Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
In tema di riscossione e definizione dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori, a norma dell'art. 17 comma settimo legge n. 413 del 1991, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria (o di altri enti impositori diversi dallo Stato, quali, ad esempio, i Comuni) cessano, per effetto della trasmissione all'intendenza di finanza delle domande di rimborso e di discarico previste dal secondo comma dello stesso articolo, di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e le somme dovute agli esattori delle imposte dirette a tale titolo sono liquidate dall'intendente di finanza; ne consegue che, ove il Comune abbia dismesso ogni potere in ordine ai rimborsi "de quibus" con la trasmissione delle domande di rimborso e discarico all'intendenza di finanza, divengono indebiti i pagamenti successivamente effettuati a tale titolo onde appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella della Corte dei Conti la controversia con la quale il Comune richieda la restituzione delle somme erroneamente pagate, non venendo in tale sede in discussione il diritto dell'esattore al rimborso.
Commentario • 1
- 1. Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ – sent. N. 131/2004 sezione giurisdizionale calabria – giudizi su istanza di parte – rifiuto di rimborso di quote di…Francaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2006
L? allegata pronunzia concerne i giudizi su istanza di parte? per rifiuto di rimborso di quote di imposta inesigibili.? Ferma restando la giurisdizione contabile e la competenza per materia della Corte dei Conti, nella specie la domanda dell? ex-esattore viene dichiarata improcedibile per carenza del conto giudiziale . ? SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA Presidente: D. Oriani ? Relatore: D. Guzzi FATTO Con ricorso del 30 maggio 2001, il sig. S. Giuseppe, nella qualit? di esattore delle cessate esattorie dei Comuni? di Maida, S. M. e dell?esattoria consorziale di Filadelfia, ha chiesto a questa Sezione giurisdizionale di voler riconoscere il proprio diritto alla riscossione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1999, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI NORMANNI 1, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO CASULLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO DE BELLIS, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente del Tribunale di BARI - Sez. II - N.R.G. 5301/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
uditi gli Avvocati Maria Luisa CASOTTI CANTATORE, per la ricorrente, Carlo DE BELLIS, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Bari, con atto di citazione del 7 aprile 1998, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la TE SE.RI.T. s.p.a., già esattore del Comune di Bari, in base alla disciplina previgente al d.p.r. 28.01.1988 n. 43 per la riscossione delle imposte e dei tributi locali, per ottenere il rimborso di quanto indebitamente erogato.
La TE aveva presentato al Comune di Bari istanze di rimborso, relative agli anni dal 1974 al 1989, per un importo complessivo di L. 11.964.866.371, detratti gli sgravi provvisori già corrisposti, delle quote che assumeva di aver anticipato, in forza dell'obbligo di legge del "non riscosso per riscosso", e risultate inesigibili per non averle potute riscuotere.
In adempimento degli obblighi previsti dall'art. 17 della L.30.12.1991, n. 413, contenente disposizioni in materia di riscossione e definizione dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori, il Comune di Bari aveva consegnato alla concessionaria TE SE-RI.T. le domande di rimborso delle quote erariali non ancora rimborsate, al fine di consentire l'attivazione del procedimento di "sanatoria" dei contribuenti inadempienti, ovvero la ripresa delle attività esecutive (co. 2 dell'art. 17). Come espressamente statuito dal combinato disposto dei commi 7 e 9 dell'art. 17 L. 413/91, con la trasmissione al concessionario della riscossione delle imposte, delle domande di rimborso ed il discarico, il Comune di Bari ha dismesso ogni potere in materia di rimborsi provvisori, essendo cessata qualsiasi competenza in ordine agli adempimenti in materia di rimborso di quote inesigibili, appartenendo ormai ogni potere di disporre il rimborso unicamente all'Intendente di Finanza.
Nella specie è invece avvenuto che la TE SE.RI.T., nonostante avesse attivato il procedimento di rimborso delle quote inesigibili presso l'Intendenza di finanza, a norma dell'art. 17 della l. 431 del 1991, ha richiesto e ottenuto dal Comune di Bari lo sgravio provvisorio delle quote inesigibili, avendo l'amministrazione comunale, con delibera n. 3181 del 3.7.1992, erroneamente corrisposto la somma di L.
7.738.140.383 a titolo di sgravio provvisorio, pari al 70% delle presunte quote inesigibili, incassata dalla concessionaria. Tuttavia l'amministrazione comunale, da un lato si è resa conto di aver effettuato un indebito rimborso dopo aver rimesso gli atti all'Intendenza di Finanza e perduto ogni potere al riguardo, dall'altro ha constatato vizi sostanziali e formali nelle procedure espletate negli anni 1990/91 e 1992 e, contestando i gravi inadempimenti rilevati ha invitato la TE SE.RI.T. s.p.a. a fornire i documenti giustificativi dell'attività svolta per il periodo 1974-1989, per il quale era stata erogata l'ingente somma di pubblico denaro, al fine di verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati dall'esattore.
