Sentenza 25 settembre 1999
Massime • 1
Nell'ambito degli aiuti agricoli comunitari, la giustificazione di quello della cosiddetta "restituzione" alla esportazione verso Paesi terzi nei quali, a causa del basso livello dei prezzi, la vendita può risultare antieconomica risiede nello stimolo all'attività di interscambio commerciale e nella impostazione della politica agricola comunitaria a salvaguardia delle aziende. Da ciò consegue che si rendano del tutto irrilevanti al fine della fruizione di un tal tipo di beneficio i profili relativi alla entità modesta del prezzo praticato, al suo mancato pagamento o al mancato esperimento di azioni giudiziarie rivolte al suo recupero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/1999, n. 10603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10603 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AGRICOLA D'ARSEGO di OV EC CA & C. Sas, elettivamente domiciliata in ROMA VIA N. TARTAGLIA 5 presso l'avvocato PAOLO DE CATERINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMILIO CAPPELLI, giusta procura speciale per Notaio Roberto Paone di Camposampiero rep. 27814 del 24.4.1998;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/97 della Pretura di PADOVA Sezione distaccata di CAMPOSAMPIERO, depositata il 22/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/99 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Criscuoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Agricola D'Arsego ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con cui le veniva intimato il pagamento della pena pecuniaria di L.697.689.652, pari alla somma che la Società avrebbe indebitamente percepito per esportazioni di cascami di tabacco, non ammessi a restituzione comunitaria. La Società ha proposto opposizione, sostenendo di aver esportato tabacco di qualità "sana, leale e mercantile", come previsto dalla normativa europea, pur osservando che il tabacco in questione, costituito da "frasami con frammenti di foglia" era "tabacco scuro" di scarso pregio consumato solo nei paesi dell'Europa dell'Est, che non erano in grado di pagarlo a prezzi remunerativi.
Il Pretore di Camposampietro, con sentenza 15/22 dicembre 1997, ha accolto l'opposizione, ritenendo irrilevante, ai fini dei contributi CEE, che il prezzo del tabacco esportato fosse esiguo e non fosse stato in alcuni casi corrisposto, non essendo la restituzione comunitaria condizionata ne' alla misura del prezzo, ne' all'effettivo pagamento del prezzo stesso.
Nè poteva ritenersi, a distanza di anni dalle esportazioni (il che aveva comportato la prescrizione di gran parte del credito vantato dall'Amministrazione), che il prodotto esportato fosse diverso rispetto a quello descritto nelle bollette doganali e nelle bollette di accompagnamento dell'AIMA, data la quantità e la qualità dei controlli cui il tabacco viene sottoposto all'uscita dalle frontiere nazionali.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, sulla base di un unico motivo.
La Società Agricola D'Arsego di NN RE AR & C. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, adducendo la violazione del Reg. CEE n. 3665/87, dell'art. 9 Regolamento CEE 727/70; del Regolamento CEE n.4045/89, nonché vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che il Pretore non avrebbe sufficientemente motivato in ordine ad una questione di mero fatto, costituita dalla possibilità di configurare un'attività di vendita allo Stato Estero in presenza di insolvenza quasi sistematica dell'acquirente ed in assenza di qualsiasi iniziativa di recupero dei crediti insoddisfatti, cioè che fosse nella specie configurabile financo un'attività commerciale. Il Pretore si sarebbe limitato alla qualificazione formale, attribuita dall'esportatore alla propria attività, omettendo di verificare se a tale qualificazione corrispondesse la giustificazione causale dei rapporti posti in essere, visto che l'esportazione richiede un'attività commerciale, e non una semplice immissione di merci nello Stato estero. Infatti il beneficio della restituzione, se vuol favorire gli interscambi fra Paesi, non deve costituire un giustificato compenso per residui di produzione non suscettibili di utilizzazione commerciale.
