Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 4
È inammissibile l'appello incidentale proposto contro la sentenza già riformata con sentenza non definitiva. (Nella specie gli appellati, contumaci nella prima fase del giudizio di appello, avevano proposto l'impugnazione incidentale nel giudizio proseguito per l'accertamento del "quantum debeatur" dopo che la Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado, aveva già pronunciato sentenza non definitiva sull'"an". I giudici di secondo grado avevano dichiarato inammissibile l'appello incidentale e la Corte regolatrice ha rigettato sul punto il ricorso, enunciando il principio di cui innanzi).
L'unitarietà del rapporto, che, rendendo la causa inscindibile, consente la proposizione dell'appello incidentale tardivo, non ricorre nell'ipotesi di pretesa azionata, in giudizi riuniti, nei confronti del Ministero dell'Industria da diversi fiducianti in conseguenza della lamentata violazione dei doveri istituzionali di vigilanza verso le società fiduciarie, giacché tali giudizi non danno vita ad un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale e neppure meramente processuale, ma ad una pluralità di cause connesse quanto al titolo, essendo il medesimo comportamento della P.A. diversamente incidente sulla posizione di ciascun fiduciante in rapporto alla specifica vicenda nel tempo del relativo mandato.
La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunziato positivamente sull' "an debeatur", comporta la caducazione della sentenza sul "quantum", dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima e tenendo conto che essa, una volta annullata la pronunzia sull' "an", viene ad essere privata del proprio fondamento logico - giuridico, che non può essere sostituito "ex post" dalla nuova pronunzia emessa in sede di rinvio; ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso l'indicata sentenza sul "quantum", ma non anche di quello rivolto a censurare il capo della sentenza impugnata integrante una autonoma pronuncia processuale. (Nella specie la Corte di merito, nel determinare il "quantum" risarcibile, aveva anche dichiarato inammissibile l'appello incidentale).
La costituzione in giudizio dell'appellato contumace, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo, può validamente avvenire fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio, anche al giudizio di appello applicandosi il disposto dell'art. 293, comma primo, cod. proc. civ.; ma la purgazione della contumacia che ne deriva non spiega l'effetto di rendere possibile la proposizione di un appello incidentale, dal quale la parte sia già decaduta. (Nella specie, i giudizi di merito avevano negato l'ammissibilità dell'appello incidentale che la parte, costituendosi, aveva proposto contro la decisione di primo grado, nel frattempo riformata con sentenza non definitiva; la S.C. ha rigettato sul punto il ricorso, enunciando il principio di cui innanzi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. AN LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. ES FELICETTI - Consigliere -
Dott. AT SALVAGO - Consigliere -
Dott. BR SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GR LV, MI GR, MI GE, MI AU, IN RI, in proprio e nella qualità di coerede della madre MA IC, RA ES, D'LE GI, D'LE NO, D'VE RE, DO OS, GN TO, DO AN, EL ES LO, eredi di D'LE GI, D'LE IL, D'LE AR, D'LE OSLIA, D'LE IZ, D'LE NO, EO NA, eredi di D'VE RE, GR LV, D'LE NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA SCROFA 22, presso lo studio ELavvocato ZIZZO EN, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROCCHETTI NICOLA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
contro
FA IN AT, PO AN, AI AT, ON OR, AG RM, UC EN, ON US, GI BE, OP AR RA, AM PI, CA PI, CNAVÒ AR, CI RA, FA RI, EI CO, ZZ NG, D'AM AN, D'TT VE LE, DA TO, DE ES EL, DE AN CH, DI RE EN, AT EN, AT AN, SI ES, GO AT, EN IE, FI SA, EN LU, GA EL, GA AN, GE TO, GE GIOVNA, AN GI, LI ON, GR ES, NG VI, BA GI, EO NN, NG TO, MA VI, IA AF, NO ER, LL LV, IC PI, IL AR NA, MI ES, CC RM, RI GIANAN, ER PI, AD LO, PA CA, RI EN, ON OM, OT ES, CO TO, IN OM, IR CH, AN BR, AN GI, EL GI, RO AT, HI AN, RI TO, RI EL AR, IZ TO, EO GIOVNA, EO CH, LI AR, SA OM, NO OSLBA, TT DA, CO OSRIA, PE DI, RZ AN AR, SE US, SPDAFORA ES, UL GI, AR CA IU AR, IT GE, RC AN AN, PO AN, VA NA, RA EN, RS GA, IS GI, CC ND, AN EL, AN VI, CC AL, EL CE, EN QU, GI SI, AN AT, IN AN, SS AN, AR GI, AR AR, TI AN, TO AR PI, CC ND, IN LO, ET BE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 05596/98 proposto da:
