Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8205 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPI M8205 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME ASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20505/98 Dott. Giovanni OLLA - Presidente 153/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere 19048/99 Dott. AR ADAMO Consigliere 20564/99 - Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Dott. RI OSria CULTRERA Rel. Consigliere 22566 Cron. 1686 Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 27/02/2002 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE IN dal Sig.. IN NN SA IN ZOCCO, IN IA TI per diritti € elettivamente domiciliate in ROMA VIA OSLAVIA TOMAS, il 19. ĀBJHL/2002 30, presso l'avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE MASSIMO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARBUCICCHIO MARINO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti - CANCELLERIA
contro
I. P.E.A.A. ISTITUTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, MARCHIGNOLI IO, MARCHIGNOLI FABIO, MARGHIGNOLI 2002 SILVIA;
503
- intimati -
15 e sul 2° ricorso n° 00153/99 proposto da: I.P.E.A.A. ISTITUTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIEFENBRUNNER OTTO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ET NN SA IN ZOCCO, ET IA TI, MARCHIGNOLI IO, MARCHIGNOLI FABIO, MARCHIGNOLI SILVIA;
- intimati- e sul 3° ricorso n° 19048/99 proposto da: IN NN SA IN ZOCCO, IN IA TI IN TOMAS, elettivamente domiciliate in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso l'avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE MASSIMO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARBUCICCHIO MARINO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti
contro
I.P.E.A.A. ISTITUTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, MARCHIGNOLI IO, MARCHIGNOLI FABIO, MARCHIGNOLI 2 SILVIA;
intimati e sul 4° ricorso n° 20564/99 proposto da: I.P.E.A.A. ISTITUTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIEFENBRUNNER OTTO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IN NN SA, IN IA TI, MARCHIGNOLI IO, MARCHIGNOLI FABIO, MARCHIGNOLI SILVIA;
- intimati avverso la sentenza n. 339/97 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 07/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2002 dal Consigliere Dott. RI OSria CULTRERA;
udito per le ricorrenti l'Avvocato Carbucicchio, che ha chiesto l'accoglimento dei propri ricorsi principali;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Pafundi con delega, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso principale e rigetto del 3 ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dei ricorsi incidentali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NO AN OS, NO RI ET, RC FA, RC AR e RC LV, sulla premessa che era deceduto in data 17.1.90 Vincenzo Pe- tino, rispettivamente padre e nonno, assegnatario in vita, con diritto di riscatto ai sensi dei d.p.r. n. 2/1959 e. n. 231/1962, dell'appartamento ex INCIS in Bolzano Piazza Verdi n. 9/A/7 e che, con sentenza pas- sata in giudicato n. 292/79 emessa dalla corte d'Appello di Trento, era stato accertato il "diritto soggettivo perfetto" del loro dante causa a riscattare il detto alloggio, constatato che l'IPEAA, Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata della Provincia di Bol- zano, aveva loro negato il diritto a subentrare nella posizione del de cuuis, citavano detto istituto innanzi al Tribunale di Bolzano chiedendo accertarsi la sussi- stenza nel patrimonio ereditario del loro diritto in proprietà dell'immobile ed emettersi sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c che tenesse luogo dell'atto di tra- sferimento. L'istituto convenuto eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, aggiungendo che nelle mo- re era intervenuta la legge provinciale n. 45 del 14.11.88 che aveva fissato nuovi criteri applicabili alla fattispecie. Il tribunale adito pronunziava sentenza non defini- tiva n. 1172/94 in data 23.9.94 con la quale accoglieva il 1° capo della domanda, dichiarando il diritto degli attori a subentrare nella posizione giuridica del loro dante causa e, con coeva ordinanza, disponeva il pro- sieguo del giudizio, nominando c.t.u. per la determina- zione del prezzo d'acquisto. I1 medesimo giudice, con sentenza definitiva n. 479/97 in data 7.10.97 rigettava, infine, la domanda, pronunziando sul 2° capo, sostenendo l'impossibilità di conseguire il trasferimento di proprietà nei confronti dell'ente convenuto attraverso l'azione proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c.. La prima pronuncia veniva gravata dall'IPEAA innan- zi alla corte d'appello di Trento sez. staccata di Bol- zano che la riformava con sentenza n. 339/97 emessa il 7.10.97. La seconda sentenza del Tribunale veniva appellata