Sentenza 19 novembre 2004
Massime • 1
In tema di falso per soppressione (art. 490 cod. pen.), non sussiste il dolo qualora la soppressione del documento avvenga in ragione della dimostrata ignoranza o errata interpretazione di norme, da parte del pubblico ufficiale, determinata da una lunga prassi amministrativa, autorizzata dalla amministrazione di appartenenza e specificamente da quella preposta al controllo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto nsussistente il reato di cui all'art. 490, contestato ad un comandante della Polizia Municipale, che aveva sulla scorta di prassi risalente al previgente codice della strada, soppresso esemplari di verbali di accertamento, relativi ad infrazioni del codice della strada, i quali, nel caso di mancata consegna al trasgressore e di non sopravvenuta conciliazione entro un dato termine, venivano eliminati e sostituiti con altro da notificare, per la prosecuzione dell'iter, e ciò anche successivamente alla diramazione di una circolare del Ministero dell'interno, che vietava l'eliminazione dei verbali di accertamento, intervenuta due anni prima del fatto contestato all'imputato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2004, n. 49028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49028 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 19/11/2004
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 01787
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 026138/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) AN PE N. IL 02/08/1938;
avverso SENTENZA del 07/04/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
udita la richiesta di annullamento c.r. del s.p.g. Dr. M. Fraticelli;
udito il difensore avv. Castuale in sost. avv. Zanzan;
RITENUTO
1 - La Corte di Torino, riformando sentenza di condanna del Tribunale di Saluzzo, ha assolto IO PP, comandante del Corpo di Polizia Municipale di quella città, per soppressione continuata di alcuni degli esemplari a lui destinati (l'ultimo il 14.2.97), dei tre redatti con carta autocopiante, da subordinati all'atto del rilievo di inosservanza delle norme del C.d.S., perché il fatto non costituisce reato (assenza di dolo). Ha ritenuto all'uopo dimostrato che l'imputato avesse agito nell'erronea convinzione di poter continuare nella prassi risalente al precedente Codice della Strada, in caso di mancata contestazione e consegna diretta da parte del vigile di un esemplare dei verbale al ritenuto trasgressore. In tal caso l'altro esemplare restava in ufficio in attesa di conciliazione, ed era successivamente necessario compilarne uno diverso, previa ricerca al PRA, da notificare, per l'ulteriore corso del procedimento (presso la Prefettura). Perciò sul territorio nazionale si era adottata una procedura contraria alla legge ed ai regolamenti, di soppressione del documento nel caso in cui non si dovesse dar luogo a prosieguo della pratica, ma tollerata ed anzi avallata dalle autorità cui spettava la vigilanza, cui incontroversamente si era adeguato l'imputato.
2 - Con il ricorso del P.G. si denuncia omessa e contradditoria motivazione risultante dal testo della sentenza. La prassi non era giustificata dalla natura dell'atto e la ragione, ritenuta sufficiente per escludere la prova del dolo, potrebbe valere sino al 7 agosto '95 (i fatti imputati sono stati commessi nei mesi successivi), data in cui la Prefettura di Cuneo aveva diramato una nuova circolare del Ministero dell'Interno, per cui non era piu' lecita l'eliminazione dei verbali di accertamento, da parte dello stesso organo accertatore.
3 - Il ricorso è infondato.
Nella specie è incontroverso che, a fronte di una normativa che, in caso di mancata consegna diretta ed immediata dell'esemplare di un verbale in materia di circolazione stradale, destinato al presunto trasgressore, e di non sopravvenuta conciliazione entro un certo termine, implica la sostituzione dell'esemplare custodito nell'ufficio con altro da notificare, si è consolidata una prassi, ben nota alle Autorità di controllo, che ha consentito per lungo tempo la soppressione di quest'ultimo.
Orbene, ciascuno dei tre esemplari, di cui consta il verbale di accertamento di un'infrazione rilevata nella circolazione stradale, poiché documenta l'attività del pubblico ufficiale che l'ha redatto, è un atto pubblico, che ha effetti giuridici nei rapporti tra la P.A. e la persona cui, al momento del rilievo o successivamente, si attribuisce l'inosservanza rilevata. Pertanto, in caso di soppressione dell'esemplare destinato all'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale, ricorre l'estremo obiettivo dei reato di cui agli artt. 490 - 476 C.P.. Tanto ha ritenuto il Giudice d'appello, confermando l'elemento obiettivo del reato.
Ha, quindi, sul piano soggettivo (metodo di accertamento, questione procedurale, dunque non sostanziale) osservato il principio che non si ravvisa la prova del dolo di falso nella soppressione del documento, in ragione della dimostrata ignoranza o errata interpretazione di norme da parte del pubblico ufficiale per la perdurante, seppure intanto cessata autorizzazione di una prassi in proposito, da parte della P.A. di appartenenza e di quella preposta a controllo. In altri termini per ritenere il dolo, va esclusa la colpa.
Il principio risulta un corollario di quello recentemente affermato da questa Corte (Cass., sez. 5^, n. 27770/04, Belluomo ed altri, cfr. CED rv. 228711) in un caso diverso, ma analogo, secondo il quale per ritenere il dolo va esclusa la leggerezza dell'agente, l'incompleta conoscenza e/o l'errata interpretazione di disposizioni normative o la negligente applicazione di una prassi amministrativa. Nella specie il criterio adottato ai sensi dell'art. 192, risulta correttamente applicato. A fronte dell'improvvisa e corretta inversione di rotta nella qualificazione dell'atto da parte dell'Autorità ministeriale, non risulta dal tenore della sentenza impugnata, e neanche da quello della sentenza di 1^ grado, che l'imputato sia divenuto sicuramente consapevole, dal momento della sua comunicazione, della necessità di accantonare la prassi già riconosciuta (è il caso di riflettere che la negligenza in proposito bensì rileva a fini amministrativi, ma non perciò stesso a fini penali). Non si può, pertanto, fargli imputazione di intempestivo adeguamento, facendo aggio sulla sua ignoranza.
In questa luce evidente, l'asserto del ricorso si fonda su una presunzione di prova dell'estremo soggettivo richiesto dalla legge, sulla scorta di un affermato unico indice, non consentita dall'art. 192 C.P.P., e per sè inapprezzabile in fatto in questa sede di diritto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004