La doglianza non è fondata;
tale infondatezza è subito deducibile dall'ampia premessa svolta dal ricorrente in ordine al significato degli aiuti agricoli comunitari, che mirano a creare l'unicità del mercato interno mediante una serie di dispositivi (c.d. restituzioni), volti a frenare le oscillazioni dei prezzi alle frontiere della comunità sostenendo nel contempo le imprese agricole;
il conseguimento di tali obiettivi nel settore del tabacco viene ricercato mediante un regime integrativo implicante, fra l'altro, il versamento di una restituzione all'esportazione (art. 9 Reg. CEE 727/70 del consiglio della Comunità Europea 21.4.1970),
pari al prezzo di mercato del tabacco nella Comunità e il prezzo di vendita sul mercato mondiale, a condizione che la merce esportata sia "sana, leale e mercantile" e "immessa al consumo in un Paese terzo" (Reg. CEE n.3665/87 della Commissione della Comunità Europea 27.11.87); dopo tali precisazioni il ricorrente sostiene, in primo luogo che la problematica posta dall'Amministrazione, e sulla quale il Pretore non si sarebbe espresso, prospettava una questione di mero fatto, concernente la configurabilità di un'attività di vendita a Paesi terzi in presenza di un'insolvenza quasi sistematica dell'acquirente e del mancato tentativo di recuperare i crediti insoddisfatti. In secondo luogo, il ricorrente prospetta la violazione della normativa CEE, e in particolare del regolamento n. 3665/87, sempre in relazione al vizio di motivazione, contestando la natura "mercantile" della merce, che avrebbe dovuto essere dichiarata dal Pretore non commerciabile a causa della irrilevanza del prezzo di cessione e del suo mancato pagamento.
Premesso che proprio la normativa CEE segnalata dal ricorrente non richiede, per la concessione del beneficio della restituzione, che il prezzo sia pagato, proprio perché è interesse primario dei Paesi terzi che le aziende agricole continuino a sviluppare comunque le loro coltivazioni, va subito rilevato che l'Amministrazione abbandona, nel ricorso, ogni precedente rilievo circa la natura e la qualifica attribuita alla merce all'atto del controllo doganale, e incentra la propria censura soltanto su una presunta mancata indagine del Pretore in ordine agli elementi di fatto suindicati;
elementi che invece la sentenza impugnata tiene ben presenti, allorché, esaminando (pg.8) la modestia del prezzo di vendita del tabacco ammesso a restituzione (come risultante dalle fatture), evidenzia la possibilità di collocazione del tabacco nella specie in esame (c.d. tabacco scuro) soltanto in sistemi economici poveri, quali quelli dell'Est Europeo cui erano dirette le esportazioni;
ciò significa, secondo il giudicante, non solo l'esiguità del prezzo ma anche la restituzione all'esportazione, la cui ragion d'essere risiede nel fine, esposto nell'art. 9 del Regolamento CEE n. 727/70, di corrispondere tale restituzione "nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale"; mentre dal mancato pagamento del prezzo relativamente soltanto a "talune di dette operazioni" (pg.9) (con esclusione quindi della sistematicità di tale inadempimento, denunciata dal ricorrente), non può trarsi, secondo il Pretore, la conclusione della natura non mercantile della merce, trattandosi di mero inadempimento, non influente sulla validità della vendita. Se a ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni, svolte nella sentenza impugnata, in ordine ai minuziosi controlli previsti sul tabacco, dal momento in cui esce dalla industria di trasformazione, con annotazione, fra l'altro, a cura dell'AIMA, della varietà, del peso e del tipo di tabacco da esportare, e accertamento, da parte degli Uffici doganali, della conformità della merce a quella ammessa alla restituzione, non può che concludersi, conformemente a quanto afferma la sentenza impugnata, che la qualità commerciale del tabacco in questione non può essere ulteriormente discussa, ne' tantomeno contraddetta dall'entità modesta del prezzo, ne' dal suo mancato pagamento, ne' dal mancato esperimento di azioni giudiziarie, onerose e antieconomiche, dirette al recupero del prezzo stesso nei Paesi terzi di cui si è detto.
Considerato che è la stessa normativa comunitaria a disinteressarsi, come si è detto, del pagamento della merce (Reg.
CEE 3665/87), è nello stimolo all'attività di interscambio commerciale, e nella impostazione della politica agricola comunitaria a salvaguardia delle aziende, che risiede infatti la giustificazione del beneficio della restituzione alla esportazione verso Paesi terzi nei quali, a causa del basso livello dei prezzi, la vendita può risultare antieconomica.
La motivazione della sentenza impugnata è dunque da considerarsi adeguata e non meritevole delle censure svolte dal ricorrente. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.