Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 1
Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 cod. pen.) la condotta di colui che cagioni allo svolgimento del servizio anche un semplice ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e su quello del suo regolare andamento (Fattispecie in tema di turbamento dei controlli sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, cagionato dal direttore di uno stabilimento industriale che aveva dato disposizione al personale di portineria dell'impianto di non far accedere ai locali della fabbrica gli ispettori della USL, finché non fosse giunto sul posto il responsabile della sicurezza, in quel momento assente).
Commentario • 1
- 1. Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 340, in linea con l'interesse tutelato, sanziona non solo la condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico di cui si tratti, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico (Sez. 6, 46461/2013). Proprio la rilevata ampiezza dell'ambito di applicazione della norma ha indotto la giurisprudenza a puntualizzare che, ferma la rilevanza di un'alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un'oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2001, n. 24068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24068 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 24/04/2001
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TITO GARRIBA - Consigliere - N. 639
3. Dott. ANTONIO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 45497/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
AN RT
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno - in composizione - monocratica del 12/10/2000
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dott. A.G. ABBATE che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. P. DELL'ANNO che ha concluso per:
Accogliersi il ricorso;
0 S S E R V A
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, del 12.10.2000 con la quale AN RT era stato condannato alla pena di Lire 1.125.000 di multa, in conversione di gg. 15 di reclusione ex art. 53 L. 689/81, perché dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 340 c.p., per avere, quale direttore dello Stabilimento "SGL Carbon" di Ascoli Piceno, determinato interruzione o, quantomeno turbamento, della regolarità di un pubblico servizio inerente i controlli sulla sicurezza e sull'igiene di lavoro, dando perentoria disposizione al personale di portineria di detto stabilimento di non far accedere nei locali dello stesso i funzionari ispettori - settore sicurezza luoghi lavoro e igiene della - locale USL 24, finché non fosse giunto sul posto il responsabile sicurezza, in quel momento assente (in Ascoli Piceno il 29/10/1994), ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore di fiducia:
1) Erronea applicazione dell'art. 340 c.p. in violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. per difetto di sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia attinente l'elemento materiale, dovendosi escludere che, attraverso una corretta lettura dei fatti, potesse ravvisarsi, nella condotta del ricorrente, estremi di interruzione ovvero anche di mero turbamento della regolarità del pubblico servizio, non risultando affatto impedito agli ispettori l'accesso allo stabilimento, ma dovendo farsi risalire ad una libera scelta dei funzionari il loro allontanamento dalla zona e difettando, altresì, il dolo, posto che l'imputato in buona fede riteneva di poter esercitare il diritto di tutela degli interessi dell'azienda con il richiedere la presenza in loco del responsabile sicurezza dell'azienda, peraltro giunto dopo pochi minuti, senza che tale modesto ritardi avesse potuto compromettere l'esplicarsi del pubblico servizio di controllo ispettivo, in assenza di non espressi, ne' provati motivi di assoluta urgenza:
2) Manca o manifesta illogicità della motivazione, avendo il giudice del merito valutato esclusivamente le dichiarazioni dei testi d'accusa, omettendo di valutare adeguatamente quelle dei testi a discarico, senza dare motivata contezza in merito alla ritenuta attendibilità dei primi rispetto all'inattendibilità asseritamente riferita ai secondi.
Con una memoria difensiva, da ultimo prodotta dal ricorrente, si è sostanzialmente ribadito il denunciato vizio di manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione all'asserita "costruzione" all'allontanamento degli ispettori, a seguito di un apodittica ed indimostrata "perentorietà" dello ordine a costoro di non entrare, decisione, piuttosto presa liberamente e spontaneamente dai predetti in attesa di chiarimenti dall'Ufficio di appartenenza della facoltà di intervento del responsabile aziendale ai servizi di sicurezza.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.
Ed invero, a prescindere da non isolati ed inammissibili riferimenti a censure in punto di fatto della decisione impugnata, giova ribadire che, per la corretta sussistenza del reato contestato, anche il "ritardo", rispetto al normale sviluppo temporal-modale del servizio, costituisce rappresentazione delle figure di "turbativa" della "regolarità" di detto pubblico servizio, purché il ritardo non si sostanzi in termini di non apprezzabile quantificazione, oltre che temporale, di pregiudizio dello sviluppo concreto delle operazioni del p.u.
Ciò posto, non v'è dubbio che la condotta dell'imputato, come motivatamente rappresentato in sentenza, secondo il testo della decisione impugnata, abbia determinato, in ogni caso, un apprezzabile ritardo delle operazioni di verifica ispettiva nello stabilmente, a prescindere da ogni riferimento a possibili interventi "d'imperio" in forza della qualifica soggettiva degli operanti, costretti comunque a chiedere l'intervento della forza pubblica.
Nè, quanto al dolo, può dirsi che il ricorrente non fosse coscientemente determinato nella sua condotta incriminata, a prescindere dalla "perentorietà" dell'ordine (valutazione che si sottrae ad una "graduazione" di efficacia, avendo sortito il suo effetto), posto che il suo intervento ha sostanzialmente inteso "resistere" alle legittime richieste degli ispettori di accedere nello stabilimento, ancorché condizionando la durata del "veto" allo arrivo del De Carolis, in quel mentre assente e giunto successivamente in loco. Poiché, frattanto, i pubblici ufficiali, per il "divieto" imposto dal ricorrente al loro immediato accesso, si erano visti costretti ad allontanarsi e richiedere l'intervento della polizia, si era così apprezzabilmente pregiudicata la tempestività e regolarità di un servizio, la cui funzione, per le ragioni stesse di sicurezza, riveste intuibilmente caratteri di massima urgenza. Irrilevante, dunque, secondo la asserita buona fede del ricorrente, sui motivi del veto, in costanza della piena legittimità, di cui l'imputato era informato e consapevole, della richiesta degli ispettori.
Le denunciate doglianze di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione sono, pertanto, infondate, apparendo integrata, nei suoi elementi costitutivi, la fattispecie criminosa ascritta al ricorrente e sufficientemente motivata la decisione della sua condanna in merito.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001