Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
La consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non è esclusa dal fatto che la ricezione della droga si sia svolta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, posto che, ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve risultare già "ex ante" assolutamente priva di potenzialità per la determinazione causale dell'evento. (Fattispecie in cui il venditore, a seguito di un accordo già in precedenza intercorso con l'acquirente, aveva consegnato una partita di droga sotto il controllo della P.G., che, precedentemente intervenuta, aveva sequestrato lo stupefacente ed organizzato l'appostamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2013, n. 35511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35511 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE BE Giovanni - Presidente - del 21/05/2013
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 953
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 35686/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BB BE N. IL 09/05/1966;
BB MA N. IL 06/06/1967;
DR AN N. IL 07/02/1979;
MI AS N. IL 08/12/1976;
avverso la sentenza n. 7045/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 29/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per AB TO e AB AU: rigetto. Per OD: inammissibilità; per MI: inammissibilità. udito, per la parte civile, Avv. Lombardo Domenico per AB AU.
RITENUTO IN FATTO
1. AB TO, AB AU, OD AR e MI DA ricorrono per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 29-2-12, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado emessa, il 27.6.11, dal Gup del Tribunale di Monza, in ordine alle seguenti imputazioni: delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 per AB AU e AB TO, in relazione alla detenzione di kg 21,400 di cocaina e di kg 44,800 di eroina e alla cessione di kg 2,300 di cocaina al MI e al OD. In Giussano e Verano Brianza il 16-9-10.
Per AB AU, inoltre: delitti di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, L. n. 110 del 1975, art. 23, artt. 697 e 648 c.p.
per avere illecitamente detenuto presso la propria abitazione una pistola Smith e ON cal 38 special, con matricola abrasa e 25 cartucce dello stesso calibro. In Verano Brianza il 17-9-10. Per MI e OD: delitto di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 per avere acquistato da AB TO e
AB AU kg 2,300 di cocaina. In Giussano il 16-3-10. 2. Il AB TO deduce vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, quantificata in misura eccessiva, e al mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche, nonostante il giudice ammetta che il comportamento dell'imputato, che è incensurato ed ha un lavoro, è stato occasionale e che il suo atteggiamento è stato collaborativo.
3. AB AU deduce vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle generiche in via prevalente, nonostante la mancanza di precedenti penali ed il corretto comportamento processuale.
4. OD AR deduce erronea interpretazione dell'art. 56 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e vizio di motivazione poiché a carico del ricorrente è stata ritenuta l'ipotesi del tentativo, senza specificare quali atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di acquisto di stupefacenti l'indagato abbia posto in essere. Gli elementi emersi dall'indagine consentono infatti esclusivamente di affermare che OD ha svolto il ruolo di tassista e che aveva forse preso contatti telefonici con MI e null'altro.
5. MI DA deduce erroneità della qualificazione giuridica poiché la sostanza stupefacente era stata sequestrata dalla p. g. circa un'ora prima dell'ingresso del MI nell'abitazione di AT TO, in cui erano appostati gli uomini del Gico. In questa situazione sarebbe stata del tutto impossibile una trattativa circa qualità, quantità e prezzo dello stupefacente. Nè la prova di un preventivo accordo tra il AB e MI può ritenersi raggiunta sulla base delle confidenze di AB TO al GOA, che non potevano essere oggetto di alcun riferimento e di alcuna documentazione nella comunicazione di reato. Peraltro la mancata rilevazione dai tabulati acquisiti di messaggi o comunque di contatti tra i coindagati dimostra che non vi era stato alcun preventivo accordo tra il MI e i AB, preordinatamente all'acquisto dello stupefacente. Anche le 4 chiamate rimaste senza risposta, rilevabili dalla memoria del cellulare di AB TO, non provenivano da alcuna utenza in uso ai due albanesi. E poiché AB aveva riferito che la persona che avrebbe dovuto ritirare lo stupefacente avrebbe dovuto chiamarlo sul cellulare, se ne desume che lo stupefacente era destinato alla persona che lo chiamò per ben 4 volte e che non era il MI. Ciò significa che quella sera AB TO attendeva altre persone, per la vendita dello stupefacente e non il MI. Nella fattispecie concreta può pertanto ravvisarsi, al più, un tentativo e non un reato consumato.
5.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche, nonostante il percorso di affrancamento dall'uso di sostanze stupefacenti seguito dall'imputato. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Prendendo le mosse dall'analisi dei ricorsi di AT TO e AT AU, occorre osservare come le doglianze formulate esulino dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al giudizio di valenza e alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di elementi che potessero indurre a propendere per la prevalenza delle generiche nonostante la gravità dei reati, rilevando altresì come la pena irrogata sia assolutamente congrua poiché la base di calcolo è stata di entità inferiore alla misura media della pena edittale.
