Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7957 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' A 7957/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL LA CORTE SUPRE A CASSAZIONE Oggetto -SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 12261/00 Consigliere Cron.18276 Dott. Alberto SPANO' 1 Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. NI MAZZARELLA Consigliere Ud. 21/03/01 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: NO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 123, presso lo studio dell'avvocato CIRO CENTORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EX USL/37 NAPOLI GESTIONE LIQUIDATORIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente presso lo 11, domiciliata in ROMA VIA F.S. NITTI dell'avvocato STEFANO GAGLIARDI, rappresentatastudio INNOCENZO MILITERNO, giusta 2001 e difesa dall'avvocato 1297 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 2331/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 17/06/99 R.G.N. 44370/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto 16 aprile 1993 il dott. NI LI, medico convenzionato con la U.S.L. n.37 Campania per le visite sanitarie di controllo, ricorreva al RE -giudice del lavoro di Napoli chiedendo la condanna della U.S.L. a corrispondergli le differenze retributive conseguenti alla entrata in vigore del d.m. 15 /24 luglio 1986, che l'amministrazione predetta aveva applicato soltanto a decorrere dal 1° agosto 1986, anziché dall'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n.638, che già aveva previsto l'aumento delle tariffe, peraltro, per da determinarsi, appunto, col decreto ministeriale tardivamente emanato. Il RE accoglieva la domanda, respinta, invece, su appello della U.S.L., dal Tribunale della stessa sede,con sentenza 28 aprile /17 giugno 1999. Ha ritenuto il giudice di appello che il decreto del Ministro del lavoro, riguardante unicamente i medici incaricati dall'INPS di analoghe visite di controllo, non sarebbe stato applicabile ai medici convenzionati con le U.S.L., salvo specifici atti amministrativi di recepimento da parte di queste ultime. Pertanto, l'atto di recepimento da parte della U.S.L. N.37 Campania, successivamente intervenuto, non avrebbe potuto avere che effetto ex nunc. Per la cassazione di questa sentenza il LI ricorre, con unico motivo, nei confronti della ex USL N.37 di Napoli - Gestione liquidatoria, in persona del Commissario liquidatore. L'intimata resiste con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché per omessa e contraddittoria motivazione, sostenendo che il proprio diritto all'aumento del compenso era sorto sin dall'entrata in vigore dell'art.5, comma tredicesimo, della legge n.638/1983 cit., in quanto in tale norma esso già avrebbe trovato pieno eru riconoscimento, indipendentemente dal ritardo con il quale è stato poi emanato il decreto ministeriale attuativo. Non vi era ragione, poi, per ritenere che ai medici convenzionati con la U.S.L. dovessero spettare compensi diversi da quelli dei sanitari appartenenti all'INPS, specie a seguito della delibera della Regione Campania e della U.S.L. n.36 di recepimento delle tariffe a partire dal 1986. Il motivo è infondato. Già con sentenze del 20 dicembre 1991 n.13812 e 8 agosto 1992, n.8310 questa Corte aveva enunciato il principio secondo cui il procedimento amministrativo previsto dall'art. 5 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, per la determinazione delle condizioni contrattuali da praticare ai medici che eseguono il controllo sullo stato di salute dei lavoratori per conto delle USL è nettamente differenziato, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, dal procedimento inteso a fissare le modalità di svolgimento dell'analogo servizio di controllo organizzato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). 4 Pertanto, il decreto del Ministro del lavoro (15 luglio 1986) emanato ai sensi di tale norma, per determinare il compenso spettante ai medici che eseguono il controllo per conto dell'INPS non è applicabile nel rapporto fra medici ed USL, in mancanza di atti amministrativi delle medesime unità che richiamino il decreto anzidetto. Peraltro, in presenza di altre sentenze di questa stessa Sezione, che avevano ritenuto estensibili ai medici convenzionati con le U.S.L. i trattamenti economici previsti per i medici dell'INPS, le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza in data 16 marzo 1995, n.3059, hanno risolto il contrasto, convalidando l'interpretazione accolta dalle sentenze sopra espressamente richiamate della normativa di riferimento, riepilogata come segue: l'art. 5, secondo comma, legge n. 300 del 1970, prevedeva che il controllo delle assenze per infermità potesse essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti (alla corresponsione delle prestazioni relative alla malattia), una volta richiestine dal datore di lavoro;
