Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8049 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP M8 049/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 20439/00 Consigliere Cron. 22158 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rep. 1038 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 26/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENT ENZA per diritti € sul ricorso proposto da: IL LL TI LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO BRANCACCIO 63, presso l'avvocato GIUSEPPE SPADA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO ALBERTO 077 1.1500 CANCELLER ZAINA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI CESENATICO, PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI'; intimati - avverso la sentenza n. 114/91 del Tribunale di FORLI', 2002 depositata il 19/09/91; 490 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 26/02/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su richiesta del P.M. il Tribunale di Forlì con sentenza del 19.9.1991 pronunciata in Camera di Consiglio rettificava in "NA AN" l'atto di nascita della medesima laddove risultava scritto per errore materiale "NA AN-Palero", ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesenatico la trascrizione della sentenza nei suoi registri e la sua annotazione а margine dell'atto rettificato. Avverso tale sentenza, premesso che ne era venuta a conoscenza solo recentemente, NA AN propone ricorso per cassazione con atto notificato in data 11.10.2000 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ed al Comune di Cesenatico, deducendo due motivi di Censura. MOTIVI DELLA DECISIONE deve essere dichiarataPregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso. Sulla richiesta di rettificazione dell'atto di nascita il Tribunale ha provveduto in camera di consiglio con sentenza, come prevede l'art. 68 dell'Ordinamento Giudiziario dello Stato Civile approvato con R.D.L.
9.7.1939 n.1238. 3 Pertanto, avendo la legge richiesto per tale pronuncia la veste formale di sentenza e mancando un'espressa previsione che la dichiari immediatamente ricorribile in cassazione, il mezzo di gravame esercitabile avversO la pronuncia del Tribunale non può che essere quello ordinario dell'appello e non già, come è avvenuto invece nel caso in esame, il ricorso per cassazione. assorbita ogni Risulta in tal modo sia sul rispetto dei termini considerazione l'impugnazione che in ordine al previsti per contenuto dei motivi dedotti con il ricorso. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi costutite le controparti cui 109T 129,11 il ricorso era stato notificato. 456T 10,33
P.Q.M.
TOT 139,44 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 26.2.2002 Il Consigliere est. мда вилото Толиноми Il Presidente DEPOSITATA IN CANCEL... J. Lavie 1.1 Oggi 4