Ma la concessionaria si è limitata ad affermare l'impossibilità, per il Comune di riesaminare il procedimento di liquidazione dello sgravio provvisorio di quote inesigibili, proprio per la pendenza del procedimento innanzi all'Intendenza sicché l'amministrazione comunale stabiliva, con delibera n. 6350 del 22.12.1994 di revocare, in attuazione del principio di autotutela, la precedente erronea delibera n. 3181 del 3.7.1992, di liquidazione dello sgravio provvisorio, intimando alla concessionaria TE SE.RI.T. s.p.a. la restituzione della somma di L.
7.738.140.383 indebitamente percepita.
Avverso il provvedimento di revoca n. 6350 del 22.12.1994, la TE SE.RI.T. ha proposto ricorso al TAR Puglia che, con sentenza dell'8.6.1998, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ritenendo la controversia appartenere alla cognizione del giudice ordinario. Con dichiarazione del 7.9.1998 la TE SE.RI.T ha prestato acquiescenza alla decisione del T.a.r. Puglia, sicché la delibera di Giunta n. 6530 del 22.12.1994, che ha ritenuta illegittima la liquidazione dello "sgravio provvisorio", è pienamente efficace tra le parti.
Esclusa la giurisdizione amministrativa, l'amministrazione comunale ha chiesto al giudice ordinario la restituzione dell'indebito A questo punto la TE SE.RI.T. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione notificato il 7.4.1998 con il quale si afferma che la richiesta di restituzione dell'indebito si configura come una lite sul rimborso delle quote inesigibili devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art.85 del d.p.r. n.43 del 28.1.1988 Resiste il Comune di Bari con controricorso, giusta delibera n.836 del 12.6.1998. La TE ha depositato note d'udienza dopo le conclusioni del P.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non è fondato.
La disposizione invocata è costituita dall'art. 85 del d.p.r. 28.1.1988 n.43 emesso ai sensi dell'art.1 della l.
4.10.1986 n.657,
in tema di rimborso e discarico delle quote inesigibili che testualmente stabilisce: "1.Contro il provvedimento di rigetto dell'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
2. La decisione del Ministro è trasmessa all'intendente di finanza che la notifica al concessionario e, se favorevole, provvede ai sensi dell'art. 84. 3. Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da proporsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione".
L'invocata giurisdizione della Corte dei Conti è una giurisdizione speciale ai sensi dell'art. 103 co.2 Cost., che ricalca la precedente disciplina. Infatti contro il provvedimento definitivo dell'Intendenza di Finanza l'art. 56 del r.d. 12.7.1934 n. 1214 prevedeva il ricorso alla Corte dei Conti e la procedura era dettata dagli artt. 52 e ss. del regolamento di procedura di cui al r.d. 13.8.1933 n. 1038. Come già è stato rilevato da queste sezioni unite, con sentenza 8.3.1996 n. 1830, la l. 4 ottobre 1986 n. 657, nel conferire la delega al governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi, e il d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43, attuativo di tale delega, non hanno innovato - nel senso di estendere la giurisdizione della Corte dei conti in materia - il precedente regime del riparto della giurisdizione medesima e pertanto questa resta devoluta alla Corte dei conti relativamente ai rendiconti degli esattori e dei ricevitori (artt. 13 e 44 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214;
art. 9 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 603; art. 127 d.p.r. 15 maggio 1963 n. 858), ai ricorsi degli esattori avverso i provvedimenti di diniego definitivo dei rimborsi di quote inesigibili (art. 92 d.p.r. 858/63 e art. 56 r.d. 1214/34) ed alle controversie fra comune ed esattore sulla spettanza degli aggi, costituenti voci della gestione contabile svolta in favore dell'ente pubblico (Cass. 27.2.1985, n. 1721), mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;
ai sensi dell'art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, le controversie su atti e provvedimenti relativi al rapporto di concessione, come quello che, in forza degli art. 7 e 114 del citato d.p.r. n. 43 del 1988, determina l'ambito territoriale di svolgimento del servizio ed individua il concessionario.
