Sentenza 29 maggio 1998
Massime • 1
La proibizione dell'uso di additivi chimici, di cui all'art. 5, lett g) della legge 30 aprile 1962 n. 283, tende ad inibire le condotte con le quali vengono aggiunte alle sostanze alimentari altre sostanze che alimentari non sono. Non essendo l'alcol etilico un additivo chimico, il suo impiego per la preparazione di alimenti e bevande non è preveduto come reato dall'art. 5 citato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/1998, n. 10181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10181 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 29 maggio 1998
2. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
3. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere N. 1966
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 46961/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GA CO, nato a [...] il [...], e da GA GI, nato a [...] il 1^ giugno 1933;
avverso la sentenza emessa il 16 ottobre 1997 dalla corte d'appello di Milano;
udita nella pubblica udienza del 29 maggio 1998 la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Frangini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato;
uditi i difensori avv.ti Andrea Corte e Francesco Vassalli. Svolgimento del processo
Il pretore di Milano, con sentenza dell'8 gennaio 1997, dichiarò GA CO e GA GI colpevoli del reato di cui agli artt. 5, lett. G), della legge 30 aprile 1962, n. 283, e 3 del d. m. 31 marzo 1965 e successive modifiche, perché, quali responsabili del laboratorio di confezionamento del panettone GA, utilizzavano nella fase di confezionamento una soluzione ad elevatissima concentrazione di alcol etilico immettendola nell'involucro previa nebulizzazione, in funzione antimicrobica ed antimuffa per una più lunga conservazione del prodotto, assorbito e trattenuto dal prodotto stesso, senza indicarne nell'etichetta la presenza e l'impiego, non consentiti dalla normativa sugli additivi, e dovendo escludersi che l'azione alcolica avesse funzione di supporto tecnologico per l'aroma impiegato. Li condannò quindi alla pena di dieci giorni di arresto e di lire cinque milioni di ammenda ciascuno, con la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.
Osservò il pretore che l'uso del predetto additivo con funzione antimicrobica, non era consentito nei prodotti da forno dal d.m. 27 febbraio 1996, n. 209. Escluse che l'alcol fosse utilizzato come diluente e solvente degli aromi vanillina ed arancia, contenuti nel liquido spruzzato sui panettoni, per la elevatissima gradazione alcolica di tale liquido, che impediva di considerarne l'uso conforme alla buona tecnica industriale, secondo quanto richiesto dall'art. 3 del d. l. n. 107/1992. Concluse quindi che gli imputati usavano l'alcol in funzione di antimuffa e ne mascheravano l'odore con degli aromi, comunque utili ed appropriati.
La corte d'appello di Milano, con sentenza del 16 ottobre 1997, concesse a GI GA il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Osservò tra l'altro la Corte:
che nel caso in esame l'alcol era usato a scopo non nutritivo, dal momento che era spruzzato sulla superficie dei panettoni per una migliore conservazione o comunque per veicolare gli aromi;
che quindi esso poteva farsi rientrare negli additivi chimici ai sensi del d.m. 31 marzo 1965, in vigore all'epoca dei fatti;
che la stessa qualificazione doveva darsi applicando i criteri di cui al d.m. 27 febbraio 1996, n. 209, poiché l'alcol non era un ingrediente tipico del panettone;
che l'uso dell'alcol quale conservante sui prodotti da forno è autorizzato dal d.m. 4 marzo 1985 solo per il pane a cassetta, con determinate modalità e con l'obbligo di menzione sulla etichetta;
che nella specie l'alcol aveva oggettivo impiego di conservante e non quello di supporto tecnologico per veicolare ed esaltare gli aromi.
I sigg. GA propongono ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 5, lett. G, della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'art. 3 del d.m. 31 marzo 1965. Osservano che all'epoca dei fatti non era più in vigore, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, il testo originario del d.m. 31 marzo 1965, giacché questo era già stato modificato dall'art. 2,
primo comma, del d.m. 6 novembre 1992, n. 525, che detta una definizione degli additivi alimentari identica a quella datane poi dall'art. 1 del d.m. 27 febbraio 1996, n. 209. Erroneamente poi la corte ha desunto la natura di additivo dell'alcol etilico dal d.m. 4 marzo 1985, il quale invece non regolamenta un additivo, ma solo un trattamento speciale degli alimenti. Rilevano poi che la definizione della disposizione citata, la quale esclude dalla nozione di additivo le sostanze normalmente non consumate come alimento o non utilizzate come ingredienti tipici degli alimenti, contiene evidentemente un riferimento di carattere generale.
