Sentenza 24 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
' Aula 'A' BPLICA ITALIAΝΑ0 2 8 07 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 15035/00 Cron.6339 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 29/11/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IU UG, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, rappresentato e difeso CONCETTI, giusta delega indall'avvocato DOMENICO * 2002 calce alla copia notificata del ricorso;
4937 -1- resistente con mandato
contro
LA LI;
- intimato avversO la sentenza n. 385/00 del Tribunale di VITERBO, depositata il 02/05/00 R.G.N. 324/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con estinzione. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 2 maggio 2000 il Tribunale di Viterbo, in parziale riforma della decisione del Pretore della stessa sede che aveva accertato il diritto di RL NE e AN GO alla integrazione al trattamento minimo della seconda pensione fino al 30 settembre 1983 e alla conservazione "cristallizzata" del relativo importo anche dopo questa data, ha dichiarato estinto il giudizio, in applicazione degli artt. 1, commi 181- 183, della legge n.662/96 e dell'art.36, quinto comma, della legge n.448/98, relativamente alla disposta cristallizzazione, mentre ha respinto l'appello dell'IN con riguardo alla statuizione affermativa del diritto alla integrazione al minimo e alla spettanza di rivalutazione e interessi in cumulo sulle somme a detto titolo dovute. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'IN con un motivo. AN GO of ha depositato la sola procura speciale al difensore mentre RL NE non si è costituito. Motivi della decisione Rileva preliminarmente la Corte che il ricorso è stato notificato a RL NE, appellato contumace, non alla parte personalmente, bensì presso l'avv. Giorgio Puri, procuratore domiciliatario nel giudizio di primo grado. Questo comporta la giuridica inesistenza, e non la mera nullità, della eseguita notificazione (Cass. S.U. 4 novembre 1996 n.9539) atteso che la elezione di domicilio presso il procuratore ha effetto limitatatamente al grado di giudizio per il quale la procura è stata conferita. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di tale intimato, mentre nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione in favore del medesimo, in difetto di sua costituzione. Tanto premesso, e con esclusivo riferimento alla posizione di AN GO, si osserva che l'IN, con l'unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181 e segg., legge n.662/96, dell'art.36 legge n.448/98 (comma 5° in particolare), assume che il Tribunale ha erroneamente riferito la controversia ad una richiesta di integrazione al trattamento minimo ed alla conseguente cristallizzazione, mentre questione dibattuta tra le parti sarebbe solamente la spettanza o meno, dopo il 30 settembre 1983, dell'importo "cristallizzato" della integrazione riconosciuta dall'IN fino a tale data;
una questione, pertanto, rispetto alla quale si imponeva la totale estinzione del giudizio, anche in punto di interessi e rivalutazione (significativamente concessi dal Pretore esclusivamente in relazione alla cristallizzazione), ai sensi della normativa citata in premessa. Aggiunge il ricorrente che la sentenza è comunque da riformare anche nella parte in cui ha limitato la compensazione delle spese al grado di appello, anziché estenderla anche al giudizio di primo grado. Il ricorso è fondato. I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione di cui all'art.1 della legge n.662/96 e 36, comma quinto, della legge n.448/98 riguardano i soli giudizi nei quali vengano in -per legge o per domanda di parte (sicché il relativo accertamento ricada discussione nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli decisori) - diritti diversi da quelli nascenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità - -dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tale sentenze. Con precipuo riguardo ai giudizi in materia di prestazioni previdenziali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, si è avvertito che in essi: a) devesi distinguere fra le questioni concernenti l'esistenza del diritto all'integrazione al trattamento minimo della seconda (o ulteriore) pensione e quelle concernenti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione del trattamento stesso per il periodo successivo al 30 4 settembre 1983; b) gli effetti della citata sentenza operano esclusivamente su questo secondo versante;
