Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17348 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
AN GN IA IE EL
IE CA ZO ZE
IA RE RE
ha pronunciato la seguente
Presidente Relatore
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17348/2026 Roma, li, 13/05/2026
Sent. n. sez. 614/2026 CC 29/4/2026 R.G.N. 7976/2026
Sul ricorso proposto da
RI ES nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro il 13 gennaio 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA IE SE;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte;
E' presente l'avv. Giorgio Vianello Accorretti in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, degli avv.ti Vincenzo Cicino del foro di Catanzaro e dell'avvocato Michele D'Agostino del foro di Milano, codifensori di II SC, il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Catanzaro il 26 luglio 2025 aveva disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, già applicata a II, con quella degli arresti domiciliari, a causa delle condizioni di salute dell'indagato, e per l'effetto ha
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 Firmato Da: AN GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce5dde0baa7e85 Firmato Da: IA IE EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 651a4ed323699c
ripristinato la misura cautelare in carcere (statuizione sospesa sino al momento della definitività della decisione).
segue:
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo quanto
2.1. Violazione dell'art. 127 comma 2 cod. proc. pen. e lesione del contraddittorio poiché il Tribunale ha omesso di concedere alla difesa il termine di 5 giorni per il deposito di memorie, dopo il deposito della perizia. Il difensore, con PEC inoltrata il 9 gennaio 2026, nonché nel corso della discussione in udienza eccepiva la mancanza del termine invocato, ma il Collegio respingeva la richiesta, sostenendo che i consulenti della difesa avevano avuto la possibilità di interloquire sulla bozza della perizia e il termine previsto dall'articolo 127 cod. proc. pen. non doveva essere concesso. La difesa obietta con il ricorso che la bozza era differente dal tenore della perizia definitiva e che la concessione del termine si rendeva necessaria per sviluppare ulteriori argomentazioni e rendere effettivo il contraddittorio. Ricorda il ricorrente che la mancata concessione del termine ex art. 127 cod. proc. pen. per presentare memorie integra nullità a regime intermedio che è stata tempestivamente eccepita dalla difesa.
2.2. Violazione del diritto al contraddittorio e degli artt. 356, 359, 360, 178 lettera C cod. proc. pen. poiché la relazione del consulente del Pubblico ministero, dott. Mizio, è stata eseguita presso il luogo di detenzione, senza alcun avviso alla difesa, nonostante l'indagato fosse detenuto e i difensori fossero già nominati e l'atto avesse natura tecnico valutativa di condizioni sanitarie decisive. L'accertamento medico disposto dal pubblico ministero non si è limitato ad una mera acquisizione documentale ma ha comportato la visita del detenuto, la sua valutazione clinica e l'elaborazione di un giudizio tecnico sulla persona. L'omesso avviso alla difesa integra una nullità generale a regime intermedio, considerato che la difesa non ha potuto nominare un consulente, assistere alla visita e formulare osservazioni, mentre la consulenza del dottor Mizio disposta dal pubblico ministero è stata utilizzata dal Tribunale e richiamata dal perito nominato dal collegio.
2.3. Vizio di motivazione per omessa valutazione di elementi decisivi e travisamento della prova, poiché il perito ha spiegato di non aver potuto svolgere l'osservazione clinica, in quanto il periziando si è allontanato interrompendo il colloquio, e di avere utilizzato i filmati e documenti allegati alla consulenza del dottor Mizio;
quest'ultimo ha fatto riferimento nella consulenza alla visita e ai test effettuati dal dottor Polito;
dietro sollecitazione della difesa, il perito ha chiesto di visionare questa consulenza e il collegio ha dato incarico alla Procura di trasmettere quanto indicato al perito, ma la richiesta del Tribunale è rimasta inevasa. Il Collegio ha tuttavia ritenuto di superare la problematica, affermando che i test non erano stati utilizzati per effettuare le valutazioni del perito e, pertanto, non si rendeva necessario metterli a disposizione
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6ab286847cf35698 Firmato Da: AN GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ce5dde0baa7e85
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della difesa, ma il ricorrente insiste nel ritenere tale atto indispensabile, considerato che l'esperto aveva eseguito dei test.
2.4. Vizio di motivazione per apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in merito all'aggravamento della misura cautelare, poiché manca nel caso in esame una motivazione rafforzata, in presenza di un ribaltamento in senso peggiorativo della decisione assunta dal GIP. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non si confronta con l'elaborato tecnico scientifico depositato dalla difesa, ma si limita a riportare alcuni passaggi critici contenuti nella perizia, ripercorrendo le osservazioni del perito e in questo modo incorre in deficit motivazionale. Ricorda il ricorrente che quando il giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità di quelle del consulente di parte, è comunque tenuto alla dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali siano state valutate in termini di affidabilità e completezza e che non siano state ignorate le argomentazioni del consulente. Rileva che nel provvedimento impugnato pur dando atto delle serie problematiche da cui è affetto II non indica in quale tipo di struttura merita di essere collocato né le eventuali modalità di controllo del detenuto al fine di evitare il rischio di suicidio, omettendo altresì di valutare i provvedimenti di sospensione dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute emesso dal Magistrato di Siracusa e dal Tribunale di sorveglianza di Catania.