CC ND, AN EL, AN VI, CC AL, EL CE, EN QU, GI SI, AN AT, IN AN, SS AN, AR GI, AR AR, TI AN, TO AR PI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCHINO DAL VERME 116, presso l'avvocato COCO GI AL, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO ED ARTIGIANATO;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 06076/98 proposto da:
AI AT, ON OR, TA RM, UC EN, ON US, GI BE, OP AR RA, AM OF, AM AR, IN GIOVNA, eredi di AM PI, CA PI, CNAVÒ AR, CI RA, FA RI, EI CO, ZZ NG, D'AM AN, D'TT VE LE, DA TO, DE ES EL, DE AN DR, erede di DE AN CH, AT EN, AT AN, ON, ES, GO AT, EN IE, GA EL, GA AN, GE TO, GE GIOVNA, AN GI, LI TO, GR ES, BU VI, erede di NG VI, BA GI, EO NN, NG TO, MA VI, IA AF, NO ER, IC PI, IL M. NA, MI ES, CC RM, RI GIANAN, ER BE, erede di OL PI, AD LO, PA CA, RI EN, ON OM, OT ES, CO TO, IN AN, IN TT, IN RE, LA AL GIOVNA TO, eredi di IN OM, GA OC procuratore speciale di IR CH, AN BR, AN GI, EL GI, LO RE AN, erede di RO AT,RI TO, RI EL AR, IZ TO, EO CH, SA OM, NO OSLBA, TT DA, CO OSRIA, PE DI, RZ AN AR, SE US, SPDAFORA ES, UL GI, AR CA IU AR, IT GE, RC AN AN, PO AN, TA AS beneficiario di VA NA, RA EN, RS GA, IS GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIA 77, presso l'avvocato SALONIA ERNESTO, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO ED ARTIGIANATO;
- intimato -
e sul 4^ ricorso n. 10554/98 proposto da:
MO CASTAL GIOVNA, CA AN, DI LNA NA AR, DI LNA ES, IG AT, elettivamente domiciliati in ROMA PIZZA S. SATURNINO 5, presso l'avvocato CAMBONI GI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO ED ARTIGIANATO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2211/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2000 dal Consigliere Dott. NN LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Tortora, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dei ricorsi incidentali;
udito per i resistenti e ricorrenti incidentali, BU DO ed altri, l'Avvocato CAMBONI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso R.G. n. 10544/98 e il rigetto del ricorso principale proposto dal Ministero ELUS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di RO con sentenza non definitiva 20 giungo 1994 pronunciata in più cause riunite (promosse da numerosi fiducianti delle "fiduciarie" società per azioni "Reno" e "Previdenza", nei confronti del Ministero ELUS, per conseguire il risarcimento dei danni loro cagionati in dipendenza dalla violazione dei doveri istituzionali di vigilanza nei riguardi delle stesse fiduciarie), accogliendo le impugnazioni proposte contro due sentenze del Tribunale di RO (che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle domande fondate su comportamenti omissivi del Ministero diversi dal "comunicato stampa" del 10 maggio 1985, ma con riguardo a tale comunicato aveva ritenuto che non fosse provato il rapporto di causalità con i danni lamentati da attori e intervenuti), giudicava che nella specie il superamento dei limiti esterni posti alla discrezionalità della p.a. fosse ravvisabile in una serie di comportamenti omissivi e commissivi del Ministero ELUS, perciò responsabile ai sensi ELart. 2043 C.C. per violazione delle norme al cui rispetto sono tenuti tutti i consociati ed in primo luogo la stessa p.a. anche con riferimento all'art. 97 Costituzione. Riteneva quindi che fosse necessaria una indagine tecnica volta a ricostruire contabilmente le singole posizioni di danno in capo a ciascun fiduciante avente diritto al risarcimento e perciò rimetteva le parti - con separata ordinanza - davanti all'istruttore per la formulazione dei quesiti da porre al nominando consulente. Contro la sentenza - non definitiva - di condanna generica, pubblicata il 20 giugno 1994, il Ministero ELindustria proponeva immediatamente ricorso per cassazione, prospettando quattro motivi di impugnazione.