c) ogni questione di integrazione, ivi compresa quella concernente l'eccezione di decadenza dal beneficio ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come un prius rispetto a quelle di cristallizzazione>>; d) la previsione di estinzione, espressamente riferita all'applicazione di quella sentenza, non può estendersi all'ambito corrispondente a questo prius (v. Cass. 19 giugno 1999, n. 6171 e successive conformi); e) la questione dell'esistenza del diritto alla cristallizzazione rientra nel novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione, secondo il sistema elaborato in materia dalle sopra citate leggi speciali. Ciò posto è agevole osservare che i ricorsi introduttivi (poi riuniti) del giudizio di primo grado evidenziano che gli attuali intimati, affermando di essere titolari di pensione diretta e di reversibilità e che quest'ultima era stata integrata al minimo fino al 30/9/1983, mentre dal 1/10/1983 era stata riportata a calcolo, per poi essere cristallizzata nell'importo in atto al 30/9/1983 solamente nel 1989, avevano chiesto la condanna dell'IN a corrispondere loro la pensione di reversibilità nell'importo cristallizzato per il periodo compreso tra il 1/10/1983 e il 1989. Coerenti con un siffatto contenuto della domanda sono la motivazione della sentenza pretorile, come pure il dispositivo, il quale contiene la condanna dell'IN a corrispondere ai pensionati, a far tempo dal 1/10/1983 e fino al 31/12/1984, le differenze tra gli importi integrati in atto al 30/9/1983 e quelli corrisposti dopo tale data, oltre a rivalutazione ed interessi legali sulle relative somme. Anche il ricorso in appello dell'IN è chiaramente inteso a censurare la sentenza per aver affermato il diritto dei pensionati alla "cristallizzazione" del secondo trattamento integrato, con il rilievo che, dal 1/10/1983, soltanto una delle pensioni può fruire della integrazione o della cristallizzazione del relativo importo. 5 Ritenendo che la domanda dei pensionati si estendesse all'accertamento del diverso e pregiudiziale diritto alla integrazione al minimo della seconda pensione fino al 30.9.1983, il giudice di appello si è, quindi, pronunciato su una questione diversa da quella che costituiva l'effettivo thema decidendum e ciò comporta, in accoglimento del ricorso, la cassazione della impugnata sentenza nella parte recante (attraverso la conferma della sentenza di primo grado) statuizioni di condanna dell'Istituto ricorrente e la declaratoria di totale estinzione del giudizio in corso, alla quale questa Corte deve direttamente provvedere in applicazione della disciplina sopra richiamata, in ragione della riscontrata sussistenza, giusta le osservazioni di cui sopra, delle condizioni che impongono l'adozione di un provvedimento siffatto anche in sede di legittimità (Cass. 20 gennaio 2001, n. 825). Corollario ne è, poi, il provvedimento di compensazione fra l'IN e il AN delle spese dell'intero processo. Invero, stante l'effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, c.p.c.) della riforma e della cassazione: a) il provvedimento pretorile in materia di spese è stato travolto dalla riforma in appello della sentenza di primo grado (anche se, essendosi il giudice del gravame espressamente pronunciato solo sulle spese del secondo grado, deve ritenersi che abbia implicitamente reso una statuizione sulle spese del giudizio pretorile in senso conforme a quello indicato nella decisione riformata); b) la cassazione, sia pure parziale, della sentenza di riforma ha avuto uguale effetto sul capo di quest'ultima in tema di spese e sulle statuizioni espresse ed implicite nel medesimo contenute;
c) questa Corte si trova, pertanto, a dovere provvedere sulle spese dell'intero processo (che davanti ad essa si chiude) e così a disporne la integrale compensazione, in applicazione della disposizione in tal senso dettata dalle stesse norme che disciplinano l'estinzione. 6
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di RL NE;
nulla per le spese in favore del medesimo. Accoglie il ricorso nei confronti di AN GO;
cassa la sentenza impugnata;
dichiara estinto il giudizio e compensa fra lo stesso AN e l'IN le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 29 novembre 2002 -IL PRESIDENTE гло - IL CONSIGLIERE - ESTENSORE felMollett. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CANCELLIERE REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Deposit DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7