da tutti gli istanti innanzi alla corte trentina che con sentenza n. 49/99 del 8.4.99 la confermava. Contro la prima sentenza n. 339/97, NO OS e NO RI ET hanno proposto ricorso in data n. 20505/98) articolato in unico 17.11.98 (iscritto al motivo.. Avverso l'ultima pronunzia n. 49/99 è stata fatta impugnazione, ancora una volta da NO AN OS e NO RI, con ricorso per cassazione (iscritto al n. 19048/99), articolato in quattro motivi. L'IPES, subentrato all'IPEAA, resiste in entrambi i procedimenti con controricorso e propone in entrambi i giudizi ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione di tutti i ricorsi. Con l'unico motivo articolato nel 1° ricorso -n. 20505/98- le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella previsione di cui all'art. 360 c.p.c., osservando che la sentenza im- pugnata è ingiusta e vessatoria, in quanto contraddice il giudicato contenuto nella sentenza n. 292/79, emessa dalla corte d'appello di Trento, e confermata in sede di legittimità, nel giudizio instaurato dal loro dante causa Vincenzo NO nei confronti dell'IPEAA, che ha dichiarato che il diritto di quest'ultimo di riscattare l'immobile è un diritto soggettivo perfetto. Le richie- ste dell'IPEAA sono ingiuste e defatigatorie perché le- dono suddetto diritto che esse istanti hanno acquisito in via di successione ereditaria. Deducono, infine, con riferimento alla circostanza, che, ad avviso della corte territoriale, osta al tra- طلحات sferimento di proprietà, che il prezzo della vendita non è stato determinato, trattarsi di fatto ascrivibile al comportamento dell'IPEEA essendosi esse eredi sempre dimostrate disponibili anche alla determinazione unila- terale di tale elemento del contratto. Il controricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso deducendone la genericità; nel merito ne deduce l'infondatezza. Propone, inoltre, ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione degli art 91 e 92 c.p.c. e motivazione insufficiente e contraddittoria, lamentando che la corte di merito ha disposto la com- pensazione integrale delle spese dell'intero giudizio per la particolarità della materia che è, invece, rego- lata in maniera chiara. Col 2° ricorso -iscritto al n.19048/99- le ricor- renti nel 1° motivo denunziano violazione e falsa ap- plicazione degli art. 278 e 279 c.p.c. osservando che il tribunale con la sentenza definitiva ha provveduto alla riforma della propria precedente pronunzia non de- finitiva che sarebbe stata, però, possibile solo in se- 7 de di gravame. Col 2° motivo denunziano violazione dell'art. 112 c.p.c lamentando omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, e cioè sulla dichiarazione della loro qualità di eredi e sul conseguente loro diritto a succedere nei beni costituenti il patrimonio ereditario tra i quali il diritto di riscatto dell'alloggio occu- pato in vita dal defunto. Col 3° motivo deducono violazione art. 112 e 37 c.p.c ed Osservano che, ove il principio enunciato dalla corte territoriale fosse corretto, detto giudice avrebbe dovuto pronunciare il proprio difetto di compe- tenza e rinviare gli atti al TAR”. Col 4° motivo, infine, denunziano la violazione art. 112 c.p.c. ed osservano che il giudice del gravame ha posto a base della sua decisione una circostanza non dedotta né deducibile, e cioè la sentenza della corte d'appello che aveva riformato la sentenza non definiti- va, di cui non poteva avere conoscenza poiché non era stata ancora depositata in cancelleria all'atto della decisione. Concludono, infine, chiedendo accertare e dichiara- re che non è stato proposto gravame avverso la pronun- zia n.1172/94 in ordine alla loro qualità di eredi ed all'esistenza nel patrimonio ereditario del diritto del 8 de cuius al riscatto. Nel merito chiedono dichiararsi il loro diritto a succedere in tale diritto e rinviare alla corte di merito per la determinazione del prezzo di riscatto. In subordine, ribadita l'esistenza del giudicato interno, chiedono rinviarsi gli atti al TAR competente. Il controricorrente propone ricorso incidentale con il quale lamenta violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. ribadendo le medesime doglianze espresse nel precedente ricorso incidentale. Ancora in linea preliminare va rilevato, con ri- guardo al 1° ricorso n. 20505/98, che, con ordinanza interlocutoria resa il 13.11.2000, è stata disposta da questa corte, sia l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso principale e di quello incidentale, nei confronti di FA e AR Marchigno- li, consorti in lite delle ricorrenti rimasti contumaci in appello, la cui vocatio in jus in questo grado di giudizio è avvenuta con notifica che è stata dichiarata inesistente perché eseguita, a cura sia delle ricorren- ti che del resistente-ricorrente incidentale, presso l'Avv. Fedrizzi che non