Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5147
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130 n. 4 cod. civ.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art.1131 comma primo cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art.1136 stesso codice. Ove si tratti, invece, di azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini, la legittimazione dell'amministratore trova il suo fondamento soltanto nel mandato a lui conferito da ciascuno dei partecipanti alla comunione, e non anche nel predetto meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale - ad eccezione della (in tal caso equivalente) ipotesi di unanime deliberazione di tutti i condomini -, atteso che il potere di estendere il dominio spettante ai singoli condomini in forza degli atti di acquisto delle singole proprietà (come nel caso di specie, relativo a domanda di rivendica proposta dall'amministratore per usucapione di un'area finitima al fabbricato) è del tutto estraneo al meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale e può essere conferito, pertanto, solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascuno dei condomini interessati.

Commentari4

  • 1L’amministratore può proporre una domanda di rivendica per usucapione di un'area adiacente al fabbricato solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascuno…
    Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2020

  • 2L’usucapione delle parti comuni in condominio: chi partecipa al giudizio
    Accoti Paolo · https://www.diritto.it/ · 20 ottobre 2016

    Prima di entrare nel merito della questione occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi del novellato art. 1117 c.c., “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso …

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  • 3L'usucapione delle parti comuni in condominio: chi partecipa al giudizio
    Paolo Accoti · https://www.studiocataldi.it/ · 17 ottobre 2016

    Avv. Paolo Accoti - Prima di entrare nel merito della questione occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi del novellato art. 1117 c.c., "sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la …

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  • 4La Suprema Corte torna sulla questione dei limiti al potere rappresentativo dell’amministratore di condominio e sulla natura dei c.d diritti autodeterminati
    Patti Giovanni · https://www.diritto.it/ · 21 gennaio 2015

    Sommario: 1. Premessa. – 2. Una succinta disamina delle vicende processuali. – 3. Le questioni rilevanti emerse nel corso del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. – 3.1. I poteri rappresentativi dell'amministratore di condominio. – 3.2. Diritti autodeterminati e richieste petitorie. 1. Premessa. La questione proposta all'attenzione della Seconda Sezione della Corte di Cassazione origina dall'incorporazione, arbitraria ed illegittima, da parte di un condomino di un'area comune, sulla quale riteneva di vantare un diritto di uso esclusivo. 2. Una succinta disamina delle vicende processuali. Il Condominio citava in giudizio la proprietaria della porzione del quinto piano (con annessa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5147
Data del deposito : 3 aprile 2003

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