Secondo questo indirizzo interpretativo l'art. 103, 2^ comma, Cost. è indicativo di una tendenza a fondare nella materia della contabilità pubblica una competenza giurisdizionale generale, ma non assoluta ed esclusiva, della Corte dei conti, con la conseguenza, da un lato, che particolari disposizioni possono attribuire all'a.g.o. o al giudice amministrativo la giurisdizione in materie che pure influiscono sulla contabilità pubblica - come l'art. 5, 1^ comma, l. n. 1034 del 1971 sulle controversie riguardanti atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di servizi pubblici - dall'altro che ove la controversia non concerna il merito della contabilità pubblica riprendono i principi generali in materia di giurisdizione. In questi sensi Cass., sez. un., 16.4.1997, n. 3284 secondo cui la domanda di rimborso dell'ente impositore;
che ipotizzi una pretesa responsabilità extra contrattuale del concessionario per la riscossione dei tributi appartiene alla giurisdizione generale dell'ago, non proponendo una contestazione di partite contabili afferenti alla esazione del tributo. Nella specie il concessionario aveva, su sollecitazione del Ministero delle finanze, rinunciato alla procedura esecutiva intrapresa su un conto intestato agli Stati Uniti d'America che non intendevano pagare la tassa sui rifiuti, e quindi concorso a cagionare all'ente impositore un danno ingiusto, L'amministrazione comunale ritiene la questione di giurisdizione pretestuosa ove si tenga presente che la decisione del T. a. r. cui la ricorrente ha prestato acquiescenza, così da divenire giudicato tra le parti, ha già rigettato la questione di giurisdizione del giudice contabile osservando che "il ricorso alla Corte dei Conti è previsto per l'ipotesi di diniego dell'Intendente di finanza del rimborso definitivo", ma l'argomento non è decisivo. Infatti, a differenza delle sentenze delle sezioni unite della corte di cassazione - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare, sul punto, decisioni dotate di efficacia esterna (c.d. efficacia panprocessuale) - le sentenze dei giudici ordinari di merito come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale, ed a spiegare perciò alcun effetto al di fuori del processo nel quale siano state rese (Cass., sez. un, 4.11.1994, n. 9124). Nè vale inoltre addurre, come fa l'amministrazione comunale, l'inapplicabilità alla controversia in esame della normativa invocata per costruirvi una questione di giurisdizione e precisamente per diversità di presupposti soggettivi e oggettivi: a) il soggetto autore del provvedimento impugnabile è solo il Ministro delle finanze la cui decisione negativa è impugnabile con ricorso alla Corte dei conti, da proporsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione;
b) la natura del provvedimento da impugnare è del tutto diversa perché deve trattarsi di diniego al rimborso definitivo e non di "sgravio provvisorio"; c) legittimato attivo è il concessionario cui sia stato negato il rimborso e non l'ente impositore che lo abbia erroneamente erogato, sicché il concessionario non può invocare una normativa che presuppone il diniego di rimborso, mentre il rimborso, peraltro provvisorio non è stato negato, ma erroneamente corrisposto.
Infatti la questione di giurisdizione si risolve senza entrare nel merito di questioni contabili. Con la legge 30.12.1991 n.413 contente disposizioni in materia di riscossione e definizione dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori, l'art. 17 al co. 7 stabilisce che per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria - o di altri enti impositori diversi dallo Stato, come appunto i Comuni ex art. 17 c.
9 - cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilità al netto degli sgravi provvisori già concessi ai sensi dell'art. 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 15.5.1963, n. 858, e dell'art. 119 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari.
Appare evidente che avendo il Comune di Bari avviato, con la trasmissione delle domande di rimborso e di discarico all'intendenza di Finanza, il procedimento di definizione dei crediti dichiarati inesigibili, aveva dismesso ogni potere in ordine ai rimborsi provvisori che se effettuati successivamente divengono indebiti. Non ricorre pertanto la giurisdizione contabile, sibbene quella del giudice ordinario cui l'amministrazione comunale si è rivolto per ottenere la ripetizione di indebito, cioè la restituzione di una somma che ritiene erroneamente pagata.
L'indebito disciplinato dall'art. 2033 c.c, è applicabile anche alla P.A. che avendo revocata la precedente delibera di pagamento ha fatto venir meno la giustificazione causale del pagamento effettuato, pagamento divenuto indebito, perché rimasto privo di causa. Ai tali fini va ricordata la giurisprudenza amministrativa in base alla quale non è richiesta alcuna particolare motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio o alla revoca di un provvedimento amministrativo, quando dalla mancata rimozione dell'atto illegittimo possa derivare un indebito esborso di danaro pubblico per l'amministrazione ed un ingiustificato vantaggio per il privato. Infatti l'interesse pubblico alla revoca o all'annullamento d'ufficio di un atto deve ritenersi evidente ed implicito, sì da non richiedere esplicita motivazione, nel caso di un atto illegittimo da cui discende il protrarsi dell'indebito esborso di denaro pubblico (Cons. Stato, sez. IV, 3.6.1997, n. 594;
Cons. Stato, sez. V, 23.8.1996, n. 944; Cons. Stato, sez. VI, 21.11.1992, n. 910; Cons. Stato, sez. IV, 15.9.1992, n. 764). Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese vanno compensate, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa interamente le spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 14 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999