li aveva, però, rappresentati in appello, e presso il quale, perciò nonavevano elet- to domicilio, sia la rinnovazione della notifica del solo ricorso principale nei confronti di LV I- 9 gnoli, che, al contrario, in sede di gravame si è CO- stituita ed ha eletto domicilio presso suddetto profes- sionista, attesa la rilevata la nullità della notifica a lei indirizzata in quanto effettuata con consegna al detto procuratore di unica copia dell'atto pur destina- to a tre distinti soggetti. Sia le ricorrenti che il resistente hanno provvedu- to a notificare correttamente i rispettivi atti nei confronti di AR e FA RC, i quali non hanno, però, ritenuto di costituirsi. Le ricorrenti hanno, inoltre, proceduto a rinnovo della notifica del loro ricorso nei confronti di LV RC, provvedendo, all'ordine in ottemperanza loro impartito con riferita, l'ordinanza all'adempimento loro imposto che non risulta, tuttavia, né necessario né, tantomeno, utile. Ed, infatti, la precedente notifica, di cui questa corte ha rilevato la nullità, come si è detto, è stata eseguita presso l'Avv. Fedrizzi, che è il procuratore domiciliatario solo della predetta LV RC, con consegna di una sola copia dell'atto e tanto basta testimoniarne la regolarità e la conseguente pienaa validità. La dichiarata inesistenza giuridica della no- tifica effettuata nei confronti del detto professioni- sta quale destinatario dell'atto con riferimento a Ma- 10 rio e FA RC, i quali non erano al contrario domiciliati presso il suo studio, ne determina l'improduttività di alcun effetto giuridico dovendo es- so ritenersi come neppure compiuto. Il corollario di tale premessa rappresentato dall'inutilità della consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, la cui attività con riguardo alle dette due notifiche è stata per fictio juris come neppure po- sta in essere, di tre copie dell'atto, e la conseguenza sufficienza dell'unica copia consegnata all'Avv. Fe- drizzi il quale era destinatario della consegna di un solo atto, quello riferibile alla sola parte costituita LV RC che aveva indicato il suo studio quale domicilio scelto per le notifiche. L'omissione rilevata, in altre parole, nell'economia dell'atto pro- cessuale compiuto non ha assolto funzione alcuna, e dunque, non assume giuridica rilevanza cosicché, in ap- plicazione del principio utile per inutile non vitia- tur, l'originaria notifica deve essere ritenuta rego- larmente eseguita ed il contraddittorio, per l'effetto, integro nei confronti della predetta LV RC sin dalla sua data. L'ordinanza sopra citata, pertanto, deve essere revocata in parte qua. Il 1° ricorso -iscritto al n. 20505/98-, il cui esame merita priorità, non tanto e non solo per ragio- 11 ni di anteriorità cronologica, ma per evidenti esigenze di consecuzione logica atteso che ha ad oggetto il tema controverso deciso con la sentenza non definitiva, non contiene indicazione delle norme di diritto che si pre- tendono violate. Le ricorrenti, adombrando, ma solo ge- nericamente, la violazione del giudicato, lamentano, piuttosto, l'ingiustizia della sentenza censurata per- ché "vessatoria", enunciando, in tal guisa, una do- glianza tipica delle impugnazioni qualificabili in ter- mini di gravame, nel cui genere rientrano le ipotesi, tra le quali non è annoverabile il presente ricorso per cassazione, in cui la richiesta di riesame della parte soccombente provoca una disamina sull'atto per elimi- narne i profili d'ingiustizia e, correlativamente, in- veste il giudice non già del controllo sui vizi del- l'atto ma del potere di ridecidere, con gli stessi po- teri dell'organo che ha emesso l'atto gravato ed attra- verso nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con pronunzia che ha natura ed ef- fetto sostitutivi di quella gravata. Effetto devolutivo non pieno ma delimitato ai soli vizi che la parte soc- combente deve indicare e provare, scaturisce dalla pro- posizione dell'impugnazione ora in esame che, in osse- quio al principio suddetto, riserva alla cognizione di questo giudice solo l'accertamento sulla esistenza del 12 vizio denunziato e nella chiave di lettura limitata ai soli profili di legittimità, i quali devono essere spe- cificamente dedotti. Ne discende l'inammissibilità del motivo che in ef- fetti, enunciando astrattamente una pretesa violazione di legge, censura, in sostanza, l'interpretazione che del giudicato ha dato il giudice del gravame, di cui viene smentita la sintesi ricostruttiva in quanto de- nunciata come ingiusta e vessatoria. In tal guisa, le ricorrenti sollecitano, quindi, un'indagine che non può trovare ingresso in questa sede. E' antico e fermo il principio secondo il quale rientra nel potere del giudice del merito, chiamato ad accertare l'esistenza e la portata del giudicato ester- no, "tener conto non solo della formula