b) carenza di motivazione in ordine al d. lgs. 25 gennaio 1992, n. 107. Osservano che nella specie era pacifico che non si trattava di alcol puro, ma di alcol etilico aromatizzato utilizzato secondo modalità che rientravano nella buona tecnica industriale ed il cui impiego era quindi autorizzato in base all'art. 1 del d. lgs. 25 gennaio 1992, n. 209. La sentenza impugnata ha omesso di prendere in considerazione sia il parere del ministero della sanità sulla questione sia il d. lgs. 25 gennaio 1992, n. 107, limitandosi a motivare su argomenti di contorno ed irrilevanti ed omettendo invece di affrontare la questione principale.
In data 21 maggio 1998, i ricorrenti hanno depositato una memoria integrativa con cui sviluppano ulteriormente le argomentazioni e considerazioni già svolte con il ricorso. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Gli imputati sono accusati di avere utilizzato, nel confezionamento di panettoni, alcol etilico, ossia un additivo chimico in funzione antimicrobica, per una più lunga conservazione del prodotto, non consentito dalla normativa vigente in materia di additivi. Il reato contestato agli imputati è quello di cui all'art. 5, lett. G), della legge 30 aprile 1962, n. 283, il quale vieta l'impiego nella preparazione di alimenti o bevande, la vendita, la detenzione per la vendita o comunque la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari con aggiunta di "additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del ministero per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego". Il successivo art. 22 della medesima legge dispone poi che "il ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, gli standards di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime di uso degli stessi".
La disposizione è chiara, e la sua interpretazione non può dare adito a dubbi. L'art. 5, lett. G), della legge 30 aprile 1962, n. 283, non vieta l'impiego degli additivi alimentari o naturali o di altro tipo, ma vieta esclusivamente e tassativamente gli "additivi chimici", ossia quegli additivi che per la loro natura e per le loro caratteristiche debbano essere qualificati come chimici. La individuazione e la delimitazione della categoria degli additivi vietati, dunque, è operata direttamente e tassativamente dalla stessa norma penale di rango primario. La disposizione legislativa infatti non demanda in alcun modo alla fonte di rango secondario, e quindi all'autorità amministrativa, il compito di individuare e delimitare la categoria degli additivi chimici o di stabilire le caratteristiche che una sostanza debba avere per essere qualificata come additivo chimico. Il compito demandato dalla norma penale alla fonte subordinata è invero molto più ristretto e limitato, e consiste esclusivamente nell'autorizzare l'impiego di alcuni additivi che già per proprie intrinseche caratteristiche hanno la natura di chimici, e la cui utilizzazione sarebbe quindi altrimenti vietata. La dizione della disposizione del citato art. 5, lett. G), è inequivoca in questo senso, e dei resto trova conferma nel successivo art. 22 il quale dispone che il ministro della sanità pubblicherà non già l'elenco degli additivi da considerarsi come additivi chimici o comunque l'elenco degli additivi vietati, bensì esclusivamente "l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari". L'individuazione di quali additivi debbano considerarsi chimici ai fini penali, ed il cui impiego è quindi vietato in mancanza di una autorizzazione amministrativa, esula quindi completamente dalla competenza della autorità amministrativa. Pertanto se quest'ultima, in violazione dei precisi limiti che le sono stati posti in materia dalla legge ed andando al di là delle sue competenze, dovesse invece dettare definizioni di ordine generale dirette ad individuare ai fini penali la nozione di additivo chimico o determinare elenchi di sostanze il cui uso è penalmente vietato perché costituenti additivi chimici, i relativi provvedimenti - almeno in quanto e nella parte in cui si ponessero come obbligatori e vincolanti anche ai fini penali e per il giudice penale - sarebbero da ritenersi illegittimi e dovrebbero essere disapplicati dal giudice penale perché in contrasto con tutto il sistema costituzionale della gerarchia delle fonti e della ripartizione di competenza fra le fonti normative nonché con il fondamentale principio costituzionale della riserva di legge in materia penale. A ben vedere, non si pone nemmeno, in questo caso, il problema delle norme penali in bianco. Qui la delimitazione e la ripartizione delle competenze fra le diverse fonti normative è molto semplice