Per il disposto adempimento istruttorio la causa proseguiva davanti alla Corte d'appello che, esaurita la indagine tecnico - contabile, con sentenza 30 giugno 1997 definiva il giudizio, dichiarando inammissibile l'impugnazione proposta da OV BU DO unitamente ad altri 27 appellanti - costituitisi nel giudizio dopo la sentenza parziale - condannando il Ministero ELindustria a pagare, a titolo di risarcimento danni, le somma di denaro partitamente determinate a favore di ciascuno di altri 107 appellanti, rigettando infine l'appello proposto da OV ME, IL CH, NO AN.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - in via principale - il Ministero ELUS (con tre motivi di impugnazione); OV BU DO, NN AR, NN AR Di NA, RA Di NA, NN AR, NN AR Di NA, RA Di NA e VA GL (con unico motivo attinente alla pronuncia di inammissibilità ELappello che li concerneva). Al ricorso del Ministero hanno contraddetto con 3 separati controricorsi: IL RE unitamente ad altri 19 resistenti;
VA RÒ con altri 76 resistenti che hanno proposto ricorso incidentale (sul calcolo di rivalutazione e interessi nonché sul regolamento e la liquidazione delle spese);
AN CC unitamente ad altri 13 resistenti dei quali NO AN e AR PO hanno proposto ricorso incidentale (sul punto della decisione impugnata che aveva rigettato - parzialmente per la PO - la loro domanda).
Con sentenza 7339/1998, pubblicata il 27 luglio 1998, le Sezioni Unite di questa Corte, accogliendo - per quanto di ragione - il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dal Ministero ELUS (e cioè le censure relative alla non ravvisabilità di atti illeciti nel comportamento del Ministero con riguardo alla attività di controllo nei confronti della s.p.a. "Previdenza"), hanno annullato la sentenza non definitiva della Corte d'appello di RO pubblicata il 20 giugno 1994 (con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte), rilevando a conclusione della motivazione:
"Per il resto, effettivamente i giudici di merito sembrano avere unificato i singoli comportamenti del Ministero ELUS ritenuti illeciti in una unica complessiva condotta dannosa nei confronti di tutti i fiducianti, con riconoscimento del diritto al risarcimento per tutti coloro che dal primo e fino all'ultimo avevano stipulato contratti con la s.p.a. Reno o con la s.p.a. Previdenza, senza distinguere le differenziate posizioni dei singoli contraenti e senza individuare in quale momento e per effetto di quale comportamento si sarebbe verificato il danno per ognuno di essi. Questa carenza motivazionale non è conciliabile neanche con una sentenza di condanna generica, la quale richiede pur sempre che sia "già accertata la sussistenza di un diritto" (art. 278 cod. proc. civ.), mentre un tale accertamento non si può dire ancora compiuto,
ai fini ELan debeatur, senza avere prima identificato, discriminando le diverse posizioni soggettive, quali siano gli elementi costitutivi di tale illecito dannoso a ciascuna di esse riferibili e sulla cui base dovrà poi procedere il giudice della liquidazione ai fini del quantum debeatur".
