Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di atti sessuali con minorenne, l'attenuante speciale prevista dall'art. 609 - quater, quarto comma, cod. pen., non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato. (In motivazione la Corte ha affermato che spetta al giudice valutare il livello di offensività del fatto, rivisto nella sua materiale concretezza, in correlazione ai diversi livelli di sviluppo e di progressiva maturazione del minore, pur all'interno del medesimo perimetro del fatto di minore gravità, sì da condurre, di volta in volta, ad esiti differenziati del giudizio di bilanciamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2014, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 12/12/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 2443
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 16764/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.D.G. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 581/2013 pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo il 30/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 12/12/2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Policastro, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv.to Scopelliti F., del foro di Agrigento, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 13/5/2011, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione in data 27/5/2010 con la quale il Tribunale di Agrigento ha condannato C.D. alla pena di sette anni di reclusione in relazione al reato di violenza sessuale aggravata commesso, ai danni di D.C.F.P. , in (OMISSIS) , in data antecedente il (OMISSIS).
Con sentenza in data 4/7/2012, la terza sezione di questa Corte di cassazione, disattese tutte le restanti censure del ricorrente, ha annullato la sentenza d'appello emessa nei confronti del C. per vizio di motivazione, limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della minore gravità del fatto ex art. 609-quater c.p., comma 4. Con sentenza resa in data 30/10/2013, la Corte d'appello di Palermo, concessa la circostanza attenuante della minore gravità del fatto (ritenuta equivalente alla contestata aggravante della relativa commissione in danno di un minore degli anni dieci), ha disposto la riduzione della pena inflitta all'imputato in quella di sei anni di reclusione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza del giudice del rinvio, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il giudice del rinvio erroneamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando il preteso disvalore della condotta posta in essere dall'imputato (e il relativo precedente penale) in termini contraddittori, rispetto al tenore complessivo della motivazione dettata con riguardo all'analisi della condotta dell'imputato, nella specie ritenuta di contenuta invasività, con particolare riguardo alle conseguenze negative determinate sullo sviluppo e la crescita della persona offesa.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell'escludere la prevalenza della circostanza attenuante della minore gravità del fatto rispetto alla contestata aggravante, nonché nella complessiva determinazione della pena finale, quantificata sulla base di considerazioni affette da manifesta contraddittorietà e carenza argomentativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Le doglianze avanzate dal ricorrente, con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla mancata prevalenza accordata alla circostanza della minor gravità del fatto sulla contestata aggravante e alla particolare severità della pena inflitta a carico dell'imputato, non individuano alcuna insufficienza o incongruità nello sviluppo logico della motivazione dettata nella sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni di mero fatto o apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede. In thema, con riferimento al contestato diniego delle attenuanti generiche, è appena il caso di richiamare il consolidato (e qui condiviso) indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Quanto all'onere di motivazione sul punto imposto al giudice del merito, è stato altresì precisato come quest'ultimo non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (in tal senso, ex multis, v. Cass. Sez. 1, n. 3772/1994, Rv. 196880). In particolare, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, così come ai fini del bilanciamento tra circostanze e della definitiva determinazione della pena, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento dei benefici invocati, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così Cass., Sez. 2, n. 3609/2011, Rv. 249163).
Analoghe considerazioni valgono per quel che riguarda l'entità della pena, essendo sul punto sufficiente il richiamo ai principi enunciati da questa Corte in materia, là dove, in tema di commisurazione della pena, quando questa (come nel caso di specie) non si discosti di molto dai minimi edittali ovvero venga compresa tra il minimo ed il medio edittale, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale richiamandosi alla gravità del reato (cfr. Cass., Sez. 4, n. 41702/2004, Rv. 230278); in particolare, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo moti-vazionale di cui all'art. 125 c.p., comma 3, anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (v. Cass., Sez. 3, n. 33773/2007, Rv. 237402). Nel caso in esame, la corte territoriale ha correttamente negato il ricorso di circostanze attenuanti generiche, stabilito l'equivalenza tra le circostanze della minor gravità del fatto e della relativa commissione ai danni di un minore di dieci anni, e determinato il complessivo trattamento sanzionatorio imposto all'imputato in sei anni di reclusione, rilevando come il disvalore della condotta dell'imputato e il grave precedente riscontrato militassero in senso negativo per l'imputato; così come la rilevata insussistenza di altri elementi positivi valutabili ai fini della concessione dei benefici invocati.
In particolare, il rilievo dell'illegale detenzione dell'arma clandestina e della relativa ricettazione è valso, secondo il coerente discorso giustificativo del giudice del rinvio, a connotare in termini significativamente negativi la personalità dell'imputato, peraltro in coerenza al particolare disvalore del fatto che, seppure circoscritto a un unico episodio pur ritenuto di minore gravità, è apparso tale, secondo il logico apprezzamento di merito del giudice del rinvio, da non giustificare, ne' il riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante sull'aggravante contestata, nè la concessione delle attenuanti generiche.
Al riguardo, la circostanza della minore gravità del fatto è stata correttamente ritenuta equivalente all'aggravante della relativa commissione in danno di un minore degli anni dieci, atteso che il pur sempre sollecitato contatto diretto del minore con l'organo genitale dell'imputato (avendo quest'ultimo richiesto e ottenuto un'attività masturbatoria, poi conclusasi con il raggiungimento dell'orgasmo da parte dell'adulto) è apparso tale, alla congrua valutazione del giudice a quo, da non integrare un'ipotesi di tale minore gravità da potersi considerare in assoluto un dato di prevalente rilievo rispetto all'aggravante contestata.
Sul punto, osserva il collegio come nessuna contraddittorietà può ravvisarsi nell'autonoma considerazione (anche) della specificità della (sia pur meno grave) entità del fatto e dell'età della vittima ai fini della giustificazione della ritenuta equivalenza della circostanza della minore gravità del fatto rispetto all'aggravante della relativa commissione ai danni di un minore di dieci anni, dovendo attribuirsi, all'ambito di discrezionalità del giudice, l'esistenza di un congruo spazio di articolazione del livello di offensività del fatto, rivisto nella sua materiale concretezza, in correlazione ai diversi livelli di sviluppo e di progressiva maturazione del minore, pur all'interno del medesimo perimetro del fatto di minore gravità delineato nell'art. 609-quater c.p., comma 4, sì da condurre, di volta in volta, a riconoscere l'eventuale prevalenza, ora dell'attenuante della minore gravità del fatto, talora dell'aggravante della minore età della persona offesa, così come dell'eventuale equivalenza tra i due aspetti del fatto, rivisti nell'irripetibile singolarità del fatto concreto. Il complesso delle argomentazioni illustrate dalla corte palermitana in coerenza a detti principi, nel giustificare la pena definitiva inflitta all'imputato muovendo dal significato del relativo precedente e dalla complessiva entità della gravità del fatto, deve ritenersi pertanto correttamente radicato sul ricorso di specifici presupposti di fatto coerenti alle previsioni di cui all'art. 133 c.p., sulla base di una motivazione in sè dotata di intrinseca congruenza e logica linearità, come tale idoneo a sottrarsi integralmente alle censure in questa sede avanzate dal ricorrente.
4. Al rigetto del ricorso - conseguente al rilievo dell'infondatezza dei relativi motivi - segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015