Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2017, n. 26526
CASS
Sentenza 9 marzo 2017

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L'attivazione della procedura per l'esecuzione di una misura cautelare non detentiva in altro Paese dell'Unione - possibilità introdotta dal d. lgs. n. 36 del 2016, che ha conformato il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - è provvedimento di natura esecutiva rimesso alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, il cui controllo di legittimità è effettuabile attraverso l'attivazione dell'incidente di esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha altresì precisato che i parametri che devono guidare il pubblico ministero nell'esercizio di tale potere attengono al bilanciamento tra l'interesse della persona sottoposta a cautela a rientrare presso lo Stato di residenza (o altro indicato) e l'interesse collettivo alla tutela della sicurezza, che informa l'intero sistema cautelare, in coerenza con le indicazioni contenute negli artt. 3 e 5 della decisione quadro 2009\829\GAI).

Commentari2

  • 1Arresti domiciliari anche in Europa (Cass. 37739/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 ottobre 2021

    Gli arresti domiciliari rientrano tra le misure alternative alla "detenzione cautelare", per come intesa dal diritto nazionale in conformità al diritto dell'Unione: una diversa lettura, che non includa la misura degli arresti domiciliari fra le misure alternative alla "detenzione cautelare" cui si applicano le disposizioni del D.Lgs., invece, imporrebbe di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 36 del 2016, artt. 2 e 4 in relazione al disposto degli artt. 3e 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, per difetto di adeguamento ai vincoli dell'ordinamento sovranazionale, siffatte norme del provvedimento legislativo interno ponendosi in contrasto con la ratio della …

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  • 2Arresti domiciliari, mai in Europa (Cass., 26010/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 ottobre 2021

    L'art. 4 del d.lgs. 36/2016 attuativo della decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle misure alternative alla detenzione cautelare si riferisce chiaramente ed esclusivamente alle misure cautelari non detentive; in particolare la lett. c) si riferisce all'obbligo di dimora, che prevede anche la possibilità di imporre l'obbligo non allontanarsi dal domicilio in determinate ore del giorno. (si veda, contra, Nicola Canestrini, Misure cautelari europee: non solo mandato di arresto europeo, in Giurispridenza Penale, 2/2021; si veda anche Cassazione penale sez. IV, 20 ottobre 2021), n. 37739 ). Corte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2017, n. 26526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26526
Data del deposito : 9 marzo 2017

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