Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 47668
CASS
Sentenza 14 novembre 2003

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Alla stregua delle modifiche introdotte dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002 n. 279 al testo dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, in base alle quali il provvedimento ministeriale di sospensione delle regole del trattamento è prorogabile alla sola condizione che non risulti venuta meno la già riconosciuta capacità del condannato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, il tribunale di sorveglianza, investito di reclamo avverso il provvedimento di proroga, in tanto può censurare l'eventuale difetto di motivazione in ordine all'attuale pericolosità del soggetto in quanto l' originario provvedimento impositivo del trattamento differenziato non sia stato a suo tempo oggetto di reclamo e la relativa decisione di merito non sia passata in giudicato, così dando luogo ad una preclusione sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 47668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47668
    Data del deposito : 14 novembre 2003

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