Sentenza 2 maggio 2003
Massime • 1
L'errore di fatto che può essere fatto valere con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. sussiste solo quando ricorra una falsa percezione di ciò che dagli atti risulti in maniera incontrovertibile e che abbia condotto il giudicante ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto risolutivo indiscutibilmente escluso ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo pacificamente acclarato. Non è tale, dunque, la mera supposizione, asseritamente erronea, della Corte Suprema in ordine all'assolvimento, a cura del giudice di appello, dell'obbligo di notifica - ai sensi dell'art. 97, comma terzo, cod.proc.pen.- dell'atto di nomina al difensore di ufficio, in realtà mai comunicato, in quanto, stante il principio della libertà di forme in cui la prescritta comunicazione può aver luogo, il giudice di legittimità, con una formulazione di giudizio peraltro conforme a pacifica interpretazione giurisprudenziale sul punto, aveva ritenuto che, attraverso la notifica dell'avviso di udienza (e dunque della specifica attività difensiva per la quale la nomina si era resa necessaria) il difensore di ufficio avesse avuto implicita comunicazione anche della relativa nomina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2003, n. 23903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23903 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARRONE FRANCO PRESIDENTE
Dott. PIZZUTI GIUSEPPE CONSIGLIERE
Dott. COLONNESE ANDREA "
Dott. FUMO MAURIZIO "
Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI LD, nato il [...];
avverso la SENTENZA del 02/04/2002 della PRIMA SEZ. della CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dai Consigliere COLONNESE ANDREA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Lita Camaioni del foro di Bologna. IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di cassazione con sentenza 2.4.2002 rigettava il ricorso proposto da NI LD avverso la decisione della Corte d'assise d'appello di Bologna, in data 26.9.2001, che aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione per il delitto di omicidio volontario.
Propone ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 625 bis C.p.p., il difensore del NI prospettando nel primo motivo come di fatto contenuto nel provvedimento pronunciato dalla Corte. Deduce che la Corte suprema ha ritenuto che l'avviso del giorno dell'udienza, per il giudizio d'appello, notificato al difensore d'ufficio, avv. Lita Camaioni, costituisse atto non dovuto e quindi ha "supposto" che all'avvocato predetto fosse stato dato l'avviso di cui all'art. 97 co. 3 C.p.p., circa la nomina a difensore d'ufficio, essendo questo un atto dovuto. L'avvocato Camaioni, però, non aveva ricevuto detto atto ma solo l'avviso, di cui all'art. 601 co. 5:
C.p.p., del giorno del dibattimento in appello. L'errore di fatto era quindi consistito nell'erronea supposizione dell'assolvimento, da parte del giudice d'appello, "dell'obbligo di notifica dell'avviso di nomina e di partecipazione all'udienza" e pertanto il ricorso non poteva essere rigettato.
Denuncia nel secondo motivo ulteriore errore di fatto concernente anche in questo caso, la supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa.
Sostiene che la Corte di cassazione ha ritenuto che il termine di giorni dieci per apprestare la difesa da parte del difensore fosse congruo in relazione al numero degli imputati ed alla complessità delle questioni devolute. Ma così opinando aveva "supposto la non esistenza agli atti di un fatto la cui verità era attestata da una puntuale dichiarazione (confessoria) del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dott. TI". Detto atto la cui disamina era stata "erroneamente pretermessa" avrebbe dovuto portare all'accoglimento dei motivi del ricorso. I motivi sono destituiti di fondamento ed il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Deve premettersi che l'errore di fatto di cui all'art. 625 bis C.p.p. sussiste solo quando ricorra una falsa percezione di ciò che dagli atti emerge in maniera incontrovertibile e che abbia condotto il giudicante ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto risolutivo indiscutibilmente escluso, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo pacificamente acclarato.
Nella specie chiaramente non si versa in dette situazioni. Relativamente alla prima ragione di doglianza va rilevato che nei motivi di ricorso, avverso la decisione di secondo grado, l'imputato aveva denunciato la nullità dell'avviso del giorno dell'udienza, per il giudizio d'appello, per inosservanza del termine di cui all'art. 601 co. 5 c.p.p. Detto avviso era infatti stato notificato all'avvocato Lita Camaioni, nominata d'ufficio a seguito di rinuncia al mandato dei difensori di fiducia, in data 3.9.2001 e quindi - tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale - senza l'osservanza del termine di giorni venti previsto dalla norma indicata.
Con riguardo a detta censura la Corte di cassazione osserva che era pacifico che i difensori di fiducia dell'imputato avevano avuto regolare avviso della fissazione del dibattimento in appello, aggiungendo che era giurisprudenza costante che, in caso di avvenuta, tempestiva notifica dell'avviso ai difensori di fiducia e della successiva rinuncia degli stessi, non era dovuto nuovo avviso al difensore, di ufficio o di fiducia, nominato in sostituzione. Concludeva quindi che il difensore d'ufficio non aveva diritto a nuovo avviso ed il fatto che questo gli fosse stato in concreto notificato costituiva un plus di garanzia che non valeva a fondare un diritto non previsto dall'ordinamento. Infatti, se l'avviso non era dovuto, nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che esso non fosse stato notificato in termine.
Ciò posto, va osservato che nel presente ricorso erroneamente si assume che in tal modo la Corte suprema avrebbe "supposto" che al difensore nominato d'ufficio fosse stato notificato, in luogo dell'atto non dovuto, l'avviso di cui all'art. 97 co. 3 c.p.p. (incontestabilmente dovuto) dal momento che detto avviso non era pervenuto all'avvocato Camaioni.
Deve infatti sottolinearsi che la comunicazione al difensore d'ufficio, individuato legittimamente, è libera nella forma e ben può essere effettuata al difensore stesso unitamente all'avviso dell'attività per la quale la nomina medesima si era resa necessaria.
Nella specie quindi l'avvocato Camaioni attraverso l'avviso di udienza aveva avuto regolare comunicazione della nomina a difensore d'ufficio, donde nessun "errore di fatto" si è mai realizzato. Con riguardo al secondo motivo di ricorso va premesso che il NI - impugnando la sentenza d'appello - aveva denunciato la violazione del precetto di cui all'art. 108 c.p.p. i quanto al difensore d'ufficio, che ne aveva fatto richiesta, non era stato assegnato, dalla Corte territoriale, un nuovo termine a difesa, essendosi ritenuto congruo quello di giorni dieci intercorrente tra il 15.9.2001 (scadenza della sospensione dei termini per il periodo feriale) ed il 26.9.2001 data del dibattimento in appello. Al riguardo la Corte suprema aveva osservato che la congruità del termine per apprestare la difesa risultava adeguatamente argomentata dal giudice di merito con riferimento a parametri oggettivi quali in numero degli imputati (uno solo) e la non complessità delle questioni devolute al giudice dell'impugnazione.
Chiarito ciò, va osservato che risulta priva di ogni consistenza la doglianza secondo cui sarebbe stata omessa l'analisi di un documento il cui contenuto avrebbe dimostrato la fondatezza della richiesta di termine a difesa.
L'atto menzionato - lungi dal dimostrare l'erronea percezione di una circostanza decisiva, che aveva condotto ad escludere la sussistenza di un fatto incontrovertibilmente accertato - consiste in una semplice comunicazione al Procuratore della Repubblica del sostituto TI il quale riferiva circa alcune telefonate al lui fatte dalla signora NI, moglie di un fratello dell'imputato, in ordine al degrado della via Zaniboni, luogo dell'omicidio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il, 2 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MAGGIO 2003 .