-con la legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, detti controlli, siccome rientranti nelle "competenze in materia di medicina legale" contemplati dall'art. 14, lett. q), di tale legge, vennero attribuiti alle USL, e, in via transitoria, si previde che gli accertamenti e le certificazioni continuassero ad essere svolte dagli enti suddetti e che i rapporti fra questi e le USL fossero disciplinati su base convenzionale (art. 75 della citata legge n. 833 del 1978); 5 l'art. 2, terzo comma, d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, stabili che le visite di controllo fossero effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni;
- l'art. 8 bis d.l. 30 aprile 1981 n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981 n. 331, previde che l'INPS e le USL disciplinassero l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità attraverso convenzioni da stipulare sulla base di appositi schemi-tipo elaborati di intesa fra lo stesso istituto previdenziale e le Regioni;
L'art. 5, nono comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, stabili che, qualora gli schemi-tipo non fossero stati elaborati, il Ministro della sanità avrebbe provveduto a formularli direttamente ed in sostituzione delle menzionate parti originariamente a ciò legittimate. E tale potere sostitutivo è stato in effetti esercitato come risulta dal d.m. 25 febbraio 1984, ivi prevedendosi che il controllo medico-legale sullo stato di salute dei lavoratori assenti venga assicurato dalle USL e che i conseguenziali oneri per l'espletamento del servizio medesimo siano a carico dell'INPS; -l'art. 5, decimo comma, del citato d.l. n. 463 del 1983, ha stabilito che le USL provvedono ad adottare le convenzioni sulla base dei suddetti schemi, nonchè a predisporre un servizio idoneo ad assicurare il controllo medico-legale dei lavoratori;
し - l'art. 5, dodicesimo comma, del citato d.l. n. 463 del 1983, ha previsto che, per l'effettuazione delle visite di controllo, l'INPS, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro;
l'art. 5, penultimo comma, d.l. cit., soggiunge che, con decreto del Ministro del lavoro, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'INPS, sono stabilite le modalità dei controlli ed i compensi spettanti ai medici. E in attuazione di quest'ultima disposizione richiamata nel preambolo, unitamente al dodicesimo comma dell'art. 5 cit. - è stato emesso il d.m. 15 luglio 1986 del Ministro del lavoro, il quale, tra l'altro, disciplina le modalità di esecuzione delle visite di controllo disposte dall'INPS di ufficio o su richieste di altri enti previdenziali o dei datori di lavoro, fissa le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori e determina le tariffe dei compensi dovuti ai medici incaricati. Da tale ricostruzione dei dati normativi, le Sezioni unite hanno tratto le seguenti, articolate e coerenti conclusioni, che la Sezione condivide pienamente: l'esigenza di disciplinare in modo uniforme l'effettuazione degli accertamenti sanitari indifferentemente curati dalle USL o dall'INPS ha bensi trovato espressione nel regime delle convenzioni fra tali enti ed è stata altresì sottolineata da queste Sezioni Unite in sede di interpretazione dell'art. 5 cit. in materia di fasce orarie di reperibilità, in cui si è affermata la validità 7 esclusiva del d.m. del 1986 "giacché i commi da 9 a 14 di tale articolo pongono in essere un complesso ma unitario procedimento in cui ogni fase deve tener conto ed armonizzarsi con la fase precedente, sì che la coincidenza di fasce orarie è postulata dal sistema, senza che ciò implichi offuscamento delle differenti funzioni e dei diversi ambiti di operatività a ciascun atto assegnati", con esclusione comunque di una determinazione di dette fasce affidata a due diversi provvedimenti, a seconda che la visita di controllo sia eseguita dal sanitario dell'USL o dal sanitario iscritto nelle liste speciali dell'INPS (S.u. 8 gennaio 1992 n. 105). Ma tale esigenza di uniformità non può essere avvertita anche in materia di compensi, ove si consideri che il solo tredicesimo comma (il penultimo dell'art. 5 cit.) li indica come oggetto del decreto ministeriale, non anche il decimo comma relativo ai controlli disposti dalle USL, e che tale limitazione è resa evidente dalla diversa disciplina dei rapporti dei medici rispettivamente con le USL e con