7. Anche la doglianza formulata dal OD esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez un.13-12-95 Clarke, rv 203428). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come non vi siano ragionevoli dubbi sul pieno coinvolgimento dell'imputato nel delitto ascrittogli, in considerazione della sua presenza sul luogo del fatto;
del tentativo di fuga posto in essere al momento dell'intervento degli operanti;
del numero dei telefoni cellulari in suo possesso, assolutamente eccedente le esigenze di una persona che conduca una vita regolare;
dell'assenza di ragioni che giustificassero la sua presenza in loco la sera del fatto;
della mancanza di una lecita attività lavorativa, pur essendo l'imputato in possesso di una autovettura di un certo pregio;
dell'evidente necessità, per il MI, di avvalersi di una persona fidata e non certo di un occasionale tassista.
7.1. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enuclearle una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. un. 25-11-95, Facchini, rv203767).
8. Le censure formulate dal MI sono manifestamente infondate. Occorre infatti, ai fini di un corretto inquadramento della problematica che il ricorso involge, tener presente che, ai fini della configurabilità del reato impossibile,ai sensi dell'art. 49 c.p., comma 2, l'inidoneità dell'azione va valutata in rapporto alla condotta originaria dell'agente, la quale, per inefficienza strutturale del mezzo usato ed indipendentemente da cause estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di potenzialità di determinazione causale dell'evento. L'accertamento di tale requisito, che non può prescindere dalla considerazione del caso concreto e dal riferimento alla fattispecie legale, deve perciò avere riguardo all'inizio dell'azione. Quest'ultima deve essere inidonea in assoluto, nel senso che, rispetto ad essa, il verificarsi dell'evento si prospetti come impossibile e non soltanto come improbabile (Sez un.sent. n. 6218 del 1983; Sez 5, 18-12-2008 n. 2514, inedita). In questa prospettiva, è stato sottolineato, in giurisprudenza, come la presenza della forza pubblica, preordinata all'arresto in flagranza del reo, non importi il venir meno della configurabilità del reato poiché quest'ultimo è da ritenersi consumato anche nelle ipotesi in cui venga predisposto l'intervento della polizia giudiziaria, che provveda all'immediato arresto dell'autore del delitto. Nè è necessario che l'accipiens consegua in via definitiva il possesso dell'oggetto illecito (Cass 27-10-1999, Campanella, Cass.pen 2000, 576). Anzi, per quanto attiene specificamente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è stato condivisibilmente affermato, in giurisprudenza, che, per aversi consumazione del delitto di cessione, non occorre che la droga venga materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso fra le parti (Sez 6, 4-6-96 n. 5301, rv. n. 205646).
8.1. In quest'ordine di idee, occorre osservare come la Corte d'appello abbia correttamente evidenziato la valenza probatoria, nel senso di un accordo per la cessione della droga, intercorso tra i complici, nei giorni precedenti all'arresto, delle concomitanze nelle chiamate sia dai cellulari (ben sei, corredate da nove schede) in uso ai due albanesi, sia dalle cabine telefoniche di Milano, v. dei Misaglia, e di Rozzano v. Curiel. Gli accordi presi, mediante le innumerevoli telefonate e gli sms intercettati,hanno trovato pieno seguito nel materiale approntamento della droga e nella consegna nelle mani dell'imputato. E infatti, dopo l'ingresso del MI in casa di AT TO, non vi fu alcuna trattativa sul tipo di droga, sulla quantità oppure sul prezzo ne' alcuna richiesta di effettuare un assaggio ma semplicemente un breve controllo della corrispondenza del contenuto dello zainetto agli accordi intercorsi. Condotte assolutamente incongrue, ove non vi fossero state, in precedenza, precise intese. Anche l'oggetto era assolutamente presente poiché la droga era nelle mani del AT, che la consegnò al MI.
Quest'ultimo- sottolinea il giudice di secondo grado - avrebbe potuto realmente appropriarsene, ad esempio, estraendo un'arma e facendosi scudo, nella fuga, con il corpo del AT.
Come si vede, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, dovendosi anche rilevare come i giudici di merito abbiano tratto dai fatti accertati conseguenze corrette sul piano giuridico.
8.2. Come già rilevato al par. 6, le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio si collocano sul piano del merito. Al riguardo, la Corte d'appello ha fatto riferimento alla gravità dei fatti e all'assenza di motivi per concedere le circostanze attenuanti generiche, rilevando correttamente come esse non possano essere riconosciute per la sola incensuratezza, conformemente al disposto dell'art. 62 bis c.p., comma 3, entrato in vigore in epoca antecedente alla commissione dei reati sub iudice.
8.3. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 21 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2013