e lineare. La norma di rango legislativo ha fissato il precetto penale stabilendo che è vietato, ed è penalmente sanzionato, l'impiego di additivi chimici di qualsiasi natura. Ha poi però previsto una deroga, aggiungendo che l'impiego è invece consentito qualora sia autorizzato con decreto ministeriale. All'autorità amministrativa spetta quindi soltanto il compito di predisporre l'elenco di quelle sostanze di cui, pur trattandosi di additivi chimici, viene ugualmente autorizzato l'uso. In altre parole all'autorità amministrativa le legge demanda il potere di autorizzare ciò che altrimenti sarebbe penalmente vietato e non il potere di vietare ciò che altrimenti sarebbe permesso. Quindi, se invece si consentisse che la fonte secondaria costituita da un decreto ministeriale fosse autorizzata a dare definizioni più ampie della nozione di additivi chimici ai fini penali, facendovi rientrare sostanze che per le loro caratteristiche naturali non vi rientrerebbero, ed inoltre a qualificare tali definizioni come vincolanti per il giudice penale, si consentirebbe inammissibilmente, in violazione dei su ricordati principi costituzionali, all'autorità amministrativa di ampliare l'ambito di operatività del precetto penale, anziché di restringerlo come invece gli è solo consentito. Di tutto ciò, peraltro, sembra a ben vedere che si sia resa conto la stessa autorità amministrativa, che nel tempo sembra aver condiviso l'ordine di idee qui esposto. Ed invero, successivamente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1962, n. 283, il ministro della sanità, in applicazione dell'art. 22 della legge stessa, emanò il decreto ministeriale 31 marzo 1965, recante appunto "disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari". Senonché, l'art. 3 di tale decreto ministeriale detta una definizione degli additivi chimici , stabilendo che "sono considerati additivi chimici quelle sostanze, prive di potere nutritivo o impiegate a scopo non nutritivo, che si aggiungono in qualsiasi fase di lavorazione alla massa o alla superficie degli alimenti per conservare nel tempo le caratteristiche chimiche, fisiche o fisico - chimiche, per evitarne l'alterazione spontanea o per impartire ad essi, oppure per esaltarne favorevolmente, particolari caratteristiche di aspetto, di sapore, di odore o di consistenza". Ora questa disposizione, richiamandosi agli artt. 5, lett. G), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, citati nella premessa del decreto ministeriale, appare rivolta anche al giudice penale e sembra avere lo scopo di imporgli, nell'applicazione della norma penale, una determinata e rigida nozione di additivo chimico, nozione la cui individuazione è invece dalla norma penale attribuita al solo giudice penale e non già all'autorità amministrativa. Per le considerazioni in precedenza svolte, quindi, il detto art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, in quanto ritenuto vincolante per il giudice penale, si sarebbe dovuto ritenere illegittimo ed avrebbe dovuto essere disapplicato dal giudice penale. Ma, come si è accennato, l'autorità amministrativa, sia pure con un certo ritardo, sembra essersi resa conto di questa illegittimità nonché della esatta estensione delle competenze attribuitele dagli artt. 5, lett. G), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Infatti, il decreto ministeriale 31 marzo 1965, ed in particolare il citato art. 3, sono stati modificati dal decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 525, recante lo "aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari". L'art. 2, secondo comma, di quest'ultimo decreto ministeriale dispone che "le parole 'additivi chimici' riportate nel titolo e nell'articolato del decreto ministeriale 31 marzo 1965, sono sostituite con le parole 'additivi alimentari'". Il primo comma del medesimo art. 2, poi, sostituisce l'art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 dettando una nuova definizione questa volta riferita però non già agli additivi chimici bensì agli additivi alimentari. Analogamente, anche il successivo decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, recante il "regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttiva n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE" detta all'art. 1, primo comma,
una nuova definizione di "additivo alimentare", definizione che però si riferisce appunto agli additivi alimentari e non agli additivi chimici. D'altra parte, l'art. 20 del medesimo decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, ha anche espressamente abrogato il decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni.