l'INPS. Invero, come si è già avuto occasione di affermare, sia pure in sede di regolamento della giurisdizione (S.u.. 7 luglio 1992 n. 9377), l'attività espletata dai medici incaricati dalle USL, ai fini dei controlli domiciliari, nelle fasce orarie di reperibilità, dei lavoratori assenti per malattia rientra (normalmente) nell'attività di pubblico impiego a tempo pieno, come espletamento di un obbligo specifico, collegato direttamente col rapporto con le USL, cui è riferito istituzionalmente il servizio, anche per conto e con spese a carico dell'INPS, con conseguenti riflessi retributivi (e giurisdizionali), che hanno evidentemente la 8 loro fonte disciplinatrice non già nelle convenzioni o schemi di convenzione di cui al decimo comma dell'art. 5 cit. che si collocano non sul piano del rapporto col personale medico incaricato, ma su quello del rapporto con l'INPS, che, in effetti, è la controparte istituzionale delle Regioni nei momenti convenzionali delineati in ordine all'organizzazione del servizio di controllo (v. "in parte qua" sent. sez. lav. 11 febbraio 1991 n. 1393 e 25 ottobre 1991 n. 11344) ai quali, per contro, risultano del tutto estranee istanze rappresentative dei medici ma nel rapporto di pubblico impiego. Tale attività, peraltro, se normalmente non rientra nell'ambito di un rapporto di convenzionamento compreso tra quelli programmati dall'art. 48 legge n. 833 del 1978, può tuttavia essere inclusa anche tra i limitati casi - tra cui quello di specie - di conferimento dell'incarico da parte delle USL a medici non dipendenti da esse, con i quali si instauri un rapporto di natura convenzionale ovvero privato. Per tali rapporti allora la disciplina è evidentemente dettata dagli accordi collettivi uniformi per l'intero territorio nazionale ai sensi del citato art. 48, o, in mancanza (v. S.u. 16 settembre 1991 n. 9644), dalle norme generali sui rapporti di lavoro autonomo, e quindi, ancora, senza la possibilità o necessità di un intervento, sia pure sostitutivo, del decreto ministeriale peraltro, in tal caso, del Ministro della- -previsto soltanto sanità di cui al decimo comma dell'art. 5 più volte citato INPS-USL in tema di in ordine alle convenzioni INPS - Regione ovvero organizzazione del servizio e non, come si è visto, in ordine ai rapporti con i mpet medici. بلا U 9 È quindi all'atto costitutivo del rapporto con le USL che i medici da queste incaricati possono ricorrere per fondare le proprie pretese retributive, non al decreto del Ministro del lavoro previsto dal tredicesimo comma dell'art. 5 cit.. Questo decreto, d'altra parte, è stato emanato con espresso richiamo al dodicesimo comma e quindi alla materia dei controlli effettuati dai medici - incaricati dall'INPS -, ed al tredicesimo comma, nel quale l'espressa previsione dei compensi ai medici non può avere una valenza generale, attesi i rilievi sopra svolti circa la diversa disciplina dei compensi per i controlli delle USL previsti dal decimo comma, ed il limitato riferimento della medesima specifica previsione dei compensi all'ente che conferisce l'incarico (laddove l'indifferenza dell'identità dell'ente che esegue i controlli ha rilievo, come si visto, in materia di organizzazione, e, in particolare, di fasce orarie). Né può darsi rilievo al richiamo contenuto nel tredicesimo comma dell'art. 5 alla disciplina (decimo comma) delle visite di controllo disposte dalle USL, per inferirne la estensibilità del decreto ministeriale che - appunto richiama anche tale tredicesimo comma - anche in tema di compensi, essendo invece il richiamo espressamente fatto appunto per quanto attiene soltanto al servizio di controllo e non anche al rapporto degli enti con i medici. Né, infine, può trarsi argomento, allo stesso fine, dal carattere autonomo del tredicesimo comma rispetto a quello (il dodicesimo) concernente l'istituzione delle liste speciali, essendo evidentemente arbitraria 10 tale aggettivazione del comma, ed anodino l'essere iscritta una disposizione in un comma distinto dagli altri dello stesso articolo. Conclusivamente, poiché la Sezione ritiene di dover aderire ai principi enunciati dalle Sezioni unite in sede di composizione del ricordato contrasto giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giustificati motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, addi 21 marzo 2001. IL PRESIDENTE Viceurs Tressa IL CONSIGLIERE ESTENSORE. e Vinyols Dhill I A D 0 3 S 1 , 3 S LGANCE . O 5 A T L T R L . Der , O A A N ' P S L E I L 3 P 030.Pill D E 7 S - D I A 8 I - T N S 1 S G 1 O N O E P S A E M I I D G A E A G , E D O O L T E R T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D 11