Sentenza 2 dicembre 2011
Massime • 1
L'elemento oggettivo del reato di danneggiamento consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza dell'illecito penale. (Nella specie, è stato escluso che integri danneggiamento il conficcare due perni di metallo in un lastrico solare).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2011, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 02/12/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2810
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 23365/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AV, N. IL 16/11/1972;
avverso la sentenza n. 67/2009 GIUDICE DI PACE di PORTICI, del 25/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Simone Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 25.11.2005 il giudice di Pace di Portici condannava AL AV al pagamento della somma di Euro 258,00 per violazione dell'art. 635 c.p. per aver danneggiato deteriorandolo il lastrico solare di RL TO BB. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art.120 c.p.. Sostiene il ricorrente che l'BB non vantava alcun diritto reale sul bene e quindi non aveva diritto di presentare querela.
2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art.635 c.p.. Sostiene il ricorrente che la infissione di due perni occupanti una superficie di pochi millimetri quadrati su un terrazzo di circa 25 metri non possono aver distrutto, disperso o deteriorato o reso inservibile il bene;
3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorictà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata valutazione della prova documentale (sentenza del 10.05.06 resa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Partici nell'ambito della causa iscritta al n. 222/99/PG R.G. Cont. E regolamento edilizio Comune di Portici, provvedimento prodotto nel corso della udienza del 22.06.10), verbale allegato.
4. violazione art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art.157 c.p. per mancata valutazione della prova (rappresentata dalla CTU
del 28.10.99 prodotta nel corso della udienza del 22.06.06, qui allegata) e travisamento delle prove dichiarativi Sostiene il ricorrente che i perni erano già presenti nell'ottobre 1999 come attestato da CTU disposto in giudizio civile ed acquisita in atti, epoca in cui il querelante non era ancora divenuto proprietario avendo acquistato nel 2003 e chiede declaratoria di prescrizione. Il ricorso è fondato.
Il giudice di Pace di Portici ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 635 c.p. per avere danneggiato, deteriorato il lastrico solare di RL TO BA conficcando saldamente nella piastrellatura due perni di metallo, richiamando disposizioni civilistiche relative all'uso della cosa comune (art. 1102 c.c.). Ha, infatti, affermato che una volta tolta la precedente ringhiera, prima di poterne sistemare un'altra in sostituzione, l'imputato avrebbero dovuto comportarsi secondo le prescrizioni dettate dalla norma civilistica indicata. Ha ritenuto che la legittimità dell'opera di ripristino di un manufatto in luogo di un altro precedentemente tolto non risiede nel fatto di non aver apportato alcuna modifica rispetto al precedente, bensì nel fatto che il precedente fosse coperto da legittimità ove, in mancanza di tanto, come era dato rilevare nel caso in esame, il comportamento assunto dall'agente, l'opera di ripristino era del tutto arbitrario e si configurava quale delitto di cui all'art. 635 c.p.. Ciò detto deve rilevarsi che l'art. 635 c.p. presenta una descrizione della condotta incentrata sulla causazione dell'evento. Il reato si configura allorché qualcuno distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui. Il reato sussiste non solo quando il danneggiamelo è "materiale", distruzione o dispersione del bene, ma anche quando è "funzionale", deterioramento o invalidazione funzionale dello stesso. Il deterioramento consiste nella diminuzione delle utilizzabilità del bene, mentre rendere inservibile la cosa significa renderla inidonea alla sua funzione per un tempo giuridicamente apprezzabile. Qualora il danno sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza il delitto non sussiste. La ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito impedisce di ritenere che la condotta tenuta dall'imputato, al di là di valutazione in ordine ad una ritenuta illegittimità civile della stessa, abbia comportato quella modificazione strutturale della cosa che integra l'elemento oggettivo della fattispecie contestata. In altre parole il danno è stato inesistente, in quanto del tutto irrilevante. Deve aggiungersi che dal comportamento tenuto dall'imputato, così come ricostruito dal giudice di Pace, non emerge che lo stesso avesse la rappresentazione, neppure sotto il profilo della mera coscienza e volontà, di arrecare danno al bene altrui, danno che in effetti non si è realizzato. La sentenza impugnata contiene, quindi, tutti gli elementi di fatto dai quali potere argomentare che non sussistono le componenti oggettiva e soggettiva del reato contestato e che l'attività posta in essere non era in alcun modo diretta a commettere il reato stesso;
ne consegue che la sentenza deve essere annullata per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2012