Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2001, n. 24068
CASS
Sentenza 24 aprile 2001

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Massime1

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 cod. pen.) la condotta di colui che cagioni allo svolgimento del servizio anche un semplice ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e su quello del suo regolare andamento (Fattispecie in tema di turbamento dei controlli sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, cagionato dal direttore di uno stabilimento industriale che aveva dato disposizione al personale di portineria dell'impianto di non far accedere ai locali della fabbrica gli ispettori della USL, finché non fosse giunto sul posto il responsabile della sicurezza, in quel momento assente).

Commentario1

  • 1Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza L'art. 340, in linea con l'interesse tutelato, sanziona non solo la condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico di cui si tratti, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico (Sez. 6, 46461/2013). Proprio la rilevata ampiezza dell'ambito di applicazione della norma ha indotto la giurisprudenza a puntualizzare che, ferma la rilevanza di un'alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un'oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2001, n. 24068
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24068
Data del deposito : 24 aprile 2001

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