Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10250 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
by O L L O B E D N ZIO A 1 0 2 50/03 R Reg. Gen. 306/09 T IS 30 1.2003 E I G E IC R L D A 9 D IU 3 E E T G N 6 E E 4 S . T.N E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R IS CRON. 22879 A ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TO VELLA Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 29306/00 proposto Oggetto: Appalto vizi da risarcimento danni. AP TR, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via Tiburtina n. 654, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Stendardo che lo difende come da procura a margine del ri- corso. RICORRENTE
contro
GENOVESE ANTONIO. INTIMATO 777/03 1 per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Na- poli n. 10474/01 del 22.02.2001 / 28.02.2001. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consi- glio del 30.01.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen.le Dott. TO Martone che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il ri- getto del ricorso. Considerato in fatto 1. Il giudice di pace di OL (con sentenza n. 10474/01), in accoglimento della domanda proposta (con atto di citazione 12.11.1993) da TO ES nei confronti di AL RI, titolare dell'omonima ditta, condannava quest'ultimo al pagamento della somma di £. 1.000.000, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento danni per l'esecuzione di alcuni lavori non eseguiti a regola d'arte, come accertato dal c.t.u.. 2. Avverso tale sentenza il AL ha proposto ricorso per cassazione. Il ES non si è costituito. Considerato in diritto Alfak 1. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza per non aver considerato che la porta in contestazione non era “blindata“, bensi "corazzata", per cui i difetti (mancanza di "parastrappi" e il fuori piombo, nonché la mancanza di elementi protettivi) 2 andavano apprezzati e valutati in relazione a tale tipo di porta. Aggiunge il ricorrente che l'impugnata sentenza avrebbe anche commesso errore di calcolo, e inoltre non avrebbe fatto alcun riferimento alla riconvenzionale in ordine ai lavori non pagati.
2. Premesso che la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità è ricorribile per cassazione solo per violazione di norme costituzionali, comunitarie o processuali, ovvero per vizio della motivazione, quando questa sia assolutamente mancante o apparente ovvero illogica, va osservato che il ri- corso non merita accoglimento perché l'insieme delle doglianze su elencate, sia pure sotto la veste di un labile e poco convin- cente vizio motivazionale, impinge diffusamente ed intensa- mente nel merito della controversia e tenta di accreditare una suggestiva e personale ricostruzione dei fatti, contrastante con quella adottata dal giudice di pace, previo esame e valutazione degli elementi di causa, adducendo, quale difetto di motiva- zione, una differente valutazione degli stessi elementi esami- nati dal giudice di pace e proponendo una diversa interpreta- zione sulla base di ipotetiche considerazioni desumibili dagli stessi fatti. Si tratta, pertanto, di censura di puro merito, che Affek nel suo complesso investe l'accertamento del fatto in ordine alla natura ed entità dei lavori espletati: accertamento che - in -quanto correttamente eseguito dal giudice di merito è insu- scettibile di sindacato in sede di legittimità.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l'intimato Anto- nio ES non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 30 gennaio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Belfaile S aterd IL CANCELLIERE C Dott.ssa Donatella D'Anne CANCELLED 27 GIU 2003 DEPOSITATO IN IL CANCELLIERE CI Proma 4