente revoca del trattamento differenziato anche d'ufficio e anche prima della scadenza del termine del provvedimento;
ma prevede pure il reclamo dell'interessato e del suo difensore avverso il diniego della revoca o della inerzia del Ministro.
In tale contesto, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha esaminato il merito del provvedimento, cioè la sussistenza della posizione di preminenza rivestita dal ZZ nell'ambito della associazione di stampo mafioso e la attualità della sua pericolosità sociale, senza porsi il problema della sindacabilità di tali aspetti in sede di proroga del provvedimento, alla luce delle innovazioni legislative sopra ricordate. Il provvedimento impugnato omette di verificare se il provvedimento originario, impositivo del trattamento differenziato fosse stato oggetto di reclamo da parte dell'interessato e se la eventuale decisione sullo stesso fosse passata in giudicato: il che avrebbe dato luogo a una preclusione del nuovo esame del merito sul ruolo ricoperto dal ZZ nella associazione e sulla sua attuale pericolosità.
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata in relazione ai rilievi sopra evidenziati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 DICEMBRE 2003.