Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
La causa di non punibilità prevista dall'art. 627 comma secondo cod. pen. si riferisce unicamente all'appropriazione del valore della quota ereditaria ed è applicabile quando il fatto posto in essere sia qualificabile come "sottrazione" in senso tecnico-giuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2005, n. 11024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11024 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 17/02/2005
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 197
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 41779/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA TH NI;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, confermando parzialmente la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 28 ottobre 2003, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione e euro 3000,00 di multa in ordine al reato di truffa continuata ed appropriazione indebita;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Cons. Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore delle parti civili avv. ORLANDO Giuseppa del foro di Palmi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito l'avv. MERLUZZI Maurizio, in sostituzione dell'avv. Giovanni Aricò, del foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI TH NI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che;
confermando parzialmente la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 28 ottobre 2003, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione e euro 3000,00 di multa in ordine al reato di truffa continuata ed appropriazione indebita.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto:
1) Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 640 c.p. e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Il ricorrente censura la motivazione della ritenuta sussistenza del danno economico, necessario per la configurazione del reato di truffa. In realtà dagli atti emergerebbe in modo inequivooco l'assenza di una perdita ingiusta di un diritto di natura patrimoniale;
2) Erronea interpretazione dell'art. 646 c.p. e disapplicazione dell'art. 627 c.p. nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Il ricorrente censura la mancata applicazione nel caso in esame dell'art. 627 c.p., che avrebbe comportato la non punibilità dello stesso per l'impossessamento del bene fungibile nel limite della quota ereditaria.
3) Mancanza ed illogicità manifeste della motivazione. Il ricorrente si duole della omessa corretta valutazione della consapevolezza di tutti i fratelli in ordine alla movimentazione del denaro e dei titoli da parte dello stesso. Circostanza che farebbe venir meno la configurazione dei reati contestati.
Il ricorso deve essere rigettato.
I motivi in base ai quali si contesta il giudizio di responsabilità sono infondati, sia perché prospettano una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile in questa sede, sia perché prospettano un'applicazione dell'art. 627 c.p. non accoglibile e l'insussistenza di un danno patrimoniale in realtà esistente ed individuato dai giudici di merito.
La Corte ha motivato correttamente in ordine agli elementi posti a base della ritenuta affermazione di responsabilità del ricorrente, fondata su una esatta valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del processo di merito, in particolare delle specifiche prove testimoniali e documentali (consistenti tra l'altro nelle movimentazioni del denaro e nella vendita dei titoli con missive retrodatate in epoca antecedente alla morte della madre, e quindi con l'utilizzazione di una procura ormai scaduta, e dalla prospettazione di situazioni che hanno ingenerato false aspettative o consapevolezze da parte dei funzionari della banca). Tali elementi non hanno ricevuto alcuna smentita, vista la genericità delle contestazioni, rispetto alla precisione degli addebiti. Ogni altra ricostruzione dei fatti, peraltro prospettata in modo generico e senza alcun supporto documentale, come alternativa rispetto a quella ritenuta fondata dai giudici di merito, appare inammissibile in questa sede, proprio perché le valutazioni operate dalla Corte di merito non possono essere ricondotte nel campo del ragionamento abnorme. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 627, c.p., in particolare del comma 2, occorre sottolineare che è pacificamente smentita la sua possibile applicazione in quanto lo stesso è riferibile ad una appropriazione riconducibile al valore della quota ereditaria, condizione insussistente nel caso in esame;
c'è da aggiungente che la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità della speciale causa di non punibilità quando il fatto posto in essere dall'imputato non possa essere qualificato come "sottrazione" in senso tecnico - giuridico, in considerazione della qualità di compossessore da parte dell'imputato (v. Cass., 26 aprile 1996, n. 4316). Non può essere accolta altresì la censura relativa all'assenza del danno di natura patrimoniale, nell'azione complessivamente posta in essere dal ricorrente, vista la disponibilità e l'utilizzazione della valuta trasferita sul suo conto corrente;
peraltro anche l'operazione del trasferimento dei titoli deve essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 640 c.p., come aveva ritenuto il primo giudice, in considerazione del fatto, che la consapevolezza da parte del direttore della Banca dell'intervenuto decesso della titolare del conto deposito, non appare sufficiente ad eliminare la sussistenza degli artifizi e raggiri, consistiti in questo caso nella prospettazione di una condivisione dell'operazione da parte degli altri eredi ai funzionari dell'istituto di credito. Peraltro la separazione delle due azioni, con l'applicazione dell'istituto della continuazione rende corretto il calcolo della determinazione della pena operato dal giudice d'appello. Il ricorrente, pertanto, va condannato al pagamento delle spese processuali e alla refusione in favore della parte civile delle spese sostenute per l'attuale fase del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Riqualificato il reato di cui al capo B) ai sensi dell'art. 640 c.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il SI TH alla refusione in favore della parte civile delle spese sostenute per l'attuale fase del giudizio, liquidate nella somma complessiva di Euro 5.439,00 di euro 500 per spese, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005