Hanno - infine - presentato memoria ex art. 378 C.P.C. il Ministero ELindustria e i controricorrenti AN CC LD AN, NO AN, LL AR, IL OM, SI RO, VA UD, NN RI, NN SS, PE PO, ER PO, CA OT e AR PI OR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-1 ricorsi proposti contro la medesima sentenza - ma separatamente iscritti nel Ruolo Generale - debbono essere preliminarmente riuniti.
2.- L'annullamento - pronunciato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 7339 del 1998 - della stanza 20 giugno 1994 della Corte d'appello di RO (che, non definendo il giudizio, accertava il diritto degli attori al risarcimento dei danni preteso nei confronti del Ministero ELindustria, commercio e artigianato e impartiva distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione delle cause riunite - attraverso una indagine tecnica -), sopravvenuto alla impugnazione della consecutiva sentenza 30 giugno 1997 (che, definendo il giudizio, ha condannato il Ministero al risarcimento dei danni negli importi liquidati a favore di ciascun attore), ha comportato la caducazione di quest'ultima sentenza, dipendente (ex art. 336 c.p.c.) da quella cassata. Nè può dubitarsi che la sentenza qui impugnata (che ha determinato il quantum risarcibile) ne sia rimasta integralmente caducata (con la sola esclusione, come più oltre - sub 3 - si argomenterà, del distinto capo della decisione che ha dichiarato l'inammissibilità ELappello incidentale proposto da BU DO, AR, Di NA e GL contro la sentenza del Tribunale di RO n. 3098 del 1991). La sentenza di questa Corte n. 7339 del 1998 ha infatti integralmente annullato la sentenza non definitiva (che aveva accertato il diritto degli attori al risarcimento del danno) sul ritenuto presupposto che la censurata "carenza motivazionale" (denunciata con gli accolti terzo e quarto motivi ELimpugnazione del Ministero) non fosse "conciliabile neanche con una sentenza di condanna generica la quale richiede pur sempre che sia già accertata la sussistenza di un diritto (art. 278 c.p.c.), mentre un tale accertamento non può dirsi ancora compiuto ai fini ELan debeatur, senza aver prima identificato, discriminando le diverse posizioni soggettive, quali siano gli elementi costitutivi di tale illecito dannoso a ciascuna di esse riferibili e sulla cui base dovrà poi procedere il giudice alla liquidazione ai fini del quant debeatur".
Nè ovviamente alla "carenza motivazionale" - ragione ELannullamento della sentenza non definitiva, sulla sussistenza stessa delle condizioni che legittimano la pronuncia di condanna generica, può aver posto rimedio (come sembra intendere la difesa di RN CC e di altri 13 ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c.) la sentenza definitiva qui impugnata che avrebbe integrato l'indagine con il riferimento alla posizione specifica di ciascun attore, e ciò per la ragione pregiudiziale che la sentenza sul quant debeatur, una volta annullata quella che aveva pronunciato positivamente sull'an e che ne costituiva l'indefettibile presupposto, viene ad essere privata del suo fondamento logico giuridico, che non può essere sostituito ex post dalla conseguente pronuncia adottata in sede di rinvio (Cass. n. 3369 del 1996). E per altro si deve aggiungere - con riferimento alla fattispecie - che la sentenza di annullamento della decisione sull'an ha diversamente apprezzato il quadro complessivo dei comportamenti omissivi e commissivi della pubblica amministrazione (dai giudici di merito considerati fonte di responsabilità per essa) con "l'accoglimento delle censure relative alla non ravvisabilità di atti illeciti nel comportamento del Ministero con riferimento alla attività di controllo svolta nei confronti della s.p.a. Previdenza" e con il rilievo, preliminare all'esame critico delle censure di cui al terzo e al quarto motivo di ricorso, "che non tutti i comportamenti addebitati al Ministero ELindustria, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, potrebbero - in teoria - costituire violazione dei principi che si pongono come limiti esterni alla attività discrezionale della pubblica amministrazione", sicché ne è risultato essenzialmente modificato il presupposto di riferimento sul quale deve essere definita la posizione di ciascun attore.