Sembra quindi evidente che l'autorità amministrativa si sia resa conto che esulava completamente dalle sue attribuzioni dettare una definizione de li additivi chimici in applicazione degli artt. 5, lett. G), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, perché ciò avrebbe comportato una inammissibile invasione nella materia penale, riservata esclusivamente alla legge. Tanto è vero che non esistono attualmente decreti ministeriali che diano una definizione degli additivi chimici al fini penali, dal momento che il riferimento agli additivi chimici contenuto nel decreto ministeriale dei 31 marzo 1965 è stato espressamente sostituito con quello agli additivi alimentari già con l'art. 2 del decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 525, e che i successivi decreti ministeriali si riferiscono anch'essi solo ed esclusivamente agli additivi alimentari.
Risulta ora anche evidente come il procedimento seguito dalla corte d'appello nel ritenere che nella specie gli imputati avessero impiegato un additivo chimico non autorizzato è un procedimento erroneo sotto tutti i profili. Il procedimento corretto da seguire, infatti, sarebbe stato quello, peraltro assai semplice, di stabilire se l'alcol era da qualificarsi, per le sue intrinsiche e naturali caratteristiche, additivo chimico o meno, ed eventualmente, in caso di risposta positiva, esaminare i decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per verificare se per caso si fosse trattato di sostanza il cui impiego era stato autorizzato. In nessun caso, invece, il giudice penale avrebbe potuto compiere questa valutazione, a lui soltanto rimessa dalla legge penale, utilizzando in modo rigido e vincolante i criteri e le definizioni dettate dall'autorità amministrativa e qualificando una sostanza come additivo chimico non per le sue caratteristiche ma esclusivamente alla stregua della volontà dell'autorità amministrativa. Eppure proprio questo è il criterio seguito dalla corte d'appello che ha ritenuto penalmente vietato l'uso dell'alcol solo perché questo, a suo parere, sarebbe rientrato nella definizione di additivo dettata dal decreti ministeriali. Ma l'errore della corte d'appello è ancor più grave. Essa, infatti, dovendo appunto valutare preliminarmente, ai fini dell'applicazione dell'art.5, lett. G), della legge 30 aprile 1962, n. 283, se l'alcol fosse o meno un additivo chimico, ha fatto illogicamente ed incomprensibilmente uso dei criteri dettati dai decreti ministeriali per definire non già gli additivi chimici, bensì gli additivi alimentari, ossia degli additivi che nulla hanno a che fare con il precetto penale di cui al citato art. 5, lett. G), che doveva essere applicato nella specie. E ciò vale anche per l'art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 (che nel testo originale conteneva appunto una definizione degli additivi chimici), non solo perché, come si è evidenziato, il detto art. 3 andava disapplicato dal giudice penale, ma comunque perché, all'epoca dei fatti da giudicare (dicembre 1993) l'originario testo del decreto ministeriale 31 marzo 1965 era già stato da tempo modificato dall'art. 2 del decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 525, ed il nuovo testo all'epoca in vigore ed al quale pertanto la corte d'appello avrebbe dovuto attenersi, non conteneva più alcun riferimento agli additivi chimici, ma contemplava esclusivamente gli additivi alimentari. Per la verità, il grave errore della corte d'appello, altrimenti incomprensibile, potrebbe trovare una spiegazione ipotizzando che la corte abbia ritenuto che, a seguito della modifica apportata dall'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 525, il riferimento agli additivi alimentari debba ora sostituire il riferimento agli additivi chimici non solo nel testo del decreto ministeriale 31 marzo 1965, ma anche in tutti gli altri testi normativi, anche di rango legislativo, che si riferiscono agli additivi chimici. In altre parole potrebbe pensarsi che la corte abbia ritenuto che l'art. 5, lett. G), della legge 30 aprile 1962, n.283, debba ora interpretarsi nel senso che sarebbe penalmente vietato non solo l'uso degli additivi chimici ma anche quello degli additivi alimentari e di qualsiasi additivo in genere il cui impiego non sia autorizzato con decreto ministeriale. Se così fosse, però, si tratterebbe di una interpretazione che non potrebbe assolutamente essere condivisa, perché si porrebbe in contrasto non solo con la lettera della disposizione normativa secondaria, che si limita a modificare esclusivamente il testo dei precedente decreto ministeriale, ma soprattutto con l'obbligo che incombe al giudice, e ad ogni interprete, di adottare in primo luogo una interpretazione adeguatrice, ossia di dare, per quanto è possibile, alla disposizione un significato tale che non la ponga in contrasto con le norme sovraordinate. Se si seguisse l'interpretazione ipotizzata, invece, si dovrebbe ammettere che norme di rango secondario poste da semplici decreti ministeriali abbiano potuto avere l'effetto di incidere profondamente sul precetto penale, modificandolo ed ampliandone notevolmente la portata, e sottoponendo a sanzione penale comportamenti che il legislatore penale aveva invece ritenuto penalmente irrilevanti, dal momento che secondo la norma dettata del legislatore penale era penalmente rilevante e costituiva reato soltanto l'impiego degli additivi chimici non autorizzati mentre secondo la modificazione che sarebbe intervenuta a seguito dei decreti ministeriali costituirebbe ora reato anche l'impiego degli additivi alimentari o degli additivi di qualunque natura non autorizzati.
