Sentenza 11 febbraio 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.699, comma 2, cod.pen., sollevata, in riferimento agli artt.27, primo e terzo comma, e 3 Cost., sul rilievo della eccessività del minimo edittale della pena fissato in diciotto mesi.Infatti, il legislatore nello stabilire la sanzione prevista dal secondo comma dell'art.699 cod.pen. ha evidentemente tenuto ben presente la particolare pericolosità delle "armi" per le quali non è ammessa licenza, mentre l'art.14 della legge n.497 del 1974, che ha triplicato le pene stabilite nel codice penale per tutte le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate nella detta legge, risponde ad un preciso intendimento del legislatore di inasprire le pene per tutti quei reati che, secondo il suo prudente apprezzamento, rendono maggiormente pericolose per la collettività le condotte criminali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2000, n. 5388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5388 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 11/02/1999
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 252
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N.45729/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RN LU n. il 10.09.1971
avverso sentenza del 22.09.1999 CORTE APPELLO di TORINO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dr. F. Costantino che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e del ricorso;
Con sentenza in data 22.9.1999 la Corte di Appello di Torino confermava in punto di responsabilità penale quella della Pretura di Torino del 4.5.'98 nei confronti di AB CI, riconoscendogli tuttavia le attenuanti generiche valutate prevalenti sulla recidiva e così riducendo ad anni 1 di arresto la pena inflitta al predetto , ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 699, comma 2, c.p. "per avere portato fuori della propria abitazione e della appartenenza di essa un coltello a scatto della lunghezza complessiva di cm. 20, per cui non è concessa licenza".
Riteneva la Corte di merito che non poteva ritenersi ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. alla richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato con l'indicazione della pena di mesi 6 di arresto, previa concessione delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla recidiva ed alla circostanza aggravante di cui al 2^ comma dell'art. 699 c.p. perché l'ipotesi prevista dal detto 2^
comma integrava non già un circostanza aggravante, ma una autonoma figura di reato.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli art. 699 e 4 Legge 110/75 sul rilievo, in via principale, che l'ipotesi di cui al 2^ comma dell'art. 699 c.p.p., contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito,
integrava ipotesi di reato, con la conseguente applicabilità della pena richiesta dall'imputato ex artt. 444 e 563 c.p.p. Comunque, secondo il ricorrente, trattandosi di armi di cui era consentita liberamente la vendita appariva giustificabile che l'imputato ignorasse che per l'arma in suo possesso non era consentita licenza.
Aggiungeva, inoltre, che era applicabile in ogni caso l'art. 4 Legge 110/75 che aveva implicitamente abrogato l'art. 699 c.p. e, quindi,
doveva ritenersi che il coltello in questione rientrasse fra gli strumenti da punto e taglio disciplinati dalla legge 110/75. In estremo subordine, il ricorrente sollevava questione di legittimità dell'art. 699, 2^ comma, c.p. con riferimento agli artt. 27, comma 1; 3 e 27 comma 3, Costituzione nella parte in cui prevede quale minimo edittale la pena di mesi 18 di arresto.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato in ogni sua parte.
È noto il costante indirizzo di questa Corte secondo cui il secondo comma dell'art. 699 c.p. preveda una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante della contravvenzione prevista dal primo comma. Infatti, l'ipotesi di cui al primo comma si riferisce alle armi per le quali è ammessa licenza, mentre il secondo comma riguarda le armi per le quali la licenza non è ammessa e, dunque, appare evidente la diversa operatività delle dette disposizioni in quanto il porto senza licenza è del tutto incompatibile con il porto di armi per le quali la licenza non è ammessa e la trasgressione dell'una o dell'altra disposizione incide in esempi diversi (cfr. Cass. sez. I 12.5.94 n. 6834, De Biase;
Cass. sez II. 17.11.86, Capuozzo, n. 2171).
Di conseguenza, correttamente i giudizi di merito non hanno ritenuto accoglibile la richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato che si basava sul presupposto che il secondo comma dell'art. 699 c.p. costituisse ipotesi aggravata rispetto al reato previsto al primo comma.
È manifestamente infondato anche il motivo, peraltro, dedotto per la prima volta in questa sede secondo cui l'imputato, indotto in errore del fatto che la vendita di un tal genere di armi era liberamente contentita, ignorava che per il coltello a scatto trovato in suo possesso non fosse consentita la licenza. Tale motivo, invero, si fonda sull'erroneo presupposto che tali armi possono essere liberamente vendute.
Non può, comunque, parlarsi nel caso di specie, tenuto conto delle caratteristiche dell'arma, di ignoranza inevitabile che determina l'errore scusabile (?) nei termini indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 24.3.'88.
