Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2004, n. 49028
CASS
Sentenza 19 novembre 2004

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In tema di falso per soppressione (art. 490 cod. pen.), non sussiste il dolo qualora la soppressione del documento avvenga in ragione della dimostrata ignoranza o errata interpretazione di norme, da parte del pubblico ufficiale, determinata da una lunga prassi amministrativa, autorizzata dalla amministrazione di appartenenza e specificamente da quella preposta al controllo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto nsussistente il reato di cui all'art. 490, contestato ad un comandante della Polizia Municipale, che aveva sulla scorta di prassi risalente al previgente codice della strada, soppresso esemplari di verbali di accertamento, relativi ad infrazioni del codice della strada, i quali, nel caso di mancata consegna al trasgressore e di non sopravvenuta conciliazione entro un dato termine, venivano eliminati e sostituiti con altro da notificare, per la prosecuzione dell'iter, e ciò anche successivamente alla diramazione di una circolare del Ministero dell'interno, che vietava l'eliminazione dei verbali di accertamento, intervenuta due anni prima del fatto contestato all'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2004, n. 49028
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49028
    Data del deposito : 19 novembre 2004

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