Nemmeno potrebbe poi ritenersi che l'art. 5, lett. G), della legge 30 aprile 1962, n. 283, parlando di "additivi chimici di qualsiasi natura" comprenda anche gli additivi alimentari e tutti gli altri tipi di additivi. Una interpretazione siffatta, invero, sarebbe inesorabilmente resa impossibile dal principio generale dell'ordinamento posto dall'art. 14 delle disp. prel. al cod. civ. che vieta di dare alle norme penali una interpretazione estensiva applicandole oltre i casi e i tempi in esse considerati. Se il legislatore penale ha quindi limitato il divieto ai soli additivi chimici la norma penale non può dunque essere applicata all'impiego di additivi che chimici non sono.
Nè può poi pensarsi che, anche in conseguenza dell'evoluzione normativa di grado secondario ed in particolare del fatto che gli attuali decreti ministeriali in materia parlano soltanto di additivi alimentari e si riferiscono in genere a tutti gli additivi utilizzabili per la preparazione e conservazione degli alimenti, la nozione di additivo chimico e quella di additivo alimentare abbiano finito per convergere ed unificarsi, di modo che il riferimento agli additivi chimici di qualsiasi natura contenuto nella più volte citata norma penale di cui all'art. 5, lett. G), ed il riferimento agli additivi alimentari contenuto nei decreti ministeriali siano sostanzialmente coincidenti. Anche una tale interpretazione, infatti, sarebbe inammissibile per le stesse ragioni dianzi indicate, dal momento che seguendola si ammetterebbe che per effetto, sia pure indiretto (ed in ciò consiste la differenza con l'ipotesi in precedenza prospettata), della sola normazione secondaria, che in materia aveva solo il potere di limitare e non anche di estendere l'ambito di operatività della fattispecie penale, si siano invece potuti determinare una estensione ed un aggravamento della norma penale e comunque una sua modificazione.
È ben possibile che un adeguamento della disciplina legislativa contenuta nella legge 30 aprile 1962, n. 283, sia politicamente opportuno per meglio rispondere alle mutate esigenze dei tempi e per meglio conformarsi alla disciplina europea. Tuttavia, trattandosi nel caso in esame di norme penali, i principi costituzionali impongono che tale adeguamento sia opera del legislatore e non del potere esecutivo. D'altra parte, l'unico compito del giudice è quello di applicare la legge, ed ancor prima la Costituzione, sicché l'una e l'altra non potrebbero essere forzate o disapplicate per rimediare ad eventuali inerzie del legislatore.
