Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2003, n. 23903
CASS
Sentenza 2 maggio 2003

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L'errore di fatto che può essere fatto valere con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. sussiste solo quando ricorra una falsa percezione di ciò che dagli atti risulti in maniera incontrovertibile e che abbia condotto il giudicante ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto risolutivo indiscutibilmente escluso ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo pacificamente acclarato. Non è tale, dunque, la mera supposizione, asseritamente erronea, della Corte Suprema in ordine all'assolvimento, a cura del giudice di appello, dell'obbligo di notifica - ai sensi dell'art. 97, comma terzo, cod.proc.pen.- dell'atto di nomina al difensore di ufficio, in realtà mai comunicato, in quanto, stante il principio della libertà di forme in cui la prescritta comunicazione può aver luogo, il giudice di legittimità, con una formulazione di giudizio peraltro conforme a pacifica interpretazione giurisprudenziale sul punto, aveva ritenuto che, attraverso la notifica dell'avviso di udienza (e dunque della specifica attività difensiva per la quale la nomina si era resa necessaria) il difensore di ufficio avesse avuto implicita comunicazione anche della relativa nomina.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2003, n. 23903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23903
    Data del deposito : 2 maggio 2003

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