conclusiva con- tenuta nel dispositivo in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza di cui trattasi, ma deve an- che individuare l'essenza e l'effettiva portata della decisione, ricavandola non solo dal dispositivo ma an- che dalla motivazione" ( Cass. n. 10498 del 1.8.2001 rv 548687; VI anche Cass. n. 3325 del 21.3.00 rv 534936, Cass. n. 13749 del 9.12.99 rv 531939, Cass. n. 14986 del 27.11.01 rv 550607, Cass. S.U. n. 277 del 28.4.99 rv 525829). Tale apprezzamento si risolve in un'indagine sul 13 fatto (v. Cass. n. 14727 del 21.11.01 rv 550469) che non può essere censurata in sede di legittimità ove non risultino o vizi logici attinenti alla motivazione, violazione delle norme e dei principi di diritto in ma- teria di giudicato, o dei criteri contenuti nell'art. 2909 c.c.. Nella specie la Corte d'Appello, ha rispettato tale ultimo precetto normativo in quanto non ha pretermesso il giudicato, sul quale i ricorrenti hanno fondato il diritto posto a base della loro pretesa, ma anzi lo ha specificamente in esame e, nello svolgimento preso dell'attività interpretativa ad essa demandata, ne ha valutato il contenuto precettivo, ritenendo che esso avesse affermato che il diritto soggettivo perfetto, accertato nella titolarità del NO Vincenzo, in con- creto sarebbe, tuttavia, sorto solo quando fosse stato completato l'iter amministrativo, nella specie non an- cora esaurito non essendo stato il prezzo non solo pa- gato ma neppure ancora determinato. Senza, quindi, con- traddire il decisum ormai indiscutibile della pronunzia esaminata, la corte di merito l'ha interpretato nel senso che esso contiene un'affermazione astratta di principio in ordine all'esistenza del diritto soggetti- vo perfetto che, alla stregua dei dati concreti della fattispecie, ha creato a favore dei successori del suo 14 originario titolare solo un'aspettativa di diritto che, per le specifiche circostanze evidenziate, non ha potu- to trovare, in concreto, attuazione. Le ricorrenti non hanno formulato alcuna censura in ordine al percorso logico di tale lettura limitandosi a prospettare apoditticamente la violazione del giudica- to. Il ricorso incidentale è infondato. La corte territoriale ha fondato la sua decisione di compensare integralmente le spese dell'intero giudi- zio, sul presupposto dell'esistenza dei giusti motivi. Tanto basta ad escludere il vizio denunciato. Secondo l'orientamento consolidato di questa corte, "in tema di spese processuali, la valutazione dell'op- portunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione. Ne consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere di- screzionale attribuito dalla legge, e' incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovve- ro che la decisione del giudice di merito di compensare 15 le spese sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto" (cfr. per tutte Cass. n. 5976 del 23.4.01 rv 546261) ipotesi, questa che, di certo, non solo non ricorre nella specie, ma neppure è stata prospettata nel ricor- so incidentale. Il 2° ricorso -iscritto al n- 19048/99- è inammis- sibile. L'accertamento contenuto nella sentenza non defini- tiva, divenuto ormai irretrattabile, si inserisce col do suo contenuto nell'intero processo e priva del suo fon- damento logico-giuridico la questione, oggetto del de- cisum della suddetta sentenza definitiva, che ha pro- nunziato sull'esperibilità dell'azione ex art 2932 c.c. nei confronti dell'istituto resistente sul postulato dell'esistenza di quel diritto soggettivo perfetto al riscatto, di cui si è chiesta l'esecuzione in forma specifica, che risulta, però, come si è premesso, ormai irrevocabilmente negato (v. Cass. n. 1720 del 7.2.2001 rv 543689; n. 6130 del 19.6.98 rv 516613; n. 12262 del 27.11.95 rv 494834). Ne consegue il sopravvenuto difet- delle ricorrenti alla definizione to d'interesse dell'impugnazione. 16 " TIP ) Il ricorso incidentale, che ricalca le doglianze esposte nell'altro ricorso incidentale già sopra esami- nato, per le ragioni già dedotte, che si richiamano in- tegralmente, deve essere anch'esso rigettato. Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ri- corso n. 20505/98/05/98/ rigetta il ricorso incidentale n. 153/99; per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso n. 19048/99; rigetta il ricorso incidentale n. 109T.129.11 20564/99. Compensa per l'intero le spese di giudizio. S1,65 456T Così deciso in Roma, il 27.2.2002 TOT 180,76 Il Consigliere estensore Il Presidente RI OSria Cultrera Giovanni Olla hor.. withabe CORTE SUPREMA DI CASSADONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Elise Jauresi GIV. 2002 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE -6 11 AGENZIA DELLE ENT E ROMA 2 R Registrato in date 9159951 €180,76 0 0 5 CO NT ) ROMA p. Il Dirigento Area Servizi (Oct.sea Mari FILIPPO) 17