Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/1998, n. 10181
CASS
Sentenza 29 maggio 1998

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La proibizione dell'uso di additivi chimici, di cui all'art. 5, lett g) della legge 30 aprile 1962 n. 283, tende ad inibire le condotte con le quali vengono aggiunte alle sostanze alimentari altre sostanze che alimentari non sono. Non essendo l'alcol etilico un additivo chimico, il suo impiego per la preparazione di alimenti e bevande non è preveduto come reato dall'art. 5 citato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/1998, n. 10181
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10181
    Data del deposito : 29 maggio 1998

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