Ma, a ben vedere, queste ultime considerazioni sono in realtà non molto rilevanti. Anche volendo infatti ipotizzare, per assurdo, che il testo dell'art. 5, lett. G), della legge 30 aprile 1962, n.283, possa ora ritenersi modificato per effetto, diretto od indiretto, della normazione secondaria e che in esso ora possa leggersi il divieto non solo dell'impiego di additivi chimici ma di tutti gli additivi alimentari, resterebbe il fatto che è sempre soltanto la stessa norma penale ad indicare tassativamente quali additivi sono vietati, demandando all'autorità amministrativa, ed in particolare al decreti del ministero della sanità, esclusivamente il limitato compito di autorizzare l'impiego di alcuni determinati additivi e non già di stabilire - ai fini penali - in via generale (o particolare) quali siano le sostanze da qualificarsi come additivi alimentari o di dare definizioni sulla nozione di additivo alimentare. Ne deriverebbe, per le considerazioni già svolte in precedenza e che varrebbero allo stesso modo anche nel caso ipotizzato, che anche l'art. 2, primo comma, del decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 525 (modificativo dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965) e l'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, qualora si ritenesse che la definizione che danno della nozione di additivo alimentare sia vincolante per il giudice penale - con ciò incidendo direttamente sulla portata e l'operatività della norma penale mentre l'autorità amministrativa non è attributaria di questo potere ma solo di quello di autorizzare l'impiego di determinati additivi - sarebbero illegittimi e dovrebbero essere disapplicati dal giudice penale. Questa conseguenza, però, costituisce un ulteriore motivo per ritenere che, anche in questo caso, debba essere preferita una interpretazione adeguatrice ossia che non vi sia stata alcuna modifica (diretta od indiretta) della norma penale, ossia che il citato art. 5, lett. G), della legge 30 aprile 1962, n. 283, continui a vietare soltanto gli additivi chimici e non gli additivi di altro genere, e che il potere esecutivo, con la modifica introdotta dall'art. 2 del decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 525, abbia rinunciato ad interferire sulla applicazione della norma penale in questione e ad occuparsi della nozione di additivo chimico, e che quindi, a ragion veduta e proprio presupponendo il persistere di una differenza tra additivi chimici ed additivi alimentari in generale, le norme secondarie dettate dai successivi decreti ministeriali si sono astenute dall'interferire nella materia penale definendo gli additivi chimici e si sono perciò limitate a dare soltanto la definizione degli additivi alimentari, la quale non incide sul precetto penale ed è valevole solo nel campo amministrativo. È bene mettere in evidenza che tutto ciò, ovviamente, non significa che le definizioni contenute nei decreti ministeriali ed in altre fonti di rango secondario non possano essere rilevanti per il giudice penale, il quale invero ben può riferirsi anche (o principalmente) ad esse, in caso di dubbio, per valutare se una data sostanza costituisca o meno un additivo chimico. Quel che sarebbe illegittimo, infatti, sarebbe solo attribuire un carattere obbligatorio e vincolante per il giudice penale a queste definizioni provenienti dall'autorità amministrativa.
Alla luce delle precedenti considerazioni la soluzione del presente giudizio è assai semplice. L'art. 5, lett. G), della legge 30 aprile 1962, n. 283, vieta l'impiego non autorizzato degli additivi chimici. La proibizione dell'uso di additivi chimici tende a inibire le condotte con le quali vengono aggiunte alle sostanze alimentari altre sostanze che alimentari non sono (Sez. III, 15 gennaio 1997, Levis, m. 207.902). Ora, costituisce fatto notorio, essendo nozione di comune esperienza, che l'alcol non è un additivo chimico, ma un prodotto o un integratore alimentare. Il suo impiego per la preparazione di alimenti o bevande non può quindi ritenersi preveduto come reato dall'art. 5, lett. G), della legge 30 aprile 1962, n. 283. Può peraltro, per completezza di esposizione, osservarsi che questa conclusione non cambierebbe anche se si accettassero i due presupposti - che, si ripete, sono invece entrambi erronei - da cui parte la sentenza impugnata, e cioè che il citato art. 5, lett. G), vieterebbe l'impiego non autorizzato di qualsiasi tipo di additivo alimentare (e non solo di quelli chimici) e che per stabilire la nozione di additivo (chimico o alimentare) il giudice penale dovrebbe obbligatoriamente applicare la definizione data dei decreti ministeriali.
Va qui subito evidenziato un ulteriore errore commesso dalla corte d'appello. Essa infatti ritiene che nella specie debba applicarsi la definizione degli additivi chimici data dall'art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, che, secondo la corte, sarebbe stato in vigore all'epoca dei fatti. Senonché, come si è già notato, all'epoca dei fatti il testo del citato art. 3 era già stato da tempo sostituito dall'art. 2 del decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 525, secondo il quale "per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento, in quanto tale, e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente". È vero che la corte d'appello ha completamente ignorato l'esistenza di questa disposizione ed ha invece affermato che l'alcol dovrebbe essere considerato un additivo alimentare anche ai sensi della definizione posta dal successivo art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209. Ma tale dimenticanza non ha in pratica molto rilievo perché la definizione data da quest'ultima disposizione è identica a quella contenuta nell'art. 2 del decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 525.