3.Con memoria trasmessa il 21 aprile 2026 gli avv. Cicino e D'Agostino hanno contestato le conclusioni formulate per iscritto dal Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
II è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto indiziato di esser partecipe di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dall'art. 416 bis.1 cod. pen., nonché di avere commesso diversi reati fine. Il provvedimento impugnato, dopo avere puntigliosamente ricostruito la corposa documentazione sanitaria e il complesso avvicendarsi di diversi operatori che sono intervenuti per valutare nel tempo le condizioni psichiche dell'indagato, ha motivatamente ritenuto di condividere le conclusioni del perito il quale, con argomentazioni articolate e persuasive, ha concluso che l'atteggiamento oppositivo e di chiusura relazionale del periziando, che ha anche interrotto il colloquio in occasione dell'unico incontro con il perito, non fosse espressione di una compromissione psicopatologica, ma di una scelta volontaria del II, che non ha manifestato segni clinici coerenti con una incapacità a sostenere l'intervista e non ha palesato, nel racconto delle allucinazioni uditive da cui sarebbe affetto, un tono affettivo congruo al contenuto del racconto.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 Firmato Da: AN GN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce5dde0baa7e85 Firmato Da: IA IE EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 651a4ed323699c
Il Tribunale si è altresì compiutamente confrontato con le conclusioni del consulente della difesa, che ha censurato l'elaborato finale, e ha motivatamente ritenuto più convincenti le osservazioni del perito, che ha escluso l'esistenza di una patologia psichiatrica attuale del II, tenuto conto delle incertezze interpretative e delle contraddizioni intrinseche della documentazione sanitaria acquisita, che non descrivono una storia clinica coerente con la grave diagnosi di depressione maggiore.
2.Venendo alle specifiche censure processuali dedotte con il ricorso, deve osservarsi quanto segue:
2.1. Il primo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata concessione di un rinvio di udienza per consentire di usufruire del termine di 5 giomi per il deposito di memorie e per controdedurre rispetto alle conclusioni del perito, è infondato, poiché la difesa ha avuto modo di partecipare all'accertamento peritale tramite il proprio consulente, che ha formulato osservazioni scritte rispetto alla bozza della perizia;
inoltre il difensore ha partecipato alla discussione finale in cui è stato garantito il contradditorio orale. Sotto altro profilo la censura è generica, poiché, pur sostenendo che la bozza dell'elaborato peritale risultava differente rispetto alla stesura definitiva, non espone in modo specifico tali discrasie e non consente al Collegio di comprendere le eventuali difformità della relazione finale rispetto alla bozza, che potrebbero anche derivare fisiologicamente dalla valutazione delle osservazioni dei consulenti.
2.2. L'eccezione di nullità avente ad oggetto la consulenza del P.M. è infondata, tardiva ed eccentrica rispetto al thema decidendum. Giova ricordare che in tema di indagini preliminari, la consulenza tecnica psichiatrica disposta dal pubblico ministero al fine di accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato, ove abbia natura ripetibile e sia eseguita con il consenso dell'interessato, non richiede l'assistenza del difensore, non rientrando tra gli atti garantiti tassativamente indicati dall'art. 364 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1621 del 11/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280293-01) Ed in effetti non è atto irripetibile l'accertamento tecnico, mediante consulenza, sullo stato psichico di una persona, allorquando riguardi una condizione costante e non contingente e, per tale ragione, non suscettibile di modificazione. (Sez. 5, n. 40450 del 19/06/2019, [...], Rv. 277639-01). Il Tribunale, peraltro, ha dato atto che il perito nominato dal collegio ha visionato in modo autonomo la videoregistrazione del colloquio intrattenuto dal II con i consulenti della Procura il 21 agosto 2025 e non ha fatto riferimento alle valutazioni di quei consulenti, ma ha solo raffrontato il documento costituito dalle videoriprese con l'atteggiamento tenuto dal periziando in occasione dell'unico colloquio clinico effettuato nel contraddittorio delle parti.
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E' infine opportuno rilevare che detta pretesa nullità non è stata dedotta dalla difesa, né in occasione delle osservazioni alla bozza della perizia, né in sede di discussione dinanzi al Tribunale e pertanto si palesa tardiva.
1.3. La terza censura è generica e reitera l'eccezione già formulata in sede di appello, che è stata motivatamente respinta dal Tribunale a pagina 10 dell'ordinanza, osservando che l'elaborato del consulente del P.M. Polito non è stato richiamato dal perito d'ufficio e non ha costituito presupposto del giudizio da questi espresso;
la difesa sostiene l'assoluta necessità di acquisire i test effettuati nel corso della consulenza di parte, che non hanno avuta refluenza sulla perizia, e non spiega neppure le ragioni per le quali una valutazione diagnostica, effettuata anche sulla base di test, non possa essere ritenuta attendibile, se non è data la possibilità di visionarli. Non ricorre, inoltre, alcun travisamento della prova, come impropriamente dedotto dal ricorrente, poiché il Tribunale ha motivatamente ritenuto non necessari e dirimenti i test effettuati da altro consulente, che non sono stati reperiti e che lo stesso ricorrente si limita ad ipotizzare possano essere rilevanti.
1.4.La quarta censura è infondata.
Come già anticipato, il Tribunale ha ritenuto necessario disporre un accertamento peritale per superare gli aspetti controversi della condizione personale del ricorrente, e non si è limitato a condividere le articolate conclusioni del perito all'uopo nominato, che evidentemente il GIP non poteva conoscere e il precedente provvedimento non poteva prendere in considerazione, ma ha reso dettagliata e puntigliosa motivazione, ricostruendo tutti gli accertamenti psichiatrici nei confronti del II che nel tempo si sono susseguiti, pervenendo alla conclusione che l'imputato non è affetto da disturbi psicopatologici tali da risultare incompatibili con il regime carcerario, a dispetto di quanto ritenuto dal primo provvedimento sulla base di un compendio probatorio meno articolato.
2. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Roma 29 aprile 2026
Il Consigliere estensore
IA IE SE
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Il Presidente
ND GN
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