Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1720
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

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È inammissibile l'appello incidentale proposto contro la sentenza già riformata con sentenza non definitiva. (Nella specie gli appellati, contumaci nella prima fase del giudizio di appello, avevano proposto l'impugnazione incidentale nel giudizio proseguito per l'accertamento del "quantum debeatur" dopo che la Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado, aveva già pronunciato sentenza non definitiva sull'"an". I giudici di secondo grado avevano dichiarato inammissibile l'appello incidentale e la Corte regolatrice ha rigettato sul punto il ricorso, enunciando il principio di cui innanzi).

L'unitarietà del rapporto, che, rendendo la causa inscindibile, consente la proposizione dell'appello incidentale tardivo, non ricorre nell'ipotesi di pretesa azionata, in giudizi riuniti, nei confronti del Ministero dell'Industria da diversi fiducianti in conseguenza della lamentata violazione dei doveri istituzionali di vigilanza verso le società fiduciarie, giacché tali giudizi non danno vita ad un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale e neppure meramente processuale, ma ad una pluralità di cause connesse quanto al titolo, essendo il medesimo comportamento della P.A. diversamente incidente sulla posizione di ciascun fiduciante in rapporto alla specifica vicenda nel tempo del relativo mandato.

La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunziato positivamente sull' "an debeatur", comporta la caducazione della sentenza sul "quantum", dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima e tenendo conto che essa, una volta annullata la pronunzia sull' "an", viene ad essere privata del proprio fondamento logico - giuridico, che non può essere sostituito "ex post" dalla nuova pronunzia emessa in sede di rinvio; ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso l'indicata sentenza sul "quantum", ma non anche di quello rivolto a censurare il capo della sentenza impugnata integrante una autonoma pronuncia processuale. (Nella specie la Corte di merito, nel determinare il "quantum" risarcibile, aveva anche dichiarato inammissibile l'appello incidentale).

La costituzione in giudizio dell'appellato contumace, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo, può validamente avvenire fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio, anche al giudizio di appello applicandosi il disposto dell'art. 293, comma primo, cod. proc. civ.; ma la purgazione della contumacia che ne deriva non spiega l'effetto di rendere possibile la proposizione di un appello incidentale, dal quale la parte sia già decaduta. (Nella specie, i giudizi di merito avevano negato l'ammissibilità dell'appello incidentale che la parte, costituendosi, aveva proposto contro la decisione di primo grado, nel frattempo riformata con sentenza non definitiva; la S.C. ha rigettato sul punto il ricorso, enunciando il principio di cui innanzi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1720
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1720
    Data del deposito : 7 febbraio 2001

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