Non può quindi dubitarsi che la sentenza qui impugnata, integralmente dipendente da quella annullata, sia rimasta automaticamente caducata per effetto della sopravvenuta sentenza di cassazione: con la conseguenza che tutti i ricorsi (ad eccezione di quello che censura una specifica pronuncia "processuale") debbono essere - con pronuncia d'ufficio - dichiarati inammissibili per essere venuta meno la decisione stessa con essi impugnata. (Cass. 6330/1998; 6854 e 3369/1996; 363/1995 e - S.U. - 1589/1990).
3.- Già si è detto che l'effetto di caducazione non si estende invece al capo della sentenza impugnata che integra una pronuncia processuale, avendo la Corte di merito dichiarato inammissibile l'appello incidentale che gli appellati BU DO, AR, Di NA e GL (che non avevano partecipato alla prima fase del giudizio di appello ed erano stati perciò dichiarati contumaci) avevano inteso proporre, contro la sentenza del Tribunale di RO n. 3098 del 1991, con la comparsa di costituzione (all'udienza del 1^ giugno 1995) nel giudizio proseguito per l'accertamento del quantum dopo la pronuncia della sentenza non definitiva.
Correttamente i giudici d'appello non solo hanno rilevato come l'appello incidentale proposto contro la sentenza già riformata con la sentenza non definitiva fosse in sè palesemente inammissibile, ma, fatto riferimento al principio affermato da questa Corte - n. 3939 del 1989 - (secondo cui la declaratoria di inammissibilità ELappello incidentale tardivo, perché proposto oltre i termini ELart. 343 c.p.c., è irrilevante nelle cause inscindibili nelle quali alla parte impugnante in via incidentale si estendono gli effetti della impugnazione principale), hanno motivatamente escluso che la fattispecie processuale registrasse una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (alla quale soltanto quel principio si attaglia) e pure meramente processuale, trattandosi invece di una pluralità di cause connesse quanto al titolo, giacché la pretesa risarcitoria dei numerosi fiducianti era fondato sul medesimo comportamento della pubblica amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sulla fiduciaria, diversamente per altro incidente quanto alla posizione di ciascun fiduciante in rapporto alla specifica vicenda nel tempo del relativo mandato. Del tutto estraneo alla fattispecie processuale è - deve infine rilevarsi - il disposto (che i ricorrenti affermano violato con la decisione impugnata) del primo comma ELart. 293 c.p.c. che consente - secondo la costante interpretazione nella giurisprudenza di merito di legittimità - il superamento del termine preclusivo (fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio) quando la causa ritorni davanti all'istruttore pur nella ipotesi di parziale definizione della controversia e contestuale ordinanza con provvedimenti istruttori, dovendo il contumace che si costituisca nello sviluppo del processo conseguente alla decisione "parziale" accettare la causa nello stato in cui si trova e limitare perciò la sua attività difensiva alla parte della controversia ancora impregiudicata. E se è indubbio che il disposto ELart. 293, comma 2, c.p.c. è applicabile anche al giudizio di appello (Cass. 481/1994), ad esso si è attenuta la Corte di merito che non ha posto in discussione la validità della costituzione (nella fase del giudizio proseguito dopo la sentenza parziale) delle parti già contumaci nella prima fase, ma ha negato la ammissibilità ELappello incidentale che quelle stesse parti - costituendosi - avevano inteso proporre contro la decisione di primo grado, riformata dalla sentenza non definitiva.
Il ricorso - dunque - proposto dai consorti BU DO, AR, Di NA e TT deve essere rigettato. 4.- Ravvisa il collegio giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio (non toccando la presente decisione il merito della controversia).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello iscritto al n. 10554 del ruolo generale 1998 e dichiara inammissibilì tutti gli altri, compensando tra le parti le spese di questa fase del giudizio. Così deciso in RO, il 15 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2001