La nuova definizione data dall'autorità amministrativa, quindi, diversamente da quella del 1965, include nella nozione di additivo alimentare le sostanze normalmente non consumate come alimento, in quanto tali e non utilizzate come ingredienti tipici degli alimenti. La sentenza impugnata ha ritenuto che l'individuazione degli ingredienti tipici debba fare riferimento agli specifici prodotti in esame, e perciò l'alcol etilico dovrebbe qualificarsi come additivo perché non è certamente un ingrediente tipico del panettone. In altre parole, secondo la sentenza impugnata, assumerebbe carattere decisivo ai fini della classificazione di una sostanza quale "additivo alimentare" l'esclusione della tipicità della medesima a fungere da ingrediente tipico in relazione allo specifico prodotto di cui si discute. In questa prospettiva, quindi, una identica materia prima alimentare (non costituente alimento in sè e per sè) dovrebbe essere considerata come additivo o meno, a seconda se vada negata ovvero affermata la sua natura di ingrediente tipico del singolo alimento in questione.
Questa interpretazione è però chiaramente errata. Basti, infatti, considerare che moltissimi alimenti di base, aventi anche proprietà conservanti, sono da sempre utilizzati con tale finalità, come ad esempio l'olio, lo zucchero, il sale, ecc. Ora, l'interpretazione in esame comporterebbe una loro eventuale saltuaria classificazione tra gli additivi qualora se ne facesse uso al di fuori di quei prodotti composti tradizionali, in relazione ai quali solamente potrebbe valere la clausola di salvaguardia della tipicità. Per di più, un siffatto canone ermeneutico implicherebbe ipso iure l'inserimento nella categoria degli additivi di tutte quelle sostanze che, non fregiate nella tradizione gastronomica di una puntuale tipicità di ingrediente con riguardo a determinati alimenti, possano venire suggerite quali elementi di nuove composizioni dalla fantasia culinaria di qualche cuoco o dal progresso tecnologico nello stesso campo.
L'erroneità di questa interpretazione emerge, d'altronde, anche alla luce della contraddizione cui si aprirebbero le porte ed in base alla quale l'olio o lo zucchero o lo stesso alcol etilico sarebbero in certe evenienze da classificarsi tra gli additivi, pur nell'assenza di una qualsivoglia disposizione normativa, sia di rango primario sia secondario, in questo senso. Non vi è infatti alcun indizio od elemento per poter pensare che la locuzione "ingrediente tipico degli alimenti", usata dalla norma secondaria contenuta nel decreto ministeriale, sottenda il significato di ingrediente tipico dell'alimento considerato per ciascun caso concreto. D'altra parte, la regolamentazione amministrativa degli additivi deriva da esigenze di tutela igienico-sanitaria: non vi sarebbe stato quindi motivo di regolamentare in un determinato tipo di prodotto l'impiego di sostanze che, essendo normalmente utilizzate come alimenti in altri, sono all'evidenza considerate innocue. Deve quindi ritenersi che il consumo come alimento ovvero la natura di ingrediente caratteristico di derrate alimentari di una determinata sostanza esclude categoricamente la sua classificazione tra gli additivi, senza che nessun rilievo possa assumere l'asserita tipicità dell'ingrediente rispetto al singolo ed individuato prodotto composto.
Pertanto sia alla luce delle nozioni di comune esperienza sia soprattutto alla luce della definizione di additivo data dalla fonte di rango primario costituita dall'art. 1 della direttiva 89/107/CEE l'alcol etilico non può essere considerato come additivo, in quanto esso o è consumato come alimento o è considerato come ingrediente caratteristico di prodotti alimentari. L'alcol etilico costituisce pertanto un prodotto alimentare o un ingrediente di un prodotto alimentare.
Del resto, alla conclusione che l'alcol etilico non possa essere classificato tra gli additivi deve pervenirsi anche con riguardo alla definizione degli additivi alimentari contenuta nell'art. 2 del decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 525, e nell'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, atteso l'innegabile consumo come alimento in sè e per sè che si fa dell'alcol etilico nonché la sua tradizionale e risalente utilizzazione come ingrediente caratteristico delle più disparate specialità alimentari, in quanto il richiamo alla "tipicità" operato nelle suddette disposizioni dei decreti ministeriali deve essere inteso in senso generale.
In conclusione, deve escludersi che l'alcol etilico sia un additivo alimentare. Tanto più, quindi, deve escludersi che esso sia un additivo chimico. Pertanto, Poiché, come si è dianzi evidenziato, l'art. 5, lett. G), della legge 30 aprile 1962, n. 283, la cui violazione soltanto è stata contestata all'imputato, punisce esclusivamente l'impiego degli additivi chimici non autorizzati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1998