È del pari manifestamente infondato l'assunto dal ricorrente secondo cui l'art. 4 Legge 110/75 avrebbe abrogato implicitamente l'art. 699 c.p. Anche su tale questione la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che il riferimento alle "armi" contenuto nel primo comma dell'art. 4 Legge 8.4.75 n. 110 ha funzione meramente precettiva ed ha rilievo anche sanzionatorio solo in relazione alle pene e relative violazioni previste nei commi 4 e 5 dello stesso articolo e non anche rispetto a quella di cui al comma 3, la quale si riferisce esclusivamente alla violazione del precetto contenuto nel secondo comma ovverosia al porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa delle c.d. "armi improprie" e cioè di strumenti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. È da rilevarsi, infatti, che il precedente immediato dei due primi commi dell'art. 4 Legge 110/75 era costituito dalle analoghe disposizioni dell'art. 42 T.U.L.P.S. in essi trasfuse, le quali avevano appunto natura meramente precettiva. Nel regime prevedente alla legge 18.4.'75 n. 110, secondo la prescrizione contenuta nell'art. 17 dello stesso testo unico, mancando la previsione di una esplicita sanzione in sede propria, si applicava per la violazione del precetto contenuto nel primo comma quella prevista dall'art. 699 c.p. - D'altra parte, come è stato osservato, stante la finalità di maggior rigore che ispira la legge n. 100 del '75, come risulta dalla stessa relazione ministeriale al disegno di legge, e' inverosimile che per quanto riguarda le "armi proprie" diverse da quelle comuni da sparo regolate dalla legge 895/67 come modificata dalla legge 497/74, con la detta legge sia stata stabilita un disciplina più favorevole ai trasgressori di quella fina ad allora prevista dall'art. 699 c.p., modificata dall'art. 14 L. 497/74. V'è, infine, da osservare che la sopravvivenza dell'art. 699 c.p.p. alla nuova disciplina stabilita dalla legge n. 110 del 1975 è dimostrata testualmente da nono comma dell'art. 4 che, nello stabilire un raccordo tra le norme in esso contenute e la disciplina precedente dichiara espressamente abrogati i due primi commi dell'art. 42 T.U. leggi P.S., ma nulla dice riguardo all'art. 699 c.p.; nonché dall'art. 40 della stessa legge che, oltre a disporre che "per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del T.U.L.P.S....nonché le altre vigenti disposizioni legislative .. in materia di armi e di esplosivi", fa espressamente salva la disciplina contenuta nelle "disposizioni della legge 14 ottobre 1974 n. 497", il cui art. 14 si rifà alle "pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presunta legge", disponendone la triplicazione, con un minimo, quanto all'arresto, non inferiore a 3 mesi.
La vecchia disciplina stabilita dall'art. 699 c.p. conservava, quindi, un sua intatta sfera operativa riguardo alle armi diverse (come nel caso in esame)da quelle da guerra e da quelle comuni da sparo;
ed anche riguardo ad esse, quando il fatto non avvenga ne' in luogo pubblico, ove realizza la fattispecie previste dalla legge 2.10.1967 n. 895, mod. dalla legge 497/75 (v. sul punto, negli stessi precisi termini, Cass. sez. I 26.2.81 Mencarelli). Nel caso di specie, poi, v'è solo da aggiungere che il c.d. "coltello a scatto", detto anche "molletta", la cui lama cioè, una volta azionata l'apertura a scatto, viene a formare un tutto unico con il manico, a guisa di pugnale, per consolidata giurisprudenza di questa Corte rientra tra le "armi proprie", ossia fra le armi bianche da punta e da taglio la cui destinazione naturale e l'offesa alla persona alla persona. Perciò il coltello a scatto si distingue dalle armi improprie indicate nel secondo comma dell'art. 4 della legge, quella cioè la cui destinazione all'offesa è soltanto occasionale e secondaria, il cui porto ingiustificato è punito ai sensi del 3^ comma della stessa legge.
Il breve "exersus" nei riferimenti normativi sopra indicati consente di ritenere manifestamente infondata la questione di leggittimità costituzionale dell'art. 699, comma 2, c.p. sollevata in riferimento agli artt. 27, comma 1; 3 e 27, comma 3 della Costituzione sul rilievo della asserita eccessività del minimo edittale della pena fissato in diciotto mesi.
Premesso che la questione, prima ancora che manifestamente infondata, è irrilevante nel caso di specie per quanto riguarda la asserita violazione del principio della personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), stante l'indubbia riferibilità all'imputato del porto del coltello, alcuna violazione del principio di ragionevolezza è dato rilevare nel caso in esame posto che il legislatore nello stabilire la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 699 c.p. ha evidentemente tenuto ben presente la particolare pericolosità delle "armi" per le quali non è ammessa licenza, mentre l'art. 14 della legge 497/74, che ha triplicato le pene stabilite nel codice penale per tutte le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate nella detta legge, risponde ad un preciso intendimento del legislatore di inasprire le pene per tutti quei reati che, secondo il suo prudente apprezzamento, rendono maggiormente pericolose per la collettività le condotte esaminabili. Donde l'inconferenza del richiamo effettuato dal ricorrente alla pena edittale già stabilita per l'oltraggio e ritenuta incostituzionale dal giudice delle leggi quanto al minimo edittale, trattandosi di ipotesi di reato quanto mai distante da quelle che si riferiscono alla disciplina delle armi e per le quali il legislatore ha ritenuto addirittura di disporre l'"abolitio criminis" (art. 18 Legge 25 giugno 1999 n. 205). L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa congruo fissare in L 1.